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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1188/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Cesare Massetti Presidente
dott. Maura Mancini Consigliere
dott. Vittoria Gabriele Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1188/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2023
d a
OGGETTO:
con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del Parte_1
Mutuo legale rappresentante pro tempore Dott. , P.I. Parte_2
P.IVA_1
quale mandataria di nata a [...] il P.IVA_2 Parte_3
15.5.46, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Andrea Ruocco;
APPELLANTE
c o n t r o
1 con sede legale in Bergamo, via Stoppani n.15, CF Parte_4
in persona del procuratore speciale, avv. con P.IVA_3 Controparte_1
gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza ex art. 127 ter cod.proc.civ. rep. n. 4466/23 del
Tribunale di Bergamo depositata il 31 ottobre 2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione,
voglia così provvedere.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede ammettersi consulenza
tecnica contabile cui sottoporre i quesiti di cui alla perizia di parte e,
comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme
dovute alla Società ricorrente, in caso di usura, a titolo di interessi e spese
ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
Nel merito
a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha
applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e
che la relativa clausola deve ritenersi nulla, come meglio specificato in
narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della
somma di € 5.678,25 in favore del mutuatario e per esso della Società
ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
2 previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle
spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle
supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla
perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Dell'appellata
“ ogni contraria istanza e deduzione disattesa: in via principale: rigettare il
presente appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio
esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza resa dal
Tribunale di Bergamo il 29 novembre 2023 a definizione del giudizio R.G.
5974/2022.
Spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio
integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.9.22 quale rappresentante di citava Parte_1 Parte_3
in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo . Parte_4
In particolare affermava che aveva stipulato in data Parte_3
13.5.08 il contratto di finanziamento n.256087 con per un Parte_4
importo finanziato di € 20.400,00 lordi (€ 14.202,19 indicati dal giudice di primo grado) in linea capitale, estinto in data 31.12.12. Lamentava che, come risultante da perizia allegata, il prestito era usurario in quanto, computando nel Taeg anche le spese assicurative obbligatorie, esso superava il tasso soglia vigente nel periodo. Domandava pertanto la restituzione di interessi e altri
3 costi del prestito, quantificati in complessivi € 5.678,25.
si costituiva in data 13.1.23 e argomentava che in data 27 Parte_4
agosto 2018, si dichiarava disponibile a riconoscere a favore della cliente la somma di € 843,22, che la cliente accettava a tacitazione di ogni sua altra spettanza in data 10.9.2018, accettando in particolare “di aderire alla
proposta formulata da che in risposta al reclamo n. 7320 Parte_4
si è offerta di inviare un assegno vidimato non trasferibile di di € 3.097,54 a
completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa, dedotta e
deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata (anche non espressamente
menzionata o ribadita in sede di reclamo,) derivante dal contratto di
finanziamento n.2000256087, dalle condizioni contrattuali ed economiche
del prestito e dalla sua anticipata estinzione”. Inoltre dichiarava che “con la
sottoscrizione della presente, cui è attribuito effetto novativo, dà atto e
riconosce, ora per allora, che con il corretto adempimento da parte di
dell'impegno assunto circa l'invio dell'assegno vidimato Parte_4
non trasferibile, non ha null'altro da pretendere nei confronti di Parte_4
sue danti o aventi causa”. Ne conseguiva che la domanda era
[...]
inammissibile, perché già oggetto di una transazione novativa.
In secondo luogo sosteneva che la mutuataria non provava in alcun modo i fatti oggetto di doglianza, poiché si era limitata ad allegare una perizia di parte priva di valore probatorio e che nel calcolo del TAEG elaborato da controparte erano state incluse anche le voci relative all'assicurazione mentre tali ultime voci non erano da includersi nel calcolo del TAEG ai sensi delle
4 vigenti Istruzioni di Banca d'Italia, in quanto spese di assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 54 del DPR 180/50; non rilevava inoltre la loro inclusione nelle successive istruzioni, in quanto in tal modo si realizzava,
tuttalpiù, usura sopravvenuta. Le istruzioni costituivano norme tecniche autorizzate e fonti integrative del diritto per la determinazione del tasso soglia;
pertanto anche per esse valeva il principio iura novit curia. Inoltre, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi erano da considerare come fonte privilegiata per la definizione quantitativa del limite, in relazione ai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica, sulla base di valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, volti pertanto a costituire un parametro di riferimento a cui il
TEG doveva essere omogeneo. I costi assicurativi non erano infine da includere nel TEG in quanto non comportavano alcun vantaggio economico in capo ad essa in quanto corrisposti a terzi, ossia la compagnia assicurativa.
Precisava che le sole somme eventualmente da restituire ai sensi dell'art.1815
cc erano quelle relative agli interessi corrisposti alla data di estinzione anticipata del contratto posto che aveva abbuonato gli interessi non Parte_4
maturati come risultava da conteggio di estinzione. Inoltre, in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, domandava considerarsi la somma di €
3.097,54 già corrisposta a parte ricorrente con assegno vidimato emesso in data 24.11.2018.
In data 29.11.23 il Tribunale di Bergamo con ordinanza ex art 702 ter cpc n.
5 4466/23 respingeva integralmente la domanda e condannava l'attrice a pagare le spese.
In particolare, rilevava che le lamentele attoree erano infondate in quanto il tasso del finanziamento, esclusi gli oneri assicurativi, non superava il tasso soglia usura;
tale tasso nel 2008 era calcolato, secondo le Istruzioni della
Banca d'Italia allora vigenti e costituenti norma integrativa dell'art 644 cp e
1815 c.c., non includendo gli oneri assicurativi. Pertanto essi non dovevano essere inclusi nemmeno nel TEG da confrontarsi con il tasso soglia usura, in quanto, diversamente argomentando, sarebbero state confrontate grandezze disomogenee.
In data 19.12.23 AU BO rappresentata da ha proposto Parte_1
appello avverso l'ordinanza insistendo per la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del finanziamento e la conseguente restituzione dei costi sostenuti a titolo di interessi e spese per lo stesso.
Si è costituita in data 4.4.24 insistendo per l'integrale reiezione Parte_4
delle domande avversarie.
In data 24.4.24 sono stati assegnati i termini ex art 352 c.p.c. per il deposito delle conclusioni, conclusionali e repliche e all'udienza del 28.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità del provvedimento di primo grado nella parte in cui esso stabilisce che comunque la domanda di
6 usurarietà degli interessi era infondata, in quanto il TEG conteggiato senza le spese di assicurazione del finanziamento era inferiore al TSU del periodo,
il quale, secondo le istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione temporis, non le contemplava.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha espressamente esaminato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa,
ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.180/1950, e il preteso carattere non remunerativo della polizza, sostiene che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta. Tale caratteristica andrebbe pertanto accertata in concreto e, qualora riscontrata, i relativi costi sarebbero da includere nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia, ai sensi dell'art. 644 cp, e, in caso di riscontrato superamento, sarebbero ripetibili ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, c.c.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Come già evidenziato, , costituendosi nel giudizio di primo grado, Parte_4
ha eccepito la inammissibilità della domanda proposta attesa la transazione novativa intervenuta tra le parti, che non permetterebbe di avanzare più
pretese di ammontare più elevato per lo stesso titolo né per un titolo diverso sebbene riguardante le medesime commissioni, spese ed interessi, in quanto l'accordo transattivo era volto a risolvere il contenzioso prospettato e a prevenire eventuali altre azioni giudiziarie relative alle medesime voci;
7 l'eccezione, rimasta assorbita nel rigetto della domanda, è stata dall'appellata riproposta in questo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
ha contestato già in primo grado l'eccezione, a sua volta Parte_1
eccependo, la nullità o annullabilità della transazione ai sensi dell'art. 1972
c.c., in quanto avente ad oggetto patti illeciti o nulli.
La eccezione di inammissibilità della domanda è infondata.
L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità
(comma 2) (cfr. Cass. 23064/16; Cass. 20.04.2020 n. 7963).
Non vi è dubbio che la pattuizione di interessi usurari configuri l'ipotesi di illiceità del contratto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 644
c.p., che prevede e punisce il reato di usura, e alla legge 108 del 1996 che vieta la promessa di interessi usurari a tutela di esigenze di interesse collettivo sotteso alla tutela penale;
ne discende che tale illiceità del contratto con cui le parti abbiano pattuito un interesse superiore al tasso soglia non può essere sanata in via transattiva stante il divieto di transigere un contratto illecito previsto dal primo comma dell'art. 1972 c.c.
Ove venisse, quindi, accertata la dedotta usurarietà della pattuizione relativa agli interessi in quanto comprensiva anche del costo dell'assicurazione, si rientrerebbe nella ipotesi della illiceità del contratto di cui al primo comma dell'art. 1972 c.c., con la conseguenza che la transazione novativa
8 intervenuta tra le parti sarebbe comunque nulla nella parte in cui intendeva sanare tale nullità.
La domanda proposta da è quindi ammissibile, non trovando Parte_1
impedimento nell'intervenuta transazione il cui effetto novativo con riferimento alla clausola relativa agli interessi rimane subordinato alla verifica del mancato superamento del tasso soglia usura.
Venendo al tema centrale della causa, e cioè alla questione se, ai fini della verifica circa l'eventuale superamento del TSU, nel calcolo del TEG debba oppure no esser compresa la spesa assicurativa sostenuta in occasione della stipula del contratto da parte del mutuatario, il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, cui pertanto aderisce, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tale spesa ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema Corte
(cfr. ord. n. 13536/2023): <
usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito
(Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (…), ma il
9 necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione>>.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare (cfr.
ord. n. 29501/2023) che non <<… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva>>.
Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti
Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che <
dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4,
c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo>>.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
10 Tale principio è stato inoltre confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022).
Nel caso di specie, nel “contratto di mutuo rimborsabile mediante
conferimento di mandato irrevocabile a trattenere n. 120 quote della
retribuzione mensile” stipulato da e quale Controparte_2 Parte_4
mandataria di Finecobank S.p.a., è previsto che il cedente, in sede di liquidazione del prestito “verserà, in un'unica soluzione, mediante trattenuta
sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo: € 975,00 per il premio
anticipatamente dovuto relativo alle polizza di assicurazione in virtù del
quale il mutuante, ai sensi di legge, ha ottenuto copertura del rischio vita
del mutuatario in funzione del rimborso del capitale finanziato”; è stato,
inoltre specificato che il TAEG è pari al 17,54 mentre il TAEG al netto della polizza assicurativa e degli oneri erariali equivalente al TEG è pari al
14,63%”.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54
del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”
(v. doc. 3 fascicolo di parte convenuta di primo grado)>>, va rilevato che la
11 Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG
e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni.
Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del
TEGM, dei costi delle polizze assicurative la Corte ha precisato che tale omissione <
quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>>
(Cass. Ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Quanto, poi, alla mancata inclusione nei decreti ministeriali di rilevazione del
12 TEGM dei costi delle polizze assicurative la Suprema Corte ha ritenuto che tale omissione <
stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>>
(Cass 3025/2022).
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
L'appellante ha dedotto che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta, che il TEG
ricalcolato è pari al 17,40% e risulta essere superiore al tasso soglia pari invece al 15,39% (cfr. perizia di parte prodotta da in primo grado). Pt_1
La Corte ritiene necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura, sulla base del D.M. del periodo di riferimento, e dunque l'eventuale lamentata usurarietà del contratto stipulato tra le parti.
Si precisa sin da ora che nel caso di accertata usurarietà dell'interesse, e di conseguente applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c., le somme eventualmente da restituirsi dovranno determinarsi nel loro importo nominale, perciò non rivalutate, trattandosi di
13 credito di valuta e non di valore, oltre s'intende agli interessi legali, secondo la disciplina di cui alla ripetizione di indebito (art.2033 cc).
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile - non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale mandataria di Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo rep. n. Parte_3
4453 del 31.10.23 così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e dichiara che il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del
TEG;
2) dispone procedersi ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vittoria Gabriele dott. Cesare Massetti
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 1188/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Cesare Massetti Presidente
dott. Maura Mancini Consigliere
dott. Vittoria Gabriele Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1188/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2023
d a
OGGETTO:
con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del Parte_1
Mutuo legale rappresentante pro tempore Dott. , P.I. Parte_2
P.IVA_1
quale mandataria di nata a [...] il P.IVA_2 Parte_3
15.5.46, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Andrea Ruocco;
APPELLANTE
c o n t r o
1 con sede legale in Bergamo, via Stoppani n.15, CF Parte_4
in persona del procuratore speciale, avv. con P.IVA_3 Controparte_1
gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza ex art. 127 ter cod.proc.civ. rep. n. 4466/23 del
Tribunale di Bergamo depositata il 31 ottobre 2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione,
voglia così provvedere.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede ammettersi consulenza
tecnica contabile cui sottoporre i quesiti di cui alla perizia di parte e,
comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme
dovute alla Società ricorrente, in caso di usura, a titolo di interessi e spese
ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
Nel merito
a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha
applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e
che la relativa clausola deve ritenersi nulla, come meglio specificato in
narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della
somma di € 5.678,25 in favore del mutuatario e per esso della Società
ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
2 previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle
spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle
supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla
perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario”.
Dell'appellata
“ ogni contraria istanza e deduzione disattesa: in via principale: rigettare il
presente appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio
esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza resa dal
Tribunale di Bergamo il 29 novembre 2023 a definizione del giudizio R.G.
5974/2022.
Spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio
integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 2.9.22 quale rappresentante di citava Parte_1 Parte_3
in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo . Parte_4
In particolare affermava che aveva stipulato in data Parte_3
13.5.08 il contratto di finanziamento n.256087 con per un Parte_4
importo finanziato di € 20.400,00 lordi (€ 14.202,19 indicati dal giudice di primo grado) in linea capitale, estinto in data 31.12.12. Lamentava che, come risultante da perizia allegata, il prestito era usurario in quanto, computando nel Taeg anche le spese assicurative obbligatorie, esso superava il tasso soglia vigente nel periodo. Domandava pertanto la restituzione di interessi e altri
3 costi del prestito, quantificati in complessivi € 5.678,25.
si costituiva in data 13.1.23 e argomentava che in data 27 Parte_4
agosto 2018, si dichiarava disponibile a riconoscere a favore della cliente la somma di € 843,22, che la cliente accettava a tacitazione di ogni sua altra spettanza in data 10.9.2018, accettando in particolare “di aderire alla
proposta formulata da che in risposta al reclamo n. 7320 Parte_4
si è offerta di inviare un assegno vidimato non trasferibile di di € 3.097,54 a
completa tacitazione di ogni diritto, ragione, azione e pretesa, dedotta e
deducibile, nessuna esclusa ed eccettuata (anche non espressamente
menzionata o ribadita in sede di reclamo,) derivante dal contratto di
finanziamento n.2000256087, dalle condizioni contrattuali ed economiche
del prestito e dalla sua anticipata estinzione”. Inoltre dichiarava che “con la
sottoscrizione della presente, cui è attribuito effetto novativo, dà atto e
riconosce, ora per allora, che con il corretto adempimento da parte di
dell'impegno assunto circa l'invio dell'assegno vidimato Parte_4
non trasferibile, non ha null'altro da pretendere nei confronti di Parte_4
sue danti o aventi causa”. Ne conseguiva che la domanda era
[...]
inammissibile, perché già oggetto di una transazione novativa.
In secondo luogo sosteneva che la mutuataria non provava in alcun modo i fatti oggetto di doglianza, poiché si era limitata ad allegare una perizia di parte priva di valore probatorio e che nel calcolo del TAEG elaborato da controparte erano state incluse anche le voci relative all'assicurazione mentre tali ultime voci non erano da includersi nel calcolo del TAEG ai sensi delle
4 vigenti Istruzioni di Banca d'Italia, in quanto spese di assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 54 del DPR 180/50; non rilevava inoltre la loro inclusione nelle successive istruzioni, in quanto in tal modo si realizzava,
tuttalpiù, usura sopravvenuta. Le istruzioni costituivano norme tecniche autorizzate e fonti integrative del diritto per la determinazione del tasso soglia;
pertanto anche per esse valeva il principio iura novit curia. Inoltre, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi erano da considerare come fonte privilegiata per la definizione quantitativa del limite, in relazione ai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica, sulla base di valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, volti pertanto a costituire un parametro di riferimento a cui il
TEG doveva essere omogeneo. I costi assicurativi non erano infine da includere nel TEG in quanto non comportavano alcun vantaggio economico in capo ad essa in quanto corrisposti a terzi, ossia la compagnia assicurativa.
Precisava che le sole somme eventualmente da restituire ai sensi dell'art.1815
cc erano quelle relative agli interessi corrisposti alla data di estinzione anticipata del contratto posto che aveva abbuonato gli interessi non Parte_4
maturati come risultava da conteggio di estinzione. Inoltre, in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, domandava considerarsi la somma di €
3.097,54 già corrisposta a parte ricorrente con assegno vidimato emesso in data 24.11.2018.
In data 29.11.23 il Tribunale di Bergamo con ordinanza ex art 702 ter cpc n.
5 4466/23 respingeva integralmente la domanda e condannava l'attrice a pagare le spese.
In particolare, rilevava che le lamentele attoree erano infondate in quanto il tasso del finanziamento, esclusi gli oneri assicurativi, non superava il tasso soglia usura;
tale tasso nel 2008 era calcolato, secondo le Istruzioni della
Banca d'Italia allora vigenti e costituenti norma integrativa dell'art 644 cp e
1815 c.c., non includendo gli oneri assicurativi. Pertanto essi non dovevano essere inclusi nemmeno nel TEG da confrontarsi con il tasso soglia usura, in quanto, diversamente argomentando, sarebbero state confrontate grandezze disomogenee.
In data 19.12.23 AU BO rappresentata da ha proposto Parte_1
appello avverso l'ordinanza insistendo per la dichiarazione di nullità della clausola relativa agli interessi del finanziamento e la conseguente restituzione dei costi sostenuti a titolo di interessi e spese per lo stesso.
Si è costituita in data 4.4.24 insistendo per l'integrale reiezione Parte_4
delle domande avversarie.
In data 24.4.24 sono stati assegnati i termini ex art 352 c.p.c. per il deposito delle conclusioni, conclusionali e repliche e all'udienza del 28.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità del provvedimento di primo grado nella parte in cui esso stabilisce che comunque la domanda di
6 usurarietà degli interessi era infondata, in quanto il TEG conteggiato senza le spese di assicurazione del finanziamento era inferiore al TSU del periodo,
il quale, secondo le istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione temporis, non le contemplava.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha espressamente esaminato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa,
ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.180/1950, e il preteso carattere non remunerativo della polizza, sostiene che la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe incompatibile con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta. Tale caratteristica andrebbe pertanto accertata in concreto e, qualora riscontrata, i relativi costi sarebbero da includere nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia, ai sensi dell'art. 644 cp, e, in caso di riscontrato superamento, sarebbero ripetibili ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, c.c.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Come già evidenziato, , costituendosi nel giudizio di primo grado, Parte_4
ha eccepito la inammissibilità della domanda proposta attesa la transazione novativa intervenuta tra le parti, che non permetterebbe di avanzare più
pretese di ammontare più elevato per lo stesso titolo né per un titolo diverso sebbene riguardante le medesime commissioni, spese ed interessi, in quanto l'accordo transattivo era volto a risolvere il contenzioso prospettato e a prevenire eventuali altre azioni giudiziarie relative alle medesime voci;
7 l'eccezione, rimasta assorbita nel rigetto della domanda, è stata dall'appellata riproposta in questo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
ha contestato già in primo grado l'eccezione, a sua volta Parte_1
eccependo, la nullità o annullabilità della transazione ai sensi dell'art. 1972
c.c., in quanto avente ad oggetto patti illeciti o nulli.
La eccezione di inammissibilità della domanda è infondata.
L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa ad un contratto illecito e quella relativa ad un contratto nullo, dichiarando nulla la prima, anche se le parti abbiano trattato della nullità in questione (comma 1), ed annullabile la seconda, soltanto ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità
(comma 2) (cfr. Cass. 23064/16; Cass. 20.04.2020 n. 7963).
Non vi è dubbio che la pattuizione di interessi usurari configuri l'ipotesi di illiceità del contratto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 644
c.p., che prevede e punisce il reato di usura, e alla legge 108 del 1996 che vieta la promessa di interessi usurari a tutela di esigenze di interesse collettivo sotteso alla tutela penale;
ne discende che tale illiceità del contratto con cui le parti abbiano pattuito un interesse superiore al tasso soglia non può essere sanata in via transattiva stante il divieto di transigere un contratto illecito previsto dal primo comma dell'art. 1972 c.c.
Ove venisse, quindi, accertata la dedotta usurarietà della pattuizione relativa agli interessi in quanto comprensiva anche del costo dell'assicurazione, si rientrerebbe nella ipotesi della illiceità del contratto di cui al primo comma dell'art. 1972 c.c., con la conseguenza che la transazione novativa
8 intervenuta tra le parti sarebbe comunque nulla nella parte in cui intendeva sanare tale nullità.
La domanda proposta da è quindi ammissibile, non trovando Parte_1
impedimento nell'intervenuta transazione il cui effetto novativo con riferimento alla clausola relativa agli interessi rimane subordinato alla verifica del mancato superamento del tasso soglia usura.
Venendo al tema centrale della causa, e cioè alla questione se, ai fini della verifica circa l'eventuale superamento del TSU, nel calcolo del TEG debba oppure no esser compresa la spesa assicurativa sostenuta in occasione della stipula del contratto da parte del mutuatario, il collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, cui pertanto aderisce, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tale spesa ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema Corte
(cfr. ord. n. 13536/2023): <
usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito
(Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (…), ma il
9 necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione>>.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare (cfr.
ord. n. 29501/2023) che non <<… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva>>.
Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti
Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che <
dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4,
c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo>>.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
10 Tale principio è stato inoltre confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022).
Nel caso di specie, nel “contratto di mutuo rimborsabile mediante
conferimento di mandato irrevocabile a trattenere n. 120 quote della
retribuzione mensile” stipulato da e quale Controparte_2 Parte_4
mandataria di Finecobank S.p.a., è previsto che il cedente, in sede di liquidazione del prestito “verserà, in un'unica soluzione, mediante trattenuta
sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo: € 975,00 per il premio
anticipatamente dovuto relativo alle polizza di assicurazione in virtù del
quale il mutuante, ai sensi di legge, ha ottenuto copertura del rischio vita
del mutuatario in funzione del rimborso del capitale finanziato”; è stato,
inoltre specificato che il TAEG è pari al 17,54 mentre il TAEG al netto della polizza assicurativa e degli oneri erariali equivalente al TEG è pari al
14,63%”.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54
del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”
(v. doc. 3 fascicolo di parte convenuta di primo grado)>>, va rilevato che la
11 Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG
e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni.
Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del
TEGM, dei costi delle polizze assicurative la Corte ha precisato che tale omissione <
quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>>
(Cass. Ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Quanto, poi, alla mancata inclusione nei decreti ministeriali di rilevazione del
12 TEGM dei costi delle polizze assicurative la Suprema Corte ha ritenuto che tale omissione <
stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>>
(Cass 3025/2022).
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
L'appellante ha dedotto che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta, che il TEG
ricalcolato è pari al 17,40% e risulta essere superiore al tasso soglia pari invece al 15,39% (cfr. perizia di parte prodotta da in primo grado). Pt_1
La Corte ritiene necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura, sulla base del D.M. del periodo di riferimento, e dunque l'eventuale lamentata usurarietà del contratto stipulato tra le parti.
Si precisa sin da ora che nel caso di accertata usurarietà dell'interesse, e di conseguente applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c., le somme eventualmente da restituirsi dovranno determinarsi nel loro importo nominale, perciò non rivalutate, trattandosi di
13 credito di valuta e non di valore, oltre s'intende agli interessi legali, secondo la disciplina di cui alla ripetizione di indebito (art.2033 cc).
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile - non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale mandataria di Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo rep. n. Parte_3
4453 del 31.10.23 così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e dichiara che il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del
TEG;
2) dispone procedersi ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vittoria Gabriele dott. Cesare Massetti
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