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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/09/2025, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, pronunzia all'udienza odierna, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 7404/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Migliaccio ed Elio Sica Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Giorgio Parlato CP_1 RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Veronica Controparte_2 D'Angelo RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.12.23, ritualmente notificato, l'istante conveniva in giudizio la società convenuta (nonché in solido il committente) per sentirla condannare al pagamento in
CP_2 proprio favore degli importi specificamente indicati in ricorso a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché al versamento dei contributi al Fondo FASDA. Chiedeva infine il risarcimento del danno da usura psico-fisica patito. Si costituivano in giudizio la società convenuta ed il contestando il fondamento della
CP_2 domanda attorea chiedendone il rigetto. All'udienza odierna, parte istante dichiarava di rinunciare all'azione nei confronti del Tra
CP_2 il ricorrente e la società convenuta veniva, invece, in data odierna dichiarata CP_1 l'intervenuta conciliazione della lite e l'estinzione del giudizio sulla scorta di verbale di conciliazione siglato in udienza. Residua da definire il contenzioso tra il ricorrente ed il
CP_2 Ebbene, nei confronti del non può che dichiararsi la cessazione della materia del
CP_2 contendere.
Nel merito, sussiste, invero, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere. Parte istante ha dichiarato di rinunciare all'azione nei confronti del Comune. Sul punto è doveroso infatti evidenziare che l'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo 1999, n. 2268) la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
La rinuncia all'azione e al diritto importa, pertanto, la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Relativamente alle spese del giudizio, le stesse si compensano integralmente tenuto conto dell'esito complessivo della lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e il Controparte_2
- compensa le spese. Si comunichi. Così deciso in Nola, il 11.9.25 Il Giudice Dr. Fabrizia Di Palma