TRIB
Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/03/2025, n. 4822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4822 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22055 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 22055 /2023 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Fusco (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, 76 giusta
[...] procura in calce all'atto di citazione
- appellante- nei confronti di
C.F. in persona del Sindaco pro tempore, Piazza del CP_1 P.IVA_1 E Campidoglio, 1, Roma, pec: otifica. oma Email_1 Email_2 CP_2
-appellata contumace- nonché
, C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Via Giuseppe Grezar n. 14, Roma, pec:
t Email_4
- appellata contumace-
CONCLUSIONI: parte appelante ha concluso come da note telematiche di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato a ed all' Parte_1 CP_1 [...]
, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2017 Controparte_3 0241426933, deducendone l'illegittimità, tra l'altro, per l'omessa notifica dei verbali presupposti, emessi nell'anno 2014 da per contravvenzioni del Codice della Strada per l'importo CP_1 di euro 651,62 ( “in data 10 marzo 2018 è stato notificato all'opponente il su menzionato atto con il quale l'agente della riscossione ha richiesto il pagamento del complessivo importo di € 651,82 relativo a “Contrav. Cod. strada L. 689/81 VE 13140008638 del 9.01.14 CW13939 art. 158/1-5 P.za dei Cinquecento, maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 VE13140008638; Recupero spese procedurali di notificazione verb. n. VE 13140008638 per € 148,62; Contrav. Cod. strada L. 689/81 VE 13140427301 del 27.02.14 CW13939 art. 7/1-14 P.za dei Cinquecento, maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/8113140427301; Recupero spese procedurali di notificazione verb. n. 13140427301 per € 148,27; Contrav. Cod. strada L. 689/81 VE 13140427649 del 26.02.14 CW13939 art. 7 1/14 P.za ei Cinquecento, maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 VE13140427649; Recupero spese procedurali di notificazione verb. n. 13140427649 per € 148,27; Contrav. Cod. strada L. 689/81 VE 13140557021 del 13.03.14 CM 16652 art. 158/2-6, Via Fontanella Borghese, maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 ve 13140557021; Recupero spese procedurali di notificazione verb. n. 13140557021 per € 91,83; Sanzione Amministrativa pecun. c.d.s. d.lvo 285/92 amm.ne com.le pagamsono rimasti ocntumaci sia
[...] che ento effettuato oltre i termini di legge VE. 131412030900 DEL 5.7.2014 CW 13939 CP_1 CP_4 art. 7/1-14 Cso Rinascimento, maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 131412030900 per € 123,42” (doc. 1)”. In detto giudizio sono rimasti contumaci sia che CP_1 CP_4
Con sentenza del n. 15912/2019 il G.d.P. ha rigettato l'opposizione ritenendo la stessa inammissibile in quanto tardivamente prosta.
Il ha impugnato detta sentenza;
il giudizio è stato incardinato innanzi il Tribunale Civile di Parte_1
Roma e rubricato al n. 68407/2019 di R.G. e si è costituita in giudizio solo CP_1
Con sentenza n. 7078/2021, depositata in cancelleria il 26 aprile 2021, il Tribunale Civile di Roma, Sez. XIII ha rigettato l'appello e l'opposizione, condannando il al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di nonché al pagamento di una somma pari all'importo del contributo CP_1 unificato dovuto per il giudizio;
Avverso detta sentenza, il ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la nullità ed Parte_1 illegittimità della sentenza per “erroneità illogicità e falsa rappresentazione della realtà processuale, erronea valutazione della documentazione versata in atti e dell'individuazione della data di introduzione del giudizio, violazione del principio della disponibilità e della valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c.; la nullità ed illegittimità della sentenza per violazione del principio di conservazione e conversione degli atti ex art. 159 c.p.c. e consequenziale omessa pronuncia nel merito e violazione dell'art. 112 c.p.c.; la nullità ed illegittimità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 19 del D. Lgs. 549/1992 e della connessa giurisprudenza”. Detto giudizio è stato iscritto al numero 27333/2021 di R.G.; nessuna attività difensiva è stata svolta dalle parti resistenti. All'esito dell'udienza in camera di consiglio, fissata per il giorno 17 novembre 2022, in vista della quale il Relatore ha depositato la relazione contenente la proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso ed il ricorrente ha depositato le memorie ex art. 378 c.p.c., la
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1165/2023, pubblicata in 16 gennaio 2023, ha così deciso:
“Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.” L'odierno appellante ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, ribadendo le censure sollevate in primo grado (omessa notifica dei verbali, nullità della cartella per eccesso delle somme richieste, tardività dell'iscrizione a ruolo delle somme richieste al contribuente, per decorso dei termini di cui all'art. 17 del DPR 602/73, illegittimità degli interessi applicati) e non esaminate dal giudice di prime cure, la cui pronuncia si è arrestata al profilo della inammissibilità, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con l'annullamento della cartella impugnata e la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio. L'appellante, in particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, nonché dei sottesi verbali;
nel merito in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità e l'inefficacia per tutti i motivi su esposti della cartella di pagamento impugnata, nonché la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità e l'inefficacia per i motivi su esposti dei verbali sottesi;
B) accertato e dichiarato il difetto di notificazione dei verbali sottesi alla cartella di pagamento impugnata e, quindi, l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal diritto di richiedere il pagamento delle somme in oggetto, accertare e dichiarare che il sig. non avrebbe dovuto Parte_1 procedere al pagamento, seppure parziale, di quanto corrisposto per i verbali nn. 13140427301, 13140427649, 13140008638 e 13140557021, e, per l'effetto, condannare alla CP_1 restituzione della somma di € 202,20; C) condannare altresì le opposte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi anche in via equitativa;
in via subordinata e nella remota ipotesi in cui i verbali sottesi alla cartella di pagamento risultassero correttamente notificati, accertare e dichiarare che il sig. per le causali ed i titoli di cui Parte_1 alla cartella impugnata, ha già provveduto al pagamento della somma di € 202,20 e, per l'effetto, annullare la cartella impugnata perché emessa per un importo maggiore a quello dovuto o, in via subordinata, rideterminare l'importo della stessa in considerazione della somma già corrisposta e della conseguente minor somma dovuta (poiché calcolata in proporzione) a titolo di sorte, interessi maggiorazioni e quant'atro in essa indicato;
sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudicante ritenga legittima la cartelle di pagamento, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 l. 689/81 e delle spese di notificazione dei verbali e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle sole somme indicate nei verbali sottostanti;
Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali, oltre IVA e CPA.
In ogni caso: Qualora l'Ill.mo Giudice di Pace adito non sposi l'orientamento confermato dalla pronuncia n. 3751 del 25 febbraio 2016 della Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, si chiede sin da ora di ordinare il mutamento del rito (Legge n. 689/1981)”. Nel presente giudizio sono rimasti contumaci sia il che l'Ente creditore. CP_5
Acquisito il fascicolo di ufficio dei precedenti gradi di Giudizio, il Giudice, dopo un rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'esito di nuova udienza telematica, ha rinviato la causa per la decisione all'udienza telematica dell'11 settembre 2024.
*** L'appello è fondato.
In via preliminare va condiviso e recepito, ai fini del presente giudizio, il principio stabilito dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione di cui in premessa.
Erroneamente il Giudice di primo grado, seguito dal giudice di appello, ha ritenuto l'opposizione inammissibile perché tardivamente proposta.
Come spiegato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'opposizione spiegata dal non poteva Parte_1 dichiarasi inammissibile risultando la stessa iscritta a ruolo il 29 marzo 2018 e, dunque, entro il termine di 30 giorni (ex art. 7 d.lgs. 150/11, dovendosi applicare il principio della conservazione degli atti processuali) dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 10 marzo 2018.
Il giuidice di prime cure avrebbe dovuto, pertanto, esaminare il merito dell'opposizione che, per quanto di seguito esposto, si presentava fondato. In primo grado sulla quale incombeva, quale ente creditore, l'onere di dimostrare CP_1 l'avvenuta notifica dei verbali di accertamento delle violazioni sottesi alla cartella impugnata, non si è costituita, lasciando incontrastata la censura di omessa notifca dei predetti verbali sollevata dall'opponente. Anche in secondo grado, dove, invece, si è costituita, nulla ha dedotto, CP_1 oltre che provato, sul punto, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva. Non solo, rispetto a quattro dei predetti verbali (nn. 13140427301, 13140427649, 13140008638 e
13140557021), l'opponente ha comunque documentato l'avvenuto pagamento (v.si docc. 2 e3 fasc. di part opponente del primo grado); l'estinzione del relativo debito avrebbe dovuto precludere in ogni caso l'emissione della cartella per i relativi importi.
La sentenza di primo grado va, dunque, in tal senso riformata e l'opposizione accolta con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna di - quale ente creditore onerato di CP_1 comprovare la notifica degli atti, di sua competenza, presupposto dalla cartella impugnata- alla rifusione all'appellante delle spese del presente grado e di quelle delle precedenti fasi di giudizio, liquidate come da dispositivo, e dichiarazione di non ripetibilità verso contumace, quale CP_4 concessionario deputato alla riscossione del credito, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia:
1. accoglie l'appello; per l'effetto in riforma dlela sentenza di primo grado emessa dal G.d.P. avente n. 15912/2019, “accoglie l'opposione del e, per l'effetto, annulla la cartella Parte_1 n. 097 2017 0241426933; condanna a restituire all'opponente l'importo da CP_1 questo indebitamete pagato, di euro 202,20, in virtù della predetta cartella. Condanna
[...]
a rifondere le spese di lite, che si liquidano in euro 346,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.Non ripetibili le spese verso . CP_4
2. Condanna a rifondere le spese di lite del secondo grado di giudizio avente n. CP_1 rg. 68407/2019, che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.Non ripetibili le spese verso CP_4
3. Condanna a rifondere le spese di lite del giudizio di legittimità, che si liquidano CP_1 in euro 678,00 per compensi, oltre rimborso dle contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge. Non ripetibili le spese verso CP_4
4. Condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, che si CP_1 liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso dle contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge. Non ripetibili le spese verso
CP_4
Roma, 28 marzo 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 22055 /2023 promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Fusco (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, 76 giusta
[...] procura in calce all'atto di citazione
- appellante- nei confronti di
C.F. in persona del Sindaco pro tempore, Piazza del CP_1 P.IVA_1 E Campidoglio, 1, Roma, pec: otifica. oma Email_1 Email_2 CP_2
-appellata contumace- nonché
, C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore Via Giuseppe Grezar n. 14, Roma, pec:
t Email_4
- appellata contumace-
CONCLUSIONI: parte appelante ha concluso come da note telematiche di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato a ed all' Parte_1 CP_1 [...]
, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2017 Controparte_3 0241426933, deducendone l'illegittimità, tra l'altro, per l'omessa notifica dei verbali presupposti, emessi nell'anno 2014 da per contravvenzioni del Codice della Strada per l'importo CP_1 di euro 651,62 ( “in data 10 marzo 2018 è stato notificato all'opponente il su menzionato atto con il quale l'agente della riscossione ha richiesto il pagamento del complessivo importo di € 651,82 relativo a “Contrav. Cod. strada L. 689/81 VE 13140008638 del 9.01.14 CW13939 art. 158/1-5 P.za dei Cinquecento, maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 VE13140008638; Recupero spese procedurali di notificazione verb. n. VE 13140008638 per € 148,62; Contrav. Cod. strada L. 689/81 VE 13140427301 del 27.02.14 CW13939 art. 7/1-14 P.za dei Cinquecento, maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/8113140427301; Recupero spese procedurali di notificazione verb. n. 13140427301 per € 148,27; Contrav. Cod. strada L. 689/81 VE 13140427649 del 26.02.14 CW13939 art. 7 1/14 P.za ei Cinquecento, maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 VE13140427649; Recupero spese procedurali di notificazione verb. n. 13140427649 per € 148,27; Contrav. Cod. strada L. 689/81 VE 13140557021 del 13.03.14 CM 16652 art. 158/2-6, Via Fontanella Borghese, maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 ve 13140557021; Recupero spese procedurali di notificazione verb. n. 13140557021 per € 91,83; Sanzione Amministrativa pecun. c.d.s. d.lvo 285/92 amm.ne com.le pagamsono rimasti ocntumaci sia
[...] che ento effettuato oltre i termini di legge VE. 131412030900 DEL 5.7.2014 CW 13939 CP_1 CP_4 art. 7/1-14 Cso Rinascimento, maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 131412030900 per € 123,42” (doc. 1)”. In detto giudizio sono rimasti contumaci sia che CP_1 CP_4
Con sentenza del n. 15912/2019 il G.d.P. ha rigettato l'opposizione ritenendo la stessa inammissibile in quanto tardivamente prosta.
Il ha impugnato detta sentenza;
il giudizio è stato incardinato innanzi il Tribunale Civile di Parte_1
Roma e rubricato al n. 68407/2019 di R.G. e si è costituita in giudizio solo CP_1
Con sentenza n. 7078/2021, depositata in cancelleria il 26 aprile 2021, il Tribunale Civile di Roma, Sez. XIII ha rigettato l'appello e l'opposizione, condannando il al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di nonché al pagamento di una somma pari all'importo del contributo CP_1 unificato dovuto per il giudizio;
Avverso detta sentenza, il ha proposto ricorso per Cassazione eccependo la nullità ed Parte_1 illegittimità della sentenza per “erroneità illogicità e falsa rappresentazione della realtà processuale, erronea valutazione della documentazione versata in atti e dell'individuazione della data di introduzione del giudizio, violazione del principio della disponibilità e della valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c.; la nullità ed illegittimità della sentenza per violazione del principio di conservazione e conversione degli atti ex art. 159 c.p.c. e consequenziale omessa pronuncia nel merito e violazione dell'art. 112 c.p.c.; la nullità ed illegittimità della sentenza per erronea applicazione dell'art. 19 del D. Lgs. 549/1992 e della connessa giurisprudenza”. Detto giudizio è stato iscritto al numero 27333/2021 di R.G.; nessuna attività difensiva è stata svolta dalle parti resistenti. All'esito dell'udienza in camera di consiglio, fissata per il giorno 17 novembre 2022, in vista della quale il Relatore ha depositato la relazione contenente la proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. per manifesta infondatezza del ricorso ed il ricorrente ha depositato le memorie ex art. 378 c.p.c., la
Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1165/2023, pubblicata in 16 gennaio 2023, ha così deciso:
“Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.” L'odierno appellante ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, ribadendo le censure sollevate in primo grado (omessa notifica dei verbali, nullità della cartella per eccesso delle somme richieste, tardività dell'iscrizione a ruolo delle somme richieste al contribuente, per decorso dei termini di cui all'art. 17 del DPR 602/73, illegittimità degli interessi applicati) e non esaminate dal giudice di prime cure, la cui pronuncia si è arrestata al profilo della inammissibilità, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione con l'annullamento della cartella impugnata e la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio. L'appellante, in particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento impugnata, nonché dei sottesi verbali;
nel merito in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità e l'inefficacia per tutti i motivi su esposti della cartella di pagamento impugnata, nonché la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'invalidità e l'inefficacia per i motivi su esposti dei verbali sottesi;
B) accertato e dichiarato il difetto di notificazione dei verbali sottesi alla cartella di pagamento impugnata e, quindi, l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal diritto di richiedere il pagamento delle somme in oggetto, accertare e dichiarare che il sig. non avrebbe dovuto Parte_1 procedere al pagamento, seppure parziale, di quanto corrisposto per i verbali nn. 13140427301, 13140427649, 13140008638 e 13140557021, e, per l'effetto, condannare alla CP_1 restituzione della somma di € 202,20; C) condannare altresì le opposte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi anche in via equitativa;
in via subordinata e nella remota ipotesi in cui i verbali sottesi alla cartella di pagamento risultassero correttamente notificati, accertare e dichiarare che il sig. per le causali ed i titoli di cui Parte_1 alla cartella impugnata, ha già provveduto al pagamento della somma di € 202,20 e, per l'effetto, annullare la cartella impugnata perché emessa per un importo maggiore a quello dovuto o, in via subordinata, rideterminare l'importo della stessa in considerazione della somma già corrisposta e della conseguente minor somma dovuta (poiché calcolata in proporzione) a titolo di sorte, interessi maggiorazioni e quant'atro in essa indicato;
sempre in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudicante ritenga legittima la cartelle di pagamento, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione della maggiorazione ex art. 27 l. 689/81 e delle spese di notificazione dei verbali e per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle sole somme indicate nei verbali sottostanti;
Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali, oltre IVA e CPA.
In ogni caso: Qualora l'Ill.mo Giudice di Pace adito non sposi l'orientamento confermato dalla pronuncia n. 3751 del 25 febbraio 2016 della Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, si chiede sin da ora di ordinare il mutamento del rito (Legge n. 689/1981)”. Nel presente giudizio sono rimasti contumaci sia il che l'Ente creditore. CP_5
Acquisito il fascicolo di ufficio dei precedenti gradi di Giudizio, il Giudice, dopo un rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'esito di nuova udienza telematica, ha rinviato la causa per la decisione all'udienza telematica dell'11 settembre 2024.
*** L'appello è fondato.
In via preliminare va condiviso e recepito, ai fini del presente giudizio, il principio stabilito dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione di cui in premessa.
Erroneamente il Giudice di primo grado, seguito dal giudice di appello, ha ritenuto l'opposizione inammissibile perché tardivamente proposta.
Come spiegato dalla Corte di Cassazione, infatti, l'opposizione spiegata dal non poteva Parte_1 dichiarasi inammissibile risultando la stessa iscritta a ruolo il 29 marzo 2018 e, dunque, entro il termine di 30 giorni (ex art. 7 d.lgs. 150/11, dovendosi applicare il principio della conservazione degli atti processuali) dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta in data 10 marzo 2018.
Il giuidice di prime cure avrebbe dovuto, pertanto, esaminare il merito dell'opposizione che, per quanto di seguito esposto, si presentava fondato. In primo grado sulla quale incombeva, quale ente creditore, l'onere di dimostrare CP_1 l'avvenuta notifica dei verbali di accertamento delle violazioni sottesi alla cartella impugnata, non si è costituita, lasciando incontrastata la censura di omessa notifca dei predetti verbali sollevata dall'opponente. Anche in secondo grado, dove, invece, si è costituita, nulla ha dedotto, CP_1 oltre che provato, sul punto, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva. Non solo, rispetto a quattro dei predetti verbali (nn. 13140427301, 13140427649, 13140008638 e
13140557021), l'opponente ha comunque documentato l'avvenuto pagamento (v.si docc. 2 e3 fasc. di part opponente del primo grado); l'estinzione del relativo debito avrebbe dovuto precludere in ogni caso l'emissione della cartella per i relativi importi.
La sentenza di primo grado va, dunque, in tal senso riformata e l'opposizione accolta con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna di - quale ente creditore onerato di CP_1 comprovare la notifica degli atti, di sua competenza, presupposto dalla cartella impugnata- alla rifusione all'appellante delle spese del presente grado e di quelle delle precedenti fasi di giudizio, liquidate come da dispositivo, e dichiarazione di non ripetibilità verso contumace, quale CP_4 concessionario deputato alla riscossione del credito, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia:
1. accoglie l'appello; per l'effetto in riforma dlela sentenza di primo grado emessa dal G.d.P. avente n. 15912/2019, “accoglie l'opposione del e, per l'effetto, annulla la cartella Parte_1 n. 097 2017 0241426933; condanna a restituire all'opponente l'importo da CP_1 questo indebitamete pagato, di euro 202,20, in virtù della predetta cartella. Condanna
[...]
a rifondere le spese di lite, che si liquidano in euro 346,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.Non ripetibili le spese verso . CP_4
2. Condanna a rifondere le spese di lite del secondo grado di giudizio avente n. CP_1 rg. 68407/2019, che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.Non ripetibili le spese verso CP_4
3. Condanna a rifondere le spese di lite del giudizio di legittimità, che si liquidano CP_1 in euro 678,00 per compensi, oltre rimborso dle contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge. Non ripetibili le spese verso CP_4
4. Condanna a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio, che si CP_1 liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso dle contributo unificato, rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge. Non ripetibili le spese verso
CP_4
Roma, 28 marzo 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo