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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/04/2024, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, alla pubblica udienza di discussione del 04/04/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la presente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di lavoro e previdenza, al n. 2203 /2020 vertente tra
(C.F.: ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Mendicino, Via Martin Luther King n°18 ed elettivamente domiciliata in Cosenza Via Cesare
Gabriele n.43, Palazzo BO La VE , presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Carlo Tenuta (CF.:
, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso C.F._2
Ricorrente
contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede in Cosenza, Via S. Martino s.n.c., rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla memoria, dall'Avv. Vincenzo De Vincenti (c.f.: ), con elezione di domicilio presso il C.F._3 suo studio in Roma, via Santa Maria Ausiliatrice, n. 63
resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione ha convenuto in giudizio l' , alle cui dipendenze ha Parte_1 Controparte_1 lavorato dal luglio del 1978 sino al pensionamento nel settembre 2018, per chiederne, previo accertamento della sua responsabilità per violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c. ovvero delle ulteriori richiamate norme infortunistiche, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali, per ITT ed ITP, per danno biologico ed esistenziale ovvero per tutti i danni differenziali non indennizzati dall' nella misura di euro 133.237,25 oltre svalutazione CP_2 monetaria ed interessi ovvero oltre interessi legali e di mora.
Resisteva al ricorso l' argomentando diffusamente in ordine alla sua Controparte_1 infondatezza ed instando per il suo rigetto. Acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, escussi i testi introdotti da entrambe le parti, all'esito dell'istruttoria orale la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione e decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo informatico all'esito della camera di consiglio.
Avuto riguardo all'oggetto di causa (azione proposta nei confronti del datore di lavoro per asserita violazione da parte di quest'ultimo dell'obbligo imposto dall'art. 2087 c.c. di preservare l'integrità psico fisica del dipendente), è opportuno premettere in diritto che costituisce acquisizione ormai consolidata la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (v., tra le tante, Cass. 08/10/ 2018, n. 24742; Cass. 03/08/2012 n. 13956; Cass. 23/09/2010 n. 20142; Cass
01/02/2008 n. 2491; Cass. 14/01/2005 n. 644).
Per costante giurisprudenza il contenuto dell'obbligo di sicurezza non può mai dilatarsi fino al punto da dare luogo ad una sorta di responsabilità oggettiva per tutti i possibili eventi lesivi verificatisi in connessione con l'espletamento dell'attività di lavoro;
perché il datore di lavoro sia chiamato a rispondere di tali eventi si richiede, infatti, pur sempre che la sua condotta, commissiva o omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, quanto meno colposo, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto occasione di affermare che non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento> e che, sotto il profilo della distribuzione degli oneri della prova svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (…)> (cfr. Cass. 2038/2013).
Pertanto, elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002 del
2012, n. 14102 del 2012).
La ampiezza dell'obbligo di sicurezza delineato dall'art. 2087 cod. civ., che si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro, e la necessità di una sua declinazione in relazione alle possibili situazioni di rischio per il lavoratore comporta che la previsione in esame si qualifichi non solo come fonte di doveri di astensione ma anche di obblighi positivi in quanto il datore di lavoro è tenuto a predisporre un'organizzazione ed un ambiente di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale, di rilievo costituzionale, rappresentato dalla salute. La formulazione dell'art. 2087 cod. civ. sull'obbligo dell'imprenditore di adottare «le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro>>, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, non implica, infatti, un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a 'rischio zero' quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non sia eliminabile;
egualmente non può pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili (Cass. 27/02/ 2017, n. 4970; Cass. 22/01/2014, n. 1312).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/06/2016, n. 12347; Cass. 10/06/
2016, n. 11981) non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno,
l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.
L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost. (ex plurimis, Cass. 6337 del 2012).
Il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (da ultimo,
Cass. nn. 24742 e 26495 del 2018); - gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa;
tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale (Cass. n. 28516/2019).
Operata questa premessa, si rileva che la ricorrente sostiene la derivazione causale della patologia da cui è affetta dalla nocività dell'ambiente di lavoro identificando i fattori di rischio e di pericolosità in ragione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
in particolare, assume che dal 1991, nell'effettuare, utilizzando anche ammoniaca, acidi, cloro e formaldeide, tutte le incombenze della pulizia del reparto, compresi i locali igienici, l'infermeria e gli ambulatori medici, nel provvedere al cambio delle lenzuola, allo svuotamento dei recipienti utilizzati dagli ammalati per defecare ed urinare, inoltre, nell'accompagnare i pazienti al bagno, nel posizionarli e nel trasportarli con i lettini mobili e con le carrozzelle, nel trasportare dal reparto fino al laboratorio di analisi, le provette contenenti urine, feci e sangue, nel ritirarne i referti, nello svuotare i cestini e nel movimentare, trasportandone per circa 150 metri i rifiuti di ogni genere e depositarli all'esterno nell'apposito spazio;
che, l'U.O. era ubicata al piano secondo, vicino alla sala Organizzazione_1 visita ed alla U.O. di , il personale paramedico ed i degenti dei due reparti transitavano Org_2 negli stessi androni, usavano lo stesso ascensore e sostavano, promiscuamente, nei gabinetti radiologici e di analisi;
che, inoltre, i davanzali delle finestre del presidio del erano CP_1 ricoperti di escrementi dei piccioni che, d'estate, dopo poche ore si essiccavano e la sig.ra _1
, dopo averli rimossi doveva scrostare, pulire e disinfettare il parapetto;
che, infine, all'esterno
[...] dell'edificio del vi sono numerosi cipressi e piante di alto fusto, erbe ed arbusti CP_1 infestanti, tra le quali le felci selvatiche, le gramigne e la AD selvatica (queste ultime appartenenti alle graminacee) ed oltre il muro di cinta crescono centinaia di alberi di ulivo (cfr. doc. n. 2); che, in costanza del rapporto l'istante si ammalava e, in particolare, dal 31 marzo al 4 aprile 1998, rimaneva ricoverata presso la Divisione Pneumologia del e veniva dimessa con CP_1 diagnosi “Bronchite cronica, bronchiectasia con recente emoftoe” (cfr. doc. n.3a); (….);che, inoltre, una volta avuta la certezza della diagnosi, è stato possibile appurare la patogenesi lavorativa e pervenire a ritenere, con l'ausilio della C.T.P. a firma del dott. ritenere che Persona_1
l'allergia alle graminacee ed alle piante di olivo, le quali vegetano dentro e fuori il muro perimetrale dell' la esposizione alle ammoniache ed agli acidi utilizzati per Controparte_3 disinfettare, il contatto con pazienti affetti da patologie alle vie respiratorie, comprese la polmonite
e la tubercolosi, provocate da virus e batteri, la aspergillosi (rectius la aerodispersione di spore provenienti dalle piante e dalle erbe che vegetano nelle aree dell'ambiente di lavoro) gli escrementi
o il guano dei colombi, gli sbalzi climatici (rectius il repentino passaggio dal caldo interno al freddo esterno e dal fresco interno alla caldura esterne) sono tutti fattori che hanno innescato o accelerato, il processo morbigeno, ovvero la insorgenza e la ingravescenza delle malattie sopra descritte (cfr. doc. n.15).
