Ordinanza cautelare 21 febbraio 2018
Ordinanza collegiale 24 agosto 2022
Decreto decisorio 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto decisorio 28/12/2022, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 00126/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2018, proposto da
Fratelli Greco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Mattia Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nardò, via L. Da Vinci, 54;
contro
Comune di Seclì, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Vergine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Liborio Romano, 51;
per l'annullamento,
- del provvedimento del Comune di Seclì, Sportello Unico delle Attività Produttive, prot. n. 4539 del 18 dicembre 2017, notificato, mediante comunicazione S.U.A.P. della C.C.I.A.A. di Lecce, con n. di prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0085895/23-12-2017, a mezzo PEC in data 23 dicembre 2017, con il quale il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Seclì disponeva che: “la pratica SUAP cod.04135820753 - 11082017 - 1959 del 14/08/2017 presentata dai F.lli Greco S.r.l. è da intendersi sospesa”;
- di ogni altro atto precedente, concomitante, presupposto e/o consequenziale al predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che, con ordinanza collegiale n. 1369 del 24 agosto 2022 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio e che il ricorso non è stato riassunto nel successivo termine di novanta giorni;
Visti gli artt. 35, 39, 79, 80, secondo e terzo comma, e art. 85, primo comma, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il ricorso in epigrafe.
Spese irripetibili.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso in Lecce il giorno 15 dicembre 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO