Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI
-nella persona del Presidente di Sezione Giudice monocratico dott. BARRASSO
GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26074 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 09.01.2025
TRA
Parte 1 , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 60, presso lo studio Parte_2
[...] e rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lepri, Stefano Previti e Maria
Eleonora Nardocci, come da procura in atti opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma Viale Pasteur, 5, presso e nello Studio degli Avv.ti
Christian Collovà e Paolo Raglione, che la rappresentano e difendono per procura in atti opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti concludevano chiedendo che venisse dichiarata cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con compensazione delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Parte 1Con atto di citazione notificato il 07.06.2024 proponeva opposizione
Controparte_1avverso il decreto ingiuntivo n. 3542/2024, emesso in favore di
[...] per € € 414.773,14 oltre interessi e spese della procedura monitoria, notificato alla società opponente in data 18.04.2024, chiedendo in via principale l'annullamento e/o revoca
La società opposta si costituiva in giudizio rappresentando che successivamente alla notifica dell'atto di citazione in opposizione le parti iniziavano delle trattative, che si concludevano con la sottoscrizione di una transazione e chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
Successivamente con atto depositato il 19.09.2024 i procuratori delle parti congiuntamente davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo e chiedevano che fosse dichiarata la cessata materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo e con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti concludevano insistendo nella superiore istanza e la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, come espressamente dichiarato e richiesto dalle parti, avendo le stesse dedotto di aver definito bonariamente la controversia mediante un accordo satisfattivo delle reciproche pretese.
Si verifica, invero, cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti ovvero quando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia sull'oggetto della controversia (Cass. 83/6953;
85/3482; 79/3279...).
Conformemente a quanto richiesto sempre dalle parti, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e vanno integralmente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile in epigrafe, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3542/2024;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, lì 10 gennaio 2025
Il Presidente della Sezione - Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)