Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza all'udienza del 15.05.2025, nella causa iscritta al n. 1384 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avvocati Benino
Migliaccio, Passaro Daniele, Roberto Migliaccio e Francesco Autiero presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 137, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avvocati Alessia Fantin e Ennio Loffredo e con gli stessi elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Beata Francesca. n. 72;
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Atanasio Maurizio GRECO, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino (RM) del 23.1.23, rep. 37590 racc. 7131, con il Per_1 CP_ quale elettivamente domicilia in Benevento – Via Foschini n. 28 -, presso Ufficio Legale
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto: differenze retributive e regolarizzazione posizione contributiva
1.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 06.04.2023, il ricorrente in epigrafe identificato ha dedotto:
- di essere stato assunto con contratto full time a tempo indeterminato dalla società cooperativa
Bruno ZI a.r.l., aggiudicataria dell'appalto per le lavorazioni esternalizzate dalla società
Nestlé LI s.p.a. presso lo stabilimento di Benevento sito alla Contrada Ponte Valentino;
- che, alle dipendenze della detta cooperativa e presso la società Nestlé, svolgeva le mansioni di carrellista, in particolare, con carrelli provvedeva a reperire all'interno del magazzino i prodotti più prossimi alla scadenza, rendicontava le entrate ed uscite delle pedane tramite pistole cosiddette laser, il codice presente sulla confezione del prodotto veniva così letto ed automaticamente registrato sui terminali della Nestle' al fine di poter individuare scadenze e tipologia del prodotto;
sulla base delle esigenze di lavorazione, provvedeva a reperire
- che, nello svolgimento di tali attività, il ricorrente doveva entrare e uscire costantemente dalle celle frigo ove erano conservati i prodotti necessari alla linea di lavorazione e la prestazione lavorativa veniva svolta all'interno di celle frigo a meno 30 gradi;
- che la società Bruno ZI, proprio per la temperatura polare cui erano sottoposti i lavoratori, forniva semestralmente ai propri dipendenti, come da contratto, tute adatte a basse temperature, da indossare all'interno delle celle frigo;
- che la società cooperativa applicava ai propri dipendenti il contratto collettivo Parte_2 nazionale del settore spedizione e trasporto merci;
- che nell'anno 2006, a seguito di nuova gara indetta dalla Nestlé, la società EF società cooperativa, si aggiudicava l'appalto precedentemente in carico alla Bruno ZI A.r.l.;
- che alle dipendenze della EF società cooperativa vi erano e tutt'ora vi sono circa cento dipendenti a livello regionale impegnati in vari appalti;
- che il 30.12.2006 la società EF richiedeva ai lavoratori impegnati nell'appalto, tra cui il ricorrente, anche in applicazione della clausola sociale, la sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale nel quale si evidenziava: a) che i lavoratori avrebbero aderito alla società cooperativa subentrante;
b) che la EF avrebbe assunto gli otto lavoratori già in forza alla Bruno ZI A.r.l. con contratto a tempo indeterminato, con le medesime mansioni, espletate precedentemente e con decorrenza 03.01.2007 pur nella fungibilità delle stesse mansioni previste dal contratto sociale;
c) che sarebbe stato applicato, anziché il CCNL spedizioni e trasporto merci, quello di imprese e pulizia con inquadramento del ricorrente nel
III° livello, pur rimanendo invariato il trattamento retributivo goduto in precedenza;
d) che la
SEFIM si impegnava a mantenere invariato il trattamento economico tabellare in godimento a ciascuno dei lavoratori transitati dalla Cooperativa Bruno ZI alla SEFIM;
- che, dal 01.01.2007 veniva inserito nella compagine sociale della cooperativa quale socio lavoratore ed assunto in data 03.01.2007 alle dipendenze della EF, nel gruppo di lavoro dell'appalto Nestlé, continuando a svolgere l'attività di carrellista all'interno di celle frigo a meno 30 gradi;
- che, era addetto al , e abilitato alla conduzione dei carrelli, cosiddetti Parte_3 muletti, con conseguimento di aggiornamenti professionali, era utilizzato al prelievo merci dalla cella frigo a meno trenta gradi per il trasporto merci sulla linea di produzione Parte_3
per poi rientrare di nuovo in cella e prelevare ulteriore merce;
[...]
