Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 244
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità accertamento TASI per ripartizione tributo

    La Corte ha ritenuto che la tesi di RE, secondo cui il Comune sarebbe già a conoscenza degli occupanti in quanto ente preposto all'assegnazione degli alloggi ERP, non esonera il contribuente dall'obbligo di denuncia. Senza tale dichiarazione, l'ufficio tributi non è posto nella condizione di conoscere l'effettiva occupazione di ogni singola unità abitativa, né se gli immobili siano sfitti, assegnati o occupati abusivamente. Pertanto, in assenza di denuncia IMU/IUC da parte di RE, il Comune di Polignano a Mare, non risultando coinvolto nella procedura di assegnazione degli alloggi oggetto dell'avviso di accertamento, non aveva altra via per valutarli come abitazione principale no essendo stato messo a stato messo nelle condizioni di poter scorporare dall'imposta complessiva il 20% e addebitarlo agli effettivi occupanti. Del tutto legittimamente l'ente impositore ha calcolato la Tasi con aliquota ordinaria addebitandole ad RE al 100%.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 244
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 244
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo