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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3009/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NIGERIA) l'08/03/1984; rappresentata e difesa dall'Avv. FACCO ALESSIA
RICORRENTE contro
C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZATO MASSIMO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 22/05/2025, così chiedendo:
“1) i figli minori e sono affidati, in via esclusiva e “rafforzata”, alla madre Persona_1 Per_2
, con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima e con Parte_1 previsione che la madre possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
2) la casa familiare, sita in Sossano (VI), via A. Pigafetta n. 21/B, viene assegnata alla madre affinché possa continuare a viverci con i figli;
3) il padre, su sua richiesta, potrà vedere i figli in incontri in spazio neutro presso Servizi Sociali territorialmente competenti;
4) il sig. otrà contattare i figli, anche quotidianamente, tra le ore 19,00 e le ore 21,00, tramite CP_1 videochiamata;
5) il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei due figli minori, e CP_1 Persona_1
, versando alla madre la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 a figlio), annualmente Per_2 rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da regolarsi in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
6) il sig. si obbliga a versare, entro lo stesso termine, un assegno mensile di euro 200,00, CP_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della moglie;
7) l'assegno unico relativo ai figli minori sarà percepito per intero dalla madre, quale unico genitore affidatario, come per legge;
8) il canone di locazione, relativo alla casa familiare, sarà a carico della sig.ra Pt_1
9) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/07/2024 esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Nigeria in data 11/03/2017; che dall'unione erano nati i figli CP_1 Per_1 in data 25/11/2018 e in data 18/03/2020; che il marito sovente si allontanava dalla casa
[...] Per_2 coniugale rendendosi irreperibile e lasciando la famiglia senza soldi per far fronte alle primarie necessità. Pertanto, la ricorrente chiedeva, in via preliminare ed urgente ex art. 473bis.15. c.p.c., che i figli minori venissero affidati in via super esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa e con assegnazione della casa coniugale;
che venisse disposto l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 700,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, e l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di € 400,00. Nel merito, chiedeva che venisse dichiarato direttamente lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti ai sensi della legge nigeriana, alle medesime condizioni richieste in via preliminare ed urgente. All'esito della prima udienza, alla quale compariva la sola parte ricorrente, il Giudice delegato onerava parte ricorrente di procedere alla rinotifica degli atti ed adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Frattanto, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio ma, per contro, chiedeva che i figli minori venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
che venisse posto a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che nulla venisse disposto a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Alla successiva udienza, fissata per la comparizione personale dei coniugi, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo con rinuncia di parte ricorrente alla domanda di divorzio diretto e, pertanto, formulavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento dei figli minori alla madre in via esclusiva e rafforzata con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima e con la previsione che la madre possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Il padre, su sua richiesta, potrà vedere i figli in incontri in spazio neutro presso i Servizi
Sociali territorialmente competenti e potrà contattare i figli, anche quotidianamente, tra le ore 19,00
e le ore 21,00, tramite videochiamata.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sossano (VI), via A.
Pigafetta n. 21/B, in favore di quale genitore convivente con i figli Parte_1 minori.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di 'obbligo di corrispondere a a titolo di mantenimento, CP_1 Parte_1 la somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Benin City in data 11/03/2017 con atto trascritto al n. 15, parte II, serie C, anno
2023 del Comune di Sossano (VI), alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sossano (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice est. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3009/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(NIGERIA) l'08/03/1984; rappresentata e difesa dall'Avv. FACCO ALESSIA
RICORRENTE contro
C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZATO MASSIMO
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 22/05/2025, così chiedendo:
“1) i figli minori e sono affidati, in via esclusiva e “rafforzata”, alla madre Persona_1 Per_2
, con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima e con Parte_1 previsione che la madre possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi;
2) la casa familiare, sita in Sossano (VI), via A. Pigafetta n. 21/B, viene assegnata alla madre affinché possa continuare a viverci con i figli;
3) il padre, su sua richiesta, potrà vedere i figli in incontri in spazio neutro presso Servizi Sociali territorialmente competenti;
4) il sig. otrà contattare i figli, anche quotidianamente, tra le ore 19,00 e le ore 21,00, tramite CP_1 videochiamata;
5) il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento dei due figli minori, e CP_1 Persona_1
, versando alla madre la somma mensile di euro 500,00 (euro 250,00 a figlio), annualmente Per_2 rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, da regolarsi in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
6) il sig. si obbliga a versare, entro lo stesso termine, un assegno mensile di euro 200,00, CP_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della moglie;
7) l'assegno unico relativo ai figli minori sarà percepito per intero dalla madre, quale unico genitore affidatario, come per legge;
8) il canone di locazione, relativo alla casa familiare, sarà a carico della sig.ra Pt_1
9) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/07/2024 esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio con in Nigeria in data 11/03/2017; che dall'unione erano nati i figli CP_1 Per_1 in data 25/11/2018 e in data 18/03/2020; che il marito sovente si allontanava dalla casa
[...] Per_2 coniugale rendendosi irreperibile e lasciando la famiglia senza soldi per far fronte alle primarie necessità. Pertanto, la ricorrente chiedeva, in via preliminare ed urgente ex art. 473bis.15. c.p.c., che i figli minori venissero affidati in via super esclusiva alla madre con collocazione presso la stessa e con assegnazione della casa coniugale;
che venisse disposto l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 700,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, e l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma mensile di € 400,00. Nel merito, chiedeva che venisse dichiarato direttamente lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti ai sensi della legge nigeriana, alle medesime condizioni richieste in via preliminare ed urgente. All'esito della prima udienza, alla quale compariva la sola parte ricorrente, il Giudice delegato onerava parte ricorrente di procedere alla rinotifica degli atti ed adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Frattanto, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di scioglimento del CP_1 matrimonio ma, per contro, chiedeva che i figli minori venissero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
che venisse posto a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che nulla venisse disposto a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Alla successiva udienza, fissata per la comparizione personale dei coniugi, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo con rinuncia di parte ricorrente alla domanda di divorzio diretto e, pertanto, formulavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento dei figli minori alla madre in via esclusiva e rafforzata con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima e con la previsione che la madre possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi. Il padre, su sua richiesta, potrà vedere i figli in incontri in spazio neutro presso i Servizi
Sociali territorialmente competenti e potrà contattare i figli, anche quotidianamente, tra le ore 19,00
e le ore 21,00, tramite videochiamata.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%. Sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sossano (VI), via A.
Pigafetta n. 21/B, in favore di quale genitore convivente con i figli Parte_1 minori.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di 'obbligo di corrispondere a a titolo di mantenimento, CP_1 Parte_1 la somma di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in Benin City in data 11/03/2017 con atto trascritto al n. 15, parte II, serie C, anno
2023 del Comune di Sossano (VI), alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sossano (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello