Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Pasquale Maria Cristiano Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 593 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2021, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Torre Annunziata resa nel giudizio rg 381/2020 e comunicata il 13 gennaio 2021, avente a oggetto compensi professionali e vertente tra
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (cf ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_4 C.F._4
Bruno Amirante (cf non indicato) Laura Tortorelli (cf non indicato), elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Mazzocchi, 45 nello studio dei difensori giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_1
appellanti
e
1
Email_2 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da note telematiche e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Torre Annunziata, decidendo nel procedimento sommario di cognizione ex art. 14 del D.lgs 150/11, introdotto dall'Avv. Pellegrino per ottenere la liquidazione degli onorari dagli e nel cui ambito Pt_5 Parte_6 Parte_2
spiegava domanda riconvenzionale, accoglieva la domanda del professionista,
[...] liquidano in favore di quest'ultimo l'importo di € 4.487,00, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale e compensava le spese di lite tra le parti.
Gli proponevano appello avverso la decisione, con atto Parte_7 di citazione notificato a mezzo pec il 10 febbraio 2021, invocandone la riforma nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da e rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_2
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l'impugnata ordinanza (pubblicata e notificata il 13 gennaio 2021 relativa al giudizio recante nr. 381/2020 rg Tribunale di Torre Annunziata) e, per
l'effetto, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e quindi condannare l'Avv.
Pellegrino al pagamento in favore del Sig. dell'importo di € Parte_2
3.050,00 (oltre iva se dovuta) per le causali meglio specificate nel presente atto e nella memoria difensiva del giudizio di primo grado e/o quella maggior o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia.
Con vittoria di spese e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, del presente grado di giudizio”.
In via istruttoria chiedevano l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova orale, già richiesta in primo grado.
Con comparsa depositata il 29 marzo 2021, si costituiva in giudizio Pellegrino
AS eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame poiché, ai sensi
2 dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, l'ordinanza che definisce il giudizio in materia di liquidazione dei compensi di avvocato nei confronti del proprio cliente non è appellabile, ma, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, nel merito, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese del grado.
La causa, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per il trasferimento di un componente del collegio ad altro ufficio.
All'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte riservava la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Gli appellanti e l'appellato depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello è fondata.
Sullo specifico punto si è espressa la Corte di Cassazione, in fattispecie pienamente sovrapponibile alla presente, con la recente sentenza 35026/2023, rammentando che
“... questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha precisato che: a) le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa (Cass. Sez. 6 - 3, n. 4002 del 20.02.2016, Rv. 638895 - 01; Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 5843 del 08/03/2017, Rv. 643262 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12411 del 17/05/2017, Rv. 644212 - 01; Cass. Sez. U., Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv.
647316 - 02); b) l'ordinanza che definisce il procedimento di cui all'articolo 14 citato non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato. Differenziare il regime di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento stesso, a seconda che il suo oggetto sia limitato al quantum o riguardi anche l'an debeatur, creerebbe una frammentazione del quadro procedurale certamente contrastante con l'obbiettivo (al quale l'interpretazione giurisprudenziale deve sempre, per quanto possibile, tendere, come sottolineato, proprio in questa materia, dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 12609 del 2012) dell'armonizzazione del sistema mediante il superamento delle sue distonie o criticità. (ex plurimis: Cass. n. 12411 del 2017,
3 cit.; Cass. SU n. 4485/2018, cit.); c) soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, nel caso che ci occupa) l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'articolo 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 c.p.c.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'articolo 702-ter c.p.c., comma 4, si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex articolo 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'articolo 40 c.p.c., comma 3): Cass. Cass. SU n. 4485/2018, cit.;
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6321 del 25/02/2022, Rv. 664049 – 01”.
La Suprema Corte, con riguardo alla controversia oggetto del giudizio, ha così statuito: “Nel caso di specie, il Tribunale di Genova ha emesso ordinanza in composizione collegiale, decidendo anche sulla riconvenzionale con istruttoria sommaria, evidentemente valutando di non dover separare la trattazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, da un lato, e della domanda riconvenzionale, dall'altro (articolo 702-ter, comma 4). Ha, quindi, deciso ex articolo 14: in applicazione del comma 4 della norma citata, l'ordinanza non era dunque appellabile, neanche in applicazione del principio dell'apparenza in virtù del quale:
"L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va infatti operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato;
principio, questo, che soddisfa le medesime esigenze salvaguardate da quello, cosiddetto dell'apparenza, in riferimento alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice (giusta o sbagliata che sia)": Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17646 del 21/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020; Sez. 1, Sentenza
n. 2948 del 13/02/2015, Rv. 634382 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20811 del 07/10/2010,
Rv. 615403 - 01. In sede di ricorso straordinario per Cassazione avrebbe, semmai, potuto la ricorrente lamentare anche la scelta del rito sommario, argomentando sulla
4 necessità di una particolare istruzione, incompatibile con tale rito ...”, cassando senza rinvio la sentenza impugnata.
L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, alle quali va condannato il solo poiché gli altri Parte_2 appellanti, litisconsorti necessari in grado di appello, non hanno formulato domande, seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i criteri di cui al dm 55/2014 e ss modificazioni, dunque con riguardo al valore della lite, € 3.000,00 circa, all'attività svolta dalle parti e alla non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole, con riferimento ai valori minimi dello scaglione tariffario da € 1.001,00 a € 5.200,00, in € 1.458,00 per onorari, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva, come per legge.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata resa ne giudizio rg 381/2020 e comunicata 13 gennaio 2021, proposto da nei confronti di Pellegrino AS, così dispone: Parte_2
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado di Parte_2 giudizio in favore di Pellegrino AS liquidate in € 1.458,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Pasquale Maria Cristiano
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