Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3136/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulio Aristide Parte_1
Sartorio, n. 57, presso lo studio dell'Avv. Alessio Festa, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via Olimpia, n. 30, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Antonella Rossi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
e
, elettivamente domiciliato in Monterotondo, Via Goffredo Mameli, CP_2
n. 9, presso lo studio del Curatore Speciale Avv. Silvia De Santis, che lo rappresenta e difende, giusto atto di nomina
MINORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27.07.2023, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione dalla coniuge , con la quale aveva contratto matrimonio in CP_1
Santa Marina, in data 05.10.2002, trascritto presso il relativo Registro degli atti di matrimonio (Atto n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2002), dal quale sono nati i figli (in data 14.05.2005) e (in data 28.04.2010). Per_1 CP_2
In particolare, il ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione alla moglie, affidamento del figlio minore al Servizio Sociale e successivo affidamento esclusivo al padre, collocamento presso il padre, assegnazione al padre della casa famigliare, frequentazione in forma protetta con la madre, contributo della madre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
Con comparsa di costituzione e risposa depositata in data 12.10.2023, si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di separazione e chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla madre della casa coniugale, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento dei figli per l'importo mensile complessivo di Euro 400,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
Con ordinanza del 27.12.2023, sono stati adottati provvedimenti provvisori di affidamento del figlio minore al Servizio Sociale, collocamento presso il padre, assegnazione al padre della casa famigliare, frequentazione in forma protetta con la madre, contributo della madre al mantenimento dei figli per l'importo mensile di Euro
200,00, spese straordinarie per pari quote tra i genitori.
Inoltre, è stata disposta la nomina del Curatore Speciale del figlio minore e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale delle parti.
Con comparsa di costituzione e risposa depositata in data 15.01.2024, si è costituito in giudizio il nominato Curatore Speciale del figlio minore CP_2
All'udienza del 17.12.2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. 3
2. Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione alla moglie articolata dal marito deve essere rigettata, non essendo emersa la prova di una violazione dei doveri coniugali da parte della moglie posta in rapporto di esclusiva rilevanza causale rispetto alla definitiva frattura del vincolo coniugale.
A tal riguardo, occorre premettere che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 27.06.2006, n. 14840, conf. Cass.
10.05.2017, n. 11448, Cass. 16.11.2005, n. 23071, Cass. 28.09.2001, n. 12130).
Nel caso di specie, il marito ha articolato la propria domanda di addebito deducendo che la moglie si è disinteressata della cura e dell'organizzazione della casa coniugale e della gestione dei figli, non ha partecipato alle spese famigliari, ha più volte gravemente insultato il marito, si è allontanata dalla casa coniugale per diversi periodi di tempo senza preavviso.
In primo luogo, occorre premettere che le condotte della moglie sono state descritte dal marito in modo generico e senza precisa indicazione della collocazione temporale in cui le stesse avrebbero trovato luogo, ciò impedendo uno specifico accertamento delle condotte descritte e la correlativa valutazione della rilevanza causale delle stesse rispetto alla crisi coniugale.
In secondo luogo, le allegazioni del marito sono risultate sfornite di puntuale prova, in mancanza di specifica produzione documentale sul punto e non essendo stata al riguardo articolata prova orale.
In terzo luogo, dalle più risalenti relazioni del Servizio Sociale del Comune di
Monterotondo emerge una situazione di grave crisi coniugale preesistente o concomitante rispetto alla circostanze indicate dal ricorrente e riconducibile alla conflittualità di entrambe le parti.
A tal riguardo, risulta rilevante la relazione del Servizio Sociale del Comune di
Monterotondo del 21.09.2021, ove viene indicato che “il minore riferisce CP_2 all'educatrice che i genitori litigano frequentemente. La madre non ha nulla in casa e torna tardi dal lavoro. Inoltre, il minore riporta che a causa del conflitto di coppia non può fare visita alla sorella […]. di tutto ciò manifesta all'educatrice il suo CP_2 dispiacere. Inoltre, durante l'erogazione del servizio educativo, l'educatrice ha notato 4
che l'umore del bambino non era come al solito […]. continua a riferire di CP_2 avere dei pensieri brutti […]. La collega non appena arrivata sull'uscio della parto si è resa conto del clima di Tes_1 tensione tra i coniugi. Il Signor con tono alto riferisce che la moglie aveva Pt_1 riordinato la casa solo in previsione della visita domiciliare, sostenendo che da qualche tempo la situazione igienica è precaria. La Signora urlava contro il marito CP_1 negando quanto affermato da quest'ultimo. Le accuse reciproche dei coniugi continuano con toni alterati alla presenza del figlio che appariva palesemente CP_2 dispiaciuto e imbarazzato. Come esposto dalla collega , il conflitto durante la Tes_1 visita domiciliare non ha trovato tregua nonostante i tentativi vani di riportare la calma tra i coniugi”.
Per quanto esposto, la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente nei confronti della moglie deve essere rigettata.
3. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore
Deve premettersi che l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e segg. c.c. con previsione dello schema generale dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e assunzione in forma condivisa delle decisioni maggiormente rilevanti nell'interesse dei minori.
Tuttavia, nel caso in esame sono emerse ragioni che impongono di derogare allo schema di affidamento sopra richiamato, in considerazione della conflittualità tra le parti e dei profili di criticità nella rispettiva capacità genitoriale emersi in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Nel caso di specie, occorre premettere che, con provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni di Roma del 28.10.2020 e 28.01.2021, è stato previsto l'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale del Comune di Monterotondo.
Inoltre, deve essere evidenziato che la madre risulta affetta da Disturbo Bipolare di Tipo
II, attualmente curata con terapia farmacologica.
Con riguardo alla conflittualità genitoriale, risulta rilevante la richiamata relazione del
Servizio Sociale del Comune di Monterotondo del 21.09.2021, che ha trovato conferma nella successiva relazione del Servizio Sociale del Comune di Monterotondo del
10.08.2022, ove viene indicato che la “situazione del grave conflitto della coppia genitoriale permane a danno dei minori, in quanto continuano a litigare con veemenza anche in presenza dei figli […]. La coppia non possiede sufficienti risorse per garantire il sano sviluppo dei figli, al contrario c'è un ristagno nelle dinamiche di attacco reciproco che destabilizzano i figli”. 5
Inoltre, risultano rilevanti le dichiarazioni rese dal figlio minore in sede di audizione all'udienza del 20.12.2023, per cui “intorno al 2019 e 2020 c'è stata una situazione di lite tra mamma e PÀ, non andavano d'accordo. Anche per delle sciocchezze litigavano. Alzavano tra loro la voce, ma non le mani. Qualche volta mi hanno coinvolto, anche chiedendo il mio parere, io cercavo di fare in modo che si calmassero.
Quando ero molto piccolo, tipo sette o otto anni, se facevo qualcosa di sbagliato, come far cadere qualche cosa, poteva capitare che mio padre mi desse uno schiaffetto. Ma adesso non è più successo così […].
In passato è capitato che mamma perdesse il controllo. Una volta, per esempio, voleva portare via tante cose in casa, forse qualcuna anche nostra, per andare via. Però non è mai capitato che perdesse il controllo e mi facesse male. Qualche volta mamma urla, perché stressata oppure per delle cavolate. Qualche volta mamma grida in pubblico.
Qualche volta anche PÀ perde il controllo, sbatte le cose, grida tanto. Vuole avere sempre ragione lui”. Quanto indicato conferma l'esistenza di una situazione di grave conflittualità che ha coinvolto le parti e ha inciso sui rapporti con il figlio minore, denotando l'incapacità dei genitori di assumere decisioni in modo coordinato nell'interesse del figlio.
Inoltre, deve essere richiamata l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, svolta con metodo e rigore scientifico, congruamente motivata e non puntualmente contestata dalle parti, dunque integralmente condivisibile nei risultati raggiunti.
In sede di consulenza, con riguardo alla situazione del padre, è emerso che “il signor presenta una personalità ossessiva: è molto attento ai dettagli, Parte_1 soprattutto per ciò che riguarda la pulizia e l'ordine di casa. La sua ossessione per la casa nasconde il controllo sulle emozioni interiori e viene messa in atto per impedire loro di emergere e manifestarsi: pulire e rassettare si trasforma in una sorta di rituale che aiuta a tenere a bada l'ansia; infatti, come riferiscono i figli, il signor è Pt_1 molto ansioso verso di loro. Sono presenti sintomi depressivi e paranoici;
è un soggetto irritabile. L'emotività appare inibita” (cfr. C.T.U. pag. 12). In relazione alla situazione della madre, è stato evidenziato che “la signora CP_1
soffre di un disturbo bipolare. L'io è inibito, il tono della voce è basso, i
[...] movimenti sono lenti, segni tipici dello stato depressivo. È orientata nel tempo e nello spazio, anche se fatica ad entrare in contatto con sé stessa. Presenta una scarsa emotività e ha bisogno di continui solleciti per parlare ed esprimersi. Il suo umore è instabile e di conseguenza anche il modo di comportarsi” (cfr. C.T.U. pagg. 12 e 13). Sul piano del rapporto genitoriale e con il figlio minore, è stato rilevato che “il rapporto tra il signor e la signora è freddo e distaccato e ciò li rende poco Pt_1 CP_1 attenti ai bisogni dei minori. È stato notato che tra i due ex partner non c'è dialogo e non si confrontano sui figli, ciò ricade sul processo di formazione dei minori che non hanno come punto di riferimento i genitori […]. 6
Entrambi sono genitori molto presenti, capaci di passare anche del tempo insieme;
purtroppo, essendo molto ansiosi, spesso discutono coi figli e non riescono a immedesimarsi nel ruolo genitoriale” (cfr. C.T.U. pag. 13).
Conseguentemente, risultano coerenti le conclusioni raggiunte dal consulente, per cui
“risulta necessario, per il momento, che i minori restino affidati ai Servizi Sociali a causa della conflittualità̀ esistente tra i coniugi, ma soprattutto a causa dei disagi psicologici di entrambi i genitori: il signor presenta una forte rigidità, la signora Pt_1
presenta una depressione bipolare” (cfr. C.T.U. pag. 14). CP_1
Alla luce delle circostanze emerse, la scelta maggiormente rispondente alla necessità di garantire la più ampia tutela del figlio minore risulta dunque l'affidamento al CP_2
Servizio Sociale del Comune di Monterotondo, che dovrà assumere le decisioni straordinarie di maggiore importanza afferenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio minore.
Inoltre, a fronte dei richiamati profili di criticità della situazione fattuale emersa, deve essere confermata la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio Sociale, che mantenga le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari.
A tal riguardo, deve prevedersi che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze.
Infine, deve essere confermato che il Servizio Sociale attivi, in collaborazione con il
TSMREE presso la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, un percorso di sostegno a favore del figlio minore, calibrato e modulato nelle sue tempistiche e modalità in relazione alle esigenze del minore.
Con riguardo al collocamento del figlio minore, occorre anzitutto tenere conto della volontà e delle esigenze manifestate dal medesimo in sede di audizione all'udienza del
20.12.2023.
In particolare, il figlio minore ha evidenziato che “dovendo proprio scegliere se stare da solo a casa con mamma o con PÀ, sceglierei di stare con PÀ. Questo perché con mia mamma litigo un po' di più, però sto bene anche con lei”.
La volontà del figlio minore, ormai quattordicenne, deve essere valorizzata, in considerazione della patologia della madre e degli episodi di aggressività e perdita di controllo dalla stessa manifestati.
