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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 23655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 23655/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LISAI GIOVANNI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in RIVALTA DI TORINO il 22/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 08/10/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 20/10/2023 e pubblicata il 24/10/2023.
Con ricorso depositato il 07/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore è affidato ad entrambi i coniugi che prenderanno e attueranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse. Le decisioni afferenti a questioni di ordinaria amministrazione saranno prese ed attuate disgiuntamente da ciascun genitore.
DISPONE che il figlio minore dal 7 ottobre 2024 trasferirà la residenza presso l'abitazione Per_1 paterna, corrente in ORBASSANO (TO), Via Cruto, n. 9.
DÀ ATTO che la casa familiare resterà definitivamente assegnata alla Sig.ra Controparte_1 unitamente ai beni ed agli arredi ivi insistenti.
DISPONE che entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi.
DISPONE che:
a) Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, con i suoi desiderata nonché con le occupazioni lavorative di entrambi i genitori, trascorrerà non meno di due Per_1 giorni alla settimana con la madre (pernottamenti compresi) ed i rimanenti giorni con il padre. Le turnazioni saranno concordate e pianificate dai genitori entro il giorno 25 di ciascun mese, per il mese successivo. Previo accordo tra le parti con un preavviso di almeno 15 giorni, ciascun genitore potrà assentarsi per ragioni personali, di studio o lavoro, recuperando le turnazioni perse nei tre mesi successivi.
b) Ciascun genitore s'impegna a rispettare la turnazione dell'altro e la gestione ordinaria del tempo trascorso da quest'ultimo con il minore, omettendo qualsivoglia intromissione nel tempo organizzato dal genitore in quel momento collocatario. c)Vacanze estive: salvo diverso accordo tra i genitori, 3 settimane, anche consecutive, dalla fine della scuola fino all'inizio della stessa, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. In difetto di accordo, ad anni pari le prime due settimane di agosto il minore soggiornerà con il padre e le ultime due con la madre. Per gli anni dispari si opererà al contrario. d)Vacanze natalizie: ad anni alternati, dal 22 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre ore 21:00 al 6 gennaio ore 21:00 con l'altro. Il genitore non collocatario durante il periodo 22-30 dicembre, potrà tenere con sé il figlio dalle ore 16:00 del 25 dicembre fino alle ore 20:00 del 26 dicembre. e) Vacanze pasquali (dal sabato al lunedì sera), feste nazionali, carnevale: ad anni alternati fra i coniugi. f) Compleanno del minore: se concordato, verrà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori e dei parenti tutti. In difetto di accordo tra coniugi, nello stesso giorno dovrà essere consentito a ciascun genitore – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con il figlio una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi). g) Compleanno dei genitori: verrà consentito al genitore festeggiato – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con il figlio una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi). h) I genitori convengono, inoltre, che nei rispettivi periodi di visita o convivenza con il figlio, ove si rendesse necessario o opportuno, potranno incaricare propri famigliari o persone di fiducia per la compagnia o custodia del bambino.
Tutti i suindicati periodi di visita si intendono suscettibili di variazione, purché debitamente concordata fra i coniugi.
DISPONE che i genitori provvederanno integralmente al mantenimento diretto del figlio (vitto, Per_1 alloggio, trasporto, spese utenze domestiche, medicinali da banco, eventuale “paghetta” e ricarica del telefono) ogniqualvolta egli dimorerà presso l'abitazione di ciascuno di essi;
i ricorrenti divideranno al 50% ciascuno tutte le altre spese indicate nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino il 16 marzo 2016, nonchè quelle relative all'abbigliamento.
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Le Controparte_1 detrazioni riferite alle spese straordinarie del minore saranno beneficiate al 50% da ciascun genitore
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano formalmente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo o ragione, avendo definito qualsivoglia pendenza economica tra loro esistente e contestualmente rimettendo definitivamente ed integralmente ogni posizione creditoria vantata l'uno nei confronti dell'altro. Il Sig. , quale titolare e legale rappresentante della Pt_1 CP_2 altresì dichiara per conto di essa di nulla pretendere dalla Sig.ra manlevandola CP_1 definitivamente, in ragione dei lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile di proprietà di costei, corrente in ORBASSANO (TO), Via Filzi, n. 25. I coniugi si obbligano, inoltre, ad estinguere i conti correnti attualmente cointestati ( e INTESA SANPAOLO) entro la fine Controparte_3 dell'anno 2024 ed entro il medesimo termine la Sig.ra nterromperà il servizio di cassetta CP_1 di sicurezza presso la Banca INTESA SANPAOLO.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e di aver definito ogni questione economica tra loro intercorsa.
DÀ ATTO che i coniugi si danno reciprocamente licenza di portare con sé il figlio all'estero per motivi di vacanza, comunicando all'altro tempestivamente luoghi, modalità di viaggio e periodi di permanenza.
DÀ ATTO che i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta d'identità del figlio, acconsentendo a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 23655/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LISAI GIOVANNI che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Controparte_1 in RIVALTA DI TORINO il 22/09/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 08/10/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 20/10/2023 e pubblicata il 24/10/2023.
Con ricorso depositato il 07/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVALTA DI TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore è affidato ad entrambi i coniugi che prenderanno e attueranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse. Le decisioni afferenti a questioni di ordinaria amministrazione saranno prese ed attuate disgiuntamente da ciascun genitore.
DISPONE che il figlio minore dal 7 ottobre 2024 trasferirà la residenza presso l'abitazione Per_1 paterna, corrente in ORBASSANO (TO), Via Cruto, n. 9.
DÀ ATTO che la casa familiare resterà definitivamente assegnata alla Sig.ra Controparte_1 unitamente ai beni ed agli arredi ivi insistenti.
DISPONE che entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi.
DISPONE che:
a) Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, con i suoi desiderata nonché con le occupazioni lavorative di entrambi i genitori, trascorrerà non meno di due Per_1 giorni alla settimana con la madre (pernottamenti compresi) ed i rimanenti giorni con il padre. Le turnazioni saranno concordate e pianificate dai genitori entro il giorno 25 di ciascun mese, per il mese successivo. Previo accordo tra le parti con un preavviso di almeno 15 giorni, ciascun genitore potrà assentarsi per ragioni personali, di studio o lavoro, recuperando le turnazioni perse nei tre mesi successivi.
b) Ciascun genitore s'impegna a rispettare la turnazione dell'altro e la gestione ordinaria del tempo trascorso da quest'ultimo con il minore, omettendo qualsivoglia intromissione nel tempo organizzato dal genitore in quel momento collocatario. c)Vacanze estive: salvo diverso accordo tra i genitori, 3 settimane, anche consecutive, dalla fine della scuola fino all'inizio della stessa, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno. In difetto di accordo, ad anni pari le prime due settimane di agosto il minore soggiornerà con il padre e le ultime due con la madre. Per gli anni dispari si opererà al contrario. d)Vacanze natalizie: ad anni alternati, dal 22 al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre ore 21:00 al 6 gennaio ore 21:00 con l'altro. Il genitore non collocatario durante il periodo 22-30 dicembre, potrà tenere con sé il figlio dalle ore 16:00 del 25 dicembre fino alle ore 20:00 del 26 dicembre. e) Vacanze pasquali (dal sabato al lunedì sera), feste nazionali, carnevale: ad anni alternati fra i coniugi. f) Compleanno del minore: se concordato, verrà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori e dei parenti tutti. In difetto di accordo tra coniugi, nello stesso giorno dovrà essere consentito a ciascun genitore – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con il figlio una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi). g) Compleanno dei genitori: verrà consentito al genitore festeggiato – anche non collocatario in quel momento – di trascorrere con il figlio una parte della giornata (durante i giorni feriali: merenda ovvero cena. Durante i giorni festivi: mattina fino alle 16:00 ovvero dalle 16:00 in poi). h) I genitori convengono, inoltre, che nei rispettivi periodi di visita o convivenza con il figlio, ove si rendesse necessario o opportuno, potranno incaricare propri famigliari o persone di fiducia per la compagnia o custodia del bambino.
Tutti i suindicati periodi di visita si intendono suscettibili di variazione, purché debitamente concordata fra i coniugi.
DISPONE che i genitori provvederanno integralmente al mantenimento diretto del figlio (vitto, Per_1 alloggio, trasporto, spese utenze domestiche, medicinali da banco, eventuale “paghetta” e ricarica del telefono) ogniqualvolta egli dimorerà presso l'abitazione di ciascuno di essi;
i ricorrenti divideranno al 50% ciascuno tutte le altre spese indicate nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino il 16 marzo 2016, nonchè quelle relative all'abbigliamento.
DÀ ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Le Controparte_1 detrazioni riferite alle spese straordinarie del minore saranno beneficiate al 50% da ciascun genitore
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano formalmente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo o ragione, avendo definito qualsivoglia pendenza economica tra loro esistente e contestualmente rimettendo definitivamente ed integralmente ogni posizione creditoria vantata l'uno nei confronti dell'altro. Il Sig. , quale titolare e legale rappresentante della Pt_1 CP_2 altresì dichiara per conto di essa di nulla pretendere dalla Sig.ra manlevandola CP_1 definitivamente, in ragione dei lavori di ristrutturazione effettuati sull'immobile di proprietà di costei, corrente in ORBASSANO (TO), Via Filzi, n. 25. I coniugi si obbligano, inoltre, ad estinguere i conti correnti attualmente cointestati ( e INTESA SANPAOLO) entro la fine Controparte_3 dell'anno 2024 ed entro il medesimo termine la Sig.ra nterromperà il servizio di cassetta CP_1 di sicurezza presso la Banca INTESA SANPAOLO.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile e di aver definito ogni questione economica tra loro intercorsa.
DÀ ATTO che i coniugi si danno reciprocamente licenza di portare con sé il figlio all'estero per motivi di vacanza, comunicando all'altro tempestivamente luoghi, modalità di viaggio e periodi di permanenza.
DÀ ATTO che i ricorrenti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o carta d'identità del figlio, acconsentendo a concedere reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/06/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.