CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. MA GL - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto cessione crediti in blocco proposta da:
(c.f ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] int. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Bardi del Foro di Genova, presso il cui studio in Rapallo (GE), Via della Libertà 61/8 è elettivamente domiciliato in virtù di procura su foglio separato da intendersi in calce e congiunta allegata in copia autenticata con firma digitale
-Appellante- contro società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1 via V. Alfieri n. 1, e per essa con sede legale in Controparte_2
(20159) Milano, via Valtellina nn. 15/17, giusta procura speciale in autentica dott.
, Notaio in Pordenone del 26.06.2017, rep. 295454, racc. 29754, Persona_1 registrata a Pordenone il 27.06.2017 al n. 8698, serie 1T, in persona del procuratore speciale dott.ssa nata a [...] il [...], giusta procura del dott. CP_3
nella sua qualità di Amministratore Delegato, del 09.07.2020, Controparte_4
Repertorio n. 143075 – Raccolta n. 36683, a rogito Notaio dott. Persona_2 registrata il 10.07.2020 al n. 50616 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fattori e dall'avv. Matteo Camisasca del Foro di Milano, come da procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Fattori e dell'avv. Matteo Camisasca sito in (20123) Milano, via Matteo Bandello n. 5.
-Appellato- avverso la sentenza n. 3297/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 18.12.2024 nel procedimento per R.G. n. 7174/2024 e notificata a mezzo pec il 20.12.2024
Conclusioni per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Genova Ill.ma adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione - previa eventuale declaratoria di difetto di legittimazione attiva e interesse ad agire in capo alla parte attuale appellata già convenuta in opposizione e istante in fase monitoria, riformare integralmente la sentenza impugnata Tribunale di Genova dott. Del Nevo n. 3297/2024 resa nella causa r.g. 7174/2024, per le ragioni di cui alla narrativa del presente appello, e integralmente dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto Tribunale Genova n. 1206/2024 r.g. 3894/2024 e in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a (c.f. ), in persona del Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV), via Alfieri n. 1 e per essa (c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, oltre a spese non imponibili, sia per il primo grado di giudizio che per il presente grado in ogni sua fase. Dichiara di non accettare il contradditorio su domande, istanze ed eccezioni nuove e/o mai prima d'ora dedotte”.
Conclusioni per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi illustrati nel corpo del presente atto e in accoglimento delle argomentazioni addotte:
• in via preliminare e pregiudiziale: per le ragioni dedotte in atti, dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione svolta dal sig. Parte_1
• nel merito, in via principale e in ogni caso: per i motivi di fatto e diritto dedotti in espositiva, rigettare e respingere il gravame proposto dal sig. con Parte_1 integrale conferma della sentenza n. 3297/2024, emessa dal Tribunale di Genova, Giudice dott. Andrea Del Nevo, e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 1206/2024, nonché, per quanto occorrer possa, condannare il sig. nei limiti Parte_1 della garanzia fideiussoria dallo stesso rilasciata, al pagamento dell'importo di € 102.335,58, oltre interessi sul capitale, come da ricorso per D.I.; in ogni caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. 4% e IVA 22%, del presente giudizio, del giudizio di primo grado e del giudizio monitorio, oltre successive spese occorrende”.
IN FATTO E DIRITTO
1.In data 28.05.2024 e per essa Controparte_1 Controparte_2 notificava a ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Parte_1
Genova r.g. 3894/2024, unitamente a decreto ingiuntivo 1206/2024, con cui veniva ingiunto al di pagare € 102.335,58, oltre interessi, spese di procedura liquidate Pt_1 in € 2.242 per compenso, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.
1.1. affermava infatti di essere cessionaria in blocco pro soluto di crediti da CP_1
fra i quali un credito vantato nei confronti di e CP_5 Controparte_6 [...]
mutuatari consumatori, pari a € 88.000,00 in forza di mutuo contratto Controparte_7
29.9.2007, garantito da ipoteca immobiliare su un immobile in comune di Fenestrelle (To) e da fideiussione rilasciata, in via solidale, dai figli CP_8 CP_9
tutti destinatari dell'azione monitoria.
[...] Parte_1
Al 16.6.2017 sarebbe residuato un credito di € 81.462,31, con rate morose per € 13.554.60 e interessi di mora per € 10.064,88 e dall'esecuzione immobiliare sull'immobile ipotecato sarebbe conseguito al creditore un ricavo di € 27.488,55
Al 06.3.2024 sarebbero maturati interessi moratori di € 24.742,31, da cui il totale di € 102.335,58.
2.Emesso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione con atto di Parte_1 citazione chiedendo al Tribunale che lo stesso decreto fosse dichiarato nullo e/o revocato e, in ogni caso, fosse dichiarato che nulla era da lui dovuto.
2.1. L'opponente in primo grado deduceva:
- Difetto dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo. Difetto di allegazione e prova della legittimazione e della titolarità sostanziale del credito in capo a e per essa a e del credito ex Controparte_1 Controparte_2 adverso vantato per mancata produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in luogo del quale l'istante aveva prodotto una visura di un altro istituto di credito fusosi con CP_5
- Nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione che, derogando all'art. 1957 c.c., avrebbe rappresentato una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 co. 1 Cod. cons., nonché violazione dell'art. 1957 c.c. e decadenza per non avere la Banca agito giudizialmente per il recupero del credito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- Violazione dell'art. 50 d. lgs. 385/1993. Difetto di prova dell'ammontare del credito per mancata documentazione con riferimento al momento della scritturazione a sofferenza, delle rate scadute e del relativo termine di scadenza, dell'ammontare del saldo debitore e degli interessi di mora e del relativo tasso di regolazione, del tasso di mora applicato e delle spese accessorie. Tanto più che il contratto di mutuo prevedeva il tasso variabile.
3. si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e Controparte_1 producendo, a riprova della sua legittimazione attiva, la Gazzetta Ufficiale 74 26.4.2017 parte seconda (doc. n. 10 primo grado).
3.1. L'opposto produceva, oltre alla Gazzetta Ufficiale, un estratto di contratto di cessione (doc. n. 12 primo grado); una dichiarazione di cessione da parte della società che aveva incorporato (5 anni dopo la cessione) il cedente (doc. n. 11 primo grado); una certificazione ex art. 50 t.u.b. alla data del 16.6.2017 (doc. n. 14 primo grado).
4. Il Giudice adito non pronunciava sull'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo e dopo aver differito inizialmente l'udienza dal 28.1.2025 al 5.2.2025, la anticipava al 17.12.2024 per il mutamento del rito in semplificato di cognizione.
4.1. A tale udienza, il contestava la rilevanza probatoria della documentazione Pt_1 allegata alla comparsa con persistenza del difetto di prova della cessione e, quindi, della legittimazione e del credito e mancato superamento da parte dell'istante dell'eccezione di nullità e decadenza ex art. 1957 c.c.
5. All'esito dell'udienza il Tribunale si riservava la decisione.
5.1. Il 18/12/2024, il Tribunale pronunciava l'appellata sentenza con cui veniva riconosciuta la cessione del credito e la legittimazione dell'opposto.
5.2. Il Tribunale superava la questione della nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione e l'eccezione di decadenza affermando la non operatività dell'art. 1957 c.c. perché l'ultima rata di ammortamento del mutuo sarebbe stata fissata al 31.12.2025.
5.3. Rigettava poi l'istanza di chiamata di terzo invocando la ragionevole durata del processo e, pertanto, respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo, concedendo la provvisoria esecutività del medesimo con condanna alle spese dell'opponente.
6. Impugnata la sentenza di primo grado, formulava i seguenti motivi di Pt_1 appello.
1) Mancata prova della cessione e della legittimazione e titolarità sostanziale del credito in capo a e per essa a Controparte_1 Controparte_2
e del credito ex adverso vantato. Violazione artt. 100, 116 c.p.c., art. 58
[...]
T.U.B. – d.lgs. 385/1993, art. 4 l. 130/1999, artt. 1325, 1326, 2697 c.c. Violazione art. 2504bis c.c. Violazione art. 2721 c.c. e 257bis c.p.c. Violazione art. 171bis c.p.c.”
Il Tribunale riteneva raggiunta la relativa prova con le produzioni avversarie fascicolo di primo grado nn. 10, 11 e 12 quanto alla cessione e alla legittimazione e con la produzione avversaria fascicolo di primo grado n. 14 e fase monitoria n. 6 quanto alla misura del credito. Le relative statuizioni sarebbero state erronee, avulse dalle risultanze probatorie ed illegittime.
6.1. L'appellante, infatti, contestava la rilevanza probatoria della seguente documentazione prodotta da controparte in sede monitoria e nel giudizio di opposizione.
L'opposta , quale asserita cessionaria in blocco di crediti CP_1 CP_5 produceva la Gazzetta Ufficiale n. 74 26.4.2017 parte seconda solo in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (doc. n. 10 primo grado), così riconoscendo, secondo l'appellante, la mancata produzione di detto documento nella fase monitoria: il Tribunale avrebbe, quindi, errato quando aveva scritto che la produzione avversaria
“sostituisce l'indicazione erronea della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale depositata nella fase monitoria”. non avrebbe provato e nemmeno dedotto i requisiti cumulativi indicati in CP_1
Gazzetta ufficiale ovvero che: i debitori ceduti fossero segnalati a sofferenza nella Centrale Rischi Banca d'Italia da parte di alla data del 31 agosto 2016; i CP_5 debitori ceduti non fossero dipendenti;
l'esposizione debitoria al 31 agosto 2016 CP_5 complessiva fosse superiore ad Euro 100.000 (trattandosi come detto di mutuo garantito anche da ipoteca): il preteso creditore, gravato del relativo onere probatorio, non avrebbe pertanto provato in causa le indicazioni che consentano di ricondurre il preteso debito dell'opponente con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
, sempre solo in sede di cognizione di primo grado, produceva sub doc. n. 12 CP_1
l'estratto di contratto di cessione.
Si trattava di sei facciate (su un totale di 122, in tesi) con oggetto accettazione della proposta di contratto di cessione con ripetuti omissis menzionante un allegato di identificazione dei crediti non prodotto, prive di firma del proponente.
Gli omissis erano proprio in corrispondenza del contenuto del contratto che, quindi, non sarebbe stato prodotto neppure per estratto quanto alla parte rilevante in questo giudizio.
6.2. Inoltre, trattandosi, come da oggetto, di accettazione di una proposta, e considerato che la cessione del credito è negozio consensuale, per la prova della conclusione del contratto avrebbe dovuto essere prodotta da anche la proposta sottoscritta dal CP_1 proponente, essendo stata prodotta solo una firma dell'accettante, senza le condizioni ed i patti oggetto di accettazione: ne sarebbe derivata, dunque, l'inidoneità probatoria del documento ex adverso prodotto ed invece erroneamente valorizzato, senza motivazione alcuna, nella sentenza impugnata.
6.3. , ancora, produceva - e il Tribunale la riteneva rilevante e probatoria senza CP_1 motivazione alcuna - una dichiarazione di datata 5.11.2024 (doc. 11) con cui la CP_10 stessa riferiva: di essere subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di con CP_10 CP_5 effetto dal 28.11.2022 per effetto di fusione per incorporazione con atto 24.11.2022 a rogito Notaio che il 16.6.2017 aveva ceduto pro soluto e in Persona_3 CP_5 blocco a ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 Legge sulla Controparte_11
Cartolarizzazione (l. 130/1999) e dell'art. 58 d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) crediti e rapporti fra cui il mutuo contratto dai garantiti e Controparte_6 Parte_2 La cessione, secondo il preteso cessionario, sarebbe avvenuta il 16.06.2017 ed espressamente qualificata pro soluto ed avvenuta ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione: per parte appellante, la dichiarazione di non avrebbe costituito CP_10 prova dell'avvenuta cessione posto che non può dirsi cedente in quanto la CP_10 cessione in blocco era stata effettuata da il 16.6.2017 e alla data di CP_5 efficacia del subentro di nei rapporti per effetto della fusione per CP_10 CP_5 incorporazione (28.11.2022) la cessione era avvenuta da oltre 5 anni ed era un rapporto già esaurito al momento dell'incorporazione, non essendovi stata successione nelle obbligazioni e comunque non riguardando un'obbligazione dell'incorporata.
7. Svolte tali considerazioni di carattere preliminare, il primo motivo di appello consta anche di una parte di merito.
Sull'entità del preteso credito, secondo il Tribunale vi erano due documenti, la “già completa produzione 2) della fase monitoria” e il doc. n. 14 parte opposta primo grado, che “nel loro insieme costituiscono piena prova del quantum del diritto fatto valere”.
Sempre a dire del Tribunale, gli interessi sarebbero stati corretti e dovuti in forza della
“semplice lettura del doc. 6) della fase monitoria”: l'appellante evidenziava come, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non fosse stata provata neppure la misura del credito ex adverso vantato.
Il doc. n. 2 della fase monitoria del fascicolo istante, infatti, conteneva il contratto di mutuo, nel quale non avrebbero potuto comparire i dati della successiva sofferenza e degli interessi, data la variabilità del tasso: in ogni caso, il contratto di mutuo originariamente negoziato nel 2007 e poi rinegoziato nel 2010, prevedeva, appunto nella stipula del 2010, un debito per somma capitale di € 93.407,19 (cfr. doc. n. 2 avversario pagg. 25 e 26).
Il doc. n. 14 avversario, che avrebbe dovuto avere ad oggetto la certificazione ex art. 50 T.U.B., sarebbe stata privo di efficacia probatoria ed in contrasto con il mutuo in quanto: era su mero foglio non intestato firmata da un generico Dirigente, qualifica non meglio indicata;
indicava un debito per somma capitale di € 95.016,91, ovvero capitale di duemila euro in più rispetto a quello mutuato;
recava solo un saldo totale e un generico riferimento a interessi e accessori senza dettagli;
era riferita al 16.06.2017 invece che al 31.08.2016, secondo i criteri previsti dalla G.U. Il Tribunale erroneamente non avrebbe rilevato detto contrasto, sostenendo invece che i due documenti nel loro insieme avrebbero costituito piena prova del quantum (cfr. pag. 2 sentenza).
Quanto agli interessi, il doc. 6 avversario constava di una cartella compressa contenente un file pdf chiamato Riepilogo, intestato iura, privo di data e firma e CP_12 pressoché incomprensibile;
il corrispondente file excel (riproduttivo del documento pdf e viceversa), sempre senza firma e senza data.
8. Ancora, produceva il mutuo (e la rinegoziazione del 2010), ma non le CP_1 successive lettere di messa in mora, di risoluzione o di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Non documentava, poi, alcunché con riferimento al momento della scritturazione a sofferenza, alle rate scadute e al relativo termine di scadenza, all'ammontare del saldo debitore e degli interessi di mora e al relativo tasso di regolazione, al tasso di mora applicato ed alle spese accessorie.
Posto che il contratto prevedeva il tasso variabile, l'appellante contestava di non essere a conoscenza dell'importo di ciascuna rata scaduta, né della relativa composizione, in termine di quota capitale e quota interesse, con conseguente totale incertezza circa l'ammontare dell'attuale debito residuo ex adverso vantato.
9. Da ultimo, sempre in merito al difetto di prova del credito, l'appellante osservava come avesse dato atto di aver incassato, a parziale estinzione del credito, CP_1
l'importo di € 27.488,52.
2) “Nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione doc. n. 4 avversario. Violazione artt. 1957 c.c. e 33 Codice del Consumo, 1419 c.c. Maturata decadenza ex art. 1957 c.c. Estinzione dell'obbligazione fideiussoria. Violazione artt. 1186 e 1819 c.c.”
In primo grado era stata dedotto la nullità dell'art. 6 della fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 33 Cod. Cons. e l'intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria per mancato rispetto del termine semestrale per l'inizio di un recupero giudiziale da parte del creditore: secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere l'inoperatività dell'art. 1957 c.c. e, quindi, nell'escludere la rilevanza della nullità dell'art. 6, scadendo l'ultima rata del mutuo il 31.12.2025.
10. Secondo l'appellante, se il contratto di mutuo non fosse stato risolto, non si sarebbe spiegata l'esecuzione immobiliare a carico dei debitori principali, così come non sarebbe venuto meno il beneficio del termine e, comunque, al fideiussore non avrebbero potuto essere richieste anche le rate non ancora scadute: il decreto ingiuntivo, pertanto, avrebbe dovuto essere revocato o dichiarato nullo.
In tesi, se il giudice di primo grado avesse correttamente considerato le prove in atti, le norme sulla risoluzione del contratto di mutuo, il beneficio del termine, l'art. 1957 c.c., l'art. 33 Cod. Cons. e l'art. 1419 c.c., avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione, applicare il termine ex art. 1957 c.c. e rilevare la conseguente decadenza eccepita.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata.
Oltre alla riforma totale della sentenza impugnata, chiedeva la declaratoria di Pt_1 nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione, con conseguente applicazione dell'ordinario e non derogato termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
3) “Sulla condanna alle spese di lite”.
11. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza in punto spese, secondo il principio della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio, oltre alla non debenza delle spese liquidate dal decreto ingiuntivo, di cui si chiedeva la revoca.
In via subordinata, instava per la riforma della sentenza di primo grado in punto spese o compensandole fra le parti (considerando anche che in sede monitoria l'istante non aveva provato in alcun modo la cessione e valutando il pregio delle questioni giuridiche e fattuali sollevate sin dal primo grado dall'esponente) oppure, in via subordinata, riducendole tenendo conto: della conversione a rito semplificato e dell'esaurimento dell'attività in un'unica udienza, non essendo stata svolta attività istruttoria, valorizzata nelle tariffe parametro medio applicate dal Tribunale per € 5.670,00; dell'applicabilità da parte del Giudice dei parametri minimi che avrebbe condotto ad una liquidazione di
€ 4.217.
12. Costituitasi in giudizio, prendeva posizione sui motivi di appello di CP_1 controparte chiedendo l'integrale conferma della sentenza n. 3297/2024, emessa dal Tribunale di Genova e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 1206/2024.
12.1. In via preliminare, parte appellata eccepiva l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'appello, in quanto si sarebbe trattato di una mera riproposizione e trascrizione delle difese già svolte negli atti di primo grado, così contravvenendo all'onere di fornire una contestazione chiara e precisa delle censure mosse alla sentenza impugnata. 12.2.Nel merito, invece, controdeduceva quanto segue: CP_1
1) Sul primo motivo di appello
Secondo l'appellato, avrebbe costituito fatto notorio l'intervenuta – tra Parte_3
e – cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per
[...] Controparte_1 gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario.
Come richiesto dalla Legge sulla Cartolarizzazione (Legge n. 130/1999), la cessione del credito era stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 10), motivo per cui con la cessione del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario ed in ragione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si sarebbero verificati gli effetti ex art. 1264 c.c.
, inoltre, aveva prodotto sub doc. 11 e 12 la dichiarazione di cessione rilasciata CP_1 da e l'estratto del contratto di cessione che, a suo dire, avrebbero citato per esteso CP_10 il rapporto di cui è causa.
Ancora, in ossequio all'art. 58, co. 2, avrebbe dato Pt_4 Controparte_1 notizia dell'avvenuta cessione dei crediti mediante iscrizione nel registro delle imprese, come evincibile dalla visura storica (doc. 13).
In giudizio di primo grado, produceva, altresì, la Controparte_1 certificazione ex art. 50 TUB, ovvero l'estratto certificato – al tempo della cessione del credito – afferente alla posizione oggetto d'ingiunzione (doc. 14) che, unitamente alla produzione del contratto di mutuo (doc. 2 fascicolo monitorio), avrebbe provato la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito.
Ne sarebbe derivata la piena titolarità del credito ceduto e la legittimazione attiva a farlo valere in giudizio.
Infine, rilevava come la difesa sul quantum oggetto Controparte_1
d'ingiunzione e sul tema interessi fosse infondata, posto che la somma ingiunta era il complessivo importo residuo recante una quota capitale e una quota interessi, come emergeva anche dal piano di ammortamento.
Inoltre, il doc. 6, prodotto in sede monitoria, presentava un analitico ed intellegibile conteggio delle voci, calcolo che, se esaminato, avrebbe consentito al di Pt_1 accertare la sussistenza delle corrette imputazioni anche con riferimento agli incassi pervenuti dalla procedura esecutiva. 2) Sul secondo motivo di appello
13. Sul secondo motivo di appello si limitava a richiamare la sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui statuisce che “la Cassazione, con l'ordinanza n. 4232/23, ha però ribadito il proprio costante orientamento precedente, secondo cui l'obbligazione restitutoria di un mutuo resta unica, per cui il termine per la scadenza del debito decorre dalla data dell'ultima rata. Nel caso in esame la data dell'ultima rata è fissata al 31/12/25, e quindi non sussiste alcuna operatività dell'articolo 1957 c.c., con conseguente irrilevanza della eventuale nullità della clausola 6 del contratto, chiesta dal . Pt_1
A completamento di quanto sopra, ribadiva poi come l'obbligazione principale fosse un mutuo fondiario, a fronte del quale aveva erogato in favore di Parte_3
e di l'importo di € 88.000,00, il cui Controparte_6 Controparte_7 versamento dell'ultima rata era stato fissato dalle parti per il 31.12.2025, laddove l'attività esecutiva in danno dei debitori principali era stata iniziata già nell'anno 2014, motivo per cui le difese svolte in primo grado sul punto dal non avrebbero Pt_1 colto nel segno.
3) Sul terzo motivo di appello
14. Sulle spese, si limitava a chiedere la generale reiezione del motivo. CP_1
15. Con ordinanza del 9.05.2025, questa Corte d'Appello, verificata la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'art. 350 c.p.c. ed invitate invano le parti a verificare una soluzione conciliativa della controversia, fissava dinanzi a sé l'udienza per la rimessione in decisione della causa, avendo concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 10.05.2025, questo Giudice accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 14.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
16. In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello è infondata e, di conseguenza, deve essere rigettata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice e, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass., sez. lav., sentenza del 29.01.2025, n. 2069, Cass., sez. lav., ordinanza del 24.03.2025, n. 7829).
