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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/03/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 16464/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 16464/2022
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Salvatore Perrotta Marcarelli Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2022 parte ricorrente deduceva:
- di aver chiesto in data 7.11.2019 all' di Aversa il rimborso amministrativo della somma CP_1 di € 1.343,85 versate quale contribuzione relativa ai trimestri: 3° trimestre 2016, 1° trimestre
2015, 1° trimestre 2013 e risultante a credito per le seguenti motivazioni “trattenute agea duplicazione pagamenti” (ricevuta protocollo: .2001.07/11/2019.0161565); CP_1
- di aver reiterato a mezzo PEC l'istanza in data 23.5.2022;
- di aver in data 27.7.2022 diffidato formalmente l' “…a porre in essere, CP_1
immediatamente, tutti gli atti necessari al fine di rimborsare l'importo di € 1.343,85 a titolo di contributi pagati in duplicazione, tra versamenti effettuati e ritenute AGEA improprie…”;
1 - che con nota pervenuta a mezzo PEC, in data 22.08.2022, l' di Controparte_2
Aversa comunicava che “…in riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si comunica che la stessa fu rifiutata in data 12.11.2019 per il seguente motivo: esiste scopertura contributiva per il
2° 2018 di euro 1811,73. Tale risposta fu fornita al richiedente utilizzando lo stesso canale telematico utilizzato per la richiesta. Al tempo stesso questo Ufficio ha approfondito la situazione creditoria e debitoria dell'azienda C.F.: , e Parte_1 C.F._1 considerato anche la trattenuta AGEA per l'anno segnalato, invitiamo, nello spirito della collaborazione, ad utilizzare il credito che vanta il contribuente abbattendo, preventivamente e possibilmente, eventuali debiti presenti sulla posizione contributiva anche in qualità di lavoratore autonomo agricolo”;
- di non aver alcun debito e di aver pertanto diritto alla restituzione dell'indicata somma versata in eccesso;
- di aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi a Questo Tribunale, iscritto al n. R.G.
13237/2022, chiedendo l'emissione, a norma degli artt. 633 e segg. c.p.c., di un decreto d'ingiunzione di condanna al pagamento nei confronti dell' della somma di € 1.343,85, CP_1
rigettato dal Tribunale con provvedimento del 6.12.2022 con la seguente motivazione: “rilevato che dalle medesime allegazioni della parte risulta trattarsi di causa di indebito e restituzione, che va pertanto proposta con rito ordinario per verificare la fondatezza della pretesa nel contradditorio delle parti”.
Chiedeva pertanto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, di accogliere il ricorso e per l'effetto ordinare all' in persona del legale rapp.te p.t., di Controparte_3
pagare in suo favore la somma complessiva di € 1.343,85, oltre interessi dalla domanda, il tutto oltre spese, compensi professionali e rimborso spese forfettarie, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda come da memoria in atti. CP_1
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente esposto, il ricorso merita accoglimento per quanto di seguito si espone.
Osserva il Tribunale che l' , nella propria memoria di costituzione, deduce che la domanda CP_1
di rimborso era stata rigettata in quanto, nonostante il versamento a copertura di euro 1.811,73 sul 2° trimestre 2018 fosse stato effettuato dal ricorrente in data 7.11.2019, questo non risultava ancora visibile né acquisito dal sistema in data 12.11.2019, né il ricorrente aveva allegato quietanza del versamento medesimo all'istanza di rimborso, né segnalato l'avvenuto pagamento: sicchè, la domanda veniva rigettata.
2 Pertanto, rileva il giudicante come l' , a ben vedere, non contesti la duplicazione del CP_3
pagamento effettuato dal ricorrente, né l'indebita trattenuta delle somme a suo danno da parte dell'Istituito, ma si limiti ad eccepire l'impossibilità di procedere al rimborso dovuto da parte dell' in ragione della mancata presentazione di nuova domanda da parte del ricorrente CP_3
rispetto alla quale poter provvedere, essendo già stata rigettata – per quanto esposto - la domanda in precedenza effettuata.
Pertanto, rilevato che non risulta contestata la debenza della somma da parte dell' , e vista CP_3
la documentazione allegata, la domanda del ricorrente va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, al netto della fase istruttoria, che non ha avuto luogo sulla scorta del principio di non contestazione delle circostanze poste a fondamento della domanda e della sufficienza degli atti prodotti dalla parte ricorrente a riprova delle proprie ragioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' , in persona del l.r.p.t., pagare in favore del CP_1
ricorrente la somma complessiva di € 1.343,85, oltre interessi dalla domanda;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 886,00 oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione.
Aversa, lì 17.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 16464/2022
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Salvatore Perrotta Marcarelli Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2022 parte ricorrente deduceva:
- di aver chiesto in data 7.11.2019 all' di Aversa il rimborso amministrativo della somma CP_1 di € 1.343,85 versate quale contribuzione relativa ai trimestri: 3° trimestre 2016, 1° trimestre
2015, 1° trimestre 2013 e risultante a credito per le seguenti motivazioni “trattenute agea duplicazione pagamenti” (ricevuta protocollo: .2001.07/11/2019.0161565); CP_1
- di aver reiterato a mezzo PEC l'istanza in data 23.5.2022;
- di aver in data 27.7.2022 diffidato formalmente l' “…a porre in essere, CP_1
immediatamente, tutti gli atti necessari al fine di rimborsare l'importo di € 1.343,85 a titolo di contributi pagati in duplicazione, tra versamenti effettuati e ritenute AGEA improprie…”;
1 - che con nota pervenuta a mezzo PEC, in data 22.08.2022, l' di Controparte_2
Aversa comunicava che “…in riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, si comunica che la stessa fu rifiutata in data 12.11.2019 per il seguente motivo: esiste scopertura contributiva per il
2° 2018 di euro 1811,73. Tale risposta fu fornita al richiedente utilizzando lo stesso canale telematico utilizzato per la richiesta. Al tempo stesso questo Ufficio ha approfondito la situazione creditoria e debitoria dell'azienda C.F.: , e Parte_1 C.F._1 considerato anche la trattenuta AGEA per l'anno segnalato, invitiamo, nello spirito della collaborazione, ad utilizzare il credito che vanta il contribuente abbattendo, preventivamente e possibilmente, eventuali debiti presenti sulla posizione contributiva anche in qualità di lavoratore autonomo agricolo”;
- di non aver alcun debito e di aver pertanto diritto alla restituzione dell'indicata somma versata in eccesso;
- di aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo innanzi a Questo Tribunale, iscritto al n. R.G.
13237/2022, chiedendo l'emissione, a norma degli artt. 633 e segg. c.p.c., di un decreto d'ingiunzione di condanna al pagamento nei confronti dell' della somma di € 1.343,85, CP_1
rigettato dal Tribunale con provvedimento del 6.12.2022 con la seguente motivazione: “rilevato che dalle medesime allegazioni della parte risulta trattarsi di causa di indebito e restituzione, che va pertanto proposta con rito ordinario per verificare la fondatezza della pretesa nel contradditorio delle parti”.
Chiedeva pertanto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, di accogliere il ricorso e per l'effetto ordinare all' in persona del legale rapp.te p.t., di Controparte_3
pagare in suo favore la somma complessiva di € 1.343,85, oltre interessi dalla domanda, il tutto oltre spese, compensi professionali e rimborso spese forfettarie, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda come da memoria in atti. CP_1
Rinviata la causa per la decisione, attesa la natura documentale, e disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente esposto, il ricorso merita accoglimento per quanto di seguito si espone.
Osserva il Tribunale che l' , nella propria memoria di costituzione, deduce che la domanda CP_1
di rimborso era stata rigettata in quanto, nonostante il versamento a copertura di euro 1.811,73 sul 2° trimestre 2018 fosse stato effettuato dal ricorrente in data 7.11.2019, questo non risultava ancora visibile né acquisito dal sistema in data 12.11.2019, né il ricorrente aveva allegato quietanza del versamento medesimo all'istanza di rimborso, né segnalato l'avvenuto pagamento: sicchè, la domanda veniva rigettata.
2 Pertanto, rileva il giudicante come l' , a ben vedere, non contesti la duplicazione del CP_3
pagamento effettuato dal ricorrente, né l'indebita trattenuta delle somme a suo danno da parte dell'Istituito, ma si limiti ad eccepire l'impossibilità di procedere al rimborso dovuto da parte dell' in ragione della mancata presentazione di nuova domanda da parte del ricorrente CP_3
rispetto alla quale poter provvedere, essendo già stata rigettata – per quanto esposto - la domanda in precedenza effettuata.
Pertanto, rilevato che non risulta contestata la debenza della somma da parte dell' , e vista CP_3
la documentazione allegata, la domanda del ricorrente va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, al netto della fase istruttoria, che non ha avuto luogo sulla scorta del principio di non contestazione delle circostanze poste a fondamento della domanda e della sufficienza degli atti prodotti dalla parte ricorrente a riprova delle proprie ragioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' , in persona del l.r.p.t., pagare in favore del CP_1
ricorrente la somma complessiva di € 1.343,85, oltre interessi dalla domanda;
- condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi € 886,00 oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione.
Aversa, lì 17.3.2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
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