Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente rel.
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 170-1/2024 diretto alla dichiarazione di apertura della della ditta individuale Controparte_1 Controparte_2
(c.f. - p.IVA – REA FO-
[...] C.F._1 P.IVA_1
290672), con sede in San Mauro Pascoli, via Rio Salto I n. 10
Visto il ricorso proposto in data 30/12/2024 da
(c.f. ), Controparte_2 C.F._1
assistito dall'avv. PIERINO BUDA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio legale sito a Savignano sul Rubicone Viale della Libertà n. 142
− esaminati gli atti ed i documenti;
− sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la debitrice ricorrente ha la propria sede nel circondario di questo Ufficio;
• le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,
• le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IV A relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
• una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
• l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali ne siano muniti
• una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore;
− dato atto che pur non avendo il debitore provveduto a depositare tutto quanto sopra indicato ha, in ogni caso, prodotto documentazione sufficiente a dimostrare la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda;
− considerato, infatti, che dai documenti prodotti emerge che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
− rilevato in particolare che il debitore è imprenditore commerciale, avendo esercitato l'attività di calzaturificio fino all'avvenuta cancellazione dal registro imprese il
28/10/2024;
− evidenziato, inoltre, che risulta superata una delle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, atteso che dai bilanci prodotti emerge che negli esercizi 2021, 2022 e
2023 la società ha registrato ricavi superiori a € 200.000;
− ritenuta la sussistenza dello stato di insolvenza della ditta ricorrente, atteso che, come si evince dal ricorso, a seguito del costante calo di commesse, nel 2023 tutti i dipendenti si sono licenziati e lo stesso titolare ha cessato l'attività, avendo svolto corso CP_2
del 2024 attività stagionale di cameriere e proceduto a cancellare l'impresa dal Registro
Imprese, senza essere stato in grado di pagare tutti i debiti verso i dipendenti, oltre che verso banche e fornitori per importi superiori a € 230.000 a fronte di un attivo del tutto esiguo;
− ritenuto pertanto che a fronte della descritta situazione sia palese come la ditta non sia più in grado di far Controparte_2 Controparte_2
fronte con mezzi ordinari di pagamento alle proprie obbligazioni e versi effettivamente in stato di insolvenza con ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
− tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
− visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII
P.Q.M.
DICHIARA APERTA
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti della ditta (c.f. Controparte_2
- p. IVA – REA FO-290672), con sede in San Mauro C.F._1 P.IVA_1
Pascoli, via Rio Salto I n. 10
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa BARBARA VACCA
Curatore il dott. VALERIO ALFARANO (c.f. ), con studio in Forlì, C.F._3
via Nino Bixio n. 3, iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei periti
Contabili di Forlì-Cesena e all'elenco nazionale dei Gestori della crisi;
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII
AVVISA il nominato Curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, dovrà far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
AVVISA il nominato Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico, dovrà altresì depositare in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e delle cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c. e rispetto a - C.F. Controparte_2
: C.F._1
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
il Curatore provvederà senza indugio a dare comunicazione al PM del mancato deposito di tale documentazione;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, a tale incombente provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al
P.M. e provvedendo ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII.
FISSA il giorno 10/04/2025 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato sopra nominato;
ASSEGNA ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVERTE
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui vanno proposte con le modalità sopra indicate, che non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni e deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore, con avvertimento che in caso di mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
che il Curatore proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
che il Curatore richieda l'assistenza della forza pubblica ove necessario;
che in relazione ai beni e alle cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, il curatore procede a norma dell'art. 758 c.p.c.
che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 195 CCII a redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile (senza più necessità dell'assistenza del Cancelliere), presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale andrà allegata la documentazione fotografica dei beni inventariati, procedendo al successivo deposito in cancelleria di uno dei due originali;
che il Curatore proceda a nominare senza indugio uno stimatore quando necessario;
che il Curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, proceda a compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi, procedendo al deposito di tali elenchi in cancelleria;
ORDINA alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza, ai sensi dell'art. 45 CCII, entro il giorno successivo al suo deposito, al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché, entro il medesimo termine, di trasmetterne un estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) all'Ufficio del Registro delle Imprese in cui l'impresa ha la propria sede legale e, se diversa da quella effettiva anche presso quello di quest'ultima, ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 09/01/2025
Il Presidente rel. ed estensore
dott.ssa Barbara Vacca