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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 2991 /2022 da:
L'avv. AINO MARIA DOMENICA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. LA BANCA ANTONIO CARMINE per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2991 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto occupazione sine titulo di immobile e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e NO avv. Maria Domenica (C.F. , C.F._2 C.F._3 rappresentati e difesi da quest'ultima
ATTORI
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Carmine La Banca C.F._5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli attori hanno convenuto e , deducendo: a) di essere Controparte_1 Controparte_2 comproprietari, anche per successione ereditaria di , dell'immobile sito in Persona_1
Trebisacce, via Trento n. 14, censito in catasto al foglio 33, part.ll a 367, sub 4, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16 e 17, realizzato nel 1976; b) che il fondo ove insiste detto immobile è pervenuto ai coniugi
NO (deceduto) con atto di donazione del 26 marzo 1975; c) che tra l'immobile in Parte_1 esame e la confinante proprietà esiste un cortile, originariamente censito al sub 3 e poi CP_3 inglobato nel sub 4, per il quale fu concesso l'utilizzo a , unitamente ad un Persona_2 piccolo spazio dell'erigendo immobile da adibire a magazzino in vista di una messa a reddit o;
d) che successivamente il , proprietario unitamente a di un immobile vicino, CP_1 Persona_3
1 ormai in stato di abbandono, chiese e per buon cuore gli fu concesso di poter abitare provvisoriamente, in attesa di una migliore sistemazione, nel vano a dibito a magazzino e in un altro locale del fabbricato NO;
e) che alla morte del , la moglie avendo CP_1 CP_4 intenzione di andare a vivere dalla figlia a Torino, chiese di poter permanere per CP_1 qualche tempo nella proprietà NO;
f) di aver richiesto senza esito la restituzione del fabbricato, anche a seguito della morte di g) di aver poi acquistato l'intera proprietà CP_4
, censita ai sub 1 e 2; h) che, anche dopo la morte di , è stata CP_1 Persona_1 richiesta senza esito la restituzione;
i) che, pertanto, ancora oggi i convenuti occupano senza titolo l'abitazione ricadente nel sub 4.
Hanno chiesto, pertanto, l'accertamento della proprietà su tale abitazione e la condanna dei convenuti al rilascio del bene.
1.2. Si sono costituiti i convenuti, deducendo: a) la carenza di prova della proprietà; b) che l'abitazione occupata sarebbe censita al sub 18 e non sarebbe coincidente con quella rivendicata;
c) di aver posseduto detta abitazione da oltre trent'anni.
Hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che l'abitazione per cui è causa è effett ivamente ricompresa nel sub 4 p.lla 367 fg. 33.
In tal senso, è sufficiente confrontare le planimetrie catastali prodotte da parte attrice (cfr. docc. 8
e 9 fascicolo parte attrice), dalle quali risulta che il precedente sub 3 è stato poi inglobato nel sub
4, con quella allegata alla perizia prodotta da parte convenuta.
Da un semplice esame visivo, si nota che il sub 4 della planimetrie degli attori è collocato esattamente in corrispondenza dell'immobile raffigurato nella planimetria dei convenuti e esposto, sul lato sinistro della figura, su via Pepe.
Inoltre, lo stesso consulente di parte afferma che il sub 18 è in costituzione.
Pertanto, considerato che la perizia di parte convenuta è addirittura successiva all'introduzione della causa, non è condivisibile l'assunto per cui il sub 18 sarebbe corrispondente ad altro immobile e che il sub 4 si troverebbe in una non meglio specificata e descritta “zona diversa”.
In realtà, quindi, l'immobile di cui è chiesto l'accertamento della proprietà corrisponde a quello occupato dai convenuti ed è attualmente ricompreso nel sub 4, essendo, al più, in corso una pratica di variazione catastale per creare una nuova e autonoma p articella, che, tuttavia, non sposta i termini della controversia.
2.2. Ciò chiarito, per ragioni di ordine logico è necessario esaminare dapprima la domanda riconvenzionale di usucapione, la quale non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, merita evidenziare che “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975)” (Cass. civ., Sez. II, 29 luglio 2013, n. 18215).
2 In particolare, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito
“l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati
i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Conseguentemente, la parte che afferma di usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (Cass.
21837/18). Su questa scia, neppure la coltivazione del fondo è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di posse dere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (Cass. 18215/13).
Sempre in materia di prova, si è sos tenuto che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (Tribunale Lucca Sez. I, 13/05/2016)” (Tribunale Benevento, 9 gennaio 2019, n.
20).
In buona sostanza, quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, nonché di aver tenuto una condotta implicante l'esercizio dello ius excludendi alios.
Ciò premesso, nel caso di specie, in primo luogo non è stato neppure allegato con esattezza il momento esatto e la modalità di acquisto del possesso, essendosi i convenuti limitati a de durre che il possesso è stato esercitato da sempre per oltre trent'anni nel corso dei quali sarebbero stati eseguiti non meglio precisati lavori di vario genere.
Chiaramente, in considerazione della natura delle allegazioni, del tutto inutile risulta la pr ova per testi, in quanto le circostanze dedotte non sono idonee a consentire l'accertamento di un possesso utile ad usucapionem e gli stessi capitoli di prova scontano la medesima genericità.
2.3. Passando, quindi, alla domanda attorea, la stessa è stat a correttamente qualificata come rivendica.
Infatti, dirimendo un annoso contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno chiarito che “quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, non può essere utilmente esercitata una azione personale di restituzione. In questo caso la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
2.3.1. Per quel che riguarda, poi, la ripartizione dell'onere probatorio, si osserva che “nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c., tendente al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attor e è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il
3 compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei succ essivi possessi uti dominus” (Trib.
Milano Sez. IV, 4 giugno 2012).
Ebbene, nel caso di specie, tale prova deve ritenersi raggiunta.
Infatti, innanzitutto parte attrice ha prodotto il proprio titolo di acquisto, costituito dalla donazione del 26 marzo 1975, nonché il titolo di acquisto del proprio dante causa del 1953 e il titolo di acquisto del precedente proprietario risalente al 1907.
Inoltre, la stessa parte ha allegato e dimostrato documentalmente, e la circostanza non è mai stata specificamente contestata dai convenuti, di aver provveduto alla edificazione dell'attuale fabbricato nel 1976.
In particolare, è stato prodotto il nulla osta alla realizzazione dei lavori, consistenti nel riattamento dell'immobile originario con realizzazione di un telaio in cemento armato e di qualche tratto di muro pericolante, con conservazione soltanto della sagoma esterna e della volumetria (dal progetto allegato si nota anche la realizzazione di nuovi solai chiaramente in conseguenza della realizzazione della struttura i n cemento armato), nonché la dichiarazione di fine lavori.
Trattasi, quindi, di una ristrutturazione totale del precedente edificio, che dimostra chiaramente l'esistenza del possesso da parte degli attori.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'attività di edificazione conserva la sua positiva valutabilità quale dimostrazione di possesso valido all'usucapione anche se il manufatto presenti profili di contrarietà alla legge urbanistica” (Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2012, n. 23452).
Pertanto, provati il titolo di acquisto risalente al 1975 e una condotta, quella edificatoria di completa ristrutturazione del precedente edificio, integrante il possesso, e in assenza di prova da parte dei convenuti di atti di interversione, d eve ritenersi raggiunta la dimostrazione dell'acquisto a titolo originario sul fabbricato all'interno del quale rientra il sub 4 e la porzione costituita dall'abitazione occupata dai convenuti.
Pertanto, deve essere dichiarata la proprietà degli attori sul l'abitazione occupata dai convenuti ricadente nel sub 4 dell'edificio censito al fg. 33 p.lla 367.
Per l'effetto, deve essere ordinato ai convenuti l'immediato rilascio di detta abitazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda riconvenzionale;
2. Dichiara che gli attori sono proprietari dell'abitazione ricadente nel sub 4 dell'edificio censito al fg. 33 p.lla 367, Comune di Trebisacce;
3. Condanna i convenuti al rilascio immediato in favore degli attori dei beni di cui al punto del dispositivo che precede;
4 4. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in euro 289,98 per esborsi ed euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Domenica NO.
Così deciso in Castrovillari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
5
L'avv. AINO MARIA DOMENICA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
L'avv. LA BANCA ANTONIO CARMINE per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2991 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto occupazione sine titulo di immobile e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e NO avv. Maria Domenica (C.F. , C.F._2 C.F._3 rappresentati e difesi da quest'ultima
ATTORI
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Carmine La Banca C.F._5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Gli attori hanno convenuto e , deducendo: a) di essere Controparte_1 Controparte_2 comproprietari, anche per successione ereditaria di , dell'immobile sito in Persona_1
Trebisacce, via Trento n. 14, censito in catasto al foglio 33, part.ll a 367, sub 4, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16 e 17, realizzato nel 1976; b) che il fondo ove insiste detto immobile è pervenuto ai coniugi
NO (deceduto) con atto di donazione del 26 marzo 1975; c) che tra l'immobile in Parte_1 esame e la confinante proprietà esiste un cortile, originariamente censito al sub 3 e poi CP_3 inglobato nel sub 4, per il quale fu concesso l'utilizzo a , unitamente ad un Persona_2 piccolo spazio dell'erigendo immobile da adibire a magazzino in vista di una messa a reddit o;
d) che successivamente il , proprietario unitamente a di un immobile vicino, CP_1 Persona_3
1 ormai in stato di abbandono, chiese e per buon cuore gli fu concesso di poter abitare provvisoriamente, in attesa di una migliore sistemazione, nel vano a dibito a magazzino e in un altro locale del fabbricato NO;
e) che alla morte del , la moglie avendo CP_1 CP_4 intenzione di andare a vivere dalla figlia a Torino, chiese di poter permanere per CP_1 qualche tempo nella proprietà NO;
f) di aver richiesto senza esito la restituzione del fabbricato, anche a seguito della morte di g) di aver poi acquistato l'intera proprietà CP_4
, censita ai sub 1 e 2; h) che, anche dopo la morte di , è stata CP_1 Persona_1 richiesta senza esito la restituzione;
i) che, pertanto, ancora oggi i convenuti occupano senza titolo l'abitazione ricadente nel sub 4.
Hanno chiesto, pertanto, l'accertamento della proprietà su tale abitazione e la condanna dei convenuti al rilascio del bene.
1.2. Si sono costituiti i convenuti, deducendo: a) la carenza di prova della proprietà; b) che l'abitazione occupata sarebbe censita al sub 18 e non sarebbe coincidente con quella rivendicata;
c) di aver posseduto detta abitazione da oltre trent'anni.
Hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, deve rilevarsi che l'abitazione per cui è causa è effett ivamente ricompresa nel sub 4 p.lla 367 fg. 33.
In tal senso, è sufficiente confrontare le planimetrie catastali prodotte da parte attrice (cfr. docc. 8
e 9 fascicolo parte attrice), dalle quali risulta che il precedente sub 3 è stato poi inglobato nel sub
4, con quella allegata alla perizia prodotta da parte convenuta.
Da un semplice esame visivo, si nota che il sub 4 della planimetrie degli attori è collocato esattamente in corrispondenza dell'immobile raffigurato nella planimetria dei convenuti e esposto, sul lato sinistro della figura, su via Pepe.
Inoltre, lo stesso consulente di parte afferma che il sub 18 è in costituzione.
Pertanto, considerato che la perizia di parte convenuta è addirittura successiva all'introduzione della causa, non è condivisibile l'assunto per cui il sub 18 sarebbe corrispondente ad altro immobile e che il sub 4 si troverebbe in una non meglio specificata e descritta “zona diversa”.
In realtà, quindi, l'immobile di cui è chiesto l'accertamento della proprietà corrisponde a quello occupato dai convenuti ed è attualmente ricompreso nel sub 4, essendo, al più, in corso una pratica di variazione catastale per creare una nuova e autonoma p articella, che, tuttavia, non sposta i termini della controversia.
2.2. Ciò chiarito, per ragioni di ordine logico è necessario esaminare dapprima la domanda riconvenzionale di usucapione, la quale non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, merita evidenziare che “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975)” (Cass. civ., Sez. II, 29 luglio 2013, n. 18215).
2 In particolare, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito
“l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati
i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Conseguentemente, la parte che afferma di usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (Cass.
21837/18). Su questa scia, neppure la coltivazione del fondo è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di posse dere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (Cass. 18215/13).
Sempre in materia di prova, si è sos tenuto che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (Tribunale Lucca Sez. I, 13/05/2016)” (Tribunale Benevento, 9 gennaio 2019, n.
20).
In buona sostanza, quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, nonché di aver tenuto una condotta implicante l'esercizio dello ius excludendi alios.
Ciò premesso, nel caso di specie, in primo luogo non è stato neppure allegato con esattezza il momento esatto e la modalità di acquisto del possesso, essendosi i convenuti limitati a de durre che il possesso è stato esercitato da sempre per oltre trent'anni nel corso dei quali sarebbero stati eseguiti non meglio precisati lavori di vario genere.
Chiaramente, in considerazione della natura delle allegazioni, del tutto inutile risulta la pr ova per testi, in quanto le circostanze dedotte non sono idonee a consentire l'accertamento di un possesso utile ad usucapionem e gli stessi capitoli di prova scontano la medesima genericità.
2.3. Passando, quindi, alla domanda attorea, la stessa è stat a correttamente qualificata come rivendica.
Infatti, dirimendo un annoso contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno chiarito che “quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, non può essere utilmente esercitata una azione personale di restituzione. In questo caso la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
2.3.1. Per quel che riguarda, poi, la ripartizione dell'onere probatorio, si osserva che “nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c., tendente al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attor e è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il
3 compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei succ essivi possessi uti dominus” (Trib.
Milano Sez. IV, 4 giugno 2012).
Ebbene, nel caso di specie, tale prova deve ritenersi raggiunta.
Infatti, innanzitutto parte attrice ha prodotto il proprio titolo di acquisto, costituito dalla donazione del 26 marzo 1975, nonché il titolo di acquisto del proprio dante causa del 1953 e il titolo di acquisto del precedente proprietario risalente al 1907.
Inoltre, la stessa parte ha allegato e dimostrato documentalmente, e la circostanza non è mai stata specificamente contestata dai convenuti, di aver provveduto alla edificazione dell'attuale fabbricato nel 1976.
In particolare, è stato prodotto il nulla osta alla realizzazione dei lavori, consistenti nel riattamento dell'immobile originario con realizzazione di un telaio in cemento armato e di qualche tratto di muro pericolante, con conservazione soltanto della sagoma esterna e della volumetria (dal progetto allegato si nota anche la realizzazione di nuovi solai chiaramente in conseguenza della realizzazione della struttura i n cemento armato), nonché la dichiarazione di fine lavori.
Trattasi, quindi, di una ristrutturazione totale del precedente edificio, che dimostra chiaramente l'esistenza del possesso da parte degli attori.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'attività di edificazione conserva la sua positiva valutabilità quale dimostrazione di possesso valido all'usucapione anche se il manufatto presenti profili di contrarietà alla legge urbanistica” (Cass. civ., sez. II, 19 dicembre 2012, n. 23452).
Pertanto, provati il titolo di acquisto risalente al 1975 e una condotta, quella edificatoria di completa ristrutturazione del precedente edificio, integrante il possesso, e in assenza di prova da parte dei convenuti di atti di interversione, d eve ritenersi raggiunta la dimostrazione dell'acquisto a titolo originario sul fabbricato all'interno del quale rientra il sub 4 e la porzione costituita dall'abitazione occupata dai convenuti.
Pertanto, deve essere dichiarata la proprietà degli attori sul l'abitazione occupata dai convenuti ricadente nel sub 4 dell'edificio censito al fg. 33 p.lla 367.
Per l'effetto, deve essere ordinato ai convenuti l'immediato rilascio di detta abitazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda riconvenzionale;
2. Dichiara che gli attori sono proprietari dell'abitazione ricadente nel sub 4 dell'edificio censito al fg. 33 p.lla 367, Comune di Trebisacce;
3. Condanna i convenuti al rilascio immediato in favore degli attori dei beni di cui al punto del dispositivo che precede;
4 4. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in euro 289,98 per esborsi ed euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase istruttoria ed euro 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Domenica NO.
Così deciso in Castrovillari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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