Ancor più conferente in questo senso è l'interpretazione secondo cui l'inammissibilità dell'atto di appello è riscontrabile ogniqualvolta l'appellante non abbia allegato i fatti posti a fondamento della propria domanda non valorizzati o modificati dal giudice di prime cure, così come quando non siano stati indicati i fatti di cui quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto ai fini della decisione e che avrebbero condotto ad una pronuncia di diverso tenore (Corte d'Appello di Napoli, sez. III, sentenza del 15.11.2024, n. 4632)
I motivi di appello proposti da si sono così attenuti ai riferiti principi Pt_1 nomofilattici e giurisprudenziali, visto che dal loro complessivo esame emergono chiaramente non solo le censure apportate alla sentenza impugnata, ma anche le argomentazioni sulla base delle quali viene richiesta la sua riforma.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c., sollevata da . CP_1
17. Il primo motivo di appello è fondato.
17.1. Sul punto, giova richiamare i principi fondamentali relativi al riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale.
Come statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30/10/2001, n. 13533, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”.
L'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta si ispira, pertanto, ai principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e di controllo esso si è verificato, posto che, in linea con la motivazione della succitata pronuncia delle Sezioni unite, è più facile per il debitore provare il proprio adempimento e per il creditore l'inadempimento della controparte.
A sostegno di quanto sopra, milita anche il principio di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando non venga fornita la prova dell'adempimento che opera come fatto estintivo.
17.2 Tutto ciò premesso, nel caso di specie, l'oggetto dell'onere probatorio gravante sulle parti è riconoscibile nella prova dell'intervenuta cessione in blocco dei crediti nella titolarità di poi trasferiti nella sfera giuridica dell'attuale Parte_3 appellata . CP_1
Dalla documentazione prodotta in atti già in sede monitoria e, successivamente, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo esitato nella sentenza del Tribunale di Genova n.3297/2024, qui impugnata, non emerge la prova incontestabile della cessione del credito azionato.
Come si desume dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado, la decisione oggetto del presente gravame si è basata sugli allegati prodotti da , tra cui la Gazzetta CP_1 ufficiale n. 74 26.4.2017 parte seconda (doc. 10), l'estratto del contratto di cessione (doc. 12) e la dichiarazione unilaterale di attestante l'avvenuta cessione (doc. 11). CP_10
Ebbene, alla luce di una mera lettura degli estremi creditori riportati in tali produzioni emerge chiaramente la loro inconferenza probatoria.
Sotto un primo profilo, infatti, si deve sottolineare fin da subito come , pretesa CP_1 cessionaria del credito ipotecario, non abbia dimostrato l'inclusione del contratto di mutuo ipotecario, assistito dalla fideiussione rilasciata dall'odierno appellante, tra le categorie di crediti indicati da p.2 ss. della Gazzetta ufficiale: non è infatti dimostrato né che i mutuatari fossero stati segnalati a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia (lett. c, p. 2) né che ai tempi della stipula del contratto non fossero dipendenti di (lett. f, p. 2), così come non è stata dimostrata un'esposizione debitoria CP_5 complessiva superiore a 100.000 euro al 31.08.2016.
A quanto sopra, inoltre, si deve aggiungere come gli estremi del credito ipotecario azionato già in primo grado e garantito dalla fideiussione sottoscritta dal non Pt_1 siano annoverati tra quelli dettagliatamente riportati dalla Gazzetta ufficiale subito dopo la definizione delle categorie di crediti ceduti in blocco pro soluto.
L'impossibilità di riconoscere l'intervenuta cessione del credito azionato, pertanto, è coerente con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in diversi precedenti, ha statuito come "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale" (Cass., Sez, VI, ordinanza del 5.11.2020, n. 24798), onere che può sì essere soddisfatto “con la sola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi” sempre che “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (ex multis, Cass., Sez. VI, ordinanza del 15.11.2022, n. 33538; Cass., sez. I, ordinanza del 29.12.2017, n. 31188).
Dalle risultanze probatorie di cui si è dato atto emerge l'impossibilità di individuare senza incertezze il credito azionato tra i rapporti oggetto della cessione in blocco, sia perché la vacuità dell'estratto del contratto di cessione non consente di ricondurre il credito da mutuo ipotecario entro le categorie definite da p. 2 ss. della Gazzetta Ufficiale, sia perché gli estremi del predetto credito non ricorrono nell'elenco dettaglio di cui alle pagine successive del documento succitato.
Fermo quanto sopra, il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio è reso ancor più evidente dall'incongruenza emergente dagli stessi documenti prodotti in entrambi i gradi di giudizio.
Dal semplice confronto tra gli estremi riportati nella dichiarazione di (la cui CP_10 rilevanza è comunque dubbia, essendo intervenuta cinque anni dopo la pretesa cessione del credito in lite, già pendente la lite in primo grado) e l'estratto del contratto di cessione risulta evidente la non sovrapponibilità dei dati ivi richiamati: nel primo documento, infatti, l'intestazione riporta il “codice identificativo ex Carige NDG 3968783”, mentre nel secondo il mutuo ipotecario è indicato dalla stringa “12526759
MUTUO IPOTECARIO: Dip. 304 Rapporto 123/21/3787757001”. Tale dissonanza, inoltre, non appare superabile, in via di extrema ratio, nemmeno guardando al contenuto dell'estratto del contratto di cessione, posto che l'oggetto del sinallagma è interamente sostituito da omissis, che impediscono, persino, di qualificare la presente produzione come estratto di un qualsivoglia regolamento contrattuale.
Ne deriva, pertanto, il difetto di legittimazione attiva in capo all'appellata , che CP_1 qui si rileva d'ufficio (Cass., Sez. III, ordinanza del 1.04.2025, n. 8625), non avendo parte appellata provato la titolarità sostanziale del credito di cui è lite, essendo la documentazione prodotta probatoriamente irrilevante (a contrario, Corte d'Appello di Roma, Sez. II, sentenza del 25.03.2025, n. 1885).
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte revoca il decreto ingiuntivo n. 1206/2024 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto da Parte_1 nei confronti dell'appellata .
[...] CP_1
Per le ragioni di cui sopra, il primo motivo di appello deve essere accolto e, dato il suo carattere assorbente, è precluso ed irrilevante l'esame degli altri motivi formulati da parte appellante.
18. Accolto l'appello avverso la sentenza impugnata, questa Corte, nel rispetto del principio di soccombenza, condanna parte appellata oltre che alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 14.317 euro (Fase di studio 2977 euro, Fase Introduttiva 1911 euro, Fase istruttoria/trattazione 4326 euro, Fase decisionale 5103 euro), anche a quelle del primo grado di giudizio, liquidate in 14.103 euro.
19. In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata,
- Revoca il decreto ingiuntivo1206/2024 r.g. 3894/2024 e Dichiara che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
- Condanna a rifondere a le spese legali Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.317 per compensi, oltre spese generali, Cpa e Iva, unitamente a quelle del primo grado liquidate in 14.103 euro per compensi, oltre spese generali, Cpa ed Iva,
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
MA GL
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. MA GL - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto cessione crediti in blocco proposta da:
(c.f ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] int. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Bardi del Foro di Genova, presso il cui studio in Rapallo (GE), Via della Libertà 61/8 è elettivamente domiciliato in virtù di procura su foglio separato da intendersi in calce e congiunta allegata in copia autenticata con firma digitale
-Appellante- contro società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1 via V. Alfieri n. 1, e per essa con sede legale in Controparte_2
(20159) Milano, via Valtellina nn. 15/17, giusta procura speciale in autentica dott.
, Notaio in Pordenone del 26.06.2017, rep. 295454, racc. 29754, Persona_1 registrata a Pordenone il 27.06.2017 al n. 8698, serie 1T, in persona del procuratore speciale dott.ssa nata a [...] il [...], giusta procura del dott. CP_3
nella sua qualità di Amministratore Delegato, del 09.07.2020, Controparte_4
Repertorio n. 143075 – Raccolta n. 36683, a rogito Notaio dott. Persona_2 registrata il 10.07.2020 al n. 50616 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fattori e dall'avv. Matteo Camisasca del Foro di Milano, come da procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Fattori e dell'avv. Matteo Camisasca sito in (20123) Milano, via Matteo Bandello n. 5.
-Appellato- avverso la sentenza n. 3297/2024 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 18.12.2024 nel procedimento per R.G. n. 7174/2024 e notificata a mezzo pec il 20.12.2024
Conclusioni per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Genova Ill.ma adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione - previa eventuale declaratoria di difetto di legittimazione attiva e interesse ad agire in capo alla parte attuale appellata già convenuta in opposizione e istante in fase monitoria, riformare integralmente la sentenza impugnata Tribunale di Genova dott. Del Nevo n. 3297/2024 resa nella causa r.g. 7174/2024, per le ragioni di cui alla narrativa del presente appello, e integralmente dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto Tribunale Genova n. 1206/2024 r.g. 3894/2024 e in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dal sig. a (c.f. ), in persona del Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Conegliano (TV), via Alfieri n. 1 e per essa (c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, oltre a spese non imponibili, sia per il primo grado di giudizio che per il presente grado in ogni sua fase. Dichiara di non accettare il contradditorio su domande, istanze ed eccezioni nuove e/o mai prima d'ora dedotte”.
Conclusioni per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi illustrati nel corpo del presente atto e in accoglimento delle argomentazioni addotte:
• in via preliminare e pregiudiziale: per le ragioni dedotte in atti, dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione svolta dal sig. Parte_1
• nel merito, in via principale e in ogni caso: per i motivi di fatto e diritto dedotti in espositiva, rigettare e respingere il gravame proposto dal sig. con Parte_1 integrale conferma della sentenza n. 3297/2024, emessa dal Tribunale di Genova, Giudice dott. Andrea Del Nevo, e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 1206/2024, nonché, per quanto occorrer possa, condannare il sig. nei limiti Parte_1 della garanzia fideiussoria dallo stesso rilasciata, al pagamento dell'importo di € 102.335,58, oltre interessi sul capitale, come da ricorso per D.I.; in ogni caso: con piena vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. 4% e IVA 22%, del presente giudizio, del giudizio di primo grado e del giudizio monitorio, oltre successive spese occorrende”.
IN FATTO E DIRITTO
1.In data 28.05.2024 e per essa Controparte_1 Controparte_2 notificava a ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Parte_1
Genova r.g. 3894/2024, unitamente a decreto ingiuntivo 1206/2024, con cui veniva ingiunto al di pagare € 102.335,58, oltre interessi, spese di procedura liquidate Pt_1 in € 2.242 per compenso, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa.
1.1. affermava infatti di essere cessionaria in blocco pro soluto di crediti da CP_1
fra i quali un credito vantato nei confronti di e CP_5 Controparte_6 [...]
mutuatari consumatori, pari a € 88.000,00 in forza di mutuo contratto Controparte_7
29.9.2007, garantito da ipoteca immobiliare su un immobile in comune di Fenestrelle (To) e da fideiussione rilasciata, in via solidale, dai figli CP_8 CP_9
tutti destinatari dell'azione monitoria.
[...] Parte_1
Al 16.6.2017 sarebbe residuato un credito di € 81.462,31, con rate morose per € 13.554.60 e interessi di mora per € 10.064,88 e dall'esecuzione immobiliare sull'immobile ipotecato sarebbe conseguito al creditore un ricavo di € 27.488,55
Al 06.3.2024 sarebbero maturati interessi moratori di € 24.742,31, da cui il totale di € 102.335,58.
2.Emesso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione con atto di Parte_1 citazione chiedendo al Tribunale che lo stesso decreto fosse dichiarato nullo e/o revocato e, in ogni caso, fosse dichiarato che nulla era da lui dovuto.
2.1. L'opponente in primo grado deduceva:
- Difetto dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo. Difetto di allegazione e prova della legittimazione e della titolarità sostanziale del credito in capo a e per essa a e del credito ex Controparte_1 Controparte_2 adverso vantato per mancata produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in luogo del quale l'istante aveva prodotto una visura di un altro istituto di credito fusosi con CP_5
- Nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione che, derogando all'art. 1957 c.c., avrebbe rappresentato una clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 co. 1 Cod. cons., nonché violazione dell'art. 1957 c.c. e decadenza per non avere la Banca agito giudizialmente per il recupero del credito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
- Violazione dell'art. 50 d. lgs. 385/1993. Difetto di prova dell'ammontare del credito per mancata documentazione con riferimento al momento della scritturazione a sofferenza, delle rate scadute e del relativo termine di scadenza, dell'ammontare del saldo debitore e degli interessi di mora e del relativo tasso di regolazione, del tasso di mora applicato e delle spese accessorie. Tanto più che il contratto di mutuo prevedeva il tasso variabile.
3. si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e Controparte_1 producendo, a riprova della sua legittimazione attiva, la Gazzetta Ufficiale 74 26.4.2017 parte seconda (doc. n. 10 primo grado).
3.1. L'opposto produceva, oltre alla Gazzetta Ufficiale, un estratto di contratto di cessione (doc. n. 12 primo grado); una dichiarazione di cessione da parte della società che aveva incorporato (5 anni dopo la cessione) il cedente (doc. n. 11 primo grado); una certificazione ex art. 50 t.u.b. alla data del 16.6.2017 (doc. n. 14 primo grado).
4. Il Giudice adito non pronunciava sull'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo e dopo aver differito inizialmente l'udienza dal 28.1.2025 al 5.2.2025, la anticipava al 17.12.2024 per il mutamento del rito in semplificato di cognizione.
4.1. A tale udienza, il contestava la rilevanza probatoria della documentazione Pt_1 allegata alla comparsa con persistenza del difetto di prova della cessione e, quindi, della legittimazione e del credito e mancato superamento da parte dell'istante dell'eccezione di nullità e decadenza ex art. 1957 c.c.
5. All'esito dell'udienza il Tribunale si riservava la decisione.
5.1. Il 18/12/2024, il Tribunale pronunciava l'appellata sentenza con cui veniva riconosciuta la cessione del credito e la legittimazione dell'opposto.
5.2. Il Tribunale superava la questione della nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione e l'eccezione di decadenza affermando la non operatività dell'art. 1957 c.c. perché l'ultima rata di ammortamento del mutuo sarebbe stata fissata al 31.12.2025.
5.3. Rigettava poi l'istanza di chiamata di terzo invocando la ragionevole durata del processo e, pertanto, respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo, concedendo la provvisoria esecutività del medesimo con condanna alle spese dell'opponente.
6. Impugnata la sentenza di primo grado, formulava i seguenti motivi di Pt_1 appello.
1) Mancata prova della cessione e della legittimazione e titolarità sostanziale del credito in capo a e per essa a Controparte_1 Controparte_2
e del credito ex adverso vantato. Violazione artt. 100, 116 c.p.c., art. 58
[...]
T.U.B. – d.lgs. 385/1993, art. 4 l. 130/1999, artt. 1325, 1326, 2697 c.c. Violazione art. 2504bis c.c. Violazione art. 2721 c.c. e 257bis c.p.c. Violazione art. 171bis c.p.c.”
Il Tribunale riteneva raggiunta la relativa prova con le produzioni avversarie fascicolo di primo grado nn. 10, 11 e 12 quanto alla cessione e alla legittimazione e con la produzione avversaria fascicolo di primo grado n. 14 e fase monitoria n. 6 quanto alla misura del credito. Le relative statuizioni sarebbero state erronee, avulse dalle risultanze probatorie ed illegittime.
6.1. L'appellante, infatti, contestava la rilevanza probatoria della seguente documentazione prodotta da controparte in sede monitoria e nel giudizio di opposizione.
L'opposta , quale asserita cessionaria in blocco di crediti CP_1 CP_5 produceva la Gazzetta Ufficiale n. 74 26.4.2017 parte seconda solo in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (doc. n. 10 primo grado), così riconoscendo, secondo l'appellante, la mancata produzione di detto documento nella fase monitoria: il Tribunale avrebbe, quindi, errato quando aveva scritto che la produzione avversaria
“sostituisce l'indicazione erronea della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale depositata nella fase monitoria”. non avrebbe provato e nemmeno dedotto i requisiti cumulativi indicati in CP_1
Gazzetta ufficiale ovvero che: i debitori ceduti fossero segnalati a sofferenza nella Centrale Rischi Banca d'Italia da parte di alla data del 31 agosto 2016; i CP_5 debitori ceduti non fossero dipendenti;
l'esposizione debitoria al 31 agosto 2016 CP_5 complessiva fosse superiore ad Euro 100.000 (trattandosi come detto di mutuo garantito anche da ipoteca): il preteso creditore, gravato del relativo onere probatorio, non avrebbe pertanto provato in causa le indicazioni che consentano di ricondurre il preteso debito dell'opponente con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
, sempre solo in sede di cognizione di primo grado, produceva sub doc. n. 12 CP_1
l'estratto di contratto di cessione.
Si trattava di sei facciate (su un totale di 122, in tesi) con oggetto accettazione della proposta di contratto di cessione con ripetuti omissis menzionante un allegato di identificazione dei crediti non prodotto, prive di firma del proponente.
Gli omissis erano proprio in corrispondenza del contenuto del contratto che, quindi, non sarebbe stato prodotto neppure per estratto quanto alla parte rilevante in questo giudizio.
6.2. Inoltre, trattandosi, come da oggetto, di accettazione di una proposta, e considerato che la cessione del credito è negozio consensuale, per la prova della conclusione del contratto avrebbe dovuto essere prodotta da anche la proposta sottoscritta dal CP_1 proponente, essendo stata prodotta solo una firma dell'accettante, senza le condizioni ed i patti oggetto di accettazione: ne sarebbe derivata, dunque, l'inidoneità probatoria del documento ex adverso prodotto ed invece erroneamente valorizzato, senza motivazione alcuna, nella sentenza impugnata.
6.3. , ancora, produceva - e il Tribunale la riteneva rilevante e probatoria senza CP_1 motivazione alcuna - una dichiarazione di datata 5.11.2024 (doc. 11) con cui la CP_10 stessa riferiva: di essere subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di con CP_10 CP_5 effetto dal 28.11.2022 per effetto di fusione per incorporazione con atto 24.11.2022 a rogito Notaio che il 16.6.2017 aveva ceduto pro soluto e in Persona_3 CP_5 blocco a ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 Legge sulla Controparte_11
Cartolarizzazione (l. 130/1999) e dell'art. 58 d.lgs. 385/1993 (T.U.B.) crediti e rapporti fra cui il mutuo contratto dai garantiti e Controparte_6 Parte_2 La cessione, secondo il preteso cessionario, sarebbe avvenuta il 16.06.2017 ed espressamente qualificata pro soluto ed avvenuta ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione: per parte appellante, la dichiarazione di non avrebbe costituito CP_10 prova dell'avvenuta cessione posto che non può dirsi cedente in quanto la CP_10 cessione in blocco era stata effettuata da il 16.6.2017 e alla data di CP_5 efficacia del subentro di nei rapporti per effetto della fusione per CP_10 CP_5 incorporazione (28.11.2022) la cessione era avvenuta da oltre 5 anni ed era un rapporto già esaurito al momento dell'incorporazione, non essendovi stata successione nelle obbligazioni e comunque non riguardando un'obbligazione dell'incorporata.
7. Svolte tali considerazioni di carattere preliminare, il primo motivo di appello consta anche di una parte di merito.
Sull'entità del preteso credito, secondo il Tribunale vi erano due documenti, la “già completa produzione 2) della fase monitoria” e il doc. n. 14 parte opposta primo grado, che “nel loro insieme costituiscono piena prova del quantum del diritto fatto valere”.
Sempre a dire del Tribunale, gli interessi sarebbero stati corretti e dovuti in forza della
“semplice lettura del doc. 6) della fase monitoria”: l'appellante evidenziava come, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non fosse stata provata neppure la misura del credito ex adverso vantato.
Il doc. n. 2 della fase monitoria del fascicolo istante, infatti, conteneva il contratto di mutuo, nel quale non avrebbero potuto comparire i dati della successiva sofferenza e degli interessi, data la variabilità del tasso: in ogni caso, il contratto di mutuo originariamente negoziato nel 2007 e poi rinegoziato nel 2010, prevedeva, appunto nella stipula del 2010, un debito per somma capitale di € 93.407,19 (cfr. doc. n. 2 avversario pagg. 25 e 26).
Il doc. n. 14 avversario, che avrebbe dovuto avere ad oggetto la certificazione ex art. 50 T.U.B., sarebbe stata privo di efficacia probatoria ed in contrasto con il mutuo in quanto: era su mero foglio non intestato firmata da un generico Dirigente, qualifica non meglio indicata;
indicava un debito per somma capitale di € 95.016,91, ovvero capitale di duemila euro in più rispetto a quello mutuato;
recava solo un saldo totale e un generico riferimento a interessi e accessori senza dettagli;
era riferita al 16.06.2017 invece che al 31.08.2016, secondo i criteri previsti dalla G.U. Il Tribunale erroneamente non avrebbe rilevato detto contrasto, sostenendo invece che i due documenti nel loro insieme avrebbero costituito piena prova del quantum (cfr. pag. 2 sentenza).
Quanto agli interessi, il doc. 6 avversario constava di una cartella compressa contenente un file pdf chiamato Riepilogo, intestato iura, privo di data e firma e CP_12 pressoché incomprensibile;
il corrispondente file excel (riproduttivo del documento pdf e viceversa), sempre senza firma e senza data.
8. Ancora, produceva il mutuo (e la rinegoziazione del 2010), ma non le CP_1 successive lettere di messa in mora, di risoluzione o di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
Non documentava, poi, alcunché con riferimento al momento della scritturazione a sofferenza, alle rate scadute e al relativo termine di scadenza, all'ammontare del saldo debitore e degli interessi di mora e al relativo tasso di regolazione, al tasso di mora applicato ed alle spese accessorie.
Posto che il contratto prevedeva il tasso variabile, l'appellante contestava di non essere a conoscenza dell'importo di ciascuna rata scaduta, né della relativa composizione, in termine di quota capitale e quota interesse, con conseguente totale incertezza circa l'ammontare dell'attuale debito residuo ex adverso vantato.
9. Da ultimo, sempre in merito al difetto di prova del credito, l'appellante osservava come avesse dato atto di aver incassato, a parziale estinzione del credito, CP_1
l'importo di € 27.488,52.
2) “Nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione doc. n. 4 avversario. Violazione artt. 1957 c.c. e 33 Codice del Consumo, 1419 c.c. Maturata decadenza ex art. 1957 c.c. Estinzione dell'obbligazione fideiussoria. Violazione artt. 1186 e 1819 c.c.”
In primo grado era stata dedotto la nullità dell'art. 6 della fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 33 Cod. Cons. e l'intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria per mancato rispetto del termine semestrale per l'inizio di un recupero giudiziale da parte del creditore: secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere l'inoperatività dell'art. 1957 c.c. e, quindi, nell'escludere la rilevanza della nullità dell'art. 6, scadendo l'ultima rata del mutuo il 31.12.2025.
10. Secondo l'appellante, se il contratto di mutuo non fosse stato risolto, non si sarebbe spiegata l'esecuzione immobiliare a carico dei debitori principali, così come non sarebbe venuto meno il beneficio del termine e, comunque, al fideiussore non avrebbero potuto essere richieste anche le rate non ancora scadute: il decreto ingiuntivo, pertanto, avrebbe dovuto essere revocato o dichiarato nullo.
In tesi, se il giudice di primo grado avesse correttamente considerato le prove in atti, le norme sulla risoluzione del contratto di mutuo, il beneficio del termine, l'art. 1957 c.c., l'art. 33 Cod. Cons. e l'art. 1419 c.c., avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione, applicare il termine ex art. 1957 c.c. e rilevare la conseguente decadenza eccepita.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza appellata.
Oltre alla riforma totale della sentenza impugnata, chiedeva la declaratoria di Pt_1 nullità dell'art. 6 del contratto di fideiussione, con conseguente applicazione dell'ordinario e non derogato termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
3) “Sulla condanna alle spese di lite”.
11. L'appellante chiedeva la riforma della sentenza in punto spese, secondo il principio della soccombenza, per entrambi i gradi di giudizio, oltre alla non debenza delle spese liquidate dal decreto ingiuntivo, di cui si chiedeva la revoca.
In via subordinata, instava per la riforma della sentenza di primo grado in punto spese o compensandole fra le parti (considerando anche che in sede monitoria l'istante non aveva provato in alcun modo la cessione e valutando il pregio delle questioni giuridiche e fattuali sollevate sin dal primo grado dall'esponente) oppure, in via subordinata, riducendole tenendo conto: della conversione a rito semplificato e dell'esaurimento dell'attività in un'unica udienza, non essendo stata svolta attività istruttoria, valorizzata nelle tariffe parametro medio applicate dal Tribunale per € 5.670,00; dell'applicabilità da parte del Giudice dei parametri minimi che avrebbe condotto ad una liquidazione di
€ 4.217.
12. Costituitasi in giudizio, prendeva posizione sui motivi di appello di CP_1 controparte chiedendo l'integrale conferma della sentenza n. 3297/2024, emessa dal Tribunale di Genova e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 1206/2024.
12.1. In via preliminare, parte appellata eccepiva l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. dell'appello, in quanto si sarebbe trattato di una mera riproposizione e trascrizione delle difese già svolte negli atti di primo grado, così contravvenendo all'onere di fornire una contestazione chiara e precisa delle censure mosse alla sentenza impugnata. 12.2.Nel merito, invece, controdeduceva quanto segue: CP_1
1) Sul primo motivo di appello
Secondo l'appellato, avrebbe costituito fatto notorio l'intervenuta – tra Parte_3
e – cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per
[...] Controparte_1 gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario.
Come richiesto dalla Legge sulla Cartolarizzazione (Legge n. 130/1999), la cessione del credito era stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (doc. 10), motivo per cui con la cessione del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario ed in ragione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale si sarebbero verificati gli effetti ex art. 1264 c.c.
, inoltre, aveva prodotto sub doc. 11 e 12 la dichiarazione di cessione rilasciata CP_1 da e l'estratto del contratto di cessione che, a suo dire, avrebbero citato per esteso CP_10 il rapporto di cui è causa.
Ancora, in ossequio all'art. 58, co. 2, avrebbe dato Pt_4 Controparte_1 notizia dell'avvenuta cessione dei crediti mediante iscrizione nel registro delle imprese, come evincibile dalla visura storica (doc. 13).
In giudizio di primo grado, produceva, altresì, la Controparte_1 certificazione ex art. 50 TUB, ovvero l'estratto certificato – al tempo della cessione del credito – afferente alla posizione oggetto d'ingiunzione (doc. 14) che, unitamente alla produzione del contratto di mutuo (doc. 2 fascicolo monitorio), avrebbe provato la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito.
Ne sarebbe derivata la piena titolarità del credito ceduto e la legittimazione attiva a farlo valere in giudizio.
Infine, rilevava come la difesa sul quantum oggetto Controparte_1
d'ingiunzione e sul tema interessi fosse infondata, posto che la somma ingiunta era il complessivo importo residuo recante una quota capitale e una quota interessi, come emergeva anche dal piano di ammortamento.
Inoltre, il doc. 6, prodotto in sede monitoria, presentava un analitico ed intellegibile conteggio delle voci, calcolo che, se esaminato, avrebbe consentito al di Pt_1 accertare la sussistenza delle corrette imputazioni anche con riferimento agli incassi pervenuti dalla procedura esecutiva. 2) Sul secondo motivo di appello
13. Sul secondo motivo di appello si limitava a richiamare la sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui statuisce che “la Cassazione, con l'ordinanza n. 4232/23, ha però ribadito il proprio costante orientamento precedente, secondo cui l'obbligazione restitutoria di un mutuo resta unica, per cui il termine per la scadenza del debito decorre dalla data dell'ultima rata. Nel caso in esame la data dell'ultima rata è fissata al 31/12/25, e quindi non sussiste alcuna operatività dell'articolo 1957 c.c., con conseguente irrilevanza della eventuale nullità della clausola 6 del contratto, chiesta dal . Pt_1
A completamento di quanto sopra, ribadiva poi come l'obbligazione principale fosse un mutuo fondiario, a fronte del quale aveva erogato in favore di Parte_3
e di l'importo di € 88.000,00, il cui Controparte_6 Controparte_7 versamento dell'ultima rata era stato fissato dalle parti per il 31.12.2025, laddove l'attività esecutiva in danno dei debitori principali era stata iniziata già nell'anno 2014, motivo per cui le difese svolte in primo grado sul punto dal non avrebbero Pt_1 colto nel segno.
3) Sul terzo motivo di appello
14. Sulle spese, si limitava a chiedere la generale reiezione del motivo. CP_1
15. Con ordinanza del 9.05.2025, questa Corte d'Appello, verificata la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'art. 350 c.p.c. ed invitate invano le parti a verificare una soluzione conciliativa della controversia, fissava dinanzi a sé l'udienza per la rimessione in decisione della causa, avendo concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 10.05.2025, questo Giudice accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 14.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
16. In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello è infondata e, di conseguenza, deve essere rigettata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti,
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice e, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass., sez. lav., sentenza del 29.01.2025, n. 2069, Cass., sez. lav., ordinanza del 24.03.2025, n. 7829).
