Articolo 17 della Legge 25 luglio 1956, n. 925
Articolo 16Articolo 18
Versione
7 settembre 1956
Art. 17.
Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, sono stabiliti, rispettivamente, le norme di attuazione del presente statuto, quelle concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Istituto e le norme di assunzione e di stato giuridico, nonche' la consistenza numerica e il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.
Entrata in vigore il 7 settembre 1956