Tali assunti sono contestati dall' che, nel denunciare la genericità delle Controparte_1 allegazioni in punto di inadempimento datoriale, nega la sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente siccome dalla documentazione sanitaria agli atti si evince che la signora fosse affetta da “Processo broncopneumonico basale sinistro” già _1 dal ricovero del 1982, dopo solo quattro anni dall'inizio del rapporto di lavoro con l'
[...]
, a cui seguivano un ricovero nel 1984 e poi nel 1986, sempre per la stessa Controparte_1 patologia, evidenziando quindi che La patologia per cui la signora chiede il risarcimento del _1 danno all' la affliggeva già da molti anni, molto precedenti a quelli in cui nel Controparte_1 ricorso (dal 1991 al 2018) assume di essere stata esposta a rischio biologico, chimico e climatico per colpa esclusiva o concorrente dell'Azienda datoriale, richiamando le argomentazioni medico legali di cui all'allegata CTP a firma del dottor che ha concluso che la patologia della Persona_2 signora è congenita e che non ha nessuna diretta correlazione, neanche in termini di Parte_1 concausa, con l'attività lavorativa prestata e con l'ambiente di lavoro in cui la stessa attività è stata prestata. Inoltre, assumeva di aver assolto agli obblighi di protezione nei confronti della lavoratrice, sottoposta a visite periodiche di sorveglianza sanitaria, operate dalla Direzione sanitaria fino al 1997
e poi ad opera dell' fino all'anno 2017 (cfr. all.ti 2bis a 18), Controparte_4 visite che hanno accertato l'idoneità alle mansioni;
evidenziava, inoltre, di aver tutelato la salute della ricorrente che, lungi dall'essere entrata in contatto con acidi, formaldeide, ammoniaca, guano di colombi e pazienti affetti da infezioni respiratorie continuativamente dal 1991 al 2018, è stata in realtà adibita a mansioni di tipo amministrativo, svolgendo attività di segreteria presso la
[...]
, come dalla stessa dichiarato nella schede personali relative alle visite Parte_2 periodiche degli anni 2010 e 2011 (cfr. all.ti 13 e 14).
Tale essendo la posizione difensiva delle parti, si ritiene l'infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni. Richiamato l'insegnamento della SC sopra riportato, si osserva che nel caso di specie – alla luce degli esiti della prova orale – non può ritenersi raggiunta la prova, il cui onere grava sulla lavoratrice, della nocività dell'ambiente di lavoro nonché ulteriormente, sulla base della documentazione agli atti, del nesso eziologico tra quest'ultima ed il danno alla salute per il cui ristoro agisce in questa sede.
Valga, invero, evidenziare che la ricorrente individua gli indici di nocività dell'ambiente di lavoro vale a dire i fattori di rischio, prospettandoli in ragione delle modalità di esplicazione delle mansioni di pulizia che assume disimpegnate presso l'UO di pneumologia e allergologia del dal CP_1
1991 al 2018.
Sul punto, deve rilevarsi un contrasto nettissimo tra le deposizioni testimoniali in ordine ai fatti costitutivi della domanda;
invero, se da un lato, i testi e hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 che la ricorrente ha sempre svolto attività di pulizia dei locali presso il dagli anni '80 CP_1 sino al 2013 (anno a partire dal quale, a dire del teste , è stata adibita a mansioni amministrative Tes_1 di segretaria) il teste ha riferito che la ricorrente ha svolto mansioni di segretaria Testimone_3 sin dal 1997 al pensionamento, precisando che pur formalmente con qualifica di OSS la stessa è stata esonerata dai servizi di pulizie anche dal primario precedente, dottor , primario dal 1979. Per_3
Procedendo alla disamina, più nel dettaglio, del contenuto di tali deposizioni testimoniali, il teste
, attualmente in pensione, ex dipendente dell' con funzioni di Testimone_1 Controparte_5 coordinatore sanitario presso l'unità operativa di pneumologia e dermatologia del , CP_1 presidio ospedaliero ove ha dichiarato di aver lavorato dal 1976 al 2015, ha riferito che la ricorrente, addetta al dagli anni '80 al 2015 presso il reparto di pneumologia e allergologia, ha CP_1 Cont svolto mansioni dapprima di ausiliaria e poi di e, in concreto, si occupava di pulizia dei locali del reparto di appartenenza, di trasporto della biancheria;
accompagnava i pazienti a fare gli esami
o portava i campioni di materiale biologico;
nell'effettuare le pulizie, che io ricordi, la ricorrente utilizzava prodotti come acido muriatico e varichina per disinfettare;
anche per pulire i vetri, i davanzali delle finestre;
la ricorrente effettuava le pulizie tutti i giorni;
la biancheria dei letti dei pazienti la ricorrente la portava al piano di sotto dove ci stavano le lavanderie;
nulla so in ordine ad una patologia respiratoria della ricorrente;
la ricorrente si occupava anche della pulizia della camera mortuaria;
la ricorrente si occupava anche di portare la richiesta scritta di interventi manutentivi ai manutentori che stavano in una casupola a circa 50 metri dal reparto. L'aria condizionata era solo in alcuni reparti che io ricordi in direzione sanitaria e in allergologia, i caloriferi erano presenti ovunque. Le pulizie in passato si facevano a mani nude, da ultimo l'azienda ospedaliera ha dato guanti e mascherine. La ricorrente ha svolto nell'ultimo periodo, dal 2013, attività amministrativa che consisteva nel prendere le impegnative, l'elenco dei prenotati e gestiva i pazienti nel senso che li chiamava quando era il loro turno.
In sintesi, quindi, il teste ha dichiarato che la ricorrente ha lavorato presso il P.O. Tes_1 CP_1
“dagli anni '80 al 2015”, svolgendo le descritte mansioni di ausiliaria e di OSS e dal 2013
[...] attività di tipo amministrativo.
Escusso il teste , dipendente dell' con mansioni di infermiere professionale dal Testimone_2 CP_5
1976 al 30-6-2011 presso il reparto di pneumologia nel plesso del , ha riferito che la CP_1 signora ha lavorato alle dipendenze dell' resso il;
ciò posso riferire sino _1 CP_5 CP_1 al mio pensionamento;
la signora era addetta alle pulizie dei locali però a richiesta della capo sala dava una mano anche nell'assistenza dei pazienti ricoverati aiutando noi infermieri ad esempio a sollevare il paziente e non anche a pulirmi perché non rientrava nelle sue mansioni. I malati anziani non sono in grado di andare in bagno quindi fanno i bisogni nel pappagallo;
la era chiamata _1
a svuotare nel bagno il contenuto del pappagallo (urine e feci); ADR Avv. Tenuta è capitato che alcuni pazienti graffiassero con le unghie noi infermieri, e forse sarà capitato che anche la sia
_1 stata graffiata. La si occupava della pulizia dei locali del reparto di pneumologia, della pulizia
_1 dei davanzali ove vi erano escrementi di colombi e anche di pipistrelli, i bagni. Le pulizie le faceva negli anni 80 con la segatura bagnata sul pavimento e poi dopo aver pulito la segatura usava prodotti adatti alla pulizie con candeggina, ammoniaca e acidi vari, ricordo che si usava l'acido muriatico;
successivamente la segatura non si usava più e lavava i pavimenti con il secchio e lo spazzolone con utilizzo di prodotti per la pulizia dei pavimenti;
la si occupava anche di portare i sacchi della
_1 spazzatura fuori dal reparto ove poi venivano prelevati dalla ditta addetta al ritiro;
la svuotava
_1 anche i cestini della spazzatura che erano nelle stanze dei pazienti e nei bagni del reparto di cui qualcuno era anche aperto al pubblico e dove per es. si buttavano fazzoletti, pezzi di carta igienica;
il contenuto di tali cestini veniva svuotato in sacchi più grandi che lei portava fuori dal reparto per CP_ il ritiro da parte della;
confermo il capitolo 5, ci sono numerosi alberi di alto fusto. La ,
_1 come tutti noi, d'estate mentre lavorava sudava perché non c'era l'aria condizionata, solo poco prima che io andassi in pensione sono state montate ventole al soffitto;
non ricordo che la
_1 lavorasse anche fuori dal reparto;
la ricorrente lavorava in tutto il reparto di pneumologia che comprendeva anche il servizio di allergologia e di fisiopatologia respiratoria dove però non c'era degenza nel senso che i pazienti facevano i test e se ne andavano. Nessuno di noi indossava mascherine di nessun tipo;
io non le ho mai indossate né mai ci sono state fornite. Ricordo che quando la puliva i bagni usando l'acido muriatico la capo sala la sgridava perché lei puliva con mano
_1
e guanto senza lo scovolino.