Ancor più conferente in questo senso è l'interpretazione secondo cui l'inammissibilità dell'atto di appello è riscontrabile ogniqualvolta l'appellante non abbia allegato i fatti posti a fondamento della propria domanda non valorizzati o modificati dal giudice di prime cure, così come quando non siano stati indicati i fatti di cui quest'ultimo avrebbe dovuto tener conto ai fini della decisione e che avrebbero condotto ad una pronuncia di diverso tenore (Corte d'Appello di Napoli, sez. III, sentenza del 15.11.2024, n. 4632)
I motivi di appello proposti da si sono così attenuti ai riferiti principi Pt_1 nomofilattici e giurisprudenziali, visto che dal loro complessivo esame emergono chiaramente non solo le censure apportate alla sentenza impugnata, ma anche le argomentazioni sulla base delle quali viene richiesta la sua riforma.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c., sollevata da . CP_1
17. Il primo motivo di appello è fondato.
17.1. Sul punto, giova richiamare i principi fondamentali relativi al riparto dell'onere probatorio nella responsabilità contrattuale.
Come statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30/10/2001, n. 13533, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte”.
L'onere probatorio gravante sul creditore della prestazione inadempiuta si ispira, pertanto, ai principi di vicinanza ed economia della prova, in base ai quali la dimostrazione di un fatto ricade sul soggetto nella cui sfera di organizzazione e di controllo esso si è verificato, posto che, in linea con la motivazione della succitata pronuncia delle Sezioni unite, è più facile per il debitore provare il proprio adempimento e per il creditore l'inadempimento della controparte.
A sostegno di quanto sopra, milita anche il principio di persistenza del diritto: dimostrata, sulla base della prova del titolo, la nascita del credito, esso si presume ancora esistente fino a quando non venga fornita la prova dell'adempimento che opera come fatto estintivo.
17.2 Tutto ciò premesso, nel caso di specie, l'oggetto dell'onere probatorio gravante sulle parti è riconoscibile nella prova dell'intervenuta cessione in blocco dei crediti nella titolarità di poi trasferiti nella sfera giuridica dell'attuale Parte_3 appellata . CP_1
Dalla documentazione prodotta in atti già in sede monitoria e, successivamente, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo esitato nella sentenza del Tribunale di Genova n.3297/2024, qui impugnata, non emerge la prova incontestabile della cessione del credito azionato.
Come si desume dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado, la decisione oggetto del presente gravame si è basata sugli allegati prodotti da , tra cui la Gazzetta CP_1 ufficiale n. 74 26.4.2017 parte seconda (doc. 10), l'estratto del contratto di cessione (doc. 12) e la dichiarazione unilaterale di attestante l'avvenuta cessione (doc. 11). CP_10
Ebbene, alla luce di una mera lettura degli estremi creditori riportati in tali produzioni emerge chiaramente la loro inconferenza probatoria.
Sotto un primo profilo, infatti, si deve sottolineare fin da subito come , pretesa CP_1 cessionaria del credito ipotecario, non abbia dimostrato l'inclusione del contratto di mutuo ipotecario, assistito dalla fideiussione rilasciata dall'odierno appellante, tra le categorie di crediti indicati da p.2 ss. della Gazzetta ufficiale: non è infatti dimostrato né che i mutuatari fossero stati segnalati a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia (lett. c, p. 2) né che ai tempi della stipula del contratto non fossero dipendenti di (lett. f, p. 2), così come non è stata dimostrata un'esposizione debitoria CP_5 complessiva superiore a 100.000 euro al 31.08.2016.
A quanto sopra, inoltre, si deve aggiungere come gli estremi del credito ipotecario azionato già in primo grado e garantito dalla fideiussione sottoscritta dal non Pt_1 siano annoverati tra quelli dettagliatamente riportati dalla Gazzetta ufficiale subito dopo la definizione delle categorie di crediti ceduti in blocco pro soluto.
L'impossibilità di riconoscere l'intervenuta cessione del credito azionato, pertanto, è coerente con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in diversi precedenti, ha statuito come "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale" (Cass., Sez, VI, ordinanza del 5.11.2020, n. 24798), onere che può sì essere soddisfatto “con la sola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi” sempre che “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (ex multis, Cass., Sez. VI, ordinanza del 15.11.2022, n. 33538; Cass., sez. I, ordinanza del 29.12.2017, n. 31188).
Dalle risultanze probatorie di cui si è dato atto emerge l'impossibilità di individuare senza incertezze il credito azionato tra i rapporti oggetto della cessione in blocco, sia perché la vacuità dell'estratto del contratto di cessione non consente di ricondurre il credito da mutuo ipotecario entro le categorie definite da p. 2 ss. della Gazzetta Ufficiale, sia perché gli estremi del predetto credito non ricorrono nell'elenco dettaglio di cui alle pagine successive del documento succitato.
Fermo quanto sopra, il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio è reso ancor più evidente dall'incongruenza emergente dagli stessi documenti prodotti in entrambi i gradi di giudizio.
Dal semplice confronto tra gli estremi riportati nella dichiarazione di (la cui CP_10 rilevanza è comunque dubbia, essendo intervenuta cinque anni dopo la pretesa cessione del credito in lite, già pendente la lite in primo grado) e l'estratto del contratto di cessione risulta evidente la non sovrapponibilità dei dati ivi richiamati: nel primo documento, infatti, l'intestazione riporta il “codice identificativo ex Carige NDG 3968783”, mentre nel secondo il mutuo ipotecario è indicato dalla stringa “12526759
MUTUO IPOTECARIO: Dip. 304 Rapporto 123/21/3787757001”. Tale dissonanza, inoltre, non appare superabile, in via di extrema ratio, nemmeno guardando al contenuto dell'estratto del contratto di cessione, posto che l'oggetto del sinallagma è interamente sostituito da omissis, che impediscono, persino, di qualificare la presente produzione come estratto di un qualsivoglia regolamento contrattuale.
Ne deriva, pertanto, il difetto di legittimazione attiva in capo all'appellata , che CP_1 qui si rileva d'ufficio (Cass., Sez. III, ordinanza del 1.04.2025, n. 8625), non avendo parte appellata provato la titolarità sostanziale del credito di cui è lite, essendo la documentazione prodotta probatoriamente irrilevante (a contrario, Corte d'Appello di Roma, Sez. II, sentenza del 25.03.2025, n. 1885).
Di conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte revoca il decreto ingiuntivo n. 1206/2024 e, per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto da Parte_1 nei confronti dell'appellata .
[...] CP_1
Per le ragioni di cui sopra, il primo motivo di appello deve essere accolto e, dato il suo carattere assorbente, è precluso ed irrilevante l'esame degli altri motivi formulati da parte appellante.
18. Accolto l'appello avverso la sentenza impugnata, questa Corte, nel rispetto del principio di soccombenza, condanna parte appellata oltre che alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi 14.317 euro (Fase di studio 2977 euro, Fase Introduttiva 1911 euro, Fase istruttoria/trattazione 4326 euro, Fase decisionale 5103 euro), anche a quelle del primo grado di giudizio, liquidate in 14.103 euro.
19. In caso di diffusione della presente sentenza si dispone l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa e contraria istanza:
- Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata,
- Revoca il decreto ingiuntivo1206/2024 r.g. 3894/2024 e Dichiara che nulla è dovuto da a Parte_1 Controparte_1
- Condanna a rifondere a le spese legali Controparte_1 Parte_1 del presente grado di giudizio liquidate in euro 14.317 per compensi, oltre spese generali, Cpa e Iva, unitamente a quelle del primo grado liquidate in 14.103 euro per compensi, oltre spese generali, Cpa ed Iva,
Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
MA GL
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Gabriele Fazzeri