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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/10/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
3189/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del 9.10.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
pagina 1 di 9 N. R.G. 3189/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 3189/2021 promossa da:
(c.f: ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'Avv. Crescenzo Tontaro, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Casoria
(Na), alla Traversa Michelangelo n. 16;
-attrice contro
(c.f.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Marrone, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Casandrino (NA) alla Via Borsellino n.114;
-convenuto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, al fine di ottenerne la condanna Controparte_1
al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi in data 17.4.2018, in CP_1
alle ore 14.00 circa, allorquando l' attrice, mentre percorreva a piedi Via Dei Mille, rovinava improvvisamente al suolo a causa di “una buca originata dall'assenza di una piastrella di rivestimento del marciapiedi”, riportando le lesioni meglio descritte nella pagina 2 di 9 documentazione medica in atti.
Si costituiva in giudizio il convenuto ed eccepiva, in via preliminare, la nullità CP_1
dell'atto di citazione per l'assoluta genericità della domanda, nonché, nel merito, contestava in toto l'an ed il quantum dell'avversa pretesa, concludendo per il rigetto.
Istruita la causa mediante prova testimoniale e consulenza tecnica medico-legale, la stessa veniva rinviata all' udienza del 9.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta, tenuto conto che l'atto introduttivo, seppur estremamente sintetico con riferimento alla dinamica del sinistro, appare completo di tutti gli elementi richiesti a pena di nullità (descrizione del fatto in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, causa del sinistro, conseguenze lesive derivate).
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini della qualificazione della domanda, occorre rilevare che - stando alla prospettazione attorea - la fattispecie vada ricondotta al paradigma di cui all'art 2051 cc, in materia di danno cagionato da cose in custodia, applicabile pacificamente anche ai beni in custodia alla P.A
Si tratta di responsabilità scaturente, sotto il profilo oggettivo, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima, ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni e, sotto il profilo soggettivo, dalla relazione tra il soggetto
(custode) e la cosa: trattasi, in particolare, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto consiste nella relazione tra il soggetto e la cosa, che determina il danno, che incontra un limite nel caso fortuito, cioè in un elemento estraneo considerato prevalente sotto il profilo causale
(fattore che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, esclude la responsabilità del custode medesimo).
Sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051
pagina 3 di 9 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno; spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Con particolare riferimento alla fattispecie concreta di cui è causa, occorre aggiungere che
-come ribadito dalla Suprema Corte- “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità- dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11526/17; Trib. Roma, sent. n. 16015 del 2018; Trib. Roma, sent. n. 282 del 2019; Trib. Lucca, sent. n. 1214 del 2018).
Ed infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. “La prova del nesso causale è particolarmente rilevante
e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte” (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato e quest'ultimo deve provare “che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014; Trib.
Roma, sent. 24863 del 2015).
In tema di danno da insidia stradale, infatti, si ritiene che la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo pagina 4 di 9 occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Come di recente affermato nella giurisprudenza di merito, del resto, “la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato
l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno” (Trib.
Crotone, sent. n. 1143 del 2020).
Tanto premesso in diritto, è da ritenersi che, nella fattispecie in esame, l'attrice abbia fornito adeguata prova degli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo provato sia la verificazione del fatto storico con le modalità indicate in citazione, sia il nesso di causalità con la res in custodia della P.A. e le lesioni riportate;
viceversa, il convenuto non ha fornito la prova della ricorrenza di un fattore fortuito idoneo ad escludere la responsabilità.
Venendo all'esame delle prove orali espletate, si osserva che il teste , escusso Tes_1
all' udienza del 05.10.2023, presente al momento del fatto, ha descritto con puntualità il fatto storico, individuando con precisione il punto in cui si è verificato il sinistro: “stavamo camminando chiacchierando, eravamo sul marciapiede, ad un tratto mia cognata è caduta;
quando mi sono avvicinata ho visto che c'era una buca sul marciapiede, che era coperta di carte, perciò non si vedeva” e che “in quel punto del marciapiede la pavimentazione è fatta di mattonelle, e nel punto in cui la signora è caduta mancava una
pagina 5 di 9 mattonella; la signora è caduta in avanti ed è andata col costato a terra”; la dinamica del sinistro è stata poi confermata anche dal teste escusso nella medesima Testimone_2
udienza, la quale ha rappresentato che “ho visto che è caduta, mi sono avvicinata ed ho visto che a terra c'era una mezza mattonella rotta;
non si vedeva perché era coperta di immondizia” e che “la signora aveva dolore al lato sinistro del costato, aveva un dolore forte tant'è che non riusciva nemmeno ad alzarsi”; inoltre, entrambi i testi hanno riferito di aver atteso il figlio dell'attrice per condurla all'ospedale e che sul posto non sono intervenute ambulanze né autorità.
D' altra parte, la presenza dell'insidia in oggetto appare corroborata anche dalla documentazione fotografica prodotta in giudizio dall'attrice (all. 9 al fascicolo di parte attrice), sottoposta ai testi in visione e riconosciuta come punto del sinistro, ove è riprodotta una buca originata a causa dell'assenza di una piastrella di rivestimento del marciapiede.
La ricostruzione della vicenda appare, poi, coerente con quanto dichiarato dalla danneggiata al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Casa di Cura, Villa dei Fiori”, tenuto conto che nel referto n. 2018015872 del 17 aprile 2018 (all. 1 fascicolo parte attrice) si dà atto che la stessa “riferisce caduta in strada accidentale, presso Via dei Mille Acerra, con trauma contusivo dell'emicostato destro”.
Pertanto, dalle deposizioni testimoniali, nonché dai rilievi fotografici allegati dall'attrice, si evince che– secondo le modalità in cui si è verificato in concreto il sinistro - l'odierna attrice non avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, evitare la caduta, in quanto la pavimentazione stradale sembrava regolare e in buono stato.
Sulla scorta di tali emergenze processuali si ritiene che l'attrice abbia fornito la prova su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., mentre non è stata fornita alcuna prova da parte del convenuto in ordine alla ricorrenza del caso fortuito richiesto al fine di escludere la responsabilità del custode, né di un concorso colposo della danneggiata rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Per le motivazioni sin qui espresse, va dunque affermata la responsabilità del convenuto pagina 6 di 9 ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale ente proprietario della strada, al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
Venendo alla quantificazione dei tali danni, partendo dal pregiudizio di natura non patrimoniale, occorre ricordare che alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia
(v. Corte cost. 233/2003; Corte di Cass. a SS.UU. n. 26972/2008), tale danno assume natura unitaria ed omnicomprensiva, con la conseguenza che esso vada inteso come omnicomprensivo di qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, in sede di compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Al riguardo, occorre dare conto delle risultanze cui è pervenuto il ctu il quale, all' esito della visita della perizianda e dell'esame della documentazione medica in atti, ha rappresentato che lesioni riportate dalla danneggiata consistono in “esiti di frattura della
V e VI costa dell'emitorace antero-superiore di destra con lieve dolenzia nelle escursioni respiratorie del torace”, riconoscendo il rapporto di derivazione causale di tali lesioni dalla caduta.
Tale diagnosi ha indotto il consulente a stimare gli esiti invalidanti permanenti nella misura del 2%, con un periodo di I.T.T. di 7 giorni, e I.T.P. al 50% di 15 giorni.
Non vi sono motivi per discostarsi da questa valutazione apparendo corretti i criteri tecnici adoperati dal consulente, il quale ha adeguatamente motivato in merito alla loro applicazione al caso concreto;
pertanto, il contenuto della relazione viene integralmente condiviso.
Ciò premesso, per quanto attiene ai valori cui attenersi per la liquidazione del danno biologico appare equo rifarsi alle tabelle redatte dal Tribunale di Milano, secondo gli pagina 7 di 9 ultimi valori aggiornati al 2024 (non può, invero, farsi riferimento alle tabelle sulle cd. micropermanenti, avendo la Cassazione precisato che trattasi di parametri utilizzabili solo in caso di lesioni conseguenti ad incidenti stradali): in base ai valori indicati dalle predette tabelle, e tenuto conto dell' età della danneggiata al momento del sinistro (61 anni) va riconosciuta alla parte la complessiva somma di euro 4.258,50, calcolata alla attualità, di cui euro 2.591,00 per l'invalidità permanente (importo già comprensivo dell'incremento per sofferenza soggettiva) ed euro 1.667,50 per l'invalidità temporanea (di cui euro
805,00 per ITT ed euro 862,50 per ITP al 50%). Non sono dovute ulteriori voci risarcitorie aggiuntive (tenuto conto, peraltro, che la sofferenza soggettiva riconducibile a quel tipo di lesione è stata già riconosciuta nell' importo su liquidato), non essendovi stata in conseguenza dell'evento alcuna menomazione specifica alla propria capacità lavorativa e non essendo stata fornita alcuna prova in merito alla ricorrenza di elementi idonei a fondare la personalizzazione.
L' importo indicato è determinato all'attualità, ma all'attrice compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (17 aprile 2018), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022
(che trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore, stante la natura unitaria dell'incarico conferito al professionista: Cass., S.U. 12.10.2012 n.
17406), tenuto conto della misura in cui la domanda ha trovato accoglimento, della complessità e delle attività difensive svolte.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico del convenuto, nella misura liquidata pagina 8 di 9 con decreto del 27 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di euro CP_2 Parte_1
4.258,50, oltre interessi e rivalutazione nella misura di cui in motivazione;
-condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in Controparte_1
favore di , delle spese del presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. Parte_1
55 del 2014 in euro 270,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico del nella misura liquidata Controparte_1
con decreto in corso di causa.
Nola, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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