Art. 5.
Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione della energia, elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.(1) ((2))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1942-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GORLA - CIANO - GRANDI - DI REVEL
- PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI
Visto, il Guardasigilli: Grandi
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogortenenziale 5 aprile 1946, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all' art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745 , entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Herz, a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, e ridotto al 31 dicembre 1946 per le regioni dell'Italia centrale e meridionale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria).
Dopo tale data gli impianti elettrici delle dette regioni dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Herz". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 aprile 1953, n. 283 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine stabilito dall' art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745 , e' prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata gia' disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276 , o dei decreti Ministeriali di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255 ".
Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione della energia, elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.(1) ((2))
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1942-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GORLA - CIANO - GRANDI - DI REVEL
- PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI
Visto, il Guardasigilli: Grandi
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogortenenziale 5 aprile 1946, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all' art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745 , entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Herz, a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, e ridotto al 31 dicembre 1946 per le regioni dell'Italia centrale e meridionale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria).
Dopo tale data gli impianti elettrici delle dette regioni dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Herz". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 16 aprile 1953, n. 283 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine stabilito dall' art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745 , e' prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata gia' disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276 , o dei decreti Ministeriali di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255 ".