- che, la EF depositava decreto ingiuntivo n. 387/2019 al fine di ottenere il rimborso versato alla società assicuratrice per conto del ricorrente e l'istante proponeva Parte_4 opposizione ed in via riconvenzionale richiedeva il pagamento delle indennità vestiario e cella frigo riservandosi di agire in separato giudizio per il pagamento delle retribuzioni;
- che, il Giudice di Benevento rigettava l'opposizione e il ricorrente proponeva appello attualmente pendente innanzi la Corte di Appello di Napoli;
- che, nell'aprile 2017, la società Nestlé LIna S.p.a. comunicava che dal 01.05.2017 lo stabilimento di Benevento (BN) sito alla Contrada Ponte Valentino, sarebbe stato interessato da lavori di ristrutturazione ed avviamento di una nuova fascia di prodotti, con una riduzione della forza lavoro per l'appalto Nestlé, rimanendo invariati gli altri appalti;
- che il regolamento della cooperativa prevede l'offerta, in caso di crisi, nel rispetto del principio mutualistico, di opportunità lavorative anche implicanti mansioni inferiori, con rotazione anche presso altri cantieri così come la EF aveva sempre operato;
- che, la riduzione non riguardava tutti gli addetti all'appalto, ma solo alcuni tra gli addetti alle pulizie ed alcuni di quelli addetti alla produzione;
- che, le attività residue dell'appalto Nestlé si riducevano dalle 32 alle 7 unità, di cui 3 impiegati per la pulizia industriale e n. 4 soci lavoratori impiegati nella movimentazione delle merci, nel mentre rimanevano invariati gli ulteriori altri appalti con l'utilizzazione complessiva di circa una ottantina di addetti e rimanevano inalterate le mansioni che i residui lavoratori dovevano svolgere per la Nestlé, non essendoci sul punto alcuna variazione dell'appalto;
- che il ricorrente era in grado di svolgere o l'attività di pulizia o quelle residue di movimentazione merci o ancora quella di movimentazione merci in altri cantieri in appalto;
- che, in data 02.05.2017, presso la sede operativa della cooperativa venivano convocate le
OO.SS. per dar via all'iter procedurale legato alla fase di ristrutturazione a norma e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della L. 223/91;
- che, in tale sede venivano rappresentate dalla società cooperativa le ragioni che determinavano l'esubero del personale e le ragioni per cui secondo la EF era preclusa la possibilità di accedere ad ipotesi diverse dalla riduzione del personale mediante ricorso agli ammortizzatori sociali, senza specificarne le motivazioni;
- che, nella richiesta di convocazione e successivamente, la EF non indicava il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, né una data, nemmeno approssimativa, per la ripresa della stessa, in contrasto con il proprio regolamento interno ed in difformità al principio mutualistico tipico delle cooperative di lavoro;
- che, le OO.SS. proponevano di valutare soluzioni alternative al licenziamento formulando proposte allegate al verbale stesso, tra le quali, il ricollocamento con rotazione tecnico organizzativa dei lavoratori così come si era sempre fatto;
- che, le parti rinviavano l'incontro alla data del 10.05.2017 h. 15:00 per meglio analizzare le proposte e, in sede di riunione, dopo ampia valutazione decidevano di aggiornarsi senza decidere alcunché, alla data del 16.05.2017 h 17:00;
- che, il 16.05.2017 alle ore 12,18, ben prima del programmato incontro sindacale, la società
SEFIM inviava al ricorrente lettera del seguente tenore letterario: “in considerazione delle note vicende che hanno determinato la drastica riduzione delle attività oggetto dell'appalto acquisite dalla società cooperativa EF presso lo stabilimento di Benevento della committente Nestlé
LIna PA nell'ambito del quale ella è impiegato con contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 6 comma 3 del regolamento aziendale approvato all'assemblea dei soci in data 12.11.2013 disponiamo la sospensione del Suo rapporto di lavoro con l'auspicio di poterLE quanto prima sottoporre ed offrire una nuova opportunità lavorativa” ;
- che, la mera comunicazione a firma del presidente, priva di richiamo a qualsivoglia organo societario e/o provvedimento legittimante la sospensione, era del tutto inefficace, arbitraria e assolutamente illegittima;
- che, la sospensione veniva altresì attuata senza comunicare e rispettare i criteri previsti dall'art 5 L. 223/91, né quelli della L. 142/2001 che prevede, la convocazione per atto formale (raccomandata A/R ai singoli soci) dell'assemblea dei soci e quelli previsti dallo statuto e dal regolamento della cooperativa;
- che, pertanto, tale sospensione veniva disposta unilateralmente dalla EF senza alcuna convocazione, senza alcuna deliberazione assembleare, senza indicare il periodo di sospensione, senza considerare la possibilità di una diversa ripartizione del lavoro sugli altri appalti della cooperativa (appalti che non avevano subito alcuna riduzione), senza considerare la possibilità di una diversa utilizzazione anche in altre e diverse mansioni, senza deliberare la situazione di crisi, senza considerare una diversa ripartizione secondo equità, senza considerare che l'appalto Nestle' non riguardava tutti i lavoratori della EF ma solo una parte, e senza la notifica di alcun provvedimento legittimante la decisione nonché in maniera arbitraria senza stipendio;
- che, successivamente all'invio della missiva, la società EF alle h 17:00 dello stesso 16.05.2017, si incontrava con le OO.SS. e nell'ambito dell'incontro, decideva di revocare la procedura di licenziamento collettivo avviato con lettera del 31.04.2017 e di valutare strumenti alternativi per la gestione dell'esubero, compatibili con le regole condivise di gestione della cooperativa;
- che, pertanto, la sospensione del lavoratore, comminata senza indicare il periodo e il trattamento retributivo spettante, era stata decisa ed effettuata dalla società EF prima del compimento dell'iter consultivo in violazione dei criteri di correttezza e buona fede, di Legge e di contratto, con conseguente inesistenza giuridica anche per illiceità dell'oggetto; CP_
- che, con lettera del 30.05.2017, il sindacato FISASCAT della su mandato dei lavoratori interessati, contestava la sospensione del rapporto di lavoro con contestuale messa a disposizione delle energie lavorative;
- che, il 27.06.2017, impugnava la comunicazione di sospensione e a tale missiva la società dava riscontro con lettera del 07.07.2017, con la quale gli offriva una opportunità lavorativa con orario ridotto (una settimana al mese) presso il cantiere pastificio UM di Benevento;
- che, pertanto, la società SEFIM, trovando una soluzione alternativa alla sospensione senza stipendio, aveva di fatto posto fine alla stessa;
- che, in data 12.07.2017, il ricorrente dalla utenza n. 3896298534 inviava all'utenza del presidente della cooperativa n. 3357485244 ed al responsabile di cantiere alle ore 14,24 alla utenza n. 3939254461 in seguente messaggio telefonico: “sono sono Parte_1 disponibile per l'orario lavorativo attendo Vostre comunicazioni in seguito. Buona giornata mettendo a disposizione della società le proprie energie lavorative;
- che, il responsabile del cantiere dalla utenza 3939254461 riscontrava il messaggio rispondendo stesso mezzo “OK grazie” ed alle 18,49 inviava ulteriore messaggio “in relazione alla vostra comunicazione di disponibilità ad accettare la nuova offerta di comunicazione del
7/07u.s. vi convochiamo presso l'ufficio di apice in data 18/07/2017;
- che, vista la propria disponibilità, la EF lo convocava presso l'ufficio di Apice (BN) per il giorno 18.07.2017 e, durante tale incontro, gli veniva sottoposto un nuovo contratto di lavoro part time e senza le tutele previste dalle clausole sociali;
- che, il ricorrente si era fatto accompagnare, oltre che dagli altri lavoratori sospesi, anche dal CP_ sig. sindacalista , il quale faceva rilevare che trattavasi di un nuovo contratto Per_2 con effetto novativo, part time e senza le tutele previste dalle clausole sociali;
- che, con lettera del 19.07.2017 indirizzata alla EF ed alla Nestlé il sindacato
[...]
su incarico dei propri iscritti, lamentava le irregolarità commesse e la mancata CP_4 risposta della società ai vari e reiterati interventi atti a favorire un incontro conciliativo e più rispondente al dettato normativo;
- che, in data 27.07.2017, la EF chiedeva riscontro sulla proposta circa l'impiego alternativo part-time presso il pastificio UM di Benevento, assumendo che il ricorrente aveva rifiutato la nuova opportunità lavorativa;
- che, con lettera raccomandata A/R del 07.08.2017 per il tramite dell'O.S. Cisl Fisascat, cui aveva conferito mandato, il ricorrente riscontrava la comunicazione;
- che, con assicurata la società comunicava al dipendente, la risoluzione del rapporto di lavoro in essere così scrivendo: “facciamo seguito alla nostra nota del 27.07.2017 da intendersi in questa sede integralmente trascritta. Alcun riscontro lei ha personalmente fornito alla lettera in questione, essendo unicamente pervenuta in data 07.08.2017 una nota pec Fisascat Cisl cui Lei
è iscritto, i cui contenuti risultano del tutto infondati e rappresentano pretese insostenibili, che confermano una posizione irragionevole ed incompatibile con lo spirito cooperativistico e con gli obblighi a lei incombenti. Le è ben nota la drastica riduzione delle attività appaltate alla
EF dalla committente TL LI PA cui è conseguita la sospensione del suo rapporto di lavoro così come le è ben noto che, come in più occasioni evidenziato, le residue e ridotte attività oggetto di quell'appalto - ad oggi del tutto sospese- hanno richiesto l'impiego per poche giornate di lavoro di pochi soci di lavoro in possesso di professionalità ed esperienze polivalenti al fine del corretto soddisfacimento delle esigenze della committenza. A fronte di ciò la scrivente cooperativa si è attivata per la ricerca di possibili collocazioni lavorative alternative, e le ha quindi offerto una nuova opportunità di impiego part time presso l'appalto in essere con la committente pastificio UM di Benevento, costituente la miglior alternativa disponibile”;
- che, in data 14.08.2017 con assicurata A.R., la EF inviava verbale del consiglio di amministrazione dell'11.08.2017 con il quale si deliberava l'esclusione dei soci lavoratori già dichiarata illegittima;
- che, in conseguenza della esclusione da socio, otteneva la NASPI;
- che, impugnava sia il licenziamento sia il verbale assembleare nel quale era deliberata l'esclusione del socio dinanzi al giudice del lavoro di Napoli e al collegio arbitrale riservandosi di richiedere in separato giudizio ed all'esito della decisione finale, le indennità e spettanze conseguenti il comportamento illecito tenuto dalla società EF conseguente alla sospensione;
- che, il Giudice del lavoro dott.ssa Brizzi con ordinanza così decideva “in parziale accoglimento del ricorso accerta l'illegittimità della delibera dell'11/8/2017 di esclusione dei ricorrenti dalla compagine sociale e per l'effetto, dichiara la ricostituzione del rapporto societario e dell'ulteriore rapporto di lavoro a tempo indeterminato” e il collegio arbitrale, vista la decisione del Giudice del lavoro, rimetteva nella competenza di quest'ultimo la decisione della causa ordinandone la riammissione;
- che, la EF proponeva opposizione alla ordinanza di cui sopra ed il Giudice del lavoro con sentenza n. 1006/2019 così decideva “accoglie parzialmente il ricorso dei ricorrenti , Pt_5
e e, per l'effetto, in parziale riforma della ordinanza impugnata: dichiara Pt_1 Pt_6 illegittima la delibera dell'1/8/2017 di esclusione dei predetti dalla società e dichiara ricostituito il rapporto societario. Annulla i licenziamenti dei ricorrenti e condanna la società resistente EF alla reintegra nel posto di lavoro precedentemente occupato oltre al pagamento di una indennità pari a otto mensilità, ciascuna commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione
……”;
- che, la EF proponeva reclamo avverso la sentenza resa dal Giudice del Lavoro e la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.4163/2019 decideva il reclamo e confermava la illegittimità del licenziamento e la ricostituzione del rapporto associativo e lavorativo ma riformava la sentenza per quanto concerneva le indennità liquidate;
- che, nelle more, la EF reintegrava il lavoratore nella compagine sociale con lettera del
09.03.2018, senza corrispondere alcunché al lavoratore né provvedeva a regolarizzare presso l' la posizione previdenziale obbligatoria del lavoratore anche ai sensi e per gli effetti di CP_2 cui all'art. 1 della L. 389/89;
- che, la EF continuava a tenere il ricorrente senza stipendio e in data 20.02.2020, inviava al lavoratore un'ulteriore offerta lavorativa e lo invitava a svolgere mansioni di carrellista presso un opificio di Oliveto Citra;
- che, accettava la suddetta offerta di lavoro, ma, il giorno prima dell'inizio del lavoro, gli veniva comunicato di non recarsi presso il predetto pastificio atteso l'inizio dello stato pandemico;
- che, contestava la decisione e invitava la EF a comunicare se aveva predisposto gli accessi agli ammortizzatori in deroga ovvero di attivare immediatamente le procedure o in mancanza a corrispondere l'intera retribuzione, con lettera (pec) del 26.3.2020;
- che, agli inizi di Agosto 2020, gli veniva proposto di recarsi presso il cantiere Parte_7
in provincia di Salerno per un ulteriore attività lavorativa per due mesi, per
[...] svolgere le mansioni di carrellista in un opificio esercente attività di confezione di prodotti alimentari;
- che, il lavoratore accettava la proposta ed andava a lavoro presso il suddetto stabilimento fino al 30.09.2020;
- che, in data 01.10.2020, veniva ulteriormente sospeso senza stipendio;
- che, nel febbraio del 2021, la cooperativa lo invitava a recarsi presso lo stabilimento UM di Benevento per ivi svolgere le mansioni di carico e scarico;
- che, in data 14.07.2021, la EF lo escludeva nuovamente dalla compagine sociale recedendo dal rapporto di lavoro, ma non impugnava il licenziamento;
- che, in data 23.08.2017, presentava domanda per il riconoscimento della Naspi, accolta dall e, in data 20.07.2021, a seguito dell'ulteriore licenziamento del Controparte_5
14/07/2021, presentava istanza di Naspi riconosciuta per soli 39 gg.;
- che, con PEC del 28.02.2022, richiedeva il pagamento delle indennità e spettanze anche a titolo di danno e invitava la società alla regolarizzazione della posizione contributiva;
CP_
- che, con PEC del 28.02.2022 inviata all' di Benevento, denunciava l'omesso versamento dei contributi previdenziali.
Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto di “- Accertare e dichiarare che al ricorrente compete la complessiva somma di Euro 64.577,21 € e/o la maggiore o minore somma di giustizia per il periodo dal 16/05/2017 al 14/07/2021 per le retribuzioni e le indennità sopra descritte oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo;
-accertare e dichiarare l'omessa o parziale contribuzione del periodo dal 16/05/2017 al 14/07/2021 nonché accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto sin dal 01/04/1990 in via continuativa attività gravosa consistente in addetto allo spostamento merci, conduttori di veicoli, macchinari mobili e di sollevamento con il diritto del ricorrente all'ottenimento della Naspi e per l'effetto -condannare la EF società cooperativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in
Napoli al Viale della Costituzione Is. A/3, 80143 NAPOLI Centro Direzionale di Napoli, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di Euro 64.577,21 € e/o della maggiore
o minore somma di giustizia per il periodo dal 16/05/2017 al 14/07/2021 per le retribuzioni e le indennità descritte in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione CP_ dei crediti al saldo nonché al versamento dei contributi dovuti in favore dl' nonché al pagamento in favore del ricorrente a titolo di danno dell'importo corrispondente all'APE sociale
e/o della NASPI da accertarsi in separato giudizio anche a seguito delle determinazioni dell'istituto previdenziale a partire dal 14/07/2021 alla data dell'effettivo pagamento da parte CP_ dell' e/o quello diverso ritenuto di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA nell'ipotesi di CP_ riconoscimento da parte dell' delle somme dovute a titolo di APE sociale e/o NASPI -Accertare
e dichiarare che, per le motivazioni di cui in premessa, al ricorrente compete la complessiva somma di Euro 64.577,21 € e/o la maggiore o minore somma di giustizia per il periodo dal
16/05/2017 al 14/07/2021 per le retribuzioni e le indennità sopra descritte oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo;
-accertare e dichiarare l' omessa o parziale contribuzione del periodo dal 16/05/2017 al 16/05/2021 nonché il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'Ape sociale e per l'effetto -condannare la EF società cooperativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli al Viale della Costituzione Is. A/3, 80143 NAPOLI Centro Direzionale di Napoli, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di Euro 64.577,21 €e/o della maggiore o minore somma di giustizia per il periodo dal 16/05/2017 al 14/07/2021 per le retribuzioni e le indennità descritte in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo CP_ nonché al versamento dei contributi dovuti in favore dl Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”; con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si è costituita in giudizio EF deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare, la società eccepiva che, a decorrere da agosto 2017, nell'ambito dell'appalto di movimentazione e stoccaggio di merci avevano lavorato solo 4 soci, uno per ogni turno diurno e due nel turno notturno;
che, le quattro unità che avevano svolto il servizio di movimentazione e stoccaggio merci erano referenti e vice-referenti di cantiere, con competenze professionali specifiche, relative all'uso di specifici software e capaci di interfacciarsi con i responsabili della logistica di Nestlé; che, i 4 dipendenti erano , , Persona_3 Persona_4 Persona_5
e , di cui i primi due inquadrati nel superiore IV livello del CCNL, Persona_6 Per_6 aveva un carrello adattato alle sue capacità lavorative legate allo stato di disabilità e Per_5
era sostituto referente di cantiere, utilizzato soprattutto nel turno notturno, essendo
[...] necessaria la presenza di due lavoratori;
che la cooperativa aveva sospeso con la medesima motivazione numerosi dipendenti adibiti all'appalto Nestlé ed anche alcuni lavoratori impiegati presso la committente UM;
che, aveva offerto al ricorrente, come agli altri lavoratori, la possibilità di lavorare part-time, ma gli unici soci-lavoratori che avevano rifiutato l'offerta erano il ricorrente, , , e;
che, vi era un altro lavoratore con mansioni di Pt_6 Pt_5 Per_7 Per_8 carrellista, addetto ad un altro appalto, per il quale aveva acquisito conoscenze specifiche e non poteva essere sostituito dal ricorrente;
che, la società, proprio su richiesta dei sindacati, aveva ritirato la procedura di licenziamento collettivo e, in ogni caso non era tenuta ad osservare i criteri di cui all'art. 5 l. 223/91, né vi era la possibilità di utilizzare meccanismi di rotazione;
che, infondate erano le doglianze relative alla legittimità della delibera di sospensione del rapporto lavorativo;
che la sospensione era stata adottata proprio su richiesta delle sigle sindacali;
che, non era possibile attivare le procedure per la CIGS o per la cassa integrazione in deroga, stante l'inapplicabilità della disciplina alle Cooperative esercenti le attività dalla stessa svolte, né era attivabile la CIG in deroga da Covid.
Si costituiva l' eccependo l'insussistenza dei requisiti per beneficiare dell'API e della NASPI, CP_2 nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esaurimento dell'iter amministrativo ed in ogni caso, l'intervenuta decadenza annuale o triennale, ex art.47 DPR 639/70 e, nel caso di accoglimento della domanda del ricorrente relativa al pagamento della retribuzione non corrisposta nei periodi di sospensione del rapporto lavorativo, ha chiesto di condannare la EF a versare in suo favore i contributi dovuti, nei limiti della prescrizione.
Espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la discussione e alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Va precisato che, come chiarito anche dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del
19.10.2023, la controversia ha ad oggetto esclusivamente il pagamento della retribuzione non percepita e della contribuzione non versata nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa e non anche l'indennità di cella e la Naspi, solo richiamate in ricorso.
Il lavoratore lamenta l'illegittimità delle sospensioni dal lavoro del 16.5.17 e del 01.10.2020, il mancato pagamento delle retribuzioni e il mancato versamento dei contribuiti nel medesimo periodo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, (Cass. Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14419) il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, (Cass. n. 7300 del 2004 in motivazione;
nello stesso senso Cass., S.U.,
n. 14381 del 2002; Cass. n. 5101 del 2002; n. 13742 del 2000; n. 11263 del 1998).
Si è ulteriormente precisato (Cass. n. 15372 del 2004) come, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla;
le pronunce richiamate hanno anche chiarito che il dipendente “sospeso” non e tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e quindi del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, che realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. Civ. S. Lav. 37716/2022; Cass. n. 5101/2002, Cass. n. 7300/ 2004;
Cass. 1 n. 13742 del 2000; n. 11650 del 1997).
Venendo al caso concreto, in primo luogo, non possono essere accolte le doglianze del lavoratore, solo generiche e non circostanziate, circa la sussistenza di vizi formali della comunicazione di sospensione del rapporto.
D'altronde, ad abundantiam, si rappresenta che la decisione di sospensione dei lavoratori correttamente è stata deliberata dal Consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente.
Invero l'art.6 comma 3 del Regolamento aziendale EF dispone testualmente che “Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata…il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso….” È evidente che la norma non lascia dubbi circa l'automaticità della sospensione nel caso di impossibilità di garantire la prosecuzione del rapporto con altra tripolina contrattuale (“sarà sospeso”). Non si tratta di una decisione rimessa all'assemblea dei soci.
Tale fattispecie, infatti, è totalmente differente da quella prevista dal successivo art.11.comma 3 che attribuisce una facoltà (“potrà”) all'assemblea dei soci, nel caso di crisi aziendale, di determinare un piano di intervento che potrà prevedere -tra le differenti ipotesi- anche la sospensione.
Dalla documentazione in atti risulta che a seguito dell'apertura del licenziamento collettivo da parte della EF, le organizzazioni sindacali che avevano preso parte al confronto, prendevano espressamente atto dell'impossibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali e chiedevano alla società di valutare soluzioni alternative ai licenziamenti tra cui era specificatamente proposta la sospensione dei lavoratori interessati all'esubero per l'intero periodo di chiusura dei cantieri Nestlé
e la ricollocazione con rotazione organizzativa presso altri cantieri (v. verbali incontro sindacale maggio 2017). Pertanto, la società ha disposto la sospensione dal lavoro proprio sulla base della richiesta delle organizzazioni sindacali, le quali non hanno contestato la sussistenza dei presupposti dell'apertura della procedura di licenziamento.
Inoltre, la sospensione dal lavoro ha riguardato non solo il ricorrente, ma anche gli altri lavoratori addetti al medesimo appalto TL e tutti i lavoratori sospesi sono stati destinatari della proposta di lavoro, poco più di un mese dopo la sospensione (proposta di contratto part time presso il pastificio
UM a decorrere dal 17.07.2017), a cui molti lavoratori sospesi hanno aderito.
Non appaiono giustificate le doglianze, anche con riferimento ai criteri di scelta, formulate dal ricorrente. È vero che “la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche.
Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 c.c." (v. Cass. 5/02/2018, n. 2739, in senso analogo v. Cass. 13/02/2020, n.
3657 e Cass. 31866 2022 cit.), tuttavia il ricorrente si limita ad una generica contestazione circa il mancato rispetto dei criteri di scelta senza circostanziarla o documentare la violazione.
Oltretutto, dalla prova orale raccolta in corso di causa è emerso quanto dedotto dalla SEFIM, ovvero il calo di commesse, la sospensione di diversi lavoratori oltre il ricorrente e la scelta di mantenere in servizio alcuni lavoratori piuttosto che altri, perché in possesso di specifiche competente ed in grado di assicurare tutti i servizi appaltati.
Infatti, il teste ha dichiarato “non ho rapporti di parentela con membri del Testimone_1 consiglio di amministrazione ADR confermo il capo 1 della memoria di costituzione della CP_6 confermo il capo 2; sono a conoscenza delle relative circostanze in quanto sono il
[...] responsabile di tutti gli appalti della mi recavo presso il cantiere 3 o 4 volte alla CP_6 settimana, e quando non mi ci recavo mi sentivo telefonicamente con il referente di turno ADR confermo il capo 3 ADR confermo il capo 4, preciso che i quattro dipendenti indicati erano gli unici in grado di utilizzare il software ADR in precedenza, quando c'erano altri addetti, c'era sempre presente almeno di uno di loro quattro, per interfacciarsi con il cliente ADR è vero che
l'appalto è cessato il 31.12.2017 ADR confermo che alla cessazione dell'appalto è stata avviata una procedura di licenziamento collettivo, e che a tutti i lavoratori coinvolti nella stessa è stata proposta la trasformazione del rapporto in part time anche con mansioni inferiori ADR la procedura è stata poi revocata, e i lavoratori che non si erano dimessi o che non avevano accettato la trasformazione sono stati sospesi;
fra i lavoratori sospesi vi era il sig. la Parte_8 riduzione di orario è stata proposta anche ai soci lavoratori ADR diversi lavoratori hanno accettato la proposta di trasformazione, ricordo Persona_9 Persona_10 Per_11
. ha cambiato mansione, passando a una inferiore perché quella pari non
[...] Persona_3 era disponibile;
ce ne sono stati altri, ma non ricordo i nomi ADR confermo che , e Pt_6 Pt_5 il ricorrente sono stati gli unici a rifiutare ADR il ricorrente ha rifiutato di essere adibito a mansioni inferiori, e tanto mi è stato riferito dall'ufficio, cioè dal presidente, in quanto io ho il compito di assegnare i lavoratori ai vari cantieri, per cui devo sapere chi può fare che cosa ADR dopo la cessazione dell'appalto Nestlé la EF ha acquisito un solo appalto che prevedeva l'uso di Per_1 carrellisti, presso l'azienda Fior d'Agosto che lavora per ma si trattava di un appalto stagionale. Lavorano il pomodoro. L'appalto è tuttora attivo, ma opera per circa due mesi all'anno, cioè quelli di lavorazione del pomodoro ADR viene assunto personale specificamente per
i due mesi e mezzo di durata di detto appalto stagionale ADR anche il ricorrente è stato utilizzato in questo appalto;
aggiungo che io sono presente fisicamente tutti gli anni presso tale appalto”.
Il teste ha riferito “sono dipendente della SEFIM dal 2015; svolgo varie mansioni Testimone_2 come carrellista, facchinaggio pulizie. ADR non ho rapporti di parentela con membri rappresentanti della EF. ADR confermo il capo 1 della memoria di costituzione della EF.
L'avv.to Passaro si oppone alla domanda in quanto documentale nonché pacifica in quanto dichiarato dalla parte ricorrente nonché circostanza divenuta cosa giudicata in quanto oggetto di sentenze passate in giudicato. ADR confermo il capo 2; ricordo che i carrellisti erano pochissimi.
Io ho lavorato qualche volta con normalmente non lavoravamo insieme perché io Pt_1 lavoravo su altri cantieri. L'avv.to Passaro si oppone alla domanda in quanto documentale nonché pacifica in quanto dichiarato dalla parte ricorrente nonché circostanza divenuta cosa giudicata in quanto oggetto di sentenze passate in giudicato. ADR confermo il capo 3 ADR confermo il capo 4 in quanto ogni volta che dovevamo fare qualcosa noi ci rivolgevamo sempre a loro,. Non so se ci abbia provato e non c'è riuscito ad utilizzare il software. Non so se non fosse in grado. Pt_1
Io non sono stato in grado. ADR è vero che l'appalto è cessato il 31.12.2017 L'avv.to Passaro si oppone alla domanda in quanto documentale nonché pacifica in quanto dichiarato dalla parte ricorrente nonché circostanza divenuta cosa giudicata in quanto oggetto di sentenze passate in giudicato. ADR confermo che alla cessazione dell'appalto è stata avviata una procedura di licenziamento collettivo, e che a tutti i lavoratori coinvolti nella stessa è stata proposta la trasformazione dei contratti in part time. fu anche proposta l'adibizione a mansioni inferiori. ADR ci sono stati lavoratori che hanno rifiutato ma non so chi sono. Furono vari ragazzi a rifiutare.
Ricordo che era carrellista che rifiutò”. Persona_13
Dai verbali di accordo sindacale e dalla prova testimoniale è emersa, quindi, la sussistenza dell'impossibilità provvisoria di prosecuzione del rapporto, risultando provata- come pacificamente riconosciuto anche dalle stesse sigle sindacali- la crisi aziendale che aveva portato all'apertura della procedura di licenziamento collettivo, l'impossibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali e la necessità di sospendere i lavoratori non utilizzabili sull'appalto, essendo necessaria l'adibizione di lavoratori con specifiche competenze.
Pertanto, sotto tali aspetti, la domanda va rigettata.
Dalla documentazione versata in atti risulta, poi, che il ricorrente dapprima sospeso dal lavoro, non avendo accettando le proposte lavorative alternative formulate dalla società convenuta in quanto peggiorative rispetto al precedente contratto, veniva escluso dalla società e licenziato ex art. 6 del regolamento aziendale. Avverso tali atti ha proposto ricorso definito con sentenza della Corte
d'Appello di Napoli che ha dichiarato l'illegittimità della delibera di esclusione e del conseguente licenziamento (ritenendo insussistente la violazione del regolamento aziendale da parte del socio lavoratore) e ordinato la ricostituzione del rapporto associativo e lavorativo con efficacia ex tunc.
Come dedotto dalle parti, la EF, pur comunicando in data 09 Marzo 2018 di dover dare esecuzione alla predetta sentenza, soltanto agli inizi di Agosto 2020 proponeva al lavoratore di recarsi presso il cantiere di Oliveto Citra per lo svolgimento di una attività lavorativa a Parte_7 decorrere dal 05.08.2020. Il rapporto cessava al 30/09/2020 e, a decorrere dall'01/10/2020, veniva ulteriormente sospeso senza stipendio.
Successivamente nel febbraio del 2021 la cooperativa invitava il ricorrente a recarsi presso lo stabilimento UM di Benevento per svolgere le mansioni di carico e scarico e lo escludeva dalla compagine sociale in data 14/07/2021.
Ebbene, parte resistente non ha ottemperato a quanto statuito nella sentenza soprarichiamata dal momento che non ha provveduto alla ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro del ricorrente, a seguito di accertamento giudiziale della illegittimità del verbale assembleare dell'11.8.2017 di esclusione come socio e come lavoratore.
Come precisato nella sentenza, però, nel caso di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, l'impugnazione della delibera di esclusione e del provvedimento di irrogazione del licenziamento, fondati sul medesimo fatto, comportano che l'accertamento della illegittimità della delibera per insussistenza del fatto determina, con efficacia "ex tunc", sia la ricostituzione del rapporto associativo che quella del rapporto di lavoro, anche se tale effetto pienamente ripristinatorio deriva dagli effetti dell'annullamento del negozio giuridico senza che venga in rilievo la tutela reintegratoria ex art. 18 Statuto dei lavoratori (v. anche Cass. civile sez. lav.,
16/11/2021, n.34721). Esclusa, quindi, la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, l'apparato rimediale in punto di conseguenze economiche connesse all'illegittimità del recesso è quello di regola previsto dall'ordinamento per le ipotesi in cui viene affermata la giuridica continuità del rapporto di lavoro di fatto interrotto (come accade ad es. in tema di contratto di lavoro nel quale sia dichiarata la illegittimità del termine, oppure in tema di licenziamento orale inefficace) per cui all'effetto ripristinatorio sarà possibile affiancare, in presenza dei relativi presupposti e ferma la necessità della costituzione in mora della società, la tutela risarcitoria secondo gli ordinari criteri.
Nel caso di specie, però, non risulta che il ricorrente abbia messo formalmente a disposizione la sua prestazione lavorativa, né ha offerto elementi utili per verificare la sua condizione personale ed economica formatasi medio tempore, anzi ha dedotto di aver percepito la naspi (punto 45 della ricostruzione in fatto del ricorso) e quindi non vi sono elementi per verificare la sussistenza di un danno risarcibile. CP_ Nessun rilievo può essere attribuito alla lettera del 30.05.2017 del sindacato FISASCAT della in quanto oltre ad essere antecedente al licenziamento, non è direttamente riferibile al Pt_1
Con riferimento alla seconda sospensione dal lavoro, il ricorrente non deduce nulla di specifico, né risulta aver mai impugnato la suddetta sospensione.
Ne consegue che con riferimento a tale periodo non può essere rivendicato il pagamento di differenze retributive.
La legittimità delle cause di sospensione dell'obbligo retributivo determina anche la conseguente sospensione della corrispondente obbligazione contributiva.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
3.
Le spese vengono compensate tra le parti, stante la particolare complessità in fatto ed in diritto della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 15.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.