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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Peloso Fabio Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Campone Luigi e domiciliato presso il suo studio in Rovereto, via Cavour 60/c, giusta procura allegata al ricorso
E
, nata ad [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Venturini Cecilia e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda via Prati n.29, giusta procura allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 23.09.1989 in Arco nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto fermi gli obblighi di legge nei confronti della figlia minore alla quale Per_1
garantiranno di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la medesima e di conservare rapporti significativi con ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi chiedono l'annotazione del provvedimento a cura della Cancelleria ai competenti Uffici Anagrafici del Comune di residenza;
2. La figlia minore viene affidata ad entrambi i coniugi che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e quant'altro. I genitori, nel rispetto degli orientamenti personali della minore, concorderanno una linea educativa comune che garantisca una continuità nella loro formazione morale e spirituale. Le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere liberamente prese disgiuntamente dai coniugi a seconda della permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore.
pag. 2 di 10 3. La figlia minore sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione materna sita in Dro (TN) alla Piazza Della Repubblica n. 17, ove manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la consegna da parte dell'altro genitore.
4. Ogni futuro trasferimento di residenza della figlia dovrà essere Per_1
preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della minore a trasferirsi o meno.
5. La casa coniugale, sita in Dro (TN) alla Piazza Della Repubblica n. 17, di proprietà esclusiva della signora , al pari degli arredi ivi CP_1
allocati, viene assegnata alla medesima, avendo il signor già Pt_1
lasciato, d'accordo, l'abitazione suddetta, portando seco gli effetti di natura personale;
per la figlia minorenne Controparte_2 Per_1
6. In ordine al diritto di visita, i ricorrenti signori e Parte_1 CP_1
dando seguito all'accordo già in essere, concordano il più ampio
[...]
diritto di visita del Padre che, di conseguenza, tenuto conto dell'età della ragazza e nel rispetto dei desiderata di quest'ultima - come peraltro fin qui avvenuto - potrà tenere con sé la minore allorquando lo Per_1
desidera, anche previo accordo con la Madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della medesima, fermo restando l'obbligo del Genitore di far svolgere puntualmente i compiti e a riaccompagnarla presso la casa coniugale all'orario concordato.
In ipotesi di disaccordo, senza necessità di ricorrere al Giudice Tutelare, troveranno applicazione le seguenti modalità:
pag. 3 di 10 - il Padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1
compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della medesima, un pomeriggio infrasettimanale, da concordare previamente con la
Madre, dall'uscita di scuola (ovvero, dalle ore 17,00 in caso di impossibilità per motivi di lavoro), tenendola presso di sé ed avendo cura dello svolgimento dei compiti scolastici, con accompagnamento presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 21,00;
- il Padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Per_1
compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della medesima, i fine settimana alternati, da sabato mattina (dalle ore 9.30 quando il padre sarà libero dal lavoro o dalle ore 14.00 quando il Padre sarà occupato la mattina al lavoro) sino alle ore 21.00 della domenica sera, tenendola presso di sé ed avendo cura dello svolgimento dei compiti scolastici;
- il Padre potrà vedere e tenere con sé la minore per metà Per_1
delle vacanze natalizie (alternativamente il Natale ed il Capodanno) e di quelle pasquali (alternativamente Pasqua e Pasquetta), con modalità da concordarsi tra i Genitori almeno 30 giorni prima;
- il Padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore durante Per_1
le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche consecutive, da concordarsi tra i Genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- per la ricorrenza della Festa della Mamma e della Festa del Papà, la minore resterà con i rispettivi genitori festeggiati, così come per i compleanni dei medesimi genitori;
- i compleanni e le altre festività della figlia (18° compleanno) Per_1
saranno possibilmente trascorsi dalla famiglia insieme ovvero, in pag. 4 di 10 mancanza di accordo, alternando la presenza della minore con ciascun Genitore tra la mattina e il pomeriggio;
- le altre festività non espressamente previste ai punti precedenti ovvero nel caso di ponti, i Genitori, di volta in volta, concorderanno la permanenza dei minori, tenendo presente dell'esigenze scolastiche e ludiche di questi ultimi nonché delle esigenze lavorative del Padre.
7. Per quanto riguarda il mantenimento ordinario della minore, il signor si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
bonifico (con valuta fissa al beneficio) sul c/c intestato alla signora mensilmente la somma di € 325,00 CP_1
(trecentoventicinque/00) oltre ad aumento ISTAT come per legge, e ciò
a far data dal mese di aprile 2026 compreso. Il predetto contributo sarà dovuto fino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia Per_1
8. Per le spese straordinarie, i coniugi stabiliscono che le stesse andranno ripartite nella paritaria misura del 50%, intendendosi tali quelle e che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità
(requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo), voluttuarietà
(requisito funzionale).
Più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
pag. 5 di 10 d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
e) farmaci non da banco prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) cure mediche urgenti / non dilazionabili.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo se superiori ad € 100,00:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici e/o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica fino ad un importo massimo di €
150,00 (per l'eccedenza servirà il consenso dell'altro genitore);
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
pag. 6 di 10 g) gite scolastiche e uscite didattiche, senza pernottamento;
gite e uscite scolastiche con pernottamento fino ad un tetto di spesa di € 150,00 (per la somma in eccedenza sarà necessario il consenso dell'altro genitore);
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo se superiori ad € 100,00:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento per l'importo superiore ad € 150,00;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo se superiori ad € 100,00:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) corsi di lingue;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby-sitter;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, gruppi ricreativi estivi, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
g) spesa per corsi di musica e canto;
h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
pag. 7 di 10 i) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
l) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per tutto quanto non previsto, i coniugi concordemente faranno riferimento al protocollo del CNF.
Il rimborso delle spese straordinarie è così regolato:
- il Genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo e-mail, sms o msg whatsapp) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e, in difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, costituendo il presente atto titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
- il Genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro
Genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- gli originali delle ricevute fiscali resteranno nella disponibilità del
Genitore che avrà sostenuto la spesa ai fini della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
- laddove una singola spesa straordinaria concordata, o tacitamente accettata, fosse superiore ad € 100,00, la quota di spettanza dell'altro
Genitore dovrà essere anticipata entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pag. 8 di 10 - gli originali delle ricevute fiscali resteranno nella disponibilità del
Genitore che avrà sostenuto la spesa ai fini della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
9. L'assegno unico universale e gli eventuali contributi finanziari pubblici statali e/o provinciali relativi alla minore ed i benefici fiscali spetteranno in via esclusiva alla signora quale genitrice collocataria, CP_1
fermo restando la detrazione spettante al signor Parte_1
relativamente alle spese straordinarie sostenute.
10. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento personale, essendo economicamente autosufficienti;
11. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto.
12. La signora si impegna a trasferire, entro trenta giorni dalla CP_1
pronuncia della omologa, al signor che accetta, la proprietà del Pt_1
veicolo Fiat Panda tg. BS552PJ, formalmente di proprietà della prima ma da sempre in uso al marito, con spese a ciò necessarie a carico di quest'ultimo.
13. I signori e danno atto di non aver alcun Parte_1 CP_1
bene mobile in comune e di aver già definito tutti gli ulteriori rapporti patrimoniali in essere.
14. Spese legali compensate fra le Parti
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.6.2025.
Il Presidente
pag. 9 di 10 Dott. Giulio Adilardi
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Peloso Fabio Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Campone Luigi e domiciliato presso il suo studio in Rovereto, via Cavour 60/c, giusta procura allegata al ricorso
E
, nata ad [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Venturini Cecilia e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda via Prati n.29, giusta procura allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 23.09.1989 in Arco nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto fermi gli obblighi di legge nei confronti della figlia minore alla quale Per_1
garantiranno di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la medesima e di conservare rapporti significativi con ascendenti e con parenti di ciascun ramo genitoriale. I coniugi chiedono l'annotazione del provvedimento a cura della Cancelleria ai competenti Uffici Anagrafici del Comune di residenza;
2. La figlia minore viene affidata ad entrambi i coniugi che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e quant'altro. I genitori, nel rispetto degli orientamenti personali della minore, concorderanno una linea educativa comune che garantisca una continuità nella loro formazione morale e spirituale. Le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere liberamente prese disgiuntamente dai coniugi a seconda della permanenza della minore presso l'uno o l'altro genitore.
pag. 2 di 10 3. La figlia minore sarà collocata in via prevalente presso l'abitazione materna sita in Dro (TN) alla Piazza Della Repubblica n. 17, ove manterrà la residenza anagrafica e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo e la consegna da parte dell'altro genitore.
4. Ogni futuro trasferimento di residenza della figlia dovrà essere Per_1
preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse della minore a trasferirsi o meno.
5. La casa coniugale, sita in Dro (TN) alla Piazza Della Repubblica n. 17, di proprietà esclusiva della signora , al pari degli arredi ivi CP_1
allocati, viene assegnata alla medesima, avendo il signor già Pt_1
lasciato, d'accordo, l'abitazione suddetta, portando seco gli effetti di natura personale;
per la figlia minorenne Controparte_2 Per_1
6. In ordine al diritto di visita, i ricorrenti signori e Parte_1 CP_1
dando seguito all'accordo già in essere, concordano il più ampio
[...]
diritto di visita del Padre che, di conseguenza, tenuto conto dell'età della ragazza e nel rispetto dei desiderata di quest'ultima - come peraltro fin qui avvenuto - potrà tenere con sé la minore allorquando lo Per_1
desidera, anche previo accordo con la Madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici della medesima, fermo restando l'obbligo del Genitore di far svolgere puntualmente i compiti e a riaccompagnarla presso la casa coniugale all'orario concordato.
In ipotesi di disaccordo, senza necessità di ricorrere al Giudice Tutelare, troveranno applicazione le seguenti modalità:
pag. 3 di 10 - il Padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1
compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della medesima, un pomeriggio infrasettimanale, da concordare previamente con la
Madre, dall'uscita di scuola (ovvero, dalle ore 17,00 in caso di impossibilità per motivi di lavoro), tenendola presso di sé ed avendo cura dello svolgimento dei compiti scolastici, con accompagnamento presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 21,00;
- il Padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore Per_1
compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della medesima, i fine settimana alternati, da sabato mattina (dalle ore 9.30 quando il padre sarà libero dal lavoro o dalle ore 14.00 quando il Padre sarà occupato la mattina al lavoro) sino alle ore 21.00 della domenica sera, tenendola presso di sé ed avendo cura dello svolgimento dei compiti scolastici;
- il Padre potrà vedere e tenere con sé la minore per metà Per_1
delle vacanze natalizie (alternativamente il Natale ed il Capodanno) e di quelle pasquali (alternativamente Pasqua e Pasquetta), con modalità da concordarsi tra i Genitori almeno 30 giorni prima;
- il Padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore durante Per_1
le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche consecutive, da concordarsi tra i Genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- per la ricorrenza della Festa della Mamma e della Festa del Papà, la minore resterà con i rispettivi genitori festeggiati, così come per i compleanni dei medesimi genitori;
- i compleanni e le altre festività della figlia (18° compleanno) Per_1
saranno possibilmente trascorsi dalla famiglia insieme ovvero, in pag. 4 di 10 mancanza di accordo, alternando la presenza della minore con ciascun Genitore tra la mattina e il pomeriggio;
- le altre festività non espressamente previste ai punti precedenti ovvero nel caso di ponti, i Genitori, di volta in volta, concorderanno la permanenza dei minori, tenendo presente dell'esigenze scolastiche e ludiche di questi ultimi nonché delle esigenze lavorative del Padre.
7. Per quanto riguarda il mantenimento ordinario della minore, il signor si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
bonifico (con valuta fissa al beneficio) sul c/c intestato alla signora mensilmente la somma di € 325,00 CP_1
(trecentoventicinque/00) oltre ad aumento ISTAT come per legge, e ciò
a far data dal mese di aprile 2026 compreso. Il predetto contributo sarà dovuto fino al raggiungimento della piena indipendenza economica della figlia Per_1
8. Per le spese straordinarie, i coniugi stabiliscono che le stesse andranno ripartite nella paritaria misura del 50%, intendendosi tali quelle e che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità
(requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo), voluttuarietà
(requisito funzionale).
Più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
pag. 5 di 10 d) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
e) farmaci non da banco prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) cure mediche urgenti / non dilazionabili.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo se superiori ad € 100,00:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici e/o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica fino ad un importo massimo di €
150,00 (per l'eccedenza servirà il consenso dell'altro genitore);
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
pag. 6 di 10 g) gite scolastiche e uscite didattiche, senza pernottamento;
gite e uscite scolastiche con pernottamento fino ad un tetto di spesa di € 150,00 (per la somma in eccedenza sarà necessario il consenso dell'altro genitore);
h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo se superiori ad € 100,00:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento per l'importo superiore ad € 150,00;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo se superiori ad € 100,00:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) corsi di lingue;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby-sitter;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, gruppi ricreativi estivi, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
g) spesa per corsi di musica e canto;
h) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
pag. 7 di 10 i) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
l) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Per tutto quanto non previsto, i coniugi concordemente faranno riferimento al protocollo del CNF.
Il rimborso delle spese straordinarie è così regolato:
- il Genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo e-mail, sms o msg whatsapp) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) e, in difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, costituendo il presente atto titolo di riconoscimento di debito per le spese straordinarie documentate da idoneo documento fiscale, richieste e non saldate;
- il Genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro
Genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
- gli originali delle ricevute fiscali resteranno nella disponibilità del
Genitore che avrà sostenuto la spesa ai fini della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
- laddove una singola spesa straordinaria concordata, o tacitamente accettata, fosse superiore ad € 100,00, la quota di spettanza dell'altro
Genitore dovrà essere anticipata entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pag. 8 di 10 - gli originali delle ricevute fiscali resteranno nella disponibilità del
Genitore che avrà sostenuto la spesa ai fini della detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.
9. L'assegno unico universale e gli eventuali contributi finanziari pubblici statali e/o provinciali relativi alla minore ed i benefici fiscali spetteranno in via esclusiva alla signora quale genitrice collocataria, CP_1
fermo restando la detrazione spettante al signor Parte_1
relativamente alle spese straordinarie sostenute.
10. Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento personale, essendo economicamente autosufficienti;
11. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto.
12. La signora si impegna a trasferire, entro trenta giorni dalla CP_1
pronuncia della omologa, al signor che accetta, la proprietà del Pt_1
veicolo Fiat Panda tg. BS552PJ, formalmente di proprietà della prima ma da sempre in uso al marito, con spese a ciò necessarie a carico di quest'ultimo.
13. I signori e danno atto di non aver alcun Parte_1 CP_1
bene mobile in comune e di aver già definito tutti gli ulteriori rapporti patrimoniali in essere.
14. Spese legali compensate fra le Parti
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 5.6.2025.
Il Presidente
pag. 9 di 10 Dott. Giulio Adilardi
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