Il teste ha pertanto, in sintesi, riferito che la in servizio presso il , sin dagli Tes_2 _1 CP_1 anni '80 si è occupata della pulizia dei locali del reparto di pneumologia, della pulizia dei davanzali ove vi erano escrementi di colombi e anche di pipistrelli, i bagni, descrivendo nel dettaglio le modalità di esecuzione nonché, su richiesta della capo sala anche dell'assistenza ai pazienti aiutando gli infermieri;
ha riferito tali circostanze sino al suo pensionamento nel giugno del 2011.
Su istanza dell' stato escusso il teste , dirigente medico alle dipendenze CP_5 Testimone_3 dell' dal marzo 1984 al 30.4.2021 (data del suo pensionamento) il quale ha così Controparte_1 riferito: conosco la ricorrente, era mia collaboratrice nel reparto di allergologia da me diretto;
dal gennaio 2005 dirigo quale primario il reparto;
la ricorrente sin dal 2005 circa quando ho assunto la direzione del reparto, ha svolto mansioni di segreteria perché c'era carenza di personale amministrativo, si occupava di prendere le prenotazioni per telefonate e di ordinare il registro delle prenotazioni, lavorava in ufficio ad una scrivania. Preciso che anche se era formalmente OSS, di fatto le pulizie le faceva una cooperativa, lei non effettuava pulizie se non per qualche emergenza sporadica, assolutamente sporadica se per es un paziente vomitava o se una scrivania era sporca ma si trattava di casi eccezionali, il suo lavoro era di segretaria amministrativa e questa attività a mia conoscenza l'ha sempre svolta, dal 1997 sino al suo pensionamento perché nel reparto era necessario adibirla a mansioni di segretaria;
sin dagli 2000, le pulizie le faceva una ditta che aveva l'appalto ma già da prima siccome la ricorrente aveva una prescrizione per patologie impeditiva del lavoro di pulizie forse problemi di salute che ricordo bronchiectasie che è dilatazione di bronchi ove si accumula muco, facilmente infettabile e quindi esonerata dai servizi di pulizie dal primario dell'epoca, dottor , primario dal 1979. ADR avv. Tenuta si la ricorrente faceva fotocopie, non Per_3 stampava.
In sintesi, il teste ha riferito dello svolgimento da parte della ricorrente dal 1997 al Tes_3 pensionamento di attività di segretaria, precisando che dagli anni 2000 il servizio di pulizie era appaltato a società esterna ma che la ricorrente, per ragioni di salute, era stata esonerata dai servizi di pulizie anche in precedenza dal primario dell'epoca, dottor , primario dal 1979. Per_3
Infine, il teste per il periodo dal 2011 al 2015 (durante il quale ha svolto attività di Testimone_4 dirigente medico presso l'UOC di allergologia presso il ) ha riferito che la gli CP_1 _1 portava tutto quello che gli serviva e che le chiedeva, come per esempio i test allergici, null'altro ricordando.
Orbene, valutato il contenuto della deposizione dei testi che hanno riferito in ordine alle mansioni lavorative della ricorrente, deve rilevarsi il contrasto tra le stesse, siccome da un lato i testi e Tes_1
hanno riferito che la ricorrente si occupava prevalentemente di pulizia del reparto presso il Tes_2
riferendo questa circostanza al lasso di tempo “dagli anni '80” sino al 2013 (così il CP_1 teste ), il teste ha riferito che la dal 1997 al pensionamento ha svolto differenti Tes_1 Tes_3 _1 mansioni di segretaria amministrativa, precisando che anche in precedenza, il primario dottor Per_3
(primario dal 1978) aveva esonerato la ricorrente dal servizio di pulizia per ragioni di salute.
Insegna la S.C. che nel caso di contrasto tra le dichiarazioni rese sui medesimi fatti dai testi escussi, il giudice è tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti) per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggior attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra od, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. Cass. n. 1547/2015).
La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità d'alcuni piuttosto che d'altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, come del pari l'esclusione della prevalente concludenza d'un gruppo di testimonianze rispetto ad un altro di contenuto contrapposto, involgono, in vero, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova a preferenza di altre o l'equivalenza d'entrambe, non incontra altro limite se non quello della necessaria indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento od a confutare puntualmente ciascuna delle deduzioni difensive delle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
così Cass. n. 6760/2003 che ha enunciato il seguente principio di diritto: Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta>.
Ciò posto, confrontando il contenuto delle deposizioni se ne deve evidenziare la rilevante ed inconciliabile divergenza, siccome da un lato i testi introdotti da parte ricorrente hanno riferito di mansioni di pulizie (conformemente alle allegazioni contenute in ricorso anche in punto di modalità esecutive, pedissequamente riportate) dagli anni 80 sino al 2013 (anno a partire dal quale il teste ha riferito di attività amministrativa) mentre dall'altro il teste ha riferito di tale Tes_1 Tes_3 attività amministrativa (collocata dal teste dal 2013 al pensionamento) sin dal 1997 e anche Tes_1 da prima, precisando che il primario dottor (primario del reparto dal 1979) aveva esonerato la Per_3 ricorrente dall'attività di pulizie per ragioni di salute.
Orbene, avuto riguardo alla disamina delle emergenze probatorie documentali, ritiene il giudice la scarsa attendibilità e credibilità dei testi introdotti da parte ricorrente e, al contempo, l'attendibilità e la credibilità del teste le cui dichiarazioni trovano idoneo e decisivo avallo in altre Tes_3 emergenze istruttorie di natura documentale.
Premesso che nessuno dei testi escussi ha dichiarato legami particolari con la ricorrente se non la conoscenza legata al rapporto di lavoro e rilevato che tutti i testi escussi già all'epoca della deposizione erano in pensione e, pertanto, non più dipendenti dell' sotto tale Controparte_1 profilo non sono emersi elementi soggettivi che consentano una valutazione di maggiore o minore credibilità per motivi di peculiare vicinanza alle parti;
sul piano oggettivo – avuto cioè riguardo all'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni nonché alla convergenza delle stesse con gli elementi di prova documentale acquisiti, si osserva quanto segue.
Valga invero evidenziare che dagli atti di causa si evince che la ricorrente – sino alla fine del 1991 – ha prestato attività lavorativa non presso il presidio ospedaliero (per come al contrario CP_1 riferito dai testi e ) bensì presso il diverso presidio ospedaliero dell' Tale Tes_2 Tes_1 CP_1 circostanza, peraltro, è allegata anche in ricorso, assumendo parte ricorrente che dal 1991 è stata addetta presso l'UOC di allergologia del Santo mentre in precedenza ha lavorato presso il CP_1
p.o. dell' CP_1
Ed invero, nel settembre del 1991 (come da allegato verbale di visita sanitaria presso la direzione sanitaria del presidio ospedaliero dell' la ricorrente era ancora in servizio presso il CP_1 presidio ospedaliero dell' per poi essere addetta presso il presidio ospedaliero CP_1 CP_1
verso la fine di quel medesimo anno, come emerge dalle successive visite sanitarie espletate
[...] dalla direzione sanitaria presso il presidio ospedaliero ”. CP_1
Pertanto, le dichiarazione dei testi e (addetti presso il p.o. ) in merito allo Tes_2 Tes_1 CP_1 svolgimento di attività di pulizie presso il sin dagli anni '80 non sono attendibili posto CP_1 che la ricorrente è stata adibita presso tale presidio ospedaliero soltanto alla fine del 1991, mentre in precedenza ha lavorato presso il diverso p.o. dell' CP_1
A sconfessare le dichiarazioni dei suddetti due testi concorrono anche altre due evidenze documentali;
è in atti dichiarazione sottoscritta dal DO , primario responsabile dell'UO di pneumologia Per_3 del presidio ospedaliero , che rappresenta lo svolgimento da parte della di CP_1 _1 mansioni di segreteria, prenotazioni ed assistenza ambulatoriale dal dicembre del 1991. Tale documento (prodotto dalla difesa attorea in data 24.1.2024) corrobora quanto dichiarato dal teste che ha invero riferito che dal 1997 al pensionamento la ha svolto attività di segretaria Tes_3 _1 amministrativa, precisando che anche prima il dottor aveva inteso esonerarla dall'attività di Per_3 pulizie per motivi di salute, chiarendo quindi che se pure formalmente inquadrata come OSS, la _1 non ha mai svolto attività di pulizia, se non in , mentre il teste pur avendo Tes_4 mostrato una limitata conoscenza dei fatti di causa, ha riferito di mansioni diverse da quelle descritte in ricorso, affermando che la ricorrente lo coadiuvava portandogli il materiale che gli occorreva.
Peraltro, ulteriormente, quanto meno dal 2010 nelle visite mediche periodiche di controllo la stessa ricorrente dichiara che pur formalmente OSS svolge attività prettamente amministrative (si veda il verbale del 15.4.2010, come pure quello del 7.4.2011 in cui le mansioni indicate sono quelle di segretaria) e tale dato documentale contrasta ancora una volta con il contenuto della deposizione dei testi e , avendo il primo riferito di tali mansioni amministrative soltanto dal 2013 mentre Tes_1 Tes_2 il secondo ha riferito soltanto di mansioni di pulizie svolte sino al suo pensionamento avvenuto nel giugno del 2011.
Alla luce della complessiva valutazione del compendio probatorio, ritiene il giudice che – stante il contrasto tra un gruppo di testimonianze e l'altro – sussistano elementi atti ad attribuire attendibilità dirimente ai testi introdotti dall' e, segnatamente, al teste le cui Controparte_1 Tes_3 dichiarazioni trovano riscontro nelle emergenze documentali sopra esaminate che al contempo sconfessano quanto dichiarato dai testi e , mostratisi non credibili anche nell'aver Tes_2 Tes_1 riferito della presenza della ricorrente presso il p.o. in epoca in cui la stessa lavorava CP_1 presso il diverso p.o. dell' CP_1
A tali rilievi consegue che la ricorrente non ha assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro e a tanto consegue il rigetto del ricorso;
per mera completezza motivazionale, peraltro, si evidenzia anche l'assenza di prova del nesso causale tra il danno alla salute e i fattori di rischio che la ricorrente indica in relazione a mansioni che, per come detto, la stessa non ha provato di aver svolto, stante l'inattendibilità dei testi dalla stessa introdotti.
Invero, valga evidenziare che la ricorrente descrive tali fattori di rischio cui sarebbe stata esposta dal
1991 (per il periodo precedente nulla allega in concreto) in ragione delle modalità di esecuzione delle mansioni lavorative presso il p.o. ed assume l'insorgenza della patologia respiratoria CP_1 nel marzo/aprile del 1998.
Orbene, per come rilevato dalla difesa dell'AO e, segnatamente, nella ctp allegata, la ricorrente soffriva di tale patologia sin da epoca precedente, per come comprovato documentalmente.
Invero, dalla disamina della cartella clinica del ricovero della ricorrente (dal 24 marzo al 31 marzo
1998) si evince che nell'anamnesi remota si richiama una precedente cartella clinica relativa a un precedente ricovero dal 7 giugno al 2 luglio del 1982 per “processo broncopneumonico basale sx” nonché una broncografia del 1986 con cui erano state accertate sx>, con annessi ricoveri dal 27.5 al 9.6.1984 e dal 9.7.86 al 13.7.1986 come da richiamate cartelle cliniche.
Tale dato clinico documentale comprova l'assunto dell' secondo cui la ricorrente Controparte_1 era affetta da patologia insorta in epoca antecedente alla dedotta esposizione ai rischi lavorativi denunciati in ricorso (dal 1991 al 2018) e tale dato documentale trova ulteriore conferma probatoria nella deposizione resa dal teste , medico curante della ricorrente, il quale ha Testimone_5 dichiarato che è stato suo medico per tantissimi anni, pur non ricordando esattamente da quale data;
lo stesso ha tuttavia precisato che la soffriva di patologia (broncopatia cronica ostruttiva) già _1 da quando è diventata mia assistita;
a seguito di questa patologia, la sua salute si è aggravata con la comparsa di bronchiectasie con frequenti recidive di sovrapposizioni infettive di natura batterica;
le prescrivevo terapia antibiotica sia in via orale che in via parenterale;
ricordo che è stata pure operata. E' soggetto allergico;
la patologia di cui soffriva (BCPO) per idea che mi sono fatto io era legata al suo essere persona fortemente allergico.
Pertanto, posto che la diagnosi di bronchiectasie quali manifestazioni della BPCO risale quanto meno al 1986, ciò dimostra che la patologia che la ricorrente assume insorta nel 1998 e causalmente derivante dalla nocività dell'ambiente lavorativo cui sarebbe stata esposta dal 1991 era in realtà insorta in epoca di gran lunga antecedente e tanto induce ad escludere senza dubbio il nesso eziologico tra la pur non comprovata nocività dell'ambiente ed il danno alla salute denunciato.
In base ai rilievi che precedono, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza. Per la relativa liquidazione, trovano applicazione i parametri previsti dalla tabella 3 (cause di lavoro) allegata al d.m. 55/2014, considerato il valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 13.395,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 4 aprile 2024
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, alla pubblica udienza di discussione del 04/04/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la presente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di lavoro e previdenza, al n. 2203 /2020 vertente tra
(C.F.: ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Mendicino, Via Martin Luther King n°18 ed elettivamente domiciliata in Cosenza Via Cesare
Gabriele n.43, Palazzo BO La VE , presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Carlo Tenuta (CF.:
, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso C.F._2
Ricorrente
contro
(P.IVA Controparte_1
), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1 sede in Cosenza, Via S. Martino s.n.c., rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla memoria, dall'Avv. Vincenzo De Vincenti (c.f.: ), con elezione di domicilio presso il C.F._3 suo studio in Roma, via Santa Maria Ausiliatrice, n. 63
resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione ha convenuto in giudizio l' , alle cui dipendenze ha Parte_1 Controparte_1 lavorato dal luglio del 1978 sino al pensionamento nel settembre 2018, per chiederne, previo accertamento della sua responsabilità per violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c. ovvero delle ulteriori richiamate norme infortunistiche, la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali, per ITT ed ITP, per danno biologico ed esistenziale ovvero per tutti i danni differenziali non indennizzati dall' nella misura di euro 133.237,25 oltre svalutazione CP_2 monetaria ed interessi ovvero oltre interessi legali e di mora.
Resisteva al ricorso l' argomentando diffusamente in ordine alla sua Controparte_1 infondatezza ed instando per il suo rigetto. Acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, escussi i testi introdotti da entrambe le parti, all'esito dell'istruttoria orale la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per discussione e decisa mediante la presente sentenza depositata nel fascicolo informatico all'esito della camera di consiglio.
Avuto riguardo all'oggetto di causa (azione proposta nei confronti del datore di lavoro per asserita violazione da parte di quest'ultimo dell'obbligo imposto dall'art. 2087 c.c. di preservare l'integrità psico fisica del dipendente), è opportuno premettere in diritto che costituisce acquisizione ormai consolidata la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell'art. 2087 cod. civ., norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (v., tra le tante, Cass. 08/10/ 2018, n. 24742; Cass. 03/08/2012 n. 13956; Cass. 23/09/2010 n. 20142; Cass
01/02/2008 n. 2491; Cass. 14/01/2005 n. 644).
Per costante giurisprudenza il contenuto dell'obbligo di sicurezza non può mai dilatarsi fino al punto da dare luogo ad una sorta di responsabilità oggettiva per tutti i possibili eventi lesivi verificatisi in connessione con l'espletamento dell'attività di lavoro;
perché il datore di lavoro sia chiamato a rispondere di tali eventi si richiede, infatti, pur sempre che la sua condotta, commissiva o omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, quanto meno colposo, quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto occasione di affermare che non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento> e che, sotto il profilo della distribuzione degli oneri della prova svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (…)> (cfr. Cass. 2038/2013).
Pertanto, elemento costitutivo della responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. è la colpa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 6002 del
2012, n. 14102 del 2012).
La ampiezza dell'obbligo di sicurezza delineato dall'art. 2087 cod. civ., che si inserisce nella struttura del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro, e la necessità di una sua declinazione in relazione alle possibili situazioni di rischio per il lavoratore comporta che la previsione in esame si qualifichi non solo come fonte di doveri di astensione ma anche di obblighi positivi in quanto il datore di lavoro è tenuto a predisporre un'organizzazione ed un ambiente di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale, di rilievo costituzionale, rappresentato dalla salute. La formulazione dell'art. 2087 cod. civ. sull'obbligo dell'imprenditore di adottare «le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare la integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro>>, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, non implica, infatti, un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a 'rischio zero' quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non sia eliminabile;
egualmente non può pretendersi l'adozione di accorgimenti per fronteggiare evenienze infortunistiche ragionevolmente impensabili (Cass. 27/02/ 2017, n. 4970; Cass. 22/01/2014, n. 1312).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/06/2016, n. 12347; Cass. 10/06/
2016, n. 11981) non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno,
l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.
L'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, Cost. (ex plurimis, Cass. 6337 del 2012).
Il concetto di specificità del rischio, da cui consegue l'obbligo del datore di provare di avere adottato le misure idonee a prevenire ragioni di danno al lavoratore, va inteso nel senso che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,
l'onere di allegare e provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (da ultimo,
Cass. nn. 24742 e 26495 del 2018); - gli indici della nocività dell'ambiente lavorativo, che devono essere indicati dal lavoratore, non sono altro che i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa;
tale allegazione rientra nell'ambito dei fatti che devono essere indicati da colui che agisce deducendo l'inadempimento datoriale (Cass. n. 28516/2019).
Operata questa premessa, si rileva che la ricorrente sostiene la derivazione causale della patologia da cui è affetta dalla nocività dell'ambiente di lavoro identificando i fattori di rischio e di pericolosità in ragione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
in particolare, assume che dal 1991, nell'effettuare, utilizzando anche ammoniaca, acidi, cloro e formaldeide, tutte le incombenze della pulizia del reparto, compresi i locali igienici, l'infermeria e gli ambulatori medici, nel provvedere al cambio delle lenzuola, allo svuotamento dei recipienti utilizzati dagli ammalati per defecare ed urinare, inoltre, nell'accompagnare i pazienti al bagno, nel posizionarli e nel trasportarli con i lettini mobili e con le carrozzelle, nel trasportare dal reparto fino al laboratorio di analisi, le provette contenenti urine, feci e sangue, nel ritirarne i referti, nello svuotare i cestini e nel movimentare, trasportandone per circa 150 metri i rifiuti di ogni genere e depositarli all'esterno nell'apposito spazio;
che, l'U.O. era ubicata al piano secondo, vicino alla sala Organizzazione_1 visita ed alla U.O. di , il personale paramedico ed i degenti dei due reparti transitavano Org_2 negli stessi androni, usavano lo stesso ascensore e sostavano, promiscuamente, nei gabinetti radiologici e di analisi;
che, inoltre, i davanzali delle finestre del presidio del erano CP_1 ricoperti di escrementi dei piccioni che, d'estate, dopo poche ore si essiccavano e la sig.ra _1
, dopo averli rimossi doveva scrostare, pulire e disinfettare il parapetto;
che, infine, all'esterno
[...] dell'edificio del vi sono numerosi cipressi e piante di alto fusto, erbe ed arbusti CP_1 infestanti, tra le quali le felci selvatiche, le gramigne e la AD selvatica (queste ultime appartenenti alle graminacee) ed oltre il muro di cinta crescono centinaia di alberi di ulivo (cfr. doc. n. 2); che, in costanza del rapporto l'istante si ammalava e, in particolare, dal 31 marzo al 4 aprile 1998, rimaneva ricoverata presso la Divisione Pneumologia del e veniva dimessa con CP_1 diagnosi “Bronchite cronica, bronchiectasia con recente emoftoe” (cfr. doc. n.3a); (….);che, inoltre, una volta avuta la certezza della diagnosi, è stato possibile appurare la patogenesi lavorativa e pervenire a ritenere, con l'ausilio della C.T.P. a firma del dott. ritenere che Persona_1
l'allergia alle graminacee ed alle piante di olivo, le quali vegetano dentro e fuori il muro perimetrale dell' la esposizione alle ammoniache ed agli acidi utilizzati per Controparte_3 disinfettare, il contatto con pazienti affetti da patologie alle vie respiratorie, comprese la polmonite
e la tubercolosi, provocate da virus e batteri, la aspergillosi (rectius la aerodispersione di spore provenienti dalle piante e dalle erbe che vegetano nelle aree dell'ambiente di lavoro) gli escrementi
o il guano dei colombi, gli sbalzi climatici (rectius il repentino passaggio dal caldo interno al freddo esterno e dal fresco interno alla caldura esterne) sono tutti fattori che hanno innescato o accelerato, il processo morbigeno, ovvero la insorgenza e la ingravescenza delle malattie sopra descritte (cfr. doc. n.15).
Tali assunti sono contestati dall' che, nel denunciare la genericità delle Controparte_1 allegazioni in punto di inadempimento datoriale, nega la sussistenza del nesso causale tra il danno lamentato e l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente siccome dalla documentazione sanitaria agli atti si evince che la signora fosse affetta da “Processo broncopneumonico basale sinistro” già _1 dal ricovero del 1982, dopo solo quattro anni dall'inizio del rapporto di lavoro con l'
[...]
, a cui seguivano un ricovero nel 1984 e poi nel 1986, sempre per la stessa Controparte_1 patologia, evidenziando quindi che La patologia per cui la signora chiede il risarcimento del _1 danno all' la affliggeva già da molti anni, molto precedenti a quelli in cui nel Controparte_1 ricorso (dal 1991 al 2018) assume di essere stata esposta a rischio biologico, chimico e climatico per colpa esclusiva o concorrente dell'Azienda datoriale, richiamando le argomentazioni medico legali di cui all'allegata CTP a firma del dottor che ha concluso che la patologia della Persona_2 signora è congenita e che non ha nessuna diretta correlazione, neanche in termini di Parte_1 concausa, con l'attività lavorativa prestata e con l'ambiente di lavoro in cui la stessa attività è stata prestata. Inoltre, assumeva di aver assolto agli obblighi di protezione nei confronti della lavoratrice, sottoposta a visite periodiche di sorveglianza sanitaria, operate dalla Direzione sanitaria fino al 1997
e poi ad opera dell' fino all'anno 2017 (cfr. all.ti 2bis a 18), Controparte_4 visite che hanno accertato l'idoneità alle mansioni;
evidenziava, inoltre, di aver tutelato la salute della ricorrente che, lungi dall'essere entrata in contatto con acidi, formaldeide, ammoniaca, guano di colombi e pazienti affetti da infezioni respiratorie continuativamente dal 1991 al 2018, è stata in realtà adibita a mansioni di tipo amministrativo, svolgendo attività di segreteria presso la
[...]
, come dalla stessa dichiarato nella schede personali relative alle visite Parte_2 periodiche degli anni 2010 e 2011 (cfr. all.ti 13 e 14).
Tale essendo la posizione difensiva delle parti, si ritiene l'infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni. Richiamato l'insegnamento della SC sopra riportato, si osserva che nel caso di specie – alla luce degli esiti della prova orale – non può ritenersi raggiunta la prova, il cui onere grava sulla lavoratrice, della nocività dell'ambiente di lavoro nonché ulteriormente, sulla base della documentazione agli atti, del nesso eziologico tra quest'ultima ed il danno alla salute per il cui ristoro agisce in questa sede.
Valga, invero, evidenziare che la ricorrente individua gli indici di nocività dell'ambiente di lavoro vale a dire i fattori di rischio, prospettandoli in ragione delle modalità di esplicazione delle mansioni di pulizia che assume disimpegnate presso l'UO di pneumologia e allergologia del dal CP_1
1991 al 2018.
Sul punto, deve rilevarsi un contrasto nettissimo tra le deposizioni testimoniali in ordine ai fatti costitutivi della domanda;
invero, se da un lato, i testi e hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 che la ricorrente ha sempre svolto attività di pulizia dei locali presso il dagli anni '80 CP_1 sino al 2013 (anno a partire dal quale, a dire del teste , è stata adibita a mansioni amministrative Tes_1 di segretaria) il teste ha riferito che la ricorrente ha svolto mansioni di segretaria Testimone_3 sin dal 1997 al pensionamento, precisando che pur formalmente con qualifica di OSS la stessa è stata esonerata dai servizi di pulizie anche dal primario precedente, dottor , primario dal 1979. Per_3
Procedendo alla disamina, più nel dettaglio, del contenuto di tali deposizioni testimoniali, il teste
, attualmente in pensione, ex dipendente dell' con funzioni di Testimone_1 Controparte_5 coordinatore sanitario presso l'unità operativa di pneumologia e dermatologia del , CP_1 presidio ospedaliero ove ha dichiarato di aver lavorato dal 1976 al 2015, ha riferito che la ricorrente, addetta al dagli anni '80 al 2015 presso il reparto di pneumologia e allergologia, ha CP_1 Cont svolto mansioni dapprima di ausiliaria e poi di e, in concreto, si occupava di pulizia dei locali del reparto di appartenenza, di trasporto della biancheria;
accompagnava i pazienti a fare gli esami
o portava i campioni di materiale biologico;
nell'effettuare le pulizie, che io ricordi, la ricorrente utilizzava prodotti come acido muriatico e varichina per disinfettare;
anche per pulire i vetri, i davanzali delle finestre;
la ricorrente effettuava le pulizie tutti i giorni;
la biancheria dei letti dei pazienti la ricorrente la portava al piano di sotto dove ci stavano le lavanderie;
nulla so in ordine ad una patologia respiratoria della ricorrente;
la ricorrente si occupava anche della pulizia della camera mortuaria;
la ricorrente si occupava anche di portare la richiesta scritta di interventi manutentivi ai manutentori che stavano in una casupola a circa 50 metri dal reparto. L'aria condizionata era solo in alcuni reparti che io ricordi in direzione sanitaria e in allergologia, i caloriferi erano presenti ovunque. Le pulizie in passato si facevano a mani nude, da ultimo l'azienda ospedaliera ha dato guanti e mascherine. La ricorrente ha svolto nell'ultimo periodo, dal 2013, attività amministrativa che consisteva nel prendere le impegnative, l'elenco dei prenotati e gestiva i pazienti nel senso che li chiamava quando era il loro turno.
In sintesi, quindi, il teste ha dichiarato che la ricorrente ha lavorato presso il P.O. Tes_1 CP_1
“dagli anni '80 al 2015”, svolgendo le descritte mansioni di ausiliaria e di OSS e dal 2013
[...] attività di tipo amministrativo.
Escusso il teste , dipendente dell' con mansioni di infermiere professionale dal Testimone_2 CP_5
1976 al 30-6-2011 presso il reparto di pneumologia nel plesso del , ha riferito che la CP_1 signora ha lavorato alle dipendenze dell' resso il;
ciò posso riferire sino _1 CP_5 CP_1 al mio pensionamento;
la signora era addetta alle pulizie dei locali però a richiesta della capo sala dava una mano anche nell'assistenza dei pazienti ricoverati aiutando noi infermieri ad esempio a sollevare il paziente e non anche a pulirmi perché non rientrava nelle sue mansioni. I malati anziani non sono in grado di andare in bagno quindi fanno i bisogni nel pappagallo;
la era chiamata _1
a svuotare nel bagno il contenuto del pappagallo (urine e feci); ADR Avv. Tenuta è capitato che alcuni pazienti graffiassero con le unghie noi infermieri, e forse sarà capitato che anche la sia
_1 stata graffiata. La si occupava della pulizia dei locali del reparto di pneumologia, della pulizia
_1 dei davanzali ove vi erano escrementi di colombi e anche di pipistrelli, i bagni. Le pulizie le faceva negli anni 80 con la segatura bagnata sul pavimento e poi dopo aver pulito la segatura usava prodotti adatti alla pulizie con candeggina, ammoniaca e acidi vari, ricordo che si usava l'acido muriatico;
successivamente la segatura non si usava più e lavava i pavimenti con il secchio e lo spazzolone con utilizzo di prodotti per la pulizia dei pavimenti;
la si occupava anche di portare i sacchi della
_1 spazzatura fuori dal reparto ove poi venivano prelevati dalla ditta addetta al ritiro;
la svuotava
_1 anche i cestini della spazzatura che erano nelle stanze dei pazienti e nei bagni del reparto di cui qualcuno era anche aperto al pubblico e dove per es. si buttavano fazzoletti, pezzi di carta igienica;
il contenuto di tali cestini veniva svuotato in sacchi più grandi che lei portava fuori dal reparto per CP_ il ritiro da parte della;
confermo il capitolo 5, ci sono numerosi alberi di alto fusto. La ,
_1 come tutti noi, d'estate mentre lavorava sudava perché non c'era l'aria condizionata, solo poco prima che io andassi in pensione sono state montate ventole al soffitto;
non ricordo che la
_1 lavorasse anche fuori dal reparto;
la ricorrente lavorava in tutto il reparto di pneumologia che comprendeva anche il servizio di allergologia e di fisiopatologia respiratoria dove però non c'era degenza nel senso che i pazienti facevano i test e se ne andavano. Nessuno di noi indossava mascherine di nessun tipo;
io non le ho mai indossate né mai ci sono state fornite. Ricordo che quando la puliva i bagni usando l'acido muriatico la capo sala la sgridava perché lei puliva con mano
_1
e guanto senza lo scovolino.
Il teste ha pertanto, in sintesi, riferito che la in servizio presso il , sin dagli Tes_2 _1 CP_1 anni '80 si è occupata della pulizia dei locali del reparto di pneumologia, della pulizia dei davanzali ove vi erano escrementi di colombi e anche di pipistrelli, i bagni, descrivendo nel dettaglio le modalità di esecuzione nonché, su richiesta della capo sala anche dell'assistenza ai pazienti aiutando gli infermieri;
ha riferito tali circostanze sino al suo pensionamento nel giugno del 2011.
Su istanza dell' stato escusso il teste , dirigente medico alle dipendenze CP_5 Testimone_3 dell' dal marzo 1984 al 30.4.2021 (data del suo pensionamento) il quale ha così Controparte_1 riferito: conosco la ricorrente, era mia collaboratrice nel reparto di allergologia da me diretto;
dal gennaio 2005 dirigo quale primario il reparto;
la ricorrente sin dal 2005 circa quando ho assunto la direzione del reparto, ha svolto mansioni di segreteria perché c'era carenza di personale amministrativo, si occupava di prendere le prenotazioni per telefonate e di ordinare il registro delle prenotazioni, lavorava in ufficio ad una scrivania. Preciso che anche se era formalmente OSS, di fatto le pulizie le faceva una cooperativa, lei non effettuava pulizie se non per qualche emergenza sporadica, assolutamente sporadica se per es un paziente vomitava o se una scrivania era sporca ma si trattava di casi eccezionali, il suo lavoro era di segretaria amministrativa e questa attività a mia conoscenza l'ha sempre svolta, dal 1997 sino al suo pensionamento perché nel reparto era necessario adibirla a mansioni di segretaria;
sin dagli 2000, le pulizie le faceva una ditta che aveva l'appalto ma già da prima siccome la ricorrente aveva una prescrizione per patologie impeditiva del lavoro di pulizie forse problemi di salute che ricordo bronchiectasie che è dilatazione di bronchi ove si accumula muco, facilmente infettabile e quindi esonerata dai servizi di pulizie dal primario dell'epoca, dottor , primario dal 1979. ADR avv. Tenuta si la ricorrente faceva fotocopie, non Per_3 stampava.
In sintesi, il teste ha riferito dello svolgimento da parte della ricorrente dal 1997 al Tes_3 pensionamento di attività di segretaria, precisando che dagli anni 2000 il servizio di pulizie era appaltato a società esterna ma che la ricorrente, per ragioni di salute, era stata esonerata dai servizi di pulizie anche in precedenza dal primario dell'epoca, dottor , primario dal 1979. Per_3
Infine, il teste per il periodo dal 2011 al 2015 (durante il quale ha svolto attività di Testimone_4 dirigente medico presso l'UOC di allergologia presso il ) ha riferito che la gli CP_1 _1 portava tutto quello che gli serviva e che le chiedeva, come per esempio i test allergici, null'altro ricordando.
Orbene, valutato il contenuto della deposizione dei testi che hanno riferito in ordine alle mansioni lavorative della ricorrente, deve rilevarsi il contrasto tra le stesse, siccome da un lato i testi e Tes_1
hanno riferito che la ricorrente si occupava prevalentemente di pulizia del reparto presso il Tes_2
riferendo questa circostanza al lasso di tempo “dagli anni '80” sino al 2013 (così il CP_1 teste ), il teste ha riferito che la dal 1997 al pensionamento ha svolto differenti Tes_1 Tes_3 _1 mansioni di segretaria amministrativa, precisando che anche in precedenza, il primario dottor Per_3
(primario dal 1978) aveva esonerato la ricorrente dal servizio di pulizia per ragioni di salute.
Insegna la S.C. che nel caso di contrasto tra le dichiarazioni rese sui medesimi fatti dai testi escussi, il giudice è tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti) per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggior attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra od, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. Cass. n. 1547/2015).
La valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità d'alcuni piuttosto che d'altri, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, come del pari l'esclusione della prevalente concludenza d'un gruppo di testimonianze rispetto ad un altro di contenuto contrapposto, involgono, in vero, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova a preferenza di altre o l'equivalenza d'entrambe, non incontra altro limite se non quello della necessaria indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento od a confutare puntualmente ciascuna delle deduzioni difensive delle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
così Cass. n. 6760/2003 che ha enunciato il seguente principio di diritto: Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta>.
Ciò posto, confrontando il contenuto delle deposizioni se ne deve evidenziare la rilevante ed inconciliabile divergenza, siccome da un lato i testi introdotti da parte ricorrente hanno riferito di mansioni di pulizie (conformemente alle allegazioni contenute in ricorso anche in punto di modalità esecutive, pedissequamente riportate) dagli anni 80 sino al 2013 (anno a partire dal quale il teste ha riferito di attività amministrativa) mentre dall'altro il teste ha riferito di tale Tes_1 Tes_3 attività amministrativa (collocata dal teste dal 2013 al pensionamento) sin dal 1997 e anche Tes_1 da prima, precisando che il primario dottor (primario del reparto dal 1979) aveva esonerato la Per_3 ricorrente dall'attività di pulizie per ragioni di salute.
Orbene, avuto riguardo alla disamina delle emergenze probatorie documentali, ritiene il giudice la scarsa attendibilità e credibilità dei testi introdotti da parte ricorrente e, al contempo, l'attendibilità e la credibilità del teste le cui dichiarazioni trovano idoneo e decisivo avallo in altre Tes_3 emergenze istruttorie di natura documentale.
Premesso che nessuno dei testi escussi ha dichiarato legami particolari con la ricorrente se non la conoscenza legata al rapporto di lavoro e rilevato che tutti i testi escussi già all'epoca della deposizione erano in pensione e, pertanto, non più dipendenti dell' sotto tale Controparte_1 profilo non sono emersi elementi soggettivi che consentano una valutazione di maggiore o minore credibilità per motivi di peculiare vicinanza alle parti;
sul piano oggettivo – avuto cioè riguardo all'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni nonché alla convergenza delle stesse con gli elementi di prova documentale acquisiti, si osserva quanto segue.
Valga invero evidenziare che dagli atti di causa si evince che la ricorrente – sino alla fine del 1991 – ha prestato attività lavorativa non presso il presidio ospedaliero (per come al contrario CP_1 riferito dai testi e ) bensì presso il diverso presidio ospedaliero dell' Tale Tes_2 Tes_1 CP_1 circostanza, peraltro, è allegata anche in ricorso, assumendo parte ricorrente che dal 1991 è stata addetta presso l'UOC di allergologia del Santo mentre in precedenza ha lavorato presso il CP_1
p.o. dell' CP_1
Ed invero, nel settembre del 1991 (come da allegato verbale di visita sanitaria presso la direzione sanitaria del presidio ospedaliero dell' la ricorrente era ancora in servizio presso il CP_1 presidio ospedaliero dell' per poi essere addetta presso il presidio ospedaliero CP_1 CP_1
verso la fine di quel medesimo anno, come emerge dalle successive visite sanitarie espletate
[...] dalla direzione sanitaria presso il presidio ospedaliero ”. CP_1
Pertanto, le dichiarazione dei testi e (addetti presso il p.o. ) in merito allo Tes_2 Tes_1 CP_1 svolgimento di attività di pulizie presso il sin dagli anni '80 non sono attendibili posto CP_1 che la ricorrente è stata adibita presso tale presidio ospedaliero soltanto alla fine del 1991, mentre in precedenza ha lavorato presso il diverso p.o. dell' CP_1
A sconfessare le dichiarazioni dei suddetti due testi concorrono anche altre due evidenze documentali;
è in atti dichiarazione sottoscritta dal DO , primario responsabile dell'UO di pneumologia Per_3 del presidio ospedaliero , che rappresenta lo svolgimento da parte della di CP_1 _1 mansioni di segreteria, prenotazioni ed assistenza ambulatoriale dal dicembre del 1991. Tale documento (prodotto dalla difesa attorea in data 24.1.2024) corrobora quanto dichiarato dal teste che ha invero riferito che dal 1997 al pensionamento la ha svolto attività di segretaria Tes_3 _1 amministrativa, precisando che anche prima il dottor aveva inteso esonerarla dall'attività di Per_3 pulizie per motivi di salute, chiarendo quindi che se pure formalmente inquadrata come OSS, la _1 non ha mai svolto attività di pulizia, se non in , mentre il teste pur avendo Tes_4 mostrato una limitata conoscenza dei fatti di causa, ha riferito di mansioni diverse da quelle descritte in ricorso, affermando che la ricorrente lo coadiuvava portandogli il materiale che gli occorreva.
Peraltro, ulteriormente, quanto meno dal 2010 nelle visite mediche periodiche di controllo la stessa ricorrente dichiara che pur formalmente OSS svolge attività prettamente amministrative (si veda il verbale del 15.4.2010, come pure quello del 7.4.2011 in cui le mansioni indicate sono quelle di segretaria) e tale dato documentale contrasta ancora una volta con il contenuto della deposizione dei testi e , avendo il primo riferito di tali mansioni amministrative soltanto dal 2013 mentre Tes_1 Tes_2 il secondo ha riferito soltanto di mansioni di pulizie svolte sino al suo pensionamento avvenuto nel giugno del 2011.
Alla luce della complessiva valutazione del compendio probatorio, ritiene il giudice che – stante il contrasto tra un gruppo di testimonianze e l'altro – sussistano elementi atti ad attribuire attendibilità dirimente ai testi introdotti dall' e, segnatamente, al teste le cui Controparte_1 Tes_3 dichiarazioni trovano riscontro nelle emergenze documentali sopra esaminate che al contempo sconfessano quanto dichiarato dai testi e , mostratisi non credibili anche nell'aver Tes_2 Tes_1 riferito della presenza della ricorrente presso il p.o. in epoca in cui la stessa lavorava CP_1 presso il diverso p.o. dell' CP_1
A tali rilievi consegue che la ricorrente non ha assolto all'onere di provare la nocività dell'ambiente di lavoro e a tanto consegue il rigetto del ricorso;
per mera completezza motivazionale, peraltro, si evidenzia anche l'assenza di prova del nesso causale tra il danno alla salute e i fattori di rischio che la ricorrente indica in relazione a mansioni che, per come detto, la stessa non ha provato di aver svolto, stante l'inattendibilità dei testi dalla stessa introdotti.
Invero, valga evidenziare che la ricorrente descrive tali fattori di rischio cui sarebbe stata esposta dal
1991 (per il periodo precedente nulla allega in concreto) in ragione delle modalità di esecuzione delle mansioni lavorative presso il p.o. ed assume l'insorgenza della patologia respiratoria CP_1 nel marzo/aprile del 1998.
Orbene, per come rilevato dalla difesa dell'AO e, segnatamente, nella ctp allegata, la ricorrente soffriva di tale patologia sin da epoca precedente, per come comprovato documentalmente.
Invero, dalla disamina della cartella clinica del ricovero della ricorrente (dal 24 marzo al 31 marzo
1998) si evince che nell'anamnesi remota si richiama una precedente cartella clinica relativa a un precedente ricovero dal 7 giugno al 2 luglio del 1982 per “processo broncopneumonico basale sx” nonché una broncografia del 1986 con cui erano state accertate sx>, con annessi ricoveri dal 27.5 al 9.6.1984 e dal 9.7.86 al 13.7.1986 come da richiamate cartelle cliniche.
Tale dato clinico documentale comprova l'assunto dell' secondo cui la ricorrente Controparte_1 era affetta da patologia insorta in epoca antecedente alla dedotta esposizione ai rischi lavorativi denunciati in ricorso (dal 1991 al 2018) e tale dato documentale trova ulteriore conferma probatoria nella deposizione resa dal teste , medico curante della ricorrente, il quale ha Testimone_5 dichiarato che è stato suo medico per tantissimi anni, pur non ricordando esattamente da quale data;
lo stesso ha tuttavia precisato che la soffriva di patologia (broncopatia cronica ostruttiva) già _1 da quando è diventata mia assistita;
a seguito di questa patologia, la sua salute si è aggravata con la comparsa di bronchiectasie con frequenti recidive di sovrapposizioni infettive di natura batterica;
le prescrivevo terapia antibiotica sia in via orale che in via parenterale;
ricordo che è stata pure operata. E' soggetto allergico;
la patologia di cui soffriva (BCPO) per idea che mi sono fatto io era legata al suo essere persona fortemente allergico.
Pertanto, posto che la diagnosi di bronchiectasie quali manifestazioni della BPCO risale quanto meno al 1986, ciò dimostra che la patologia che la ricorrente assume insorta nel 1998 e causalmente derivante dalla nocività dell'ambiente lavorativo cui sarebbe stata esposta dal 1991 era in realtà insorta in epoca di gran lunga antecedente e tanto induce ad escludere senza dubbio il nesso eziologico tra la pur non comprovata nocività dell'ambiente ed il danno alla salute denunciato.
In base ai rilievi che precedono, il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza. Per la relativa liquidazione, trovano applicazione i parametri previsti dalla tabella 3 (cause di lavoro) allegata al d.m. 55/2014, considerato il valore dichiarato della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 13.395,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Cosenza, 4 aprile 2024
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti