Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2405/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 2405/2024 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, proposta da
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in Battipaglia (SA), a 79/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Moscato che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso che, con sentenza n. 5091/2023 del 13.11.2023, il Tribunale di Salerno ha omologato la separazione consensuale dagli stessi proposta. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione prevedendo tra l'altro un trasferimento immobiliare di diritti reali da parte della moglie in favore del marito. In ossequio alla sentenza della Cassazione Sezioni Unite del 29.07.2021 n. 21761 e al protocollo stilato con il COA di Salerno, il Giudice relatore con decreto del 25.10.2024 fissava l'udienza in presenza con invito a depositare tutti i documenti necessari, atti a formalizzare il trasferimento di proprieta , in conformita al ricorso congiunto. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, e Parte_1 Parte_2
sottoscrivevano l'accordo di modifica delle c par
[...] rso e il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto. Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di separazione da luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione. La sentenza e l'atto di separazione consensuale omologata sono invece modificabili in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008). Orbene, nella fattispecie concreta, la volonta delle parti legittima la modifica di quanto in precedenza concordato e, pertanto, il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di separazione concordate dalle parti, ratifica quanto richiesto e sottoscritto dalle stesse;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue:
1) il SI. consente alla SI.ra di abitare insieme alla Parte_2 Parte_1 figlia sita in Eboli alla Via vvederà al pagamento Per_1 del fi e che di tutte le utenze relative alla suddetta abitazione;
2) il SI. verserà in favore della figlia la somma mensile di Parte_2 Per_1
€ 200,00 a titolo di mantenimento essendo priva di occupazione;
3) I coniugi, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali convengono e dichiarano quanto segue: La SInora , nata a [...] il [...] C.F.: Parte_1 C.F._1
, re mpagna (SA) alla Via Tempone Primo,
[...] ente - cede e trasferisce al SInor , nato ad [...] il Parte_2
05/06/1946, C.F.: (SA) alla Via Sele n. 4, CodiceFiscale_2 separata legalme ista con ogni garanzia di legge la piena proprietà del seguente immobile: A) fabbricato rurale sito nel Comune di Campagna alla Via Tempone Primo, n. 65, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Campagna al Foglio 79, n. 1342, Classe 1 – Categoria A/3 di 6,5 vani - Reddito Catastale € 537,12; B) terreno agricolo di pertinenza del fabbricato rurale sempre sito nel Comune di Campagna alla Via Tempone Primo, n. 65, riportato in Catasto Terreni del Comune di Campagna al Foglio 79, n. 1341, Uliveto Classe 03 - di are 02 49 - Reddito Dominicale 0,84 - Reddito Agrario 0,58, in relazione al quale, ai sensi dell'art. 30 del DPR 6 giugno 2001 n.380 recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, come da atto di certificazione di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di Campagna in data 20/08/2024 prot. n. 21341 e l'alienante dichiara che dal rilascio ad oggi non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici comunali. Gli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza. La cedente, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
• che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie depositate in catasto;
• che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma. In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto in data 29/07/2024. La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. La parte alienante dichiara e garantisce:
-che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni;
- che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: Dichiarazione di successione in morte della SI.ra , C.F.: Persona_2 [...]
, registrata presso l'Agenzia delle Entrat oriale C.F._3 ne rimborsi IVA Salerno - TFQ al Volume: 88888, Numero: 46017 Anno: 2024 presentata il 01/02/2024. Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. La parte alienante e più in generale le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Ai sensi della vigente normativa edilizia, la IG dichiara che le Parte_1 opere relative alla costruzione di quanto in ogget niziate in data antecedente al 1° settembre 1967 e successivamente non sono state eseguite opere per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione definisce la modifica delle condizioni di separazione delle parti e la risoluzione della relativa crisi coniugale. Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo. In merito al trasferimento immobiliare, si evidenzia che l'accordo soddisfa, in quanto inserito nel verbale di udienza, sia il requisito della forma scritta sia dell'atto pubblico di compravendita idoneo ad essere trascritto, posto che il predetto verbale e stato redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di cio che in esso e attestato. Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni di separazione omologate con sentenza n. 5091/2023 del Tribunale di Salerno, dispone in conformita alle condizioni di modifica della separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
− onera le parti di procedere alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del verbale di udienza e della presente sentenza;
− nulla dispone sulle spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi