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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/12/2024, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3312 del 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3312 del 2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Pietro Ceccano ed CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sezze, Vicolo Tirletti n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Maddalena Di Girolamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina,
Piazza Dante 2, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Ci si riporta alle conclusioni dei propri atti e scritti difensivi che qui si hanno per trascritti di cui si chiede l'integrale accoglimento con conseguente rigetto di ogni avversa pretesa. / Con vittoria di spese e compensi professionali.”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “Che questo Ecc.mo
Tribunale, previa fissazione dell'udienza per la loro comparizione, esperito il tentativo di conciliazione e previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi stessi, nonché rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà designato, per la
Pagina 1 prosecuzione del giudizio, affinchè sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il Sig. e la Sig.ra in Sezze (LT) in data 08.01.1994 e trascritto CP_1 Controparte_2
nel registro dello Stato Civile del Comune di Sezze al n. 1, parte I, dell'anno 1994, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni: / Dichiarare il Sig. non più tenuto a corrispondere l'assegno di CP_1 mantenimento di € 250.00 a favore della figlia in quanto quest'ultima divenuta Persona_1
economicamente indipendente con un autonomo nucleo famigliare;
/ Dichiarare il Sig. CP_1
tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento di € 250,00 a favore dell'altra figlia
[...]
direttamente nelle mani della medesima figlia maggiorenne. / Con ogni più ampia Per_2
riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi istruttori, nel prefiggendo termine di legge. / Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”;
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“Pertanto, con le presenti note, in ossequio a quanto richiesto da questo Tribunale la sottoscritta procuratrice, si riporta alle conclusioni di cui ai propri atti e scritti difensivi chiedendone
l'integrale accoglimento”; conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta: “CHIEDE
/ contrariis reiectis, All'Ill.mo Tribunale adito affinchè voglia, / “Dichiarare, ai sensi della Legge
898/70 e successive modificazione, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi
e , anche con emissione di sentenza parziale sullo status, contratto Controparte_2 CP_1 in data 08.01.1994, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio, presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Sezze, al n. 1 Uff. Unico Anno 1994 Parte I, disponendone la trascrizione dell'emananda sentenza. / Porre l'obbligo, in capo al signor di corrispondere la somma CP_1 mensile di € 500,00, oltre aumento Istat come per legge, a titolo di contributo al mantenimento Per_ della figlia da corrispondersi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese. / Controparte_2
Ordinare al datore di lavoro del signor che detta somma venga decurtata dal compenso CP_1
dovuto al in virtù di lavoro dipendente, somma da versarsi annualmente secondo gli CP_1
indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. / Porre l'obbligo in capo al signor
Per_ di corrispondere il 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia come da CP_1 protocollo sottoscritto dal Tribunale di Latina e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Pagina 2 Si dà atto che con sentenza parziale n. 1262/2021 emessa dal Tribunale di Latina il 16 giugno 2021
è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con contestuale separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni e in tale sede, precisate le conclusioni come riportato in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MAGGIORENNI.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno di mantenimento, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso costante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009).
Pagina 3 Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).”
Nel caso di specie, il ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto che la figlia ha raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, ha costruito un proprio nucleo familiare ed ha avuto un figlio (v. pag. 3 del ricorso introduttivo), sicché ha chiesto che fosse dichiarato che il ricorrente non è più tenuto a corrispondere l'assegno per il mantenimento della primogenita per l'importo di € 250,00 e che, per l'effetto, si stabilisse a suo carico solo l'assegno di mantenimento di € 250,00 da versare Per_ direttamente all'altra figlia pure lei maggiorenne, ma ancora economicamente non autosufficiente (si specifica che, in sede di separazione consensuale, al punto 3) del ricorso, era stato così concordato dalle parti: “il marito verserà (ed anzi già versa) alla moglie entro e non oltre
i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile, di euro 500,00- Il padre provvederà altresì al pagamento delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente, se non in casi di urgenza, almeno fino a quando la madre non avrà trovato un lavoro stabile”).
La resistente costituendosi, confermata la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte della figlia (v. pag. 3 della memoria di costituzione), ha chiesto che venisse disposto un assegno Per_1
Per_ mensile a carico del ricorrente da versare a titolo di contributo per il mantenimento della figlia per l'importo di € 500,00 mensili, opponendosi al versamento diretto alla figlia maggiorenne difettando una domanda della stessa in tal senso, oltre all'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie, con ordine di versamento diretto al datore di lavoro del ricorrente come già disposto in forza di provvedimento del Tribunale di Latina depositato in data 12 gennaio 2012 pronunciato sul ricorso ex art. 156, comma 6, c.c. dell'odierna resistente (v. all. 5 alla memoria di risposta).
In sede presidenziale, è stato revocato l'obbligo di corresponsione posto a carico di CP_1 della somma di € 250,00 a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia divenuta Per_1 economicamente autosufficiente, ed è stato posto a carico di l'obbligo di CP_1
Per_ corrispondere a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia la somma mensile di €
400,00 con ordine di versamento diretto in capo al datore di lavoro, senza alcuna previsione relativa alle spese straordinarie.
Pagina 4 Ebbene, ciò premesso, è pacifico inter partes che la figlia è economicamente indipendente e Per_1
che la stessa ha pure costituito un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita di un figlio, come risulta anche dalla documentazione anagrafica in atti (v. certificato di residenza e di stato di famiglia allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente).
Peraltro, deve osservarsi che sussiste un'ontologica differenza tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e quello in sede di divorzio, in cui l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente.
Nel caso di specie, non c'è stata alcuna domanda per l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
né da parte della stessa, che non è intervenuta in giudizio, né da parte della resistente, in ogni caso priva di legittimazione attiva (difettando il presupposto della convivenza); sicché va dato atto che non sussiste, con decorrenza dalla domanda, alcun obbligo in capo al ricorrente di versare un assegno di mantenimento di € 250,00 per la figlia come invece era stato concordato dalle Per_1
parti in sede di separazione consensuale.
Per_ Pure è pacifico tra le parti che la figlia maggiorenne, non sia economicamente indipendente.
La stessa frequenta ancora un corso universitario, come da certificazione dell'Università La
Sapienza versata in atti dalla resistente.
Pertanto, occorre statuire sulla misura dell'assegno che il ricorrente deve versare alla resistente a Per_ titolo di mantenimento della figlia
Deve osservarsi, infatti, che non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di versamento diretto in favore della figlia in quanto, per usare le chiare parole della Suprema Corte,
“giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto (Cass., Sez. I, 11/11/2013, n. 25300” (così da ultimo Cass., ord. n. 34100 del 2021 che ha ribadito il principio espresso con la nota sentenza 25300 del 2013).
Va considerato in merito alle condizioni economiche delle parti che, parte ricorrente, ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 23 settembre 2020, dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'11 settembre 2020 con cui ha dichiarato di svolgere attività lavorativa presso la società “Servizi
Pubblici Locali del Comune di Sezze” con mansioni di operatore ecologico e con una retribuzione di € 1.200,00 e di non avere altre fonti di reddito, di non essere proprietario di alcun bene immobile o titolare di altri diritti reali, di essere intestatario del conto corrente n. 25004 presso
[...]
filiale di Sezze (LT), di non avere quote sociali, titoli, Controparte_3
depositi; di non essere proprietario di beni mobili registrati come ad es. autovetture, di supportare le spese del finanziamento con la Santander Consumer con rata mensile di € 179,00; ha prodotto
Pagina 5 altresì una certificazione unica 2018 emessa dalla Servizi Pubblici Locali Sezze Spa da cui risulta che, nel periodo di imposta 2017, ha percepito reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato pari a € 24.543,04 con imposta netta pari a € 4.154,79; 730/2019 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 24.821,00 con imposta netta di € 4.245,00; 730/2020 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha dichiarato un reddito imponibile di € 25.466,00 con imposta netta pari a € 4.454,00.
Su ordine di esibizione del G.I. del 30 maggio 2022, il ricorrente ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 12 dicembre 2022, una certificazione unica 2022 emessa dalla Servizi Pubblici Locali
Sezze spa da cui risulta che, nell'anno 2021, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato di € 25.349,92 con imposta netta di € 4.415,93 e, successivamente, autorizzata dal G.I. stante la natura ordinatoria del termine per il deposito della documentazione economica e reddituale, in allegato a due note di deposito del 28 febbraio 2023, ha prodotto l'estratto e il promemoria del conto corrente di corrispondenza 000000025004 a lui intestato e acceso presso
BCC a decorrere dal gennaio 2020 e sino al 28 febbraio 2023 con saldo finale di € 6,64, dalla cui lettura risultano: un accredito di € 20.000,00 in data 13 gennaio 2021 per bonifico con causale
“PRESTITO INFRUTTIFERO” proveniente da seguito il 19 gennaio 2021 da emissione Persona_3 di assegni circolari per lo stesso importo;
un accredito di € 14.236,65 in data 5 febbraio 2021 proveniente da Previambiente, l'emissione di assegni circolari per € 5.000,00 in data 13 agosto
2021 e numerosi prelievi di contante di importo vario, anche piuttosto rilevante.
Parte resistente, invece, in relazione all'ordine di esibizione indicato nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, priva di data, con cui ha dichiarato di percepire reddito da lavoro per uno stipendio mensile pari a € 1.150,00 circa più tredicesima pari a € 800,00; di essere proprietaria
“per ¼ di immobile di mq 148 sito in Via Valle Pazza snc Sezze” ove ha dichiarato di risiedere e vivere;
di essere proprietaria di due “vani in V. S. Carlo da Sezze n. 27” , rispetto ai quali ha dichiarato che sono utilizzati in usufrutto dalla madre;
di essere proprietaria “di ½ piano terra composto da 8 vani sito in V. Valle Pazza snc facente parte (cantina) della casa” ove vive;
di essere intestataria delle indicate proprietà dal 2017 a seguito della morte del padre, , e di Persona_4 non trarne reddito;
di essere proprietaria di “un lotto di terra (bosco alto) 60 are particella 331 acquistato nel 1999 e registrato il 21 aprile 1999” da cui ha dichiarato che non percepisce reddito;
di essere intestataria del conto corrente n. 4230672541169850 acceso presso con saldi CP_4
semestrali di modesta entità (n.d.r. in effetti ha indicato un saldo per anno); di essere proprietaria dell'autovettura Hyundai i10 acquistata nel dicembre 2016 e di avere spese per il finanziamento per l'acquisto dell'indicata vettura a decorrere dal gennaio 2017 e sino al dicembre 2020 con rata
Pagina 6 mensile pari a € 233,50; ha prodotto altresì una certificazione unica 2018 emessa dalla CP_5 da cui risulta che, nell'anno 2017, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo
[...] indeterminato pari a € 12.831,41 con imposta netta di € 450,00; modello persone fisiche 2019 da cui risulta che, nel periodo d'imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 16.244,00 con imposta netta pari a € 1.468,00; 730/2020 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha dichiarato un reddito imponibile di € 16.075,00 con imposta netta di € 1.829,00; provvedimento emesso dal Tribunale di Latina depositato il 12 gennaio 2012 con cui è stato ordinato alla società
SPL, società municipalizzata di Sezze, di versare direttamente a mensilmente la Controparte_2 somma pari ad € 500,00 dovuta da parte del in virtù della separazione consensuale CP_1
decurtandola dal compenso spettante al suddetto. Successivamente, su ordine di esibizione del G.I., parte resistente ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 21 novembre 2022, 730/2021 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 16.967,00 con imposta netta di € 2.039,00; 730/2022 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile di € 17.275,00 con imposta netta di € 2.301,00; una certificazione unica 2022 emessa dalla da cui risulta che, nel 2021, ha percepito un reddito da lavoro con CP_6 contratto a tempo indeterminato di € 11.695,77 con imposta netta pari a € 1.016,30; attestazione
ISEE 2022 che, tuttavia, ha una mera valenza previdenziale;
gli estratti del primo trimestre, terzo trimestre e ultimo trimestre 2020 (per il secondo trimestre 2020 è stato prodotto solo un estratto conto scalare) del conto corrente di corrispondenza n. 000103805319 acceso presso Unicredit s.p.a.
e a lei intestato con saldo al 31 dicembre 2020 di € 1.699,55 dalla cui lettura risultano gli accrediti per stipendio e gli accrediti dell'assegno di mantenimento provenienti dal datore di lavoro del ricorrente, ma anche uscite fisse come quella di € 93,61 in favore di Findomestic Banca S.p.A.; di €
36,75 (per i soli mesi di gennaio e febbraio 2020) e di € 23,73 in favore di Parte_1
e di € 233,50 in favore di Santander Consumer Bank S.p.A; gli estratti dal 1 gennaio 2021 al
[...]
30 settembre 2021 (non è stato prodotto l'estratto dell'ultimo trimestre) del citato conto corrente n.
000103805319 con saldo al 30 settembre 2021 di € 9.621,92 dalla cui lettura emergono gli accrediti per stipendio e assegno di mantenimento, un accredito di € 1.740,00 il 19 maggio 2021 con causale
“saldo importo ante giocate” seguito da un'uscita in pari data in favore di di € Parte_2
1.402,25 con causale “saldo gioco”, un accredito di € 1.764,47 in data 31 maggio 2021 da
“Gestore dei Servizi Energetici”, ma anche uscite fisse: sino ad aprile 2021 si rinvengono gli addebiti periodici già citati di € 93,61 in favore di Findomestic Banca;
sino a luglio 2021 si rinvengono gli addebiti periodici di € 23,73 in favore di addebiti periodici per Parte_1 un mutuo contratto con IT s.p.a. d'importo pari a € 151,72 per la prima rata e di € 135,72 per le rate successive;
ha prodotto anche gli estratti del primo trimestre, secondo trimestre e terzo
Pagina 7 trimestre 2022 (manca il quarto trimestre essendo stata la documentazione depositata il 21 novembre 2022) del conto corrente n. 000103805319 succitato con saldo al 30 settembre 2022 di €
3.611,05 dalla cui lettura emergono gli accrediti per stipendio, che, a decorrere dal 25 gennaio 2022 viene erogato dall' di Frosinone e non più da i pagamenti Parte_3 Controparte_5 dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del ricorrente e addebiti periodici di €
135,72 in favore di IT e di € 51,15 a favore di infine, in data 9 settembre Parte_4
2022, risulta un esborso di € 1.802,30 per l'acquisto di una vettura. Non è stata depositata la documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti benché fosse stata espressamente richiesta con l'ordine di esibizione.
Alla luce delle condizioni economiche delle parti come su descritte, dell'assenza di frequentazione Per_ padre-figlia (la resistente, in sede di udienza del 15 febbraio 2022, ha dichiarato che non ha rapporti con il padre e ciò non è stato contestato dal ricorrente sicché deve ritenersi pacifico ex art. 115 c.p.c.), del notorio aumento delle esigenze di un figlio al crescere dell'età, del fatto che sempre all'udienza del 15 febbraio 2022 la resistente ha ammesso per il passato saltuari lavori in nero dell'ultimogenita, il Collegio ritiene congruo stabilire, che, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti temporanei e urgenti con decorrenza dalla domanda alla pubblicazione della sentenza, con decorrenza dalla suddetta pubblicazione sia a carico di , a titolo di CP_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia un assegno di mantenimento mensile di € 300,00, da versare a . Controparte_2
Considerata la normativa applicabile al presente procedimento ratione temporis, in ragione del pregresso inadempimento del ricorrente che aveva costretto la resistente ad azionare il Tribunale per disporre il versamento diretto dell'assegno a carico del datore di lavoro del resistente, si reputa congruo confermare tale ordine di versamento.
In merito alle spese straordinarie, deve osservarsi che per insegnamento della Suprema Corte
“devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie
o di altri indispensabili apporti;
pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile
e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del
Pagina 8 contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (v. Cass. n. 9372/2012)” (Cassazione, Sezione 1, Sentenza n. 11894 del 2015; Cassazione,
Sezione 6, Ordinanza n. 1562 del 2020).
Alla luce di tale principio, il Collegio reputa congruo, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il
Pagina 9 S.S.N., tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante la soccombenza reciproca, di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3312 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dà atto che con decorrenza dalla domanda non è tenuto a versare alcun assegno CP_1
mensile a a titolo di mantenimento della figlia Controparte_2 Persona_1
Pagina 10 2. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti temporanei e urgenti per il periodo decorrente dalla domanda alla pubblicazione della sentenza (obbligo in capo al ricorrente del solo assegno di mantenimento mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia con Per_2
versamento diretto da parte della società datrice di lavoro), dispone in capo a CP_1
l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_2 Per_2
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, un assegno mensile di € 300,00, ordinando
[...]
alla Servizi Pubblici Locali Sezze SPA, in qualità di datore di lavoro di , di versare a CP_1
ogni mese la suindicata somma di € 300,00, decurtandola da quanto dovuto a Controparte_2
a titolo di retribuzione, con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a CP_1
quello di pubblicazione della sentenza.
Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3312 del 2020 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Pietro Ceccano ed CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sezze, Vicolo Tirletti n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Maddalena Di Girolamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina,
Piazza Dante 2, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Ci si riporta alle conclusioni dei propri atti e scritti difensivi che qui si hanno per trascritti di cui si chiede l'integrale accoglimento con conseguente rigetto di ogni avversa pretesa. / Con vittoria di spese e compensi professionali.”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “Che questo Ecc.mo
Tribunale, previa fissazione dell'udienza per la loro comparizione, esperito il tentativo di conciliazione e previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi stessi, nonché rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà designato, per la
Pagina 1 prosecuzione del giudizio, affinchè sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra il Sig. e la Sig.ra in Sezze (LT) in data 08.01.1994 e trascritto CP_1 Controparte_2
nel registro dello Stato Civile del Comune di Sezze al n. 1, parte I, dell'anno 1994, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, alle seguenti condizioni: / Dichiarare il Sig. non più tenuto a corrispondere l'assegno di CP_1 mantenimento di € 250.00 a favore della figlia in quanto quest'ultima divenuta Persona_1
economicamente indipendente con un autonomo nucleo famigliare;
/ Dichiarare il Sig. CP_1
tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento di € 250,00 a favore dell'altra figlia
[...]
direttamente nelle mani della medesima figlia maggiorenne. / Con ogni più ampia Per_2
riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi istruttori, nel prefiggendo termine di legge. / Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.”;
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“Pertanto, con le presenti note, in ossequio a quanto richiesto da questo Tribunale la sottoscritta procuratrice, si riporta alle conclusioni di cui ai propri atti e scritti difensivi chiedendone
l'integrale accoglimento”; conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta: “CHIEDE
/ contrariis reiectis, All'Ill.mo Tribunale adito affinchè voglia, / “Dichiarare, ai sensi della Legge
898/70 e successive modificazione, lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi
e , anche con emissione di sentenza parziale sullo status, contratto Controparte_2 CP_1 in data 08.01.1994, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio, presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Sezze, al n. 1 Uff. Unico Anno 1994 Parte I, disponendone la trascrizione dell'emananda sentenza. / Porre l'obbligo, in capo al signor di corrispondere la somma CP_1 mensile di € 500,00, oltre aumento Istat come per legge, a titolo di contributo al mantenimento Per_ della figlia da corrispondersi alla signora entro il giorno 5 di ogni mese. / Controparte_2
Ordinare al datore di lavoro del signor che detta somma venga decurtata dal compenso CP_1
dovuto al in virtù di lavoro dipendente, somma da versarsi annualmente secondo gli CP_1
indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese. / Porre l'obbligo in capo al signor
Per_ di corrispondere il 50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia come da CP_1 protocollo sottoscritto dal Tribunale di Latina e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Pagina 2 Si dà atto che con sentenza parziale n. 1262/2021 emessa dal Tribunale di Latina il 16 giugno 2021
è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e che con contestuale separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per istruire le ulteriori domande.
Esaurita l'istruttoria, le parti hanno chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni e in tale sede, precisate le conclusioni come riportato in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
***
1. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MAGGIORENNI.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno di mantenimento, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso costante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009).
Pagina 3 Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).”
Nel caso di specie, il ricorrente nell'atto introduttivo ha dedotto che la figlia ha raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, ha costruito un proprio nucleo familiare ed ha avuto un figlio (v. pag. 3 del ricorso introduttivo), sicché ha chiesto che fosse dichiarato che il ricorrente non è più tenuto a corrispondere l'assegno per il mantenimento della primogenita per l'importo di € 250,00 e che, per l'effetto, si stabilisse a suo carico solo l'assegno di mantenimento di € 250,00 da versare Per_ direttamente all'altra figlia pure lei maggiorenne, ma ancora economicamente non autosufficiente (si specifica che, in sede di separazione consensuale, al punto 3) del ricorso, era stato così concordato dalle parti: “il marito verserà (ed anzi già versa) alla moglie entro e non oltre
i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, un assegno mensile, di euro 500,00- Il padre provvederà altresì al pagamento delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente, se non in casi di urgenza, almeno fino a quando la madre non avrà trovato un lavoro stabile”).
La resistente costituendosi, confermata la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte della figlia (v. pag. 3 della memoria di costituzione), ha chiesto che venisse disposto un assegno Per_1
Per_ mensile a carico del ricorrente da versare a titolo di contributo per il mantenimento della figlia per l'importo di € 500,00 mensili, opponendosi al versamento diretto alla figlia maggiorenne difettando una domanda della stessa in tal senso, oltre all'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie, con ordine di versamento diretto al datore di lavoro del ricorrente come già disposto in forza di provvedimento del Tribunale di Latina depositato in data 12 gennaio 2012 pronunciato sul ricorso ex art. 156, comma 6, c.c. dell'odierna resistente (v. all. 5 alla memoria di risposta).
In sede presidenziale, è stato revocato l'obbligo di corresponsione posto a carico di CP_1 della somma di € 250,00 a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia divenuta Per_1 economicamente autosufficiente, ed è stato posto a carico di l'obbligo di CP_1
Per_ corrispondere a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia la somma mensile di €
400,00 con ordine di versamento diretto in capo al datore di lavoro, senza alcuna previsione relativa alle spese straordinarie.
Pagina 4 Ebbene, ciò premesso, è pacifico inter partes che la figlia è economicamente indipendente e Per_1
che la stessa ha pure costituito un nuovo nucleo familiare allietato dalla nascita di un figlio, come risulta anche dalla documentazione anagrafica in atti (v. certificato di residenza e di stato di famiglia allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte ricorrente).
Peraltro, deve osservarsi che sussiste un'ontologica differenza tra l'assegno di mantenimento in sede di separazione e quello in sede di divorzio, in cui l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente.
Nel caso di specie, non c'è stata alcuna domanda per l'assegno di mantenimento per la figlia Per_1
né da parte della stessa, che non è intervenuta in giudizio, né da parte della resistente, in ogni caso priva di legittimazione attiva (difettando il presupposto della convivenza); sicché va dato atto che non sussiste, con decorrenza dalla domanda, alcun obbligo in capo al ricorrente di versare un assegno di mantenimento di € 250,00 per la figlia come invece era stato concordato dalle Per_1
parti in sede di separazione consensuale.
Per_ Pure è pacifico tra le parti che la figlia maggiorenne, non sia economicamente indipendente.
La stessa frequenta ancora un corso universitario, come da certificazione dell'Università La
Sapienza versata in atti dalla resistente.
Pertanto, occorre statuire sulla misura dell'assegno che il ricorrente deve versare alla resistente a Per_ titolo di mantenimento della figlia
Deve osservarsi, infatti, che non può trovare accoglimento la domanda di parte ricorrente di versamento diretto in favore della figlia in quanto, per usare le chiare parole della Suprema Corte,
“giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell'avente diritto (Cass., Sez. I, 11/11/2013, n. 25300” (così da ultimo Cass., ord. n. 34100 del 2021 che ha ribadito il principio espresso con la nota sentenza 25300 del 2013).
Va considerato in merito alle condizioni economiche delle parti che, parte ricorrente, ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 23 settembre 2020, dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'11 settembre 2020 con cui ha dichiarato di svolgere attività lavorativa presso la società “Servizi
Pubblici Locali del Comune di Sezze” con mansioni di operatore ecologico e con una retribuzione di € 1.200,00 e di non avere altre fonti di reddito, di non essere proprietario di alcun bene immobile o titolare di altri diritti reali, di essere intestatario del conto corrente n. 25004 presso
[...]
filiale di Sezze (LT), di non avere quote sociali, titoli, Controparte_3
depositi; di non essere proprietario di beni mobili registrati come ad es. autovetture, di supportare le spese del finanziamento con la Santander Consumer con rata mensile di € 179,00; ha prodotto
Pagina 5 altresì una certificazione unica 2018 emessa dalla Servizi Pubblici Locali Sezze Spa da cui risulta che, nel periodo di imposta 2017, ha percepito reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato pari a € 24.543,04 con imposta netta pari a € 4.154,79; 730/2019 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 24.821,00 con imposta netta di € 4.245,00; 730/2020 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha dichiarato un reddito imponibile di € 25.466,00 con imposta netta pari a € 4.454,00.
Su ordine di esibizione del G.I. del 30 maggio 2022, il ricorrente ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 12 dicembre 2022, una certificazione unica 2022 emessa dalla Servizi Pubblici Locali
Sezze spa da cui risulta che, nell'anno 2021, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato di € 25.349,92 con imposta netta di € 4.415,93 e, successivamente, autorizzata dal G.I. stante la natura ordinatoria del termine per il deposito della documentazione economica e reddituale, in allegato a due note di deposito del 28 febbraio 2023, ha prodotto l'estratto e il promemoria del conto corrente di corrispondenza 000000025004 a lui intestato e acceso presso
BCC a decorrere dal gennaio 2020 e sino al 28 febbraio 2023 con saldo finale di € 6,64, dalla cui lettura risultano: un accredito di € 20.000,00 in data 13 gennaio 2021 per bonifico con causale
“PRESTITO INFRUTTIFERO” proveniente da seguito il 19 gennaio 2021 da emissione Persona_3 di assegni circolari per lo stesso importo;
un accredito di € 14.236,65 in data 5 febbraio 2021 proveniente da Previambiente, l'emissione di assegni circolari per € 5.000,00 in data 13 agosto
2021 e numerosi prelievi di contante di importo vario, anche piuttosto rilevante.
Parte resistente, invece, in relazione all'ordine di esibizione indicato nel decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, ha prodotto in allegato alla memoria di costituzione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, priva di data, con cui ha dichiarato di percepire reddito da lavoro per uno stipendio mensile pari a € 1.150,00 circa più tredicesima pari a € 800,00; di essere proprietaria
“per ¼ di immobile di mq 148 sito in Via Valle Pazza snc Sezze” ove ha dichiarato di risiedere e vivere;
di essere proprietaria di due “vani in V. S. Carlo da Sezze n. 27” , rispetto ai quali ha dichiarato che sono utilizzati in usufrutto dalla madre;
di essere proprietaria “di ½ piano terra composto da 8 vani sito in V. Valle Pazza snc facente parte (cantina) della casa” ove vive;
di essere intestataria delle indicate proprietà dal 2017 a seguito della morte del padre, , e di Persona_4 non trarne reddito;
di essere proprietaria di “un lotto di terra (bosco alto) 60 are particella 331 acquistato nel 1999 e registrato il 21 aprile 1999” da cui ha dichiarato che non percepisce reddito;
di essere intestataria del conto corrente n. 4230672541169850 acceso presso con saldi CP_4
semestrali di modesta entità (n.d.r. in effetti ha indicato un saldo per anno); di essere proprietaria dell'autovettura Hyundai i10 acquistata nel dicembre 2016 e di avere spese per il finanziamento per l'acquisto dell'indicata vettura a decorrere dal gennaio 2017 e sino al dicembre 2020 con rata
Pagina 6 mensile pari a € 233,50; ha prodotto altresì una certificazione unica 2018 emessa dalla CP_5 da cui risulta che, nell'anno 2017, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo
[...] indeterminato pari a € 12.831,41 con imposta netta di € 450,00; modello persone fisiche 2019 da cui risulta che, nel periodo d'imposta 2018, ha dichiarato un reddito imponibile di € 16.244,00 con imposta netta pari a € 1.468,00; 730/2020 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2019, ha dichiarato un reddito imponibile di € 16.075,00 con imposta netta di € 1.829,00; provvedimento emesso dal Tribunale di Latina depositato il 12 gennaio 2012 con cui è stato ordinato alla società
SPL, società municipalizzata di Sezze, di versare direttamente a mensilmente la Controparte_2 somma pari ad € 500,00 dovuta da parte del in virtù della separazione consensuale CP_1
decurtandola dal compenso spettante al suddetto. Successivamente, su ordine di esibizione del G.I., parte resistente ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 21 novembre 2022, 730/2021 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2020, ha dichiarato un reddito imponibile di € 16.967,00 con imposta netta di € 2.039,00; 730/2022 da cui risulta che, nel periodo di imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile di € 17.275,00 con imposta netta di € 2.301,00; una certificazione unica 2022 emessa dalla da cui risulta che, nel 2021, ha percepito un reddito da lavoro con CP_6 contratto a tempo indeterminato di € 11.695,77 con imposta netta pari a € 1.016,30; attestazione
ISEE 2022 che, tuttavia, ha una mera valenza previdenziale;
gli estratti del primo trimestre, terzo trimestre e ultimo trimestre 2020 (per il secondo trimestre 2020 è stato prodotto solo un estratto conto scalare) del conto corrente di corrispondenza n. 000103805319 acceso presso Unicredit s.p.a.
e a lei intestato con saldo al 31 dicembre 2020 di € 1.699,55 dalla cui lettura risultano gli accrediti per stipendio e gli accrediti dell'assegno di mantenimento provenienti dal datore di lavoro del ricorrente, ma anche uscite fisse come quella di € 93,61 in favore di Findomestic Banca S.p.A.; di €
36,75 (per i soli mesi di gennaio e febbraio 2020) e di € 23,73 in favore di Parte_1
e di € 233,50 in favore di Santander Consumer Bank S.p.A; gli estratti dal 1 gennaio 2021 al
[...]
30 settembre 2021 (non è stato prodotto l'estratto dell'ultimo trimestre) del citato conto corrente n.
000103805319 con saldo al 30 settembre 2021 di € 9.621,92 dalla cui lettura emergono gli accrediti per stipendio e assegno di mantenimento, un accredito di € 1.740,00 il 19 maggio 2021 con causale
“saldo importo ante giocate” seguito da un'uscita in pari data in favore di di € Parte_2
1.402,25 con causale “saldo gioco”, un accredito di € 1.764,47 in data 31 maggio 2021 da
“Gestore dei Servizi Energetici”, ma anche uscite fisse: sino ad aprile 2021 si rinvengono gli addebiti periodici già citati di € 93,61 in favore di Findomestic Banca;
sino a luglio 2021 si rinvengono gli addebiti periodici di € 23,73 in favore di addebiti periodici per Parte_1 un mutuo contratto con IT s.p.a. d'importo pari a € 151,72 per la prima rata e di € 135,72 per le rate successive;
ha prodotto anche gli estratti del primo trimestre, secondo trimestre e terzo
Pagina 7 trimestre 2022 (manca il quarto trimestre essendo stata la documentazione depositata il 21 novembre 2022) del conto corrente n. 000103805319 succitato con saldo al 30 settembre 2022 di €
3.611,05 dalla cui lettura emergono gli accrediti per stipendio, che, a decorrere dal 25 gennaio 2022 viene erogato dall' di Frosinone e non più da i pagamenti Parte_3 Controparte_5 dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del ricorrente e addebiti periodici di €
135,72 in favore di IT e di € 51,15 a favore di infine, in data 9 settembre Parte_4
2022, risulta un esborso di € 1.802,30 per l'acquisto di una vettura. Non è stata depositata la documentazione contrattuale relativa ai finanziamenti benché fosse stata espressamente richiesta con l'ordine di esibizione.
Alla luce delle condizioni economiche delle parti come su descritte, dell'assenza di frequentazione Per_ padre-figlia (la resistente, in sede di udienza del 15 febbraio 2022, ha dichiarato che non ha rapporti con il padre e ciò non è stato contestato dal ricorrente sicché deve ritenersi pacifico ex art. 115 c.p.c.), del notorio aumento delle esigenze di un figlio al crescere dell'età, del fatto che sempre all'udienza del 15 febbraio 2022 la resistente ha ammesso per il passato saltuari lavori in nero dell'ultimogenita, il Collegio ritiene congruo stabilire, che, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti temporanei e urgenti con decorrenza dalla domanda alla pubblicazione della sentenza, con decorrenza dalla suddetta pubblicazione sia a carico di , a titolo di CP_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia un assegno di mantenimento mensile di € 300,00, da versare a . Controparte_2
Considerata la normativa applicabile al presente procedimento ratione temporis, in ragione del pregresso inadempimento del ricorrente che aveva costretto la resistente ad azionare il Tribunale per disporre il versamento diretto dell'assegno a carico del datore di lavoro del resistente, si reputa congruo confermare tale ordine di versamento.
In merito alle spese straordinarie, deve osservarsi che per insegnamento della Suprema Corte
“devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie
o di altri indispensabili apporti;
pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile
e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del
Pagina 8 contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (v. Cass. n. 9372/2012)” (Cassazione, Sezione 1, Sentenza n. 11894 del 2015; Cassazione,
Sezione 6, Ordinanza n. 1562 del 2020).
Alla luce di tale principio, il Collegio reputa congruo, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, porre a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il
Pagina 9 S.S.N., tickets per esami e visite per i servizi forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico- sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. /
Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Si ritiene, stante la soccombenza reciproca, di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 3312 del 2020, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dà atto che con decorrenza dalla domanda non è tenuto a versare alcun assegno CP_1
mensile a a titolo di mantenimento della figlia Controparte_2 Persona_1
Pagina 10 2. Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti temporanei e urgenti per il periodo decorrente dalla domanda alla pubblicazione della sentenza (obbligo in capo al ricorrente del solo assegno di mantenimento mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della figlia con Per_2
versamento diretto da parte della società datrice di lavoro), dispone in capo a CP_1
l'obbligo di versare a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_2 Per_2
con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, un assegno mensile di € 300,00, ordinando
[...]
alla Servizi Pubblici Locali Sezze SPA, in qualità di datore di lavoro di , di versare a CP_1
ogni mese la suindicata somma di € 300,00, decurtandola da quanto dovuto a Controparte_2
a titolo di retribuzione, con rivalutazione Istat a decorrere dall'anno successivo a CP_1
quello di pubblicazione della sentenza.
Pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza.
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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