Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
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n.13027/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13027 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
FRANCESCO GIUSTI presso cui elettivamente domicilia (in sostituzione dell'avv. Anna
Lamari)
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1
FRANCESCO GIOJELLI presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17/12/2024.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato il 25/05/2022, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con il resistente in Napoli il 27.4.2007, che dall'unione erano nati il 19.6.2007 e il 20.4.2010, sulle premesse di cui in atti chiedeva l'adozione di Per_1 Per_2
provvedimenti provvisori e concludeva chiedendo a questo Tribunale:
“1. pronunciare separazione personale giudiziale tra i coniugi e Parte_1
; CP_1
2. in via principale disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con residenza e pernottamento esclusivo presso l'abitazione di quest'ultima, prevedendo un calendario di visite in favore del padre, fatte salve le prioritarie esigenze dei minori;
3. in via secondaria disporre l'affidamento condiviso;
4. quantificare a carico del Sig. un assegno mensile di mantenimento, in CP_1
favore dei figli, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre adeguamento ISTAT come per legge, oltre le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, oltre quelle relative all'istruzione, ricreative e culturali dei figli. Disporre che l'indicata somma venga versata direttamente alla Sig.ra in qualità di genitore affidatario, Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento ISTAT annuale come per legge, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, nonché disciplinare le spese straordinarie secondo quanto statuito nel protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.”
Il resistente non si costituiva.
All'esito dell'udienza del 2.3.23, cu si perveniva a seguito a richiesta del difensore della ricorrente per rinotifica al resistente non comparso, sciogliendo la riserva, il Presidente così provvedeva:
“ premesso, quanto alla richiesta di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente che, perché sussista l'interesse del minore all'affido esclusivo, non è sufficiente la incompatibilità tra i genitori o la estrema conflittualità, bensì una situazione di fatto che, per sua oggettiva gravità ed insuperabilità, sconsigli l'affidamento condiviso (cfr. tra le altre Cass. 2/12/2010 n. 24256 e 17/12/2009 n. 26587;
ritenuto che
, alla stregua dei predetti principi, il mancato contributo offerto dal padre al mantenimento della prole e la scarsità dei contatti mantenuti con i figli dal momento della separazione di fatto, non rappresentano, allo stato e fatti salvi i successivi approfondimenti istruttori, controindicazioni alla scelta dell'affido condiviso con la previsione- giustificata dalla assenza e lontananza del padre- dell'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
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ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito alla sporadicità dei rapporti tra il padre e di figli minori, appare opportuno escludere il pernottamento dei figli presso il padre, prevedendo un calendario minimo di incontri che potrà essere rivalutato all'esito dell'istruttoria nell'auspicio che gli incontri fra il padre ed i figli minori riprendano con continuità;
ritenuto che
, per quanto concerne il contributo al mantenimento dei minori, deve farsi applicazione dei seguenti principi: “l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “ mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito giusto disposto dell'art. 148 c.c. non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata”; “a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto”; “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da
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loro assunti”; (cfr. tra le tante Cass. n. 4811 del 01/03/2018; n. 3922 del 19/2/2018; 1/7/2015 n.
13504; 10/12/2014 n. 26060; n. 17089 del 10/07/2013); ritenuto che, alla stregua dei predetti principi ai quali si ritiene di aderire, allo stato, salvo più approfondita valutazione nel corso del giudizio, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, appare equo stabilire, a carico del padre un assegno mensile complessivo di euro
500,00 (cinquecento/00) (euro 250,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale secondo Indici Istat oltre al 50% delle spese come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli.
P.Q.M.
- autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione;
- dispone che tenga con sé i figli minori almeno un pomeriggio la CP_1
settimana ( il martedì o il giovedì, salvo diversi accordi) nonché a settimane alterne nell'intera giornata della domenica;
per dieci giorni anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare ogni anno entro il 30 giugno;
durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì in Albis;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, con CP_1
decorrenza dal corrente mese, a quale contributo al mantenimento dei due Parte_1 figli minori l'importo mensile di euro cinquecento con rivalutazione annuale secondo Indici
Istat oltre al 50% delle spese come in motivazione;
”
Quindi rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore.
Venivano depositate memorie integrative nell'interesse della ricorrente, nelle more si costituiva il resistente. Depositate memorie istruttorie nell'interesse di entrambe le parti venivano disattese le richieste di prova orale e richieste relazioni ai servizi sociali.
La difesa del resistente depositava istanza congiunta contenente accordi di separazione e divorzio.
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L'udienza veniva differita per consentire costituzione di nuovo difensore per parte ricorrente ed integrare accordi.
Quindi all'udienza del 17.12.24 comparivano le parti personalmente assistite dai nuovi difensori costituiti.
Veniva sottoposta la questione la questione di ammissibilità “della domanda divorzile trattandosi di procedura per separazione governata dal vecchio rito in cui le parti nelle more della procedura hanno avanzato anche domanda di divorzio alle condizioni di cui agli accordi in atti.
I difensori rappresentano che la domanda così formulata è ammissibile essendo applicabile la normativa di cuio all'art. 473 bis.51 cpc .
Le parti presenti confermano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti il 16.12.24 di cui ricevono lettura. Precisano che i figli e4 ancora Persona_3 Persona_4
minori saranno affidati ad entrambi i genitori con domicilio preferenziale presso la madre quanto alla ulteriore disciplina come da piano genitoriale che di seguito si riporta.
La casa familiare è quella della madre presso cui vengono collocati i figli minori e Persona_4
. Persona_3
I figli minori staranno con i genitori con le seguenti modalità:
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_4 Persona_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e resteranno collocati prevalentemente presso la dimora Persona_4 Persona_3
materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) attesa la domiciliazione fuori Regione Campania e quindi la possibilità di rimanere a Napoli solo nel fine settimana, il padre in ogni caso dovrà tenere con sé i figli (minorenni) a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio. Il pernotto sarà a scelta del minore al momento del compimento della maggiore età. In detti periodi, il padre si dovrà dedicare a loro e ai loro impegni, scuola, sport e uscite. Qualora fosse impegnato per motivi di lavoro, il Sig _3
dovrà comunicare detta impossibilità alla moglie almeno 20 gg. prima, a meno, ovviamente, di emergenze o eventi imprevisti. I predetti orari potranno essere sempre modificati e derogati in base alle esigenze dei genitori e dei figli mediante decisione sempre congiunta. Le parti convengono altresì che ove per esigenze lavorative dei coniugi nei fine settimana in cui i figli o anche solo uno
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di essi dovranno stare presso l'uno o presso l'altro, i minori rimarranno e pernotteranno con l'altro genitore al fine di una più facile tutela del minore stesso.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza alla vigilia di Natale o del 31 Gennaio facendo ritorno a casa dell'altro genitore il giorno successivo dalle ore 12.00.
Le altre festività di precetto saranno sempre trascorse dai figli con i rispettivi genitori secondo il criterio dell'alternanza dalle 10.00 alle 18.00 salvo sempre diversa volontà dei figli;
-Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 2 settimane nei mesi di Luglio ed Agosto, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, dando comunicazione del luogo in cui tali ferie saranno trascorse;
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito presso Postepay s.pa. CP_1 Parte_1
con il seguente iban [...] entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 ovvero € 250,00 per ciascun figlio, oltre a tutto l'assegno unico che sarà percepito unicamente dalla Sig.ra con il Pt_1
consenso del Sig. ; CP_1
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri e le linee guida dettate dal C.N.F. del 2017. Si riportano per il resto al contenuto dell'istanza in allegato al deposito del 16.12.24.Precisano che l'intero ammontare dell'assegno unico che verrà percepito dalla sig.ra è di circa Pt_1
€ 390,00 mensili”.
I difensori chiedevano che venisse dichiarata la separazione alle condizioni di cui all'accordo e in subordine la separazione ed il divorzio. Sulle conclusioni di cui al verbale, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia.
Il P.M. concludeva come sopra.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia
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cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si riporta, depositato in atti il 16.12.24:
“1. Autorizzare gli ex coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Le parti, date le rispettive condizioni patrimoniali e capacità lavorative di entrambi rinunciano reciprocamente al mantenimento e ad assegno divorzile.
I mobili e le pertinenze che erano nella casa di Napoli ora lasciata da entrambi rimangono di esclusiva proprietà della Sig.ra Pt_1
3. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
4. Disporre il pagamento mensile per il mantenimento dei figli da parte del Sig. CP_1 nei confronti della Sig.ra per €.500,00 complessivi.
[...] Pt_1
Disporre che con il consenso del Sig la Sig.ra potrà riscuotere CP_1 Pt_1
l'intero importo degli assegni familiari di diritto. Le spese straordinarie saranno da entrambi i genitori sopportate al 50%. Disporre che i minori verranno affidati a entrambi i genitori come da piano genitoriale allegato.
5. Nulla disporre a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile.
6. Rispettare il seguente piano genitoriale (All.4) :
Controparte_2
Madre:
- Parte_1
- Nata il 14\02\1975 a Napoli
- Disoccupata Padre:
- CP_1
- Nato il 06\11\1977 a Napoli
- disoccupato
Autovetture in uso alla famiglia: Nessuno Persone che collaborano per la gestione dei figli:
Nessuna
Baby sitter no
Figli:
nato il [...] a [...] n.642, p.I, s.A, anno Persona_4
2007, sez. - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
nato il [...] a [...] n.74, p.I, s.A, anno 2010, Persona_3 sez. O - NAPOLI (NA)
Per IEVOLI nato il [...] a [...] n.642, p.I, s.A, anno _4
2007, sez. - GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Scuola Frequentata: Liceo Via Solimena Napoli IV Controparte_3 annno Sez. D
Orari scolastici: dal Lunedi al sabato dalle 8.00 alle 14.00
Dopo scuola no Lezioni private: no
Sport praticati: Palestra
Eventuali impegni del fine settimana relativamente allo sport praticato a livello agonistico:
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no
Altri impegni settimanali ricorrenti:
- no
Chi si occupa di accompagnare i figli a scuola:
e mezzi pubblici. Parte_1
Chi si occupa di accompagnare i figli alle attività extrascolastiche:
e nei weekend di competenza Parte_1 CP_1
Figli:
Per nato il [...] a [...] n.74, p.I, s.A, anno Persona_3
2010, sez. O - NAPOLI (NA)
Scuola Frequentata: Via Solimena Napoli I Controparte_4 annno Sez. E Orari scolastici: dal Lunedi al sabato dalle 8.00 alle 14.00
Dopo scuola no
Lezioni private: no
Sport praticati: no
Eventuali impegni del fine settimana relativamente allo sport praticato a livello agonistico:
No
Altri impegni settimanali ricorrenti:
- Frequentazione Oratorio Salesiani Via Morghen Quartiere Vomero Napoli
Chi si occupa di accompagnare i figli a scuola:
Parte_1
Chi si occupa di accompagnare i figli alle attività extrascolastiche:
– nei weekend di spettanza Parte_1 CP_1
Figli preadolescenti/adolescenti: uscite serali concesse: sì compatibilmente con le loro esigenze scolastiche, impegni sportivi e oratorio orari definiti per il rientro a casa: sempre accompagnati dai genitori o dai genitori degli amici oda parenti, entro le 22.30
Medico di base:
, con Studio in Via San Gennaro Al Vomero, 20 Napoli Controparte_5
Vacanze
Ultime tre vacanze effettuate dalla famiglia:
Precedenti al 2019, al mare.
Vacanze effettuate dai figli, senza i genitori: No solo gite scolastiche e sporadici weekend con zii o a casa di amici con presenza dei loro genitori. PIANO
GENITORIALE per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
Routine settimanale: La casa familiare è quella della madre presso cui vengono collocati i figli minori _4
e
[...] Persona_3
I figli minori staranno con i genitori con le seguenti modalità:
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_4 Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali
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inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e resteranno collocati prevalentemente presso la Persona_4 Persona_3 dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) attesa la domiciliazione fuori Regione Campania e quindi la possibilità di rimanere a Napoli solo nel fine settimana, il padre in ogni caso dovrà tenere con sé i figli
(minorenni) a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio. Il pernotto sarà a scelta del minore al momento del compimento della maggiore età. In detti periodi, il padre si dovrà dedicare a loro e ai loro impegni, scuola, sport e uscite. Qualora fosse impegnato per motivi di lavoro, il Sig dovrà comunicare detta impossibilità alla _3 moglie almeno 20 gg. prima, a meno, ovviamente, di emergenze o eventi imprevisti. I predetti orari potranno essere sempre modificati e derogati in base alle esigenze dei genitori e dei figli mediante decisione sempre congiunta. Le parti convengono altresì che ove per esigenze lavorative dei coniugi nei fine settimana in cui i figli o anche solo uno di essi dovranno stare presso l'uno o presso l'altro, i minori rimarranno e pernotteranno con l'altro genitore al fine di una più facile tutela del minore stesso.
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza alla vigilia di Natale o del 31 Gennaio facendo ritorno a casa dell'altro genitore il giorno successivo dalle ore 12.00.
Le altre festività di precetto saranno sempre trascorse dai figli con i rispettivi genitori secondo il criterio dell'alternanza dalle 10.00 alle 18.00 salvo sempre diversa volontà dei figli;
-Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 2 settimane nei mesi di Luglio ed Agosto, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno, dando comunicazione del luogo in cui tali ferie saranno trascorse;
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito presso CP_1 Parte_1
Postepay s.pa. con il seguente iban [...] entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 500,00 ovvero € 250,00 per ciascun figlio, oltre a tutto l'assegno unico che sarà percepito unicamente dalla Sig.ra con il consenso del Sig. ; Pt_1 CP_1 6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i criteri e le linee guida dettate dal C.N.F. del 2017
Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori
- madre
- padre (venerdì pomeriggio e sabato di competenza)
- mezzi pubblici
Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori
- madre
- padre (venerdì pomeriggio e sabato di competenza) Il sottoscritti genitori I in caso di propria assenza/impedimento già indicano di delegare per prendere/portare i figli
- e (fratelli della madre) Persona_5 Persona_6
Vacanze estive e festività:
Due/tre settimane non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 30\06 con ciascun genitore
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 2 settimane nei mesi di Luglio ed Agosto, anche non consecutive, da concordarsi
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entro il 30 giugno di ogni anno dando comunicazione del luogo in cui le stesse saranno trascorse;
- Centro estivo:
Per la Madre: sede da comunicare anno per anno.
Per il Padre: sede da comunicare anno per anno.
- Vacanze da soli e/o con amici: ove saranno programmate saranno concordate dai genitori al momento per Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
Per le festività, si fa riferimento alle modalità sopra elencate. Con riguardo ai Ponti primaverili, 2 giugno, e ad altre festività nel corso dell'anno, vi sarà alternanza di ciascun genitore, con esclusione di problemi lavorativi da comunicarsi entro 20 gg. prima delle festività previste.”
All'udienza del 17.12.24 le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti il 16.12.24, che venivano precisate e integrate come soprariportato.
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi- solo quali condizioni accessorie alla domanda separativa- perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori con la precisazione che può solo prendersi atto delle pattuizioni di tipo obbligatorio che esulano dalla disciplina tipica della separazione.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto dei minori, stante l'accordo dei genitori, conforme al loro interesse.
La domanda di separazione formulata in via principale assorbe le questioni sulla domanda divorzile che in sede di conclusioni è stata precisata come subordinata.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte, la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte I,
s., sez. O, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20.12.24
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Carla Hubler
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