Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8801/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione III
OP dott. Marco de Scisciolo
Udienza del 26.05.2025
Il giorno 26.05.2025 dinanzi al OP dott. Marco de SCISCIOLO nella causa indicata in oggetto è presente l'Avv. TERESA NICOLETTI nell'interesse di parte attrice la quale chiede accogliere la domanda spiegata nei confronti di parte opposta, con vittoria di spese. Si riporta integralmente al proprio atto introduttivo nonché ai verbali di causa ed alle note di trattazione scritta e conclude per l'integrale accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese e competenze giudiziali, da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, in quanto inammissibile, improcedibile, tardivo ed infondato in fatto ed in diritto. Fa presente la tardività della costituzione di controparte con le relative decadenze documentali e, subordinatamete, la rinuncia nei confronti del Sig. . Pt_1
Eccepisce la tardività nel deposito della documentazione probante che non potrà essere acquisita e valutata dal giudice.
Fa rilevare, inoltre, che la cessione della nuova società finanziaria intervenuta non ha effetto nei confronti dei debitori ceduti, in quanto tale cessione non è stata mai notificata agli stessi ai sensi dell'art. 1264 c.c. e di cui se ne eccepisce la tardività.
Spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Si chiede che la causa venga decisa.
È altresì presente l'avv. CARLO ABBRUZZESE per delega dell'avv. MARCO PESENTI per conto del convenuto il quale chiede rigettarsi la domanda di parte attrice con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, si oppone a tutto quanto eccepito e
Il OP preso atto che il provvedimento di fissazione della udienza odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc è stato ritualmente notificato alle parti a mezzo pec di cancelleria in data 27.01.2025, lette le motivazioni e conclusioni rassegnate per iscritto dalla sola parte opposta e quelle rassegnate dalle parti a verbale e nel corso della discussione orale decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TA AR UA ER , in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.05.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 8801/2019 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra C.F: Parte_2
e C.F.: elett.te dom.ti C.F._1 Parte_3 C.F._2 in Sparanise (CE) alla via B. Gaetani n. 10, presso lo studio dell'Avv. Teresa Nicoletti che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
e C.F. e P.I. in persona dell'Amministratore Unico e Parte_4 P.IVA_1 legale rappresentante p.t. rappresentata dalla mandataria , rappresentata e Parte_5 difesa dall'avv. Alessandro Barbaro (c.f. , con studio in CodiceFiscale_3
Messina congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Aloi nonché ( ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Pesenti con domicilio eletto in TA AR UA ER, Via Mario Fiore Palazzo Aversano, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Abbruzzese
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio e come da discussione orale all'udienza del 26.05.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del Tribunale di TA AR UA ER del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale. Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo. Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa è infondato e va integralmente rigettato per le ragioni di seguito evidenziate. Va premesso che il giudizio ha avuto la sua genesi con atto di opposizione formulato dai signori ed ma che in corso del Parte_2 Parte_3 giudizio vi è stata rinuncia ad ogni domanda nei confronti del , Parte_3 accettata da controparte, di guisa che la causa è proseguita nei confronti della sola Parte_2
Quest'ultima ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento negativo del suo debito nei confronti della società convenuta e la revoca del DI opposto, richiesto giudizialmente da e notificato agli opponenti in data 01/08/2019; decreto ingiuntivo n. Parte_4
1583/2019, emesso il 08/07/2019 dal Tribunale di S. AR C.V., per la somma di Euro 12.252,81 oltre interessi e spese. Il decreto ingiuntivo opposto veniva concesso in virtù del contratto di finanziamento con la del 08.05.2009 per euro Parte_6
10.000 ; finanziamento avente n. 3785355200 in ordine al quale si segnalava nel ricorso Cont per he la on aveva provveduto al rimborso dell'importo finanziato. Pt_2 Al ricorso per DI era allegata certificazione ex art. 50 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), raccomandata a/r n. 608123723547 e n. 608123723536 del 22.9.2010 con cui la Parte_6
richiedeva il pagamento di quanto dovuto senza esito.
[...]
Veniva altresì specificato che in data 7.08.2014 il credito vantato dalla Parte_6
è stato ceduto alla società costituita ai sensi della Legge
[...] Parte_4
130/99, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte 2 n. 95 del 12.08.2014 ed elenco dei debitori ceduti anch'esso allegato al ricorso monitorio, L'opponente ha sostenuto di non avere sottoscritto il contratto di finanziamento per cui è causa e di non avere incassato la somma oggetto del finanziamento. In corso di giudizio si è costituita evidenziando che con Controparte_1 atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 28/02/2022, Parte_4
(cedente) aveva ceduto appunto ad (cessionaria) un Controparte_1 portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 TUB;
che della cessione era stato veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 17/03/2022 - Parte II. Veniva depositato il relativo atto di cessione ed i dichiarava cessionaria e titolare dei crediti oggetto Controparte_1 del presente giudizio. In corso di giudizio, come detto, è stata formalizzata ed accettata la rinuncia alle pretese nei confronti del ed il Giudice ha concesso la provvisoria Parte_3 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. È stato esperito negativamente il tentativo di mediazione e raccolte le istanze ex art. 183 VI comma cpc la causa è stata ritenuta matura per la decisione. È risultato provato e documentato in atti che la opponente ebbe a sottoscrivere il contratto di finanziamento con la e che Parte_6 furono i crediti relativi a detto contratto ad essere ceduti in prima istanza alla Pt_4
poi ad a .
[...] Controparte_1
Negli atti di causa risultano prodotti i contratti di cessione relativi alle due citate società e le pubblicazioni degli stessi in Gazzetta Ufficiale, come sopra già evidenziato. D'altronde va sottolineato che la opponente contesta di avere sottoscritto il contratto di finanziamento ma, come gi evidenziato dal Giudice nella pregressa ordinanza del 04.10.2021 sia il disconoscimento di sottoscrizione che la eccezione di mancato incasso delle somme oggetto del finanziamento sono state formulate in modo generico senza precisazione da un lato dei presunti elementi di falsità delle firme dall'altro delle ragioni per le quali ad onta del disconoscimento delle sottoscrizioni e della eccezione di mancato incasso delle somme la opponente abbia pagato alcuni ratei del finanziamento così potendo fare ritenere implicitamente provato l'erogazione dell'importo. Non è stato provato ed in realtà neanche sostenuto in giudizio dalla opponente che la firma al contratto di finanziamento sia frutto di una illecita o dolosa captazione della sua volontà e che dunque possa essere invocabile un qualsivoglia vizio di consenso essendosi la limitata a disconoscere la firma al contratto Parte_2 senza fornire per come doveroso gli elementi specifici della eccepita falsità. Parte attrice non ha disconosciuto i documenti provenienti da
[...]
prodotti nel giudizio monitorio dalla Parte_6 Parte_4 confluiti nel presente giudizio e di quelli successivamente prodotti in corso di causa da detta ultima società prima, dalla poi, Controparte_1
È dunque adeguatamente provata in atti la genesi del rapporto contrattuale poi oggetto di cessione del credito al pari della esposizione debitoria della opponente la cui sussistenza ha giustificato la emissione del DI poi opposto. È stato prodotto il contratto di finanziamento , sono stati prodotti gli atti di cessione del credito, è stata data prova della pubblicazione delle cessioni sulla Gazzetta Ufficiale e dunque la prova della titolarità della cessione del credito oggetto del processo (ovvero l'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario) . E' stata fornita la prova che sono stati assolti gli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla menzionate edizioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono state infine prodotte in giudizio la comunicazioni di cessione del credito notificate alla opponente a mezzo raccomandata a.r.. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari” e che “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.” (cfr. Cass. 19.02.2019, n. 4713; Cass. 29.09.2020, n. 20495, Cass. 17.03.2006, n. 5997). In caso di contestazione del credito, spetta, come già anticipato, sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compresi nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco. Nella fattispecie, l'onere risulta adempiuto dalla opposta la quale ha prodotto copie della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana da cui risultano le richiamate cessioni in blocco. Le ragioni fin qui esposte contrastano la eccezione di parte opponente sulla carenza di legittimazione attiva di parte opposta, peraltro sollevata tardivamente e che, come detto, risulta destituita di fondamento. Anche la eccezione di vessatorietà delle clausole contrattuali è stata sollevata da parte opponente come mera petizione di principio ma non è stata sostenuta da alcun argomento o prova e per tali ragioni va disattesa al pari di tutte le altre richieste ed eccezioni. Anche la eccezione di parte opponente di tardività della produzione documentale comprovante la legittimazione attiva è intempestiva oltre che infondata. Sulle spese di lite . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato in citazione e facendo applicazione dei valori minimi delle tabelle professionali in vigore di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti e della ridotta attività svolta in sede istruttoria. Tanto premesso;
Il Tribunale di TA AR UA ER, in persona del G.O.P. dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 8801/2019 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO pendente tra C.F: elett.te dom.ta in Parte_2 C.F._1
Sparanise (CE) alla via B. Gaetani n. 10, presso lo studio dell'Avv. Teresa Nicoletti e
( ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Pesenti con domicilio eletto in TA AR UA ER, Via Mario Fiore Palazzo Aversano, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Abbruzzese ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
P.Q.M.
Dispone preliminarmente l'estromissione dal giudizio di per effetto Parte_4 dell'intervento spiegato da a seguito della cessione del credito Controparte_1 per cui è giudizio. Dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di Pt_3 per effetto della rinuncia all'azione da parte della opposta
[...]
Sussistono ragioni di convenienza legate anche alla attività in concreto esercitata in giudizio per la compensazione delle spese di giudizio rispetto alla posizione processuale del . Parte_3
Quanto alla posizione della rigetta l'opposizione e per Parte_2
l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1583/2019, emesso il 08/07/2019 dal Tribunale di S. AR C.V. G.U. della III sezione civile dott.ssa BERDARDEL Rg 4020/2019 per la somma di Euro 12.252,81 oltre interessi e spese richiesto giudizialmente da e notificato alla opponente in data Parte_4
01/08/2019; Per l'effetto condanna la parte attrice nata a [...] ed Parte_2
Arnone il 24/01/1972, C.F: elett.te dom.ta in Sparanise (CE) C.F._1 alla via B. Gaetani n. 10, presso lo studio dell'Avv. Teresa Nicoletti che la rappresenta e difende giusta procura in atti al pagamento, in favore di Controparte_3 in persona del suo legale rapp.te p.t. , convenuta, opposta, rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Pesenti con domicilio eletto in TA AR UA ER, Via Mario Fiore Palazzo Aversano, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Abbruzzese, delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. n. 55/2014 e ss aggiornamenti, e ridotte al 50% le spese per la fase istruttoria per le ragioni di cui in narrativa, in complessivi € 2120,00 di cui 460,00 per studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 420,00 per fase istruttoria (al 50%) ed infine € 851,00 per la fase decisionale oltre il 15% rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge. Come esposto nel verbale che precede, la presente sentenza viene depositata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza di trattazione in presenza del 26.05.2025.
Così deciso in TA AR UA ER, il 26.05.2025
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo