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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
LI NI, EL
BIANCHI ACHILLE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1486/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Comune di Polignano A Mare - Via G.r. Del Drago 13 70044 Polignano A Mare BA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2416/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2166/2020 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: conferma della sentenza di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'RE impugnava l'avviso di accertamento n. 2166/2020 relativo alla TASI dovuta per l'anno 2015 dal Comune di Polignano a Mare, per un importo complessivo di € 22.240,88 (comprensivo di sanzioni e interessi). L'ente ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto per violazione della L. 147/2013, art. 1 co. 681, poiché il Comune aveva accertato il 100% del tributo a carico del proprietario, anziché ripartirlo nella misura dell'80% per il possessore e del 20% per gli occupanti, come previsto dal Regolamento
Comunale.
Il Comune di Polignano a Mare si costituiva sostenendo la legittimità dell'accertamento a causa della mancata presentazione della dichiarazione TASI da parte dell'RE, adempimento necessario per permettere all'ente di conoscere i dati degli occupanti e operare la suddivisione del tributo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva il ricorso dell'RE, ritenendo che non emergesse la necessità di un'apposita dichiarazione TASI, potendo il Comune reperire i dati necessari attraverso l'incrocio delle banche dati IMU e TARI.
Il Comune di Polignano a Mare ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma totale.
Si costituiva l'RE chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Polignano a Mare è fondato e merita accoglimento.
Il fulcro della controversia risiede nell'obbligo dichiarativo ai fini TASI.
Orbene, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ad eccezione , in ogni caso dei terreni agricoli ( comma 669 dell' art. 1 della L. 147/2013). Il comma 671 dell' art. 2 della L. 147/2013 stabilisce che la soggettività passiva TASi
è in capo a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669 (fabbricati e aree fabbricabili). La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675).
L' imposta è dovuta per anni solari e a ciascuno anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
L' obbligo dichiarativo in materia di TASI è disciplinato dai commi 684,685 e 687 della L. 147/2013, disposizioni che riguradano la IUC. Tali disposizioni normative vengono confermate anche nel regolamento TASI del
Comune di Polignano a Mare , che con l'art. 7, recepisce tale normativa stabilendo che gli obblighi dichiarativi si intendono assolti solo con l'adempimento delle formalità previste per IMU e TARI.
Quindi, gli obblighi che caratterizzano il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono articolati nell' obbligo della dichiarazione e nel versamento dell' imposta.
Nel caso de quo tali obblighi sono stati entrambi violati dall'odierna appellata .
Dagli atti risulta che nessuna dichiarazione è stata presentata da RE o dagli eventuali occupanti per l'anno d'imposta in questione. La tesi di RE, secondo cui il Comune sarebbe già a conoscenza degli occupanti in quanto ente preposto all'assegnazione degli alloggi ERP, non esonera il contribuente dall'obbligo di denuncia. Senza tale dichiarazione, l'ufficio tributi non è posto nella condizione di conoscere l'effettiva occupazione di ogni singola unità abitativa, né se gli immobili siano sfitti, assegnati o occupati abusivamente.
Del resto la ratio dell'obbligo di dichiarazione a carico del possessore degli immobili consiste ,infatti, nella necessità che l'ente impositore venga portato a conoscenza di tutte quelle informazioni rilevate per l'applicazione dell'imposta, ma non conosciute dall'ente stesso e ciò vale, maggior ragione, nei casi in cui il contribuenti invochi a suo favore a disposizione agevolative che riducano o azzerino l'ammontare dell'imposta.
Pertanto, in assenza di denuncia IMU/IUC da parte di RE , il Comune di Polignano a Mare , non risultando coinvolto nella procedura di assegnazione degli alloggi oggetto dell'avviso di accertamento, non aveva altra via per valutarli come abitazione principale no essendo stato messo a stato messo nelle condizioni di poter scorporare dall'imposta complessiva il 20% e addebitarlo agli effettivi occupanti.
Del tutto legittimamente l'ente impositore ha calcolato la Tasi con aliquota ordinaria addebitandole ad
RE al 100%.
L'appello, pertanto, deve essere accolto con la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento n.
2166/2020.
Per la particolarità della questione trattata le spese di lite del doppio grado di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Compensa le spese di lite.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
LI NI, EL
BIANCHI ACHILLE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1486/2023 depositato il 15/06/2023
proposto da
Comune di Polignano A Mare - Via G.r. Del Drago 13 70044 Polignano A Mare BA
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2416/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 7 e pubblicata il 15/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2166/2020 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: conferma della sentenza di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'RE impugnava l'avviso di accertamento n. 2166/2020 relativo alla TASI dovuta per l'anno 2015 dal Comune di Polignano a Mare, per un importo complessivo di € 22.240,88 (comprensivo di sanzioni e interessi). L'ente ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto per violazione della L. 147/2013, art. 1 co. 681, poiché il Comune aveva accertato il 100% del tributo a carico del proprietario, anziché ripartirlo nella misura dell'80% per il possessore e del 20% per gli occupanti, come previsto dal Regolamento
Comunale.
Il Comune di Polignano a Mare si costituiva sostenendo la legittimità dell'accertamento a causa della mancata presentazione della dichiarazione TASI da parte dell'RE, adempimento necessario per permettere all'ente di conoscere i dati degli occupanti e operare la suddivisione del tributo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari accoglieva il ricorso dell'RE, ritenendo che non emergesse la necessità di un'apposita dichiarazione TASI, potendo il Comune reperire i dati necessari attraverso l'incrocio delle banche dati IMU e TARI.
Il Comune di Polignano a Mare ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma totale.
Si costituiva l'RE chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Polignano a Mare è fondato e merita accoglimento.
Il fulcro della controversia risiede nell'obbligo dichiarativo ai fini TASI.
Orbene, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ad eccezione , in ogni caso dei terreni agricoli ( comma 669 dell' art. 1 della L. 147/2013). Il comma 671 dell' art. 2 della L. 147/2013 stabilisce che la soggettività passiva TASi
è in capo a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669 (fabbricati e aree fabbricabili). La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 675).
L' imposta è dovuta per anni solari e a ciascuno anno solare corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
L' obbligo dichiarativo in materia di TASI è disciplinato dai commi 684,685 e 687 della L. 147/2013, disposizioni che riguradano la IUC. Tali disposizioni normative vengono confermate anche nel regolamento TASI del
Comune di Polignano a Mare , che con l'art. 7, recepisce tale normativa stabilendo che gli obblighi dichiarativi si intendono assolti solo con l'adempimento delle formalità previste per IMU e TARI.
Quindi, gli obblighi che caratterizzano il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono articolati nell' obbligo della dichiarazione e nel versamento dell' imposta.
Nel caso de quo tali obblighi sono stati entrambi violati dall'odierna appellata .
Dagli atti risulta che nessuna dichiarazione è stata presentata da RE o dagli eventuali occupanti per l'anno d'imposta in questione. La tesi di RE, secondo cui il Comune sarebbe già a conoscenza degli occupanti in quanto ente preposto all'assegnazione degli alloggi ERP, non esonera il contribuente dall'obbligo di denuncia. Senza tale dichiarazione, l'ufficio tributi non è posto nella condizione di conoscere l'effettiva occupazione di ogni singola unità abitativa, né se gli immobili siano sfitti, assegnati o occupati abusivamente.
Del resto la ratio dell'obbligo di dichiarazione a carico del possessore degli immobili consiste ,infatti, nella necessità che l'ente impositore venga portato a conoscenza di tutte quelle informazioni rilevate per l'applicazione dell'imposta, ma non conosciute dall'ente stesso e ciò vale, maggior ragione, nei casi in cui il contribuenti invochi a suo favore a disposizione agevolative che riducano o azzerino l'ammontare dell'imposta.
Pertanto, in assenza di denuncia IMU/IUC da parte di RE , il Comune di Polignano a Mare , non risultando coinvolto nella procedura di assegnazione degli alloggi oggetto dell'avviso di accertamento, non aveva altra via per valutarli come abitazione principale no essendo stato messo a stato messo nelle condizioni di poter scorporare dall'imposta complessiva il 20% e addebitarlo agli effettivi occupanti.
Del tutto legittimamente l'ente impositore ha calcolato la Tasi con aliquota ordinaria addebitandole ad
RE al 100%.
L'appello, pertanto, deve essere accolto con la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento n.
2166/2020.
Per la particolarità della questione trattata le spese di lite del doppio grado di giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Compensa le spese di lite.