TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/03/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4486/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita si beni mobili
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Leo, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Controparte_1
Carusone, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/1/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale Parte_1 titolare della ditta individuale Costruzione Botta, faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 954/2015 notificatogli 15.07.2015 dalla ditta per il pagamento della somma di euro 7.300,41 oltre Controparte_1 accessori per vendite di materiali edili avvenute nell'anno 2010, deducendo a motivo l'estinzione del credito per avvenuto pagamento. Allegava che la ditta aveva effettuato una prima fornitura in data 4.8.2010, CP_1 consegnando tutto quanto descritto nel Documento di Trasporto n. 677, nonché ulteriori forniture, in data 15, 16 e 29 settembre 2010, come elencate nei DD.TT., rispettivamente nn. 790, 798 e 858. Aggiungeva che a fronte della prima vendita, la ditta aveva emesso la fattura n. 227 del CP_1
31.08.2010 riferita al d.d.t. n. 677 per euro 4.510,09 che esso opponente aveva pagato a mezzo l'assegno bancario n. 1011993614 – 08 di euro
4.500,00 tratto sul suo c/c. n.1000/1623, intrattenuto con il Banco di Napoli
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 ag. di Siano, all'ordine , che lo aveva incassato il Controparte_1
3.09.2010. A fronte delle vendite successive (d.d.t. nn. 790, 798 e 858) la ditta aveva poi emesso la fattura n. 287 del 30.09.2010 di euro CP_1
2.790,32 che l'opponente aveva pagato con l'assegno bancario n.
1011993616 di euro 2.700,00 tratto sul suo c/c n. 1000/1623, intrattenuto col
Banco di Napoli ag. di Siano, all'ordine , posto Controparte_1 all'incasso in data 11.11.2010. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e in subordine la condanna dell'opponente alla somma residua di € 10,09 per la fattura n. 227 del 31.08.2010 e di € 90, 32 per la fattura n. 287 del 30.09.2010.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, riservava la causa in decisione.
L'opposizione è in gran parte fondata e va pertanto accolta. Invero l'opponente ha provato con inequivochi documenti bancari tracciati (assegni e relativo estratto conto di incasso), il pagamento, tra il settembre ed il novembre 2010, all'opposto della complessiva somma di euro
7.200,00 a fronte di in ingiunzione di euro 7.300,41 notificatagli nel luglio
2015. L'opponente ha precisato che gli importi in meno erano stati il frutto di arrotondamenti e/o sconti di prassi commerciale. Seppure è verosimile che gli arrotondamenti e lo sconto minimo, per complessivi euro 100,41 siano stati autorizzati dall'opposto, questi però lo ha contestato in giudizio, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento di tale residua somma non pagata.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e sostituito con la condanna dell'opponente al pagamento della minima residua somma di euro 100,41.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della residua minor somma di euro 100,41 oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al
D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 2) Condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in data 4/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4486/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – vendita si beni mobili
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Leo, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Controparte_1
Carusone, come da procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/1/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale Parte_1 titolare della ditta individuale Costruzione Botta, faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 954/2015 notificatogli 15.07.2015 dalla ditta per il pagamento della somma di euro 7.300,41 oltre Controparte_1 accessori per vendite di materiali edili avvenute nell'anno 2010, deducendo a motivo l'estinzione del credito per avvenuto pagamento. Allegava che la ditta aveva effettuato una prima fornitura in data 4.8.2010, CP_1 consegnando tutto quanto descritto nel Documento di Trasporto n. 677, nonché ulteriori forniture, in data 15, 16 e 29 settembre 2010, come elencate nei DD.TT., rispettivamente nn. 790, 798 e 858. Aggiungeva che a fronte della prima vendita, la ditta aveva emesso la fattura n. 227 del CP_1
31.08.2010 riferita al d.d.t. n. 677 per euro 4.510,09 che esso opponente aveva pagato a mezzo l'assegno bancario n. 1011993614 – 08 di euro
4.500,00 tratto sul suo c/c. n.1000/1623, intrattenuto con il Banco di Napoli
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 ag. di Siano, all'ordine , che lo aveva incassato il Controparte_1
3.09.2010. A fronte delle vendite successive (d.d.t. nn. 790, 798 e 858) la ditta aveva poi emesso la fattura n. 287 del 30.09.2010 di euro CP_1
2.790,32 che l'opponente aveva pagato con l'assegno bancario n.
1011993616 di euro 2.700,00 tratto sul suo c/c n. 1000/1623, intrattenuto col
Banco di Napoli ag. di Siano, all'ordine , posto Controparte_1 all'incasso in data 11.11.2010. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e in subordine la condanna dell'opponente alla somma residua di € 10,09 per la fattura n. 227 del 31.08.2010 e di € 90, 32 per la fattura n. 287 del 30.09.2010.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, riservava la causa in decisione.
L'opposizione è in gran parte fondata e va pertanto accolta. Invero l'opponente ha provato con inequivochi documenti bancari tracciati (assegni e relativo estratto conto di incasso), il pagamento, tra il settembre ed il novembre 2010, all'opposto della complessiva somma di euro
7.200,00 a fronte di in ingiunzione di euro 7.300,41 notificatagli nel luglio
2015. L'opponente ha precisato che gli importi in meno erano stati il frutto di arrotondamenti e/o sconti di prassi commerciale. Seppure è verosimile che gli arrotondamenti e lo sconto minimo, per complessivi euro 100,41 siano stati autorizzati dall'opposto, questi però lo ha contestato in giudizio, chiedendo la condanna dell'opponente al pagamento di tale residua somma non pagata.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e sostituito con la condanna dell'opponente al pagamento della minima residua somma di euro 100,41.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate riguardo ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nella misura tariffaria media, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della residua minor somma di euro 100,41 oltre interessi al tasso e decorrenza di cui al
D.Lgs. 231/2002 fino al soddisfo
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 2) Condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in data 4/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3