Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5491 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2778/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eva Scalfati - Presidente dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2778 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 26.5.2025
TRA
, nato a [...] il [...], CF. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. CAPURRO ILEANA presso il quale elettivamente domicilia giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.5.2025 il difensore del ricorrente si riportava al ricorso e chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.2.2025, esponeva di aver preso coscienza da anni che le Parte_1
sue caratteristiche psichiche e la sua identità di genere erano difformi da quella biologica, conducendo un ruolo di genere femminile con il nome di;
che sin dall'infanzia egli Per_1
aveva tralasciato i giochi tipici maschili per dedicarsi a quelli femminili e all'età di 18 anni
aveva dichiarato alla propria famiglia di vivere un'incongruenza di genere, manifestando la volontà di assumere un ruolo di genere femminile;
che la sua decisione era stata osteggiata dai genitori, che all'epoca l'avevano cacciato di casa;
che egli attualmente era senza fissa dimora, accolto presso un centro di prima accoglienza del Comune di Napoli, pur avendo ripreso i contatti con la madre;
che egli si era sottoposto a valutazione presso il D.A.I. dell'A.O.U.
Federico II di Napoli, manifestando l'esigenza di modificare i propri caratteri sessuali primari e secondari nonché di rettificare i suoi dati anagrafici di sesso da maschili a femminili con l'assunzione del nome “ al posto di ” , avendo iniziato, nel mese di marzo 2023 Per_1 Pt_1
la terapia endocrinologica.
Tanto premesso, l'istante chiedeva, previo accertamento della sussistenza di un'acclarata incongruenza di genere, di dichiarare la sussistenza dei presupposti affinché il ricorrente potesse sottoporsi a tutti i trattamenti chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri sessuali primari e/o secondari da femminili a maschili, con contestuale ordine all'Ufficiale di stato civile del Comune di Napoli, ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione e le relative annotazioni nel relativo registro e negli atti riguardanti il ricorrente, con variazione del genere da maschile in femminile e modifica del nome da ” a . Pt_1 Per_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 26.5.2025, comparivano il ricorrente, con il proprio procuratore, il quale dichiarava di avere 54 anni, di aver avvertito sin da piccolo la sua condizione di disforia di genere, tanto che all'età di 18 anni ne aveva parlato in famiglia;
che all'esito il padre l'aveva cacciato di casa, ragione per la quale era stato a lungo a vivere per strada;
riferiva che tramite i SS era riuscito a entrare in contatto con il secondo
Policlinico, per iniziare in forma pubblica un percorso di transizione;
che già prima di iniziare il percorso aveva cominciato da solo a assumere ormoni femminili, poi interrotti dai medici per timore di danni alla sua salute;
riferiva di essere seguito da un endocrinologo, applicando un gel femminilizzante tutte le mattine e di essere intenzionato a fare l'intervento di mastectomia additiva, mentre non reputava indispensabile l'intervento di riassegnazione del sesso, perché si sentiva donna da sempre;
che era socialmente riconosciuto come e Per_1
sostenuto nel suo percorso di transizione dal proprio compagno.
Alla predetta udienza, raccolte le conclusioni delle parti, così come trascritte in epigrafe, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del
1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio R.G. 2778/2025
psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass.
15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso R.G. 2778/2025
della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2,
3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge
164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento
è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente , sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il Parte_1
genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso il
Dipartimento Assistenziale Integrato Controparte_1 dell'A.O.U. Federico II di Napoli, si evidenzia in una condizione di disforia Parte_1
di genere in soggetto maschile adulto, in assenza di Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transazione.
Dalla predetta relazione del 12.12.2024 a firma del Prof. Dott. le cui Persona_2
conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “Sulla base di quanto osservato nel corso dei colloqui,
è possibile formulare diagnosi di Disforia di Genere in soggetto maschile adulto in assenza R.G. 2778/2025
di Disordini della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transizione. Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato, della piena e stabile assunzione da moltissimi anni di un ruolo di genere femminile, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita… D'altro canto, sulla base della piena consapevolezza espressa dal soggetto delle conseguenze e delle possibili complicanze nel post-operatorio dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva a cui intenderebbe sottoporsi, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato/a possa derivargli/le anche dalla modifica dei caratteri sessuali secondari raggiungibile attraverso di esso..”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 26.6.2025. Nell'occasione il ricorrente ha dichiarato di essere intenzionato a fare l'intervento di mastectomia additiva, non reputando indispensabile l'intervento di riassegnazione del sesso.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e della conseguente Pt_1 possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso. R.G. 2778/2025
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ in luogo del nome ”. Per_1 Pt_1
Quanto alla richiesta di accertamento dei presupposti per l'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui
l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata
l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n.
180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi R.G. 2778/2025
anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento ha dimostrato inequivocabilmente di aver Parte_1
completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale.
Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale della ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in Parte_1 sesso femminile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata in “ (Atto Pt_1 Per_1
n. 9191, p.I, s.A sez.X, reg. Atti di Matrimonio Anno 1970)
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio 30.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Eva Scalfati