Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2145/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2145/2024 promossa da: BELLEZZA (C.F.: , con il Patrocinio dell'Avv. Pt_1 CodiceFiscale_1
PP CLAUDIO OPPONENTE contro
Controparte_1
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BOSCHETTI
[...] P.IVA_1
GIULIANO OPPOSTA
* Conclusioni delle parti Le parti hanno concluso come rispettive note ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di Parte_2 pagamento n. 095 2023 00093269 17 000 notificata il 06.6.24 da
[...] per conto del – Corte Controparte_2 Controparte_3
d'Appello di Bologna per l'importo di € 27.038,19 oltre a spese di notifica di € 5,88, e così complessivamente per € 27.044,07, avente ad oggetto un credito per spese processuali sorto nell'anno 2020. Nell'atto di citazione l'opponente ha ripercorso la vicenda processuale da cui è derivato il debito, esponendo:
- che il 14.04.2016 il Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto il sequestro di prevenzione ex art. 20 D.Lgs. 159/11 di tutti i cespiti patrimoniali intestati a Parte_3 suo marito, in quanto soggetto dedito alla commissione di reati tributari, riservandosi la definitiva confisca ex art. 24;
- che la misura aveva ad oggetto anche tutti i cespiti immobiliari e bancari intestati a lei, quale coniuge, e al figlio CA LA, poiché ritenuti nella diretta disponibilità del proposto e acquisiti dallo stesso sempre mediante l'utilizzo di provvista illecita di denaro;
- che il successivo procedimento di convalida radicato dinanzi al medesimo Tribunale al n.
1
( ) e CA LA, in qualità di interposti/terzi interessati;
Parte_2
- che nelle more di quel giudizio, in data 24.12.2017, è deceduto;
Parte_3
- che i difensori di quest'ultimo hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio ex art. 18 D.Lgs. 159/11 nei confronti degli eredi, ma l'istanza è stata respinta sul presupposto - errato - che i familiari del de cuius fossero suoi eredi puri e semplici, in quanto detenevano i beni ereditari oggetto del sequestro e avevano omesso di redigere l'inventario entro i termini di cui all'art. 485 c.c. e, quindi, non fosse necessario evocarli in giudizio poiché rivestivano già il ruolo di parti;
- che il Tribunale, nel disporre la confisca, ha condannato lei e il figlio a pagare le spese processuali, quali eredi del proposto;
- di avere impugnato il decreto di confisca e l'ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 18 D.Lgs. 159/11;
- che la Corte d'Appello, ritenendo che il primo giudice avrebbe dovuto estendere il contraddittorio agli eredi del proposto, ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca dei cespiti di costui e contestualmente revocato la confisca sui beni del figlio CA LA, condannando lei ( ) al pagamento delle spese del Parte_2 grado;
- che il 30.05.2023 le è stata notificata una prima cartella esattoriale emessa da
[...]
per conto del , per il recupero dell'importo di € Controparte_4 Controparte_3
8.132,73 per spese processuali ed € 3.000,00 da versare nella cassa delle ammende;
- di avere formulato una richiesta di accesso agli atti all'Ufficio Recupero Crediti della C.d.A. di Bologna, al fine di comprendere i criteri utilizzati per la quantificazione delle spese;
- di aver ottenuto una risposta a mezzo pec del 26.06.2023 in cui l'Ufficio, oltre a precisare la natura degli importi richiesti, ha comunicato che da una verifica effettuata da era risultato un errore di calcolo circa le spese recuperabili, per cui l'importo Controparte_4 da corrispondere sarebbe stato maggiore;
- di aver quindi inoltrato all'Ente Riscossore un'istanza con richiesta di sospensione dell'attività di recupero;
- che l'istanza è stata riscontrata sempre dall'URC della C.d.A. di Bologna che, ribadendo le motivazioni riportate nella precedente comunicazione del 26.06.2023, ha confermato l'annullamento della precedente partita di credito (n. 3378/2021) e l'apertura di una nuova partita di credito (n. 4911/2023) di importo più elevato;
-di avere, pertanto, ricevuto la seconda cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione. Una volta ripercorsa la vicenda processuale, l'opponente ha dedotto:
- che nel quantificare le spese, ha confuso la sua posizione Controparte_4 processuale, poiché ella ha partecipato al procedimento di convalida della misura di prevenzione in qualità di terza interessata e non di proposta, a differenza di quanto erroneamente indicato dall'Ente nella comunicazione del 26.06.23;
- che, all'esito del procedimento di primo grado, le spese processuali sono state poste esclusivamente in capo al proposto (doc. 4 pag. 327) e non in capo ai terzi interessati;
- che, per tale ragione, ella non è tenuta a corrispondere le spese peritali di quel giudizio,
2 né per l'intero, come preteso con la seconda cartella di pagamento, né pro quota, come richiesto nella partita di credito annullata;
- di non rivestire la qualità di erede di non avendo accettato né Parte_3 tacitamente né espressamente la sua eredità;
-che, per di più, la condanna alle spese del giudizio di primo grado non può considerarsi definitiva, posto che il giudizio di convalida è ancora pendente in quanto mai riassunto. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto dichiararsi la nullità della Parte_2 cartella esattoriale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Si è costituita eccependo Controparte_2 unicamente la carenza di legittimazione passiva in capo a sé in quanto, non essendo titolare sostanziale dei crediti da riscuotere, essa non può svolgere indagini in ordine al merito della formazione della cartella, per cui, nel caso di specie, l'unico legittimato passivo sarebbe l'Ente impositore che ha formato il ruolo, ossia . Controparte_4
All'esito della prima udienza (tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come anche le successive), l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta è stata sospesa e sono stati concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c.; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza del 7.05.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., senza lo svolgimento di attività istruttoria. 2. Benché l'art. 276 c.p.c. imponga di affrontare preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo ad in applicazione del principio della ragione più liquida CP_2
(cfr. C. 12002/14), la causa può essere decisa sulla base della questione, pur logicamente subordinata, ma assorbente, della infondatezza nel merito della opposizione. Si osserva:
- la ricostruzione della vicenda processuale così come esposta da parte opponente nel ricorso introduttivo è coerente con gli atti e i documenti prodotti e non è stata contestata da controparte: essa, pertanto, deve darsi per accertata;
- non sono, tuttavia, condivisibili le conclusioni alle quali, analizzando i vari passaggi in cui si è articolata detta vicenda, è pervenuta la;
Pt_2
- il decreto 26.06.2019 con il quale è stato definito il procedimento di prevenzione n. 6/2016 Reg. Gen. Mis. Prev., a pag. 327 della motivazione riporta “Ai sensi dell'art. 7 c. 10 quinquies D.Lgs. 159/2011, inserito con l. n. 161/2017, in vigore dal 19.11.2017, le spese processuali vanno poste a carico del proposto” e nel dispositivo riporta “Condanna e Parte_2
PP LA al pagamento delle spese processuali”;
- dalla combinata lettura di queste due parti del medesimo provvedimento, la Pt_2 deduce che la sua condanna alle spese si fondi esclusivamente su una supposta, ma inesistente, qualità di erede dell'unico proposto, Parte_3
- la Corte d'Appello di Bologna, in sede di gravame, ha ritenuto che non vi fosse la prova di un'accettazione dell'eredità da parte sua, ha chiarito che la è stata parte del Pt_2 giudizio di prevenzione in qualità di mera terza interposta - al pari del figlio CA LA - e ha dichiarato nullo il decreto del Tribunale di Reggio Emilia nella parte in cui aveva disposto la confisca dei beni del proposto conseguentemente, secondo la prospettazione Parte_3 dell'opponente, sarebbe quindi venuta meno anche la condanna alle spese nei suoi confronti;
3 - l'argomentazione è però infondata;
- senz'altro nel decreto del Tribunale vi è una parziale contraddizione fra le parti di motivazione e dispositivo sopra riportate, inerenti alle spese di giudizio;
- in base al consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza, è pacifico che, in tali ipotesi, l'esatto contenuto del provvedimento debba essere individuato non alla stregua dell'una o dell'altro, bensì integrando il dispositivo con l'intera motivazione, laddove questa riveli l'effettiva volontà del giudice (salvo il caso di un contrasto insanabile, che conduce inevitabilmente alla nullità del provvedimento stesso);
- ora, nel caso di specie, leggendo l'intero decreto del Tribunale di Reggio Emilia, si evince che quest'ultimo ha disposto la confisca sui beni di non solo perché Parte_2
l'ha (erroneamente) ritenuta erede pura e semplice del ma anche per ragioni Parte_3 che discendono dalla sua qualità di terza interposta;
- e infatti, in sede di gravame, la Corte d'Appello, pur precisando chiaramente che la rivestiva la qualità di terza interessata, e non di erede del proposto, ha comunque Pt_2 confermato la confisca disposta nei suoi confronti dal giudice di primo grado;
- non solo: la Corte d'Appello si è limitata ad accogliere l'impugnazione esclusivamente per ciò che riguarda le statuizioni rese nei confronti del (defunto) proposto e revocando solo la confisca sui beni intestati a lui e a CA LA, mentre ha confermato nel resto il decreto del Tribunale;
- tale conferma comprende ovviamente anche il capo di condanna alle spese nei confronti della e certamente avrebbe dovuto essere contestata con una eventuale ulteriore Pt_2 impugnazione di quel provvedimento, mentre senz'altro non può essere messa in discussione oggi, in sede di opposizione all'esecuzione. Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione è infondata e deve essere respinta. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della causa e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione; CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 13/05/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
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