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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803/2022 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro in persona della dr. ssa Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 803/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall' Avv.ta Iside B.Storace, giusta procura in atti Parte_1 ricorrente CONTRO
, in persona del legale ONroparte_1 rappresentante p.t., corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova, P.zza della Vittoria 6 presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in forza di procura notarile alle liti in atti Conclusioni delle parti come da verbali udienze del 27/3/2025 e 8/5/2025
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc, ha convenuto in giudizio l' formulando le Parte_1 CP_2 CP_ seguenti conclusioni: “dichiarare l'illegittimità…dei provvedimenti dell' volti ad ottenere il rimborso nei confronti del ricorrente delle somme di € 2.382,25 e di € 15.092,48, dichiarando dovute le minori somme risultanti dall'applicazione alle annualità 2016, 21017, 2018 e 2019 dell'assegno di invalidità IO n.15041821 della trattenuta ex art.1, comma 42, secondo periodo, L.n.335/1995, con CP_ condanna dell' al rimborso delle somme eventualmente trattenute oltre interessi e rivalutazione…in ogni caso, in applicazione dell'art.13 commi 1 e 2 della L.n.412/1991, dichiarare integralmente non dovute le somme richieste a titolo di indebito sulla predetta prestazione, con riferimento all'annualità 2016, e per l'effetto condannare l' al rimborso delle somme CP_1 eventualmente recuperate in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto con corresponsione degli interessi di legge”. Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza dello CP_1 stesso in fatto e in diritto. All'udienza del 22/2/2024 la Difesa attorea, all'esito di verifiche dei calcoli dell' come chiariti CP_1 in memoria difensiva, insisteva solo in relazione alla domanda di cui al punto II delle conclusioni, precisata all'udienza del 27/3/2025, come subordinata.
c o n v
e n
u t o All'esito dell'audizione del funzionario e della discussione delle parti, la causa è matura per la CP_1 decisione.
Deve darsi atto che parte ricorrente ha limitato la domanda alla richiesta di declaratoria della non debenza -in applicazione dell'art.13 commi 1 e 2 della Legge n. 412/91- delle somme richieste a titolo di indebito previdenziale con riferimento all'annualità 2016, e di condanna dell'Istituto al rimborso delle somme eventualmente recuperate in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto per detta annualità, con corresponsione degli interessi di legge.
Con riguardo agli anni 2017-2019 il ricorso è infondato, avendo parte ricorrente riconosciuto la correttezza dei redditi considerati dall' sulla cui base è stato calcolato l'indebito da recuperare CP_1
(cfr. verbale ud. 22/2/2024).
In relazione all'anno 2016, ricompreso nell'indebito previdenziale comunicato di euro 2.382,25 (cfr. funzionario , ud. 21/11/2024, il quale ha precisato che detto indebito copre il periodo CP_1
2014-2018). La riliquidazione del trattamento pensionistico effettuata dall' è stata determinata dal CP_1 superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge 335/1995.
Risulta provato -nonché incontestato - in causa che il ricorrente, ogni anno, ha presentato all'Amministrazione Finanziaria il modello 730 contente la dichiarazione di tutti i redditi e che i redditi sono stati comunicati dal anche all' (docc.1, 7, 10 ric.). Trattasi pertanto di Pt_1 CP_1 redditi conoscibili dall' . CP_1 Pertanto, in relazione all'annualità 2016, alla luce del secondo comma dell'art. 13 della legge 412/1991 (ai cui sensi l' deve procedere annualmente “alla verifica delle situazioni reddituali CP_1 dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche” e provvedere “entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), e dell'art. 15 del d.l. n. 78/2010, il provvedimento di recupero dell' del 20/10/2020 è certamente tardivo, sicchè le CP_1 somme relative all'indebito del 2016 non sono recuperabili.
Le spese di lite, per la soccombenza reciproca, vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione all'indebito relativo all'anno 2016 e pertanto ON condanna l' a restituire al ricorrente quanto già eventualmente recuperato in relazione a detta annualità;
respinge nel resto il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 8/5/2025
Il Giudice
Margherita Bossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro in persona della dr. ssa Margherita Bossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 803/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall' Avv.ta Iside B.Storace, giusta procura in atti Parte_1 ricorrente CONTRO
, in persona del legale ONroparte_1 rappresentante p.t., corrente in Roma – elettivamente domiciliato in Genova, P.zza della Vittoria 6 presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in forza di procura notarile alle liti in atti Conclusioni delle parti come da verbali udienze del 27/3/2025 e 8/5/2025
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 cpc, ha convenuto in giudizio l' formulando le Parte_1 CP_2 CP_ seguenti conclusioni: “dichiarare l'illegittimità…dei provvedimenti dell' volti ad ottenere il rimborso nei confronti del ricorrente delle somme di € 2.382,25 e di € 15.092,48, dichiarando dovute le minori somme risultanti dall'applicazione alle annualità 2016, 21017, 2018 e 2019 dell'assegno di invalidità IO n.15041821 della trattenuta ex art.1, comma 42, secondo periodo, L.n.335/1995, con CP_ condanna dell' al rimborso delle somme eventualmente trattenute oltre interessi e rivalutazione…in ogni caso, in applicazione dell'art.13 commi 1 e 2 della L.n.412/1991, dichiarare integralmente non dovute le somme richieste a titolo di indebito sulla predetta prestazione, con riferimento all'annualità 2016, e per l'effetto condannare l' al rimborso delle somme CP_1 eventualmente recuperate in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto con corresponsione degli interessi di legge”. Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza dello CP_1 stesso in fatto e in diritto. All'udienza del 22/2/2024 la Difesa attorea, all'esito di verifiche dei calcoli dell' come chiariti CP_1 in memoria difensiva, insisteva solo in relazione alla domanda di cui al punto II delle conclusioni, precisata all'udienza del 27/3/2025, come subordinata.
c o n v
e n
u t o All'esito dell'audizione del funzionario e della discussione delle parti, la causa è matura per la CP_1 decisione.
Deve darsi atto che parte ricorrente ha limitato la domanda alla richiesta di declaratoria della non debenza -in applicazione dell'art.13 commi 1 e 2 della Legge n. 412/91- delle somme richieste a titolo di indebito previdenziale con riferimento all'annualità 2016, e di condanna dell'Istituto al rimborso delle somme eventualmente recuperate in misura eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto per detta annualità, con corresponsione degli interessi di legge.
Con riguardo agli anni 2017-2019 il ricorso è infondato, avendo parte ricorrente riconosciuto la correttezza dei redditi considerati dall' sulla cui base è stato calcolato l'indebito da recuperare CP_1
(cfr. verbale ud. 22/2/2024).
In relazione all'anno 2016, ricompreso nell'indebito previdenziale comunicato di euro 2.382,25 (cfr. funzionario , ud. 21/11/2024, il quale ha precisato che detto indebito copre il periodo CP_1
2014-2018). La riliquidazione del trattamento pensionistico effettuata dall' è stata determinata dal CP_1 superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge 335/1995.
Risulta provato -nonché incontestato - in causa che il ricorrente, ogni anno, ha presentato all'Amministrazione Finanziaria il modello 730 contente la dichiarazione di tutti i redditi e che i redditi sono stati comunicati dal anche all' (docc.1, 7, 10 ric.). Trattasi pertanto di Pt_1 CP_1 redditi conoscibili dall' . CP_1 Pertanto, in relazione all'annualità 2016, alla luce del secondo comma dell'art. 13 della legge 412/1991 (ai cui sensi l' deve procedere annualmente “alla verifica delle situazioni reddituali CP_1 dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche” e provvedere “entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), e dell'art. 15 del d.l. n. 78/2010, il provvedimento di recupero dell' del 20/10/2020 è certamente tardivo, sicchè le CP_1 somme relative all'indebito del 2016 non sono recuperabili.
Le spese di lite, per la soccombenza reciproca, vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
Dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione all'indebito relativo all'anno 2016 e pertanto ON condanna l' a restituire al ricorrente quanto già eventualmente recuperato in relazione a detta annualità;
respinge nel resto il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Genova, 8/5/2025
Il Giudice
Margherita Bossi