Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01078/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6880 del 2025, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Pietro Colletta n. 12;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia presentata dalla ricorrente, ex art. 91, co. 5, del d.lgs. n. 159/2011, il -OMISSIS-, volta ad ottenere la revisione del provvedimento interdittivo e il rilascio della liberatoria antimafia;
nonché per la declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EP OS e udita l'Avvocato dello Stato Carola Bova, dando atto che il difensore della ricorrente ha chiesto, con nota depositata il 2/2/2026, il passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente agisce avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Caserta sulla sua istanza, in epigrafe indicata.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha rappresentato che, come indicato nell’esibita nota dell’Ufficio del -OMISSIS-, la posizione della società è stata definita con esito liberatorio.
In ragione di ciò, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio.
Tanto precisato, il Collegio osserva che sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente conseguito l’utilità sostanziale sottesa alla proposizione del gravame.
Cionondimeno si stima equo disporre la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della pronta risposta fornita dalla Prefettura, facendo applicazione del principio che valorizza il comportamento dell’Amministrazione (cfr., in fattispecie analoga, Cons. Stato - Sez. V, 13/6/2025 n. 5180: “ alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, potendo essere premiato il comportamento processuale dell’Amministrazione, conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., con la compensazione delle spese ”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche ed enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
EP OS, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP OS | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.