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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. CI MO Presidente
2) dott. ER GR Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1083 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avvocato OIENI Parte_1
DANIELA
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CONROTTO EMILIA e Pt_2
LI EL
- Appellato - All'udienza del 23/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1876/2023 del 29.05.2023 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, proposta da con ricorso depositato il Parte_1
23.10.2022, avverso l'avviso di addebito n. 59620220004149620000, notificatole il 5.10.2022, con cui l le aveva intimato il pagamento della somma di € Pt_2
6.125,11, oltre sanzioni, a titolo di contributi IVS da versare alla gestione commercianti, relativi all'anno 2016 (1^ e 2^ rata), disattendendo sia l'eccezione di decadenza che quella di prescrizione, sulle quali si fondava esclusivamente la proposta opposizione;
rilevava, in ordine alla prima, che il sistema di riscossione introdotto con l'art. 30 del D.L. n. 78/2010 – di cui l' si era avvalso - a Pt_2 differenza dell'art. 25 del d. lgs. n. 46/1999 non prevedeva alcuna decadenza che, in ogni caso, non esimeva il giudice dal verificare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria;
in ordine all'eccezione di prescrizione, invece, osservava che, nella vicenda in esame, il maggior contributo previdenziale derivava dalla variazione
1 apportata dall'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo ex art. 36 bis DPR n. 600/1973, alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2016, dalla quale era emersa una base reddituale imponibile superiore a quella dichiarata dal contribuente;
pertanto, il dies a quo dell'eccepita prescrizione decorreva dal 31.10.2017, data della trasmissione della suddetta dichiarazione, con la conseguenza che, alla data di notifica dell'AVA, eseguita a mezzo pec del 05/10/2022, il relativo termine non era ancora decorso (al di là dell'incidenza della sospensione dei termini conseguenti alla normativa emergenziale dovuta alla pandemia). Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 19.10.2023. L' ha resistito al gravame. Pt_2
All'udienza del 23/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi, ignorando il consolidato orientamento che lo individua, invece, nella data di scadenza per il pagamento della contribuzione dovuta che, per l'anno 2016 era fissata al 30.06.2017; nessun effetto interruttivo poteva, inoltre attribuirsi all'avviso bonario che l' aveva dedotto di aver Pt_2 notificato il 6.03.2021, in quanto recapitato ad un indirizzo diverso da quello dell'appellante, come si evinceva dal certificato storico di residenza, dalla stessa prodotto;
segnalava, infine, che “nessuna incidenza possono avere i termini di sospensione Covid che, in virtù dei vari decreti susseguiti, si applicavano fino al 31 agosto 2021, a nulla poter aver effetto nei confronti di atti la cui prescrizione non era ancora maturata in quel periodo!”. L'appello non può essere accolto. L'esame della documentazione prodotta dall' e, segnatamente, il Pt_2 confronto tra la dichiarazione dei redditi compilata dalla ed inoltrata Pt_1 all'Agenzia delle Entrate in data 30.10.2017 (doc. 3) ed il prospetto denominato
“variazione Agenzia delle Entrate” (doc. 2), non rivela – contrariamente a quanto affermato dal primo giudice - alcuna modifica apportata, in sede di controllo ex art. 36 bis DPR n. 600/1973, dall'Agenzia; dal menzionato prospetto, infatti, emerge una perfetta coincidenza degli importi dichiarati dalla a titolo di contributi Pt_1 dovuti, sia sul minimale (€ 3.606,00) che sui redditi eccedenti lo stesso (€ 4.472,00); importo, quest'ultimo, il cui pagamento (maggiorato delle sanzioni) è stato intimato dall' con l'avviso di addebito impugnato. Pt_2
Ne consegue che, non scaturendo l'atto della riscossione dall'accertamento di
2 un maggior reddito, non tempestivamente dichiarato dalla contribuente, il dies a quo della prescrizione, secondo i principi generali che regolano la materia, va individuato non già nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi bensì nella scadenza del pagamento dei contributi (ex multis v. Cass. ord. n.6106/2020; Cass. ord. n.5414/2020; Cass. ord. n.19403/2019; Cass. ord. n.9270/2019; Cass. sent. n.27950/2018; Cass. sent. n.19640/2018). Per quel che qui interessa, deve ricordarsi come siano ormai acquisite quale diritto vivente (in particolare Cass. ord. n.16986/2019 e Cass. sent. n.13463/2017) le seguenti opzioni interpretative:
- in tema di contributi c.d. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito;
- la decorrenza del termine di prescrizione, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dalla scadenza dei termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935);
- è operativa in materia la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;
- la dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge;
- alla dichiarazione in parola, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può tuttavia riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo;
così come, non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. Pt_2
13463/2017 cit.). Ne consegue che, sebbene nel caso in esame il termine quinquennale iniziasse a decorre dal 30.06.2017 (scadenza per il versamento dei contributi dovuti per il 2016), esso è stato validamente interrotto dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi in data 30.10.2017, nella quale tali contributi sono stati
3 indicati come dovuti. Ne consegue che, alla data del 5.10.2022, data della notifica dell'avviso di addebito, come correttamente evidenziato dal primo giudice, il termine quinquennale non era ancora interamente decorso. A ciò può aggiungersi che l' ha dimostrato di aver notificato un Pt_2 ulteriore atto interruttivo, rappresentato dall'avviso bonario notificato in data 6.03.2021; la circostanza che esso sia stato recapitato, e regolarmente ricevuto (v. sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento) presso un indirizzo diverso da quello di residenza della , così come risultante dal certificato storico in atti, Pt_1 non inficia la validità della notifica, non avendo l'appellante minimamente disconosciuto la firma apposta in segno di ricevuta o impugnato la veridicità di tale attestazione con querela di falso;
il che consente certamente di presumere che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto. Pertanto l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n. 1876/2023 reda il 29.05.2023 dal Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese processuali che liquida Pt_2 per compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 23/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER GR CI MO
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