A tal riguardo, risulta rilevante la relazione del Servizio Sociale del Comune di
Monterotondo del 16.07.2021, che ha dato conto di condotte aggressive della resistente, segnatamente evidenziando che “la sig.ra giunta in ritardo CP_1 all'appuntamento, appariva sin da subito molto rivendicativa nei confronti del marito 7
per motivi poco chiari, che narrava con toni accesi, aggressività verbale e con un eloquio circostanziato e tangenziale.
Apparivano significative le frequenti interruzioni della sig.ra durante la conversazione, anche nei nostri confronti, con scarsa capacità di rispettare i turni della conversazione
e di avere un registro linguistico appropriato al contesto (con voce alta e parole volgari, deragliando dalle tematiche oggetto del colloquio, esprimeva al marito il proprio rifiuto di avere rapporti sessuali con lui).
L'atteggiamento del padre è apparso maggiormente congruo alla situazione;
di fronte alle esternazioni aggressive dalla moglie, ha mantenuto atteggiamento di silenzio, evitando il più delle volte di rispondere alle provocazioni e agli insulti […].
La signora ha presentato un episodio di importante aggressività verbale nei confronti della scrivente (dr.ssa ), urlando prolungatamente al telefono minacciando di Per_2 procedere per vie legali rivendicando il diritto di incontrare la figlia, impedendo alla sottoscritta di parlare e di approfondire i motivi di tale decisione, e chiudendo improvvisamente la telefonata sua sponte”.
Pertanto, dando seguito alla volontà manifestata dal figlio e alle esigenze indicate e tenendo conto dell'esigenza del minore di mantenere il proprio ambiente domestico prevalente con la figura genitoriale paterna, deve essere disposto il collocamento prevalente del medesimo presso il padre, nella casa coniugale dallo stesso attualmente abitata.
Stante il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, in applicazione del criterio legale, deve essere disposta l'assegnazione al medesimo della casa coniugale, sita in Monterotondo, Via Filippo Turati, n. 56/A, unitamente al mobilio, agli arredi e alle suppellettili ivi esistenti, incluse le pertinenze.
Nella determinazione del regime di frequentazione del figlio minore con la madre, deve essere valorizzato quanto emerso all'udienza del 17.12.2024, con particolare riguardo all'allentamento del clima di tensione tra i genitori e alla non più attuale esistenza di ragioni di necessità di incontri in forma protetta tra madre e figlio.
In ragione di ciò, si prevede che la madre veda e tenga con sé il figlio, salvo diverso accordo tra i genitori e salvaguardando la volontà e le esigenze manifestate dal minore, con le seguenti modalità:
- Tutte le settimane, nei giorni di martedì e di giovedì, dall'uscita della scuola (o dalle ore 14.00 nei periodi non scolastici), con riaccompagno dal padre alle ore
21.00;
- A finesettimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00, con riaccompagno presso il padre la domenica sera alle ore 21.00;
- Durante il periodo estivo, per quindici giorni anche non continuativi con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, in difetto di accordo, nel primo anno con il padre dal 01 agosto al 15 agosto e con la madre dal 16 agosto al 31 agosto, ad anni alterni;
8
- Durante il periodo natalizio, nel primo anno con il padre nei giorni del 24 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio e con la madre nei giorni dal 25 dicembre al 31 dicembre, ad anni alterni;
- Durante il periodo pasquale, nel primo anno con la madre nel giorno di Pasqua
e con il padre durante il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- Durante il compleanno del rispettivo genitore, per la festa del PÀ e per la festa della mamma, con il genitore festeggiato;
- Durante il compleanno del minore, ad anni alterni, partendo dal primo anno con il padre.
Rispetto a tale regime di frequentazione, deve essere aggiunto che il figlio, ormai quattordicenne, possa sentirsi libero di vedere e frequentare la madre anche al di fuori del calendario indicato o con diverse modalità.
4. Contributo al mantenimento dei figli
Risulta incontestato tra le parti che la figlia , che ha da un anno ha raggiunto la Per_1 maggiore età, risulta non ancora indipendente economicamente.
Al fine di determinare il contributo della madre al mantenimento dei figli, occorre premettere la ricostruzione della condizione economica dei genitori e delle esigenze dei figli.
Il ricorrente ha dichiarato di lavorare come operaio elettricista, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.500,00.
Quanto dichiarato dal ricorrente risulta confermato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata e dalla documentazione fiscale e reddituale allegata.
La resistente ha dichiarato di lavorare come impiegata, con reddito mensile medio netto di circa Euro 1.500,00.
Quanto dichiarato dalla resistente risulta confermato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata e dalla documentazione fiscale e reddituale allegata.
Sul piano patrimoniale deve essere evidenziato che entrambe le parti risultano comproprietarie per pari quote della casa coniugale, sita in Monterotondo, Via Filippo
Turati, n. 56/A, sulla quale grava mutuo fondiario con rata mensile per l'importo di circa Euro 500,00.
A tal riguardo, occorre tenere conto dell'assegnazione al ricorrente della casa famigliare, in comproprietà tra le parti, provvedimento dotato di notevole rilevanza sul piano economico, per i vantaggi che ne conseguono in favore della parte assegnataria e per le spese correlate alle esigenze abitative cui la resistente dovrà far fronte. 9
Infine, occorre tenere conto delle esigenze fisiologicamente correlate con l'età dei figli, nonché del tempo trascorso in via prevalente con il padre, con le maggiori esigenze di cura che vi sono connesse.
Dunque, valutando le indicate circostanze, appare congruo porre a carico della madre, quale contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile complessivo di Euro
200,00, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento di allontanamento della madre dalla casa famigliare.
Inoltre, risulta equilibrato prevedere che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, determinate come da protocollo tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine Forense di Tivoli, per pari quote.
5. Spese di giudizio e consulenza tecnica d'ufficio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di giudizio.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, in quanto svolta nel prioritario interesse del figlio minore, devono essere definitivamente poste a carico delle parti per pari quote, con vincolo di solidarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la separazione personale tra e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio presso il Comune di Santa Marina, in data
05.10.2002;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Santa Marina (Atto n. 10, Parte II, Serie A, Ufficio 2, Anno 2002);
- Rigetta la domanda del ricorrente di addebito della separazione alla moglie;
- Affida il figlio minore al Servizio Sociale del Comune di CP_2
Monterotondo, che dovrà assumere le decisioni straordinarie di maggiore importanza afferenti all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio minore;
- Confermata la presa in carico del nucleo famigliare da parte del Servizio
Sociale, che mantenga le proprie funzioni di elevato monitoraggio e vigilanza sulle relazioni famigliari;
- Dispone che il Servizio Sociale segnali tempestivamente ogni comportamento nocivo per la minore, ovvero inadempiente rispetto alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i 10
minorenni, o presso il Tribunale di Tivoli, ovvero all'Ufficio del Giudice tutelare secondo le rispettive competenze;
- Dispone che il Servizio Sociale attivi, in collaborazione con il presso Pt_2 la ASL del Distretto Sanitario competente per territorio, anche tramite idonei centri convenzionati, un percorso di sostegno a favore del figlio minore, calibrato e modulato nelle sue tempistiche e modalità in relazione alle esigenze del minore.
- Dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, nella casa coniugale;
- Dispone l'assegnazione al padre della casa coniugale, sita in Monterotondo,
Via Filippo Turati, n. 56/A, unitamente al mobilio, agli arredi e alle suppellettili ivi esistenti, incluse le pertinenze;
- Determina il regime di frequentazione del figlio minore con la madre secondo quanto indicato in parte motiva;
- Determina il contributo della madre al mantenimento dei figli nell'importo mensile complessivo di Euro 200,00, da corrispondere al padre entro il giorno
05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento dal momento di allontanamento della madre dalla casa famigliare;
- Dispone che i genitori concorrano alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, determinate come indicato in parte motiva, per pari quote;
- Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti per pari quote, con vincolo di solidarietà.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 23.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai