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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7763 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Quartu Parte_1
Sant'Elena, presso lo studio dell'Avv. XIMENES LUISELLA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'Avv. MARRAS MONICA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
a) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
b) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori dai quali dovranno continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
c) I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei minori e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
d) La casa coniugale resterà assegnata alla signora per continuare ad abitarvi insieme ai Pt_1
figli;
e) Il signor terrà con sé i figli per almeno due giorni durante la settimana, in CP_1
mancanza di accordo tra le parti, il martedì e il giovedì, dalle 16.30 alle 20.00, e a finesettimana alternati o il sabato, o la domenica, dalle 9.30 alle 14.00; quanto alle festività
secondo alternanza annuale, e nel periodo estivo per almeno 10 giorni, anche non consecutivi;
f) Il signor verserà alla moglie l'importo mensile di euro 700,00 a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei due figli (250,00 euro ciascuno) e del coniuge (euro
200,00);
g) I genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli. Ai fini della individuazione di dette spese i coniugi rimandano espressamente alle Linee Guida adottate dal nella delibera del Controparte_2
14/07/2017, che essi dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia dai propri legali;
h) Il signor si impegna a trasferire la residenza presso altro indirizzo entro il 31 CP_1
dicembre p.c.;
i) Disporre la compensazione delle spese di lite.”
Pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
, con ricorso depositato dalla in data 27/11/2023, assunti i CP_1 Pt_1
provvedimenti temporanei ed urgenti nella contumacia del convenuto, costituito successivamente in data 17/10/2024, senza ulteriore istruttoria, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi formulate.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. CP_1
Devono essere recepite le condizioni concordate dai coniugi in quanto eque e conformi agli interessi dei minori.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...], il Parte_1
30/10/1971 e , nato a [...], il [...], mandando al competente Controparte_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 272, parte II, serie A,
anno 2013 - Comune di CAGLIARI).
Sull'accordo delle parti:
2. Dispone l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi,
e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I
genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni
Pagina 3 più importanti nell'interesse dei minori e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3. Assegna a la casa coniugale per continuare ad abitarvi insieme ai figli. Parte_1
4. Dispone che tenga con sé i figli almeno due giorni durante la Controparte_1
settimana, in mancanza di accordo tra le parti, il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 20.00, e a finesettimana alternati il sabato o la domenica, dalle 9.30 alle 14.00; quanto alle festività secondo alternanza annuale, e nel periodo estivo per almeno 10 giorni, anche non consecutivi.
5. Dispone che versi in favore di la somma mensile Controparte_1 Parte_1
di euro 700,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli (250,00 euro ciascuno) e del coniuge (euro 200,00).
6. I genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli. Ai fini della individuazione di dette spese i coniugi rimandano espressamente alle Linee Guida adottate dal nella delibera del 14/07/2017, che essi Controparte_2
dichiarano di conoscere per averne ricevuto copia dai propri legali.
7. Dà atto che si impegna a trasferire la residenza presso altro indirizzo Controparte_1
entro il 31 dicembre p.c.
8. Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
18/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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