Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1060/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1060/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e residente in [...],
e
(c.f ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Rosa PIGNATARO, del Foro di Paola (c.f.
), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 C.F._3 co. 1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e Email_1 presso il cui studio legale sito in Scalea (Cs) al Viale Europa, n. 2, le parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio consensuali
Conclusioni: le parti hanno cumulativamente e congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale ed il successivo divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis.51 c.p.c. depositato il 25.10.2024, hanno proposto domanda cumulativa di separazione personale e divorzio consensuali, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione dei beni in AT (Pz) in data 22.09.2019 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 4 parte 2 serie B anno 2019, rilevando che dalla loro unione sono nate, in ON (Pz), due figlie, entrambe RS ancora minorenni, e precisamente: nata in data [...] e nata il [...]. Per_2
I coniugi ricorrenti hanno rilevato altresì:
- che il SI. svolge la professione di commesso presso un negozio di Parte_2 abbigliamento e percepisce una retribuzione mensile pari ad € 2.000,00;
- che la SI.ra svolge la professione di commessa part-time e Parte_1 percepisce una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00;
- che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, è divenuta insostenibile la loro convivenza sotto lo stesso tetto.
Per effetto di tale irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. e non essendo loro intenzione quella di volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione personale con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di comparizione delle parti, fissata dinnanzi al Presidente relatore per la data dell'11.03.2025, le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero, in data 6 marzo 2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. AFFIDAMENTO DELLA PROLE, GENITORE COLLOCATARIO E PIANO
GENITORIALE In ordine all'affidamento della prole, i coniugi scelgono l'affido condiviso, come per legge. I genitori concordano sul collocamento prevalente delle figlie con la madre, SI.ra
[...]
, presso la casa coniugale, quindi nell'appartamento sito in Via Copia, n.1, Parte_1
Santa Maria del Cedro (Cs). Considerato il collocamento presso la madre, al fine di assicurare il diritto della prole alla bigenitorialità e l'instaurazione-mantenimento di rapporti sereni e stabili con entrambi i genitori, ciascuno di essi si impegna a tutelare la figura genitoriale dell'altro, evitando ogni tipo di denigrazione, nonché garantendo una frequentazione sana e costante di entrambi e delle famiglie di origine (nonni, zii, ecc.), favorendo tempi di frequentazione anche maggiori rispetto al calendario minimo di incontri che di seguito viene stabilito, impegnandosi a far recuperare il tempo eventualmente perduto, a causa di imprevisti o per altre ragioni, rispetto al calendario minimo di visite, per favorire il consolidamento dei rapporti, promuovendo attività volte alla stabilità dei rapporti con i genitori, nell'esclusivo e superiore interesse della prole, tenuto conto anche dell'età di ciascuna delle figlie. I genitori si impegnano, altresì, a raggiungere accordi su tutte le decisioni straordinarie riguardanti la prole, nell'esclusivo e superiore interesse delle minori, mentre l'ordinaria amministrazione è esercitata anche disgiuntamente, quando le figlie si trovino con l'uno o con l'altro genitore. Al fine di regolamentare gli incontri padre-figlie, così da assicurare anche una routine settimanale alla prole, i genitori stabiliscono un calendario minimo di visite utile a consolidare un rapporto stabile e sereno con il genitore non collocatario, favorendo tempi di qualità da trascorrere con il padre, presupposto fondamentale per una crescita ed uno sviluppo sani delle minori.
Pertanto, nel rispetto dei principi su indicati, considerato che le figlie vivranno prevalentemente con la madre e che il padre vivrà a Tortora, tenuto conto degli impegni delle figlie, i genitori concordemente stabiliscono il seguente piano genitoriale:
- il padre incontrerà le figlie ogni fine settimana, dal sabato mattina fino alla domenica sera, salvo imprevisti dei genitori o delle figlie o salvo diversi accordi con la madre delle bambine.
Quanto, poi, ai periodi festivi, allo svago, alle vacanze, alle visite mediche ed alle occasioni particolari si stabilisce quanto segue:
- Le figlie trascorreranno il 24 dicembre con la madre e il 25 dicembre con il padre, ad anni alterni e sempre salvo imprevisti e/o diversi accordi tra i genitori da comunicarsi almeno un giorno prima;
- Le figlie trascorreranno la Domenica delle Palme con la madre, la Domenica di Pasqua con il padre e il lunedì di Pasquetta la madre, ad anni alterni e sempre salvo imprevisti e/o diversi accordi tra i genitori da comunicarsi almeno un giorno prima;
- in caso di chiusura delle scuole, per uno o più giorni, sempre durante l'anno scolastico, dovuta a ponti o imprevisti, i genitori potranno concordare eventuali deroghe al calendario minimo di incontri, così che i figli possano trascorrere più tempo con il genitore non collocatario, sempre nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori;
- in caso di appuntamenti di svago (es. feste di compleanno) i genitori si impegnano ad accompagnare le figlie alternativamente, salvo impegni di lavoro, imprevisti e/o diversi accordi;
- in caso di visite mediche, i genitori si impegnano ad accompagnare insieme le figlie alla visita, salvo impegni lavorativi, imprevisti e/o diversi accordi tra i genitori;
- nel periodo estivo, dalla chiusura alla riapertura della scuola, considerati gli impegni lavorativi dei genitori, gli stessi concordano sulla possibilità che le figlie frequentino un
“campo estivo” e, in tal caso, la spesa che ne dovesse derivare viene suddivisa al 50% tra i genitori, previo accordo tra gli stessi.
- I genitori concordano sulla possibilità di trascorrere periodi di vacanza con i figli, fuori dal comune di residenza e/o fuori Regione, per periodi brevi (da uno a tre giorni), con conseguente deroga al calendario di incontri prestabilito;
in tal caso, il genitore che intenda trascorrere un periodo di vacanza con i figli, lo comunicherà all'altro con congruo anticipo, non inferiore a giorni 3. Per eventuali viaggi all'estero con un solo genitore, è necessario il consenso dell'altro genitore. Si precisa, inoltre, che:
- ogni impedimento/imprevisto dovrà essere comunicato con congruo anticipo all'altro genitore;
- gli incontri possono superare il numero minimo previsto grazie agli accordi che di volta in volta potranno raggiungere i genitori, nel rispetto del superiore interesse delle minori, favorendo la frequentazione del genitore non collocatario e della famiglia paterna;
- il su indicato calendario potrà subire modifiche anche in base allo stato d'animo delle figlie, laddove le stesse manifestassero l'intenzione di incontrare il padre anche se non espressamente previsto;
- nel caso di mancato rispetto degli incontri minimi previsti, il padre si impegna a recuperare il tempo perduto con la figlia (o con entrambe le figlie) che non ha potuto incontrare nei giorni e negli orari previsti, stabilendo un'altra data/orario di comune accordo con la SI.ra . Pt_1
- il padre si impegna anche ad effettuare videochiamate alle figlie soprattutto nei giorni in cui non sono previsti incontri;
- il padre può incontrare le figlie anche singolarmente;
- i genitori concordano sulla necessità di assicurare alle figlie periodi di frequentazione continuativa con il padre, per almeno 7 giorni consecutivi all'anno, da stabilirsi tra i genitori di comune accordo tenendo conto degli impegni delle bambine e del padre.
- Tutte le comunicazioni tra i genitori avverranno personalmente e/o telefonicamente, anche tramite messaggistica. A tal uopo, i genitori si impegnano a favorire tali comunicazioni, astenendosi da comportamenti che possano compromettere una sana e serena gestione degli interessi delle minori.
Tutte le su indicate condizioni sono da ritenersi flessibili nel caso di impegni lavorativi, imprevisti di salute o di altra natura dei genitori, impegni e/o imprevisti riguardanti i figli, nonché in ossequio alle volontà e agli stati d'animo dei bambini.
3. MANTENIMENTO ORDINARIO DELLA PROLE
Atteso quanto sopra detto in ordine alla situazione economico patrimoniale dei coniugi, alla luce delle spese a carico di ciascuno e considerato che le figlie vivranno prevalentemente con la madre, i genitori convengono che il padre contribuisca al mantenimento obbligandosi a pagare il rimanente mutuo (rata mensile pari ad euro 917,91) sopra indicato al punto a) della premessa per intero, manlevando la SI.ra da ogni pagamento verso l'istituto Pt_1 di credito (parte mutuante) e riconoscendo alla SI.ra il diritto alla ripetizione nel Pt_1 caso in cui la stessa si vedesse costretta a pagare somme all'istituto di credito relative ai suddetti mutui. Il SI. s'impegna, inoltre, anche a pagare il restante mutuo contratto Pt_2 dai precedenti proprietari, che dovrà essere estinto entro quattro anni circa, la cui rata mensile è pari ad euro 370,00. Si precisa, quindi, che il pagamento a carico del SI. Pt_2 comporta un esborso mensile complessivo pari ad euro 1.337,70 mensili, di cui la metà
(644,00 Euro al mese) è corrisposto a titolo di mantenimento della prole, continuando a pagare anche la rata di mutuo a carico della SI.ra . Una volta estinto il mutuo la Pt_1 cui rata è di 370,00 Euro al mese, il mantenimento si ridurrà ad Euro 459,00 mensili.
Sempre in ordine al mantenimento ordinario, il SI. rinuncia alla corresponsione in Pt_2 suo favore del 50% dell'Assegno Unico e Universale per i figli, che verrà percepito integralmente al 100% dalla SI.ra . Pt_1 Sul punto, i genitori convengono che, in caso di vendita dell'immobile e/o laddove non vi fosse più la necessità di pagare il mutuo, le condizioni relative al mantenimento delle figlie da parte del padre saranno oggetto di nuova valutazione e conseguente modifica, al fine di stabilire l'ammontare dell'assegno forfettario che il padre dovrà corrispondere alla madre per partecipare alle spese ordinarie in favore della prole.
In adesione alle linee guida approvate dall'Ill.mo Tribunale di Paola, prot. 2130/2017, i genitori convengono che le spese per i figli siano suddivise in: spese ordinarie, spese straordinarie che necessitano del preventivo consenso tra i genitori e spese straordinarie che non necessitano del preventivo consenso dei genitori.
Rientrano, pertanto, nel mantenimento ordinario tutte le voci di spesa che rispettano il requisito temporale della periodicità, il requisito quantitativo della non gravosità e il requisito funzionale della utilità e/o necessarietà.
Dunque, si considerano comprese nel mantenimento ordinario, a titolo esemplificativo: le visite pediatriche di routine e medicinali da banco, il vitto (inclusa l'eventuale mensa scolastica, sostitutiva del pranzo), il contributo alle spese abitative, l'abbigliamento ordinario (inclusi i cambi di stagione), le tasse scolastiche di istituti pubblici sino al ciclo di studi medio-superiore, la tessera dell'autobus, il materiale scolastico di cancelleria, i trattamenti estetici (es. parrucchiere), la ricarica del cellulare, le gite scolastiche giornaliere senza pernottamento e spese similari.
Le spese ordinarie non vanno rendicontate.
4. SPESE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA PROLE
In ordine alle spese straordinarie, i genitori convengono di suddividerle al 50% tra di loro.
Pertanto, sempre in adesione alle linee guida approvate dall'Ill.mo Tribunale di Paola, prot.
2130/2017, le spese straordinarie sono suddivise in: spese straordinarie che necessitano del preventivo consenso tra i genitori e spese straordinarie che non necessitano del preventivo consenso dei genitori. Mentre non sussiste alcun obbligo di rendicontazione sulle somme spese per i bisogni ordinari dei figli, tutte le spese straordinarie vanno rendicontate.
Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e che sono suscettibili di rimborsabilità in base alla loro obiettiva necessità, cosiddette “Spese Extra” sono (a titolo esemplificativo) le seguenti: a) Spese sanitarie: di norma sono tutte quelle spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, come i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo: impianti di ausilio sanitario, spese oculistiche compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto, spese ortopediche e acustiche). Tutte le altre spese mediche in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
b) Spese scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse e/o assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia).
c) Spese extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria estraordinaria, per meccanica o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione
(bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Invece, le spese straordinarie che richiedono il necessario e preventivo accordo, espresso o tacito, tra i genitori, cosiddette Spese “Extra Assegno”, sono (a titolo esemplificativo):
a) Spese sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private che non abbiano il carattere dell'urgenza e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici. b) Spese scolastiche: lezioni private (cosiddette ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria, per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazione, master), gite scolasticheconpernottamento,viaggistudioall'estero,scuoleeuniversitàprivate. c) Spese extrascolastiche: baby sitter, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages), attività ludico-ricreative (centri estivi),cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione
(bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, automobile), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione, cresima, matrimonio. In questi casi, laddove il consenso fosse richiesto da un genitore all'altro per iscritto, il riscontro dovrà avvenire, sempre per iscritto, nel termine massimo di giorni 10 dal ricevimento e l'eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato. Trascorso inutilmente il termine di giorni 10 dal ricevimento della richiesta (inviata sempre a mezzo raccomandata a/r), il silenzio equivarrà a consenso.
I genitori concordano sulla necessità di sostenere contestualmente, pro quota, le spese straordinarie. Laddove ciò non potesse avvenire, però, il genitore che ha sostenuto interamente la spesa straordinaria, comunicherà all'altro, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, il suo importo fornendo idonea documentazione e l'altro provvederà a rimborsare il genitore anticipatario entro 30 giorni.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi alla presa d'atto ed omologazione delle condizioni e degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva sulla domanda cumulativa di separazione e successiva dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1060/2024 così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in regime di separazione Pt_2 dei beni in AT (Pz) in data 22.09.2019 regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune all'atto n. 4 parte 2 serie B anno 2019;
- omologa le condizioni relative alle figlie minori e prende atto degli altri accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AT (Pz) per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AT (Pz) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
- riserva di disporre con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio e la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Paola, così deciso nella camera di conSIlio dell'11.03.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo