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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 1.10.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2595/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. P. Laurenza Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dall'avv. I. De Benedictis
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 l'appellante, in epigrafe indicato, ha adito questa Corte di
Appello impugnando la sentenza n. 879/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione
Lavoro – nella parte relativa alla parziale compensazione delle spese di lite ed alla violazione dei minimi tariffari.
Censura la sentenza di prime cure che – pur dichiarando la cessata materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'assegno di invalidità civile su decreto di omologa del requisito sanitario del 10.02.2022 - ha parzialmente compensato le spese di lite condannando l' al pagamento CP_1 della somma di euro 700,00.
Ha concluso per la parziale riforma della gravata sentenza con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese integrali del giudizio di primo grado pari a euro 2697,00; con vittoria di spese, diritti e onorari del secondo grado con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese, CP_1 diritti ed onorari.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti. ******
L'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.
'E da premettere che con il ricorso introduttivo del giudizio chiedeva il Parte_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile - il cui requisito sanitario era stato accertato con decreto di omologa del 10.02.2022 - assumendo, altresì, di avere inviato il modello AP 70, inerente alla sussistenza dei requisiti socio economici per la liquidazione della prestazione in data
1.03.2022. CP_ Si costituiva in giudizio l' che faceva presente di aver provveduto al pagamento della somma di euro 13629,85 in data 28.11.2022. CP_ In conseguenza di quanto sopra l' evidenziava che era cessata la materia del contendere e, quindi, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese in funzione del fattivo comportamento dell' , sussistendo al riguardo i giusti motivi per CP_1
l'adozione di tale pronunciamento.
La causa veniva decisa con la sentenza n. 879/2023 che dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione parziale delle spese di lite in misura della metà e condanna dell' al CP_1 pagamento della parte residua liquidata in euro 700,00.
Il giudice di prime cure – pacifica la soccombenza virtuale dell' – ha motivato la parziale CP_1 compensazione in ragione del pagamento effettuato dall' in pendenza di giudizio. CP_1
La statuizione del giudice di prime cure non convince.
In ordine alla compensazione delle spese di giudizio si evidenzia che l'art. 91 del c.p.c stabilisce: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Tale articolo prevede il c.d. principio della soccombenza, principio mitigato dal successivo art. 92
c.p.c. che al secondo comma oggi, così come modificato, prevede: “Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale. Il secondo comma è stato prima aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009,
n. 69 con la quale i "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale.
Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ed i casi di compensazione delle spese di giudizio sono stati ulteriormente ridotti e limitati al caso della soccombenza reciproca, ovvero al caso della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
La disposizione de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 che ha ampliato la possibilità della compensazione anche alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (rispetto a quelle normate).
Le riforme che si sono succedute nel tempo mostrano con chiarezza la volontà del legislatore di limitare e comprimere la discrezionalità del giudice in merito alla liquidazione delle spese processuali, il Giudice, infatti, ove non ricorrano i presupposti per la compensazione, deve applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali.
Per quanto riguarda in particolare la ipotesi di cessata materia del contendere la Suprema Corte ha di recente ribadito (Cass. Civ. 14036/2024) che “ il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. In particolare in tema di spese giudiziali, ha ritenuto che le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità”
Ciò premesso in diritto è da ritenere in fatto che nel caso in esame non ricorra nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., infatti, unico integrale virtuale soccombente risulta essere l'ente previdenziale, né nel caso di specie possono essere ravvisati elementi di novità, ovvero gravi ed eccezionali ragioni. L' , infatti, era perfettamente a conoscenza, sin da epoca anteriore alla notifica del ricorso di CP_1 primo grado, della sussistenza del diritto dell'appellante al pagamento della prestazione di cui è causa, non ottemperandovi nei termini di legge (120 giorni dalla comunicazione dell'AP 70).
Il pagamento effettuato dall' dopo la notifica del ricorso di primo grado è, all'evidenza, motivato CP_1 solo dall'azione giudiziaria ed inidoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di spese di lite è da evidenziare che ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014, e successive modifiche,
“il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie
a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Ciò posto chiarito che il valore della controversia deve essere individuato in € 13629,85, le spese possono essere liquidate in euro 1865,00, limitati, nel minimo per la semplicità delle questioni giuridiche trattate, alle fasi di studio (euro 465,00), fase introduttiva (euro 389,00), fase decisionale euro 1011,00, non emergendo nessuna attività della fase di trattazione.
L'appello va, pertanto, accolto nei limiti che precedono.
Le spese di lite – liquidata nei minimi e tenuto conto del valore della controversia in appello – seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento CP_1 integrale delle spese del primo grado liquidate in complessivi euro 1865,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado liquidate in euro 962,00, oltre accessori CP_1 se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Il Consigliere est. dott. Maria Chiodi Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 1.10.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2595/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. P. Laurenza Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. – rappresentato e difeso dall'avv. I. De Benedictis
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 l'appellante, in epigrafe indicato, ha adito questa Corte di
Appello impugnando la sentenza n. 879/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione
Lavoro – nella parte relativa alla parziale compensazione delle spese di lite ed alla violazione dei minimi tariffari.
Censura la sentenza di prime cure che – pur dichiarando la cessata materia del contendere sulla domanda di pagamento dell'assegno di invalidità civile su decreto di omologa del requisito sanitario del 10.02.2022 - ha parzialmente compensato le spese di lite condannando l' al pagamento CP_1 della somma di euro 700,00.
Ha concluso per la parziale riforma della gravata sentenza con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese integrali del giudizio di primo grado pari a euro 2697,00; con vittoria di spese, diritti e onorari del secondo grado con attribuzione.
L' , costituitosi in giudizio, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese, CP_1 diritti ed onorari.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti. ******
L'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.
'E da premettere che con il ricorso introduttivo del giudizio chiedeva il Parte_1 pagamento dei ratei relativi all'assegno di invalidità civile - il cui requisito sanitario era stato accertato con decreto di omologa del 10.02.2022 - assumendo, altresì, di avere inviato il modello AP 70, inerente alla sussistenza dei requisiti socio economici per la liquidazione della prestazione in data
1.03.2022. CP_ Si costituiva in giudizio l' che faceva presente di aver provveduto al pagamento della somma di euro 13629,85 in data 28.11.2022. CP_ In conseguenza di quanto sopra l' evidenziava che era cessata la materia del contendere e, quindi, chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese in funzione del fattivo comportamento dell' , sussistendo al riguardo i giusti motivi per CP_1
l'adozione di tale pronunciamento.
La causa veniva decisa con la sentenza n. 879/2023 che dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione parziale delle spese di lite in misura della metà e condanna dell' al CP_1 pagamento della parte residua liquidata in euro 700,00.
Il giudice di prime cure – pacifica la soccombenza virtuale dell' – ha motivato la parziale CP_1 compensazione in ragione del pagamento effettuato dall' in pendenza di giudizio. CP_1
La statuizione del giudice di prime cure non convince.
In ordine alla compensazione delle spese di giudizio si evidenzia che l'art. 91 del c.p.c stabilisce: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Tale articolo prevede il c.d. principio della soccombenza, principio mitigato dal successivo art. 92
c.p.c. che al secondo comma oggi, così come modificato, prevede: “Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale. Il secondo comma è stato prima aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009,
n. 69 con la quale i "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale.
Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ed i casi di compensazione delle spese di giudizio sono stati ulteriormente ridotti e limitati al caso della soccombenza reciproca, ovvero al caso della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
La disposizione de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 che ha ampliato la possibilità della compensazione anche alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (rispetto a quelle normate).
Le riforme che si sono succedute nel tempo mostrano con chiarezza la volontà del legislatore di limitare e comprimere la discrezionalità del giudice in merito alla liquidazione delle spese processuali, il Giudice, infatti, ove non ricorrano i presupposti per la compensazione, deve applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali.
Per quanto riguarda in particolare la ipotesi di cessata materia del contendere la Suprema Corte ha di recente ribadito (Cass. Civ. 14036/2024) che “ il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. In particolare in tema di spese giudiziali, ha ritenuto che le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità”
Ciò premesso in diritto è da ritenere in fatto che nel caso in esame non ricorra nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., infatti, unico integrale virtuale soccombente risulta essere l'ente previdenziale, né nel caso di specie possono essere ravvisati elementi di novità, ovvero gravi ed eccezionali ragioni. L' , infatti, era perfettamente a conoscenza, sin da epoca anteriore alla notifica del ricorso di CP_1 primo grado, della sussistenza del diritto dell'appellante al pagamento della prestazione di cui è causa, non ottemperandovi nei termini di legge (120 giorni dalla comunicazione dell'AP 70).
Il pagamento effettuato dall' dopo la notifica del ricorso di primo grado è, all'evidenza, motivato CP_1 solo dall'azione giudiziaria ed inidoneo a giustificare la compensazione delle spese di lite.
In ordine alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di spese di lite è da evidenziare che ai sensi dell'art. 5 del DM 55/2014, e successive modifiche,
“il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie
a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e).
Ciò posto chiarito che il valore della controversia deve essere individuato in € 13629,85, le spese possono essere liquidate in euro 1865,00, limitati, nel minimo per la semplicità delle questioni giuridiche trattate, alle fasi di studio (euro 465,00), fase introduttiva (euro 389,00), fase decisionale euro 1011,00, non emergendo nessuna attività della fase di trattazione.
L'appello va, pertanto, accolto nei limiti che precedono.
Le spese di lite – liquidata nei minimi e tenuto conto del valore della controversia in appello – seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento CP_1 integrale delle spese del primo grado liquidate in complessivi euro 1865,00, oltre accessori, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado liquidate in euro 962,00, oltre accessori CP_1 se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Il Consigliere est. dott. Maria Chiodi Il Presidente
dott. Gennaro Iacone