TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5832/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/03/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dal proc. dom. avv. DRAICCHIO GIOVANNA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il CP_1
04/12/1987, residente in [...]del Kosovo – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente come da verbale di udienza del 25/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 15 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, – premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con in RA (Repubblica del Kosovo) in data CP_1
22/09/2014, atto registrato in Kosovo ma non trascritto in Italia, dalla cui unione sono nate le figlie (n. a Seriate il 24/10/2014) e (n. a Ponte San Pietro il Per_1 Per_2
02/01/2017) – chiedeva all'intestato Tribunale di: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento delle minori in via super-esclusiva a sé, stabilendo la facoltà per il padre di incontrare le figlie secondo il calendario, le modalità e i tempi di visita che il Tribunale riterrà più adeguati in ragione del fatto che il padre non vive in
Italia; c) porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento di euro 250,00 al mese per ciascuna figlia, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat, ferma la parti ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande, a ricorrente deduceva: che, dopo un iniziale periodo in cui i coniugi avevano convissuto in Svizzera, dove il marito lavorava come pizzaiolo, la coppia decideva di dividersi, per cui la moglie rientrava in Italia presso l'abitazione della propria madre, mentre il marito faceva ritorno nel suo Paese di origine, ovvero nella
Repubblica del Kosovo;
che la relazione tra loro comunque proseguiva, tanto che la moglie spesso si recava in Kosovo per fargli visita, rimanendovi per lunghi periodi, soprattutto durante l'estate; che, tale regime veniva mantenuto anche dopo la nascita della primogenita al fine di favorire una frequentazione tra il padre e la figlioletta, ma dopo la nascita della secondogenita i rapporti tra i coniugi iniziavano ad essere più sporadici, anche per la difficoltà della ricorrente si recarsi in Kosovo con due bambine piccole;
che nell'anno 2019 si interrompeva definitivamente la relazione coniugale e l'odierno convenuto, che mai si è recato in Italia per far visita alle figlie, solo sporadicamente versata delle somme di denaro per il mantenimento delle minori, peraltro bonificandole sul conto della madre della odierna ricorrente, che però tratteneva per sé tali somme;
che solo successivamente all'interruzione della relazione matrimoniale, la ricorrente instaurava una relazione sentimentale con l'attuale compagno, che vive stabilmente in
Albania; che comunque ella viveva insieme alle figlie presso l'abitazione della propria madre in Ponte San Pietro, ma i rapporti con la propria madre e il AT (nonna e zio delle minori) erano divenuti sempre più difficili e conflittuali, tanto che pure la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni aveva aperto un fascicolo a tutela pagina 2 di 15 delle minori dopo che i familiari avevano denunciato dal scomparsa della odierna ricorrente e lo stato di abbandono delle bambine, quando, in realtà, ella si era recata solo per un periodo in Albania (n. 110/2023 r.g.c.c.); che, comunque, il procedimento minorile veniva definito con il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 1654/23 del
7/03/2023, che respingeva la richiesta del Pubblico Ministero di adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale della madre, disponendo il monitoraggio sul nucleo familiare per almeno un anno;
che, peraltro, nel mese di agosto 2024 ella si recata in Kosovo con le minori affinché queste ultime potessero trascorre un periodo di vacanza insieme al padre, che da anni sentivano solo telefonicamente, e in quello stesso periodo ella decideva di recarsi dal nuovo compagno in Albania con l'accordo che a fine agosto avrebbe recuperato le figlie per rientrare in Italia;
che, tuttavia, in data 30/08/2024,
rifiutava di riconsegnare le figlie alla ricorrente, sostenendo di volerle trattenere CP_1 presso la propria abitazione in Kosovo, con la minaccia rivolta alla moglie di non farle rivedere mai più le bambine;
che solamente grazie all'intervento della sorella del marito,
l'odierna ricorrente riusciva a riavere con sé le minori, con le quali rientrava immediatamente in Italia;
che tale episodio aveva molto spaventato e preoccupato l'odierna ricorrente, facendole temere che in altre occasioni di incontro con le figlie il padre potesse sottrarle;
che, nonostante la complessa situazione familiare, entrambe le figlie erano serene, frequentavano la scuola e conducevano una vita di relazione adeguata alla loro età; che, recentemente, la Procura minorile di Brescia aveva aperto un fascicolo a seguito di segnalazione del Servizio Sociale a causa delle dinamiche esistenti in seno al domicilio materno;
che, negli ultimi mesi, ella aveva svolto un breve tirocinio lavorativo presso un supermercato, ma attualmente era priva di redditi, mentre il convenuto, anche se svolgeva attività lavorativa come muratore e godeva di ulteriori introiti lavorando come
Youtuber e Tiktoker, nulla versava per il mantenimento delle figlie, partecipando molto raramente a qualche spesa straordinaria.
Nelle more dell'instaurazione del contraddittorio, con il decreto di fissazione della prima udienza, il Giudice delegato chiedeva al Servizio Sociale territorialmente competente - già incaricato del monitoraggio del nucleo dal Tribunale per i Minorenni di Brescia - di trasmettere una breve relazione di aggiornamento in ordine all'attività compiuta e a quanto emerso dall'osservazione del nucleo familiare, informando al contempo la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia della pendenza avanti a questo Tribunale del giudizio di separazione personale dei coniugi. pagina 3 di 15 Verificata la regolare notificazione del ricorso-decreto al convenuto non comparso né costituito, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 25/03/2025, il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e interrogava liberamente la CP_1 ricorrente che dichiarava quanto si reputa utile riportare di seguito: “Confermo di volermi separare da mio marito. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto
o sentito mio marito rispondo che l'ho sentito tramite messaggio ieri per chiedergli se mi mandava i soldi per il mantenimento delle figlie e lui mi ha risposto che me li avrebbe mandati appena avrebbe potuto. Sempre ieri poi mi ha mandato un messaggio con il codice riferito a un accredito che mi ha mandato e che io poi ho ritirato personalmente presso la banca. Al di fuori delle questioni economiche io non ho rapporti con mio marito quindi alcune informazioni le riceve dalle mie figlie. Il padre sente tutti i giorni le mie figlie al telefono. Le ragazze hanno un telefono apposito per ricevere le telefonate del padre. Devo dire che le nostre figlie hanno piacere di ricevere le telefonate del papà anche se talvolta capita che non lo richiamano perché impegnate in altro. Quando le bambine si trovavano in Kosovo insieme a lui e io le chiamavo al telefono capitava che lui sottraeva il telefono alle nostre figlie e davanti a loro mi dava della prostituta, mi insultava e mi minacciava;
l'estate scorsa dopo una telefonata che ho fatto a mia figlia in cui lui interrompeva la telefonata dopo che io chiedevo a nostra figlia cosa c'era che non andasse visto che la vedevo triste, lui mi richiamava dicendomi: “appena ti vedo ti ammazzo”. Mia figlia ha timore a parlare davanti a lui. Per quanto riguarda il mantenimento non c'è mai stata continuità nel versare delle somme da parte del papà.
Sono sempre stata io a richiederle e comunque si trattava di importi di 50/100 euro a volta, a distanza di alcuni mesi l'una dall'altra. Fino all'anno scorso mio marito accreditava queste somme sul conto corrente personale di mia madre, mentre da quest'anno ha iniziato ad accreditarmi le somme come ho descritto prima, questo perché ho chiesto a mia mamma di restare fuori dalle questioni economiche che riguardano le mie figlie. Io e le mie figlie continuiamo a vivere con mio AT e mia madre in un immobile assegnato a mia madre dall'Aler. Anche io ho fatto domanda per ricevere un appartamento popolare, ma al momento sono in lista d'attesa e soprattutto stando già in una casa Aler è difficile ottenere un'assegnazione. Mi era stato proposto dai Servizi
Sociali di avere un alloggio housing ma il Comune non ha accettato questo progetto per me e le mie figlie e quindi siamo rimaste a vivere insieme a mia madre. Mia madre percepisce la pensione di reversibilità di mio padre per euro 1.000, credo, circa, al mese. pagina 4 di 15 Mio AT non lavora e non ha disabilità. In famiglia continuano ad esserci litigi;
mia madre mi “maledice”, mi augura di rimanere in carrozzina o che mi venga un brutto male e mi dice che la mia vita non ha senso. A lei dà fastidio il fatto che io sono felice insieme a questo mio nuovo compagno. Spesso mi rimprovera il fatto di aver lasciato mio marito e comunque questi litigi sono molti frequenti. Con mio AT non ho nessun tipo di dialogo. In passato c'erano litigi anche con mio AT ma adesso non ci parliamo.
Per quanto riguarda il rapporto tra le mie figlie, mia madre e lo zio devo dire che c'è un rapporto normale. Le ragazze vogliono bene allo zio e alla nonna. Nei confronti delle mie figlie, mia madre non usa il linguaggio che usa nei miei confronti anche se continua a dire loro che non devono parlare con il compagno della mamma perché non è il loro papà. Le mie figlie conoscono il mio nuovo compagno, ci parlano per telefono, io ho conosciuto il mio nuovo compagno tramite delle amicizie;
lui vive in Albania e vorrebbe venire in Italia. Io sto aspettando una chiamata per riprende a lavorare nel supermercato dove ho svolto tirocinio come categoria protetta” (v. verbale udienza).
All'esito dell'udienza, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c., la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo al Tribunale
l'accoglimento, in via definitiva, dei provvedimenti emessi in via provvisoria nel corso dell'udienza, con condanna della controparte della rifusione delle spese legali.
La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, quanto alla domanda di separazione, il Collegio osserva che, benché la ricorrente sia cittadina macedone e il convenuto cittadino kosovaro, sussiste la giurisdizione italiana in base al criterio della residenza abituale dell'attore di cui all'art.3 lettera a.v) del Regolamento (UE) 2019/1111 (Regolamento Europeo del 25/06/2019 n.
1111, in vigore dal 1° agosto 2022).
Sussiste, altresì, in base al combinato disposto dell'art.7 e del primo comma lettera a.i) dell'art.10 del predetto Regolamento (UE) 2019/1111, la giurisdizione dell'intestato
Tribunale di Bergamo a decidere in ordine alla responsabilità genitoriale, atteso che, come risulta dalle certificazioni anagrafiche, le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
Sussiste, inoltre, la giurisdizione dell'intestato Tribunale a provvedere in ordine agli obblighi di mantenimento, in base al fatto che questa Autorità giurisdizionale è competente in materia di responsabilità genitoriale, come previsto dall'art.3 lettera a) e lettera d) del Regolamento (CE) 4/2009 (Regolamento Europeo del 18/12/2008 n. 4).
Sussiste, infine, in base al combinato disposto degli art.473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c., la pagina 5 di 15 competenza territoriale dell'adito Tribunale, attesa la residenza abituale delle minori a
Ponte San Pietro, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Bergamo.
Alla fattispecie, ai sensi dell'art.8 lett. d) del Regolamento (UE) 1259/2010, risulta applicabile la legge italiana in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Orbene, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
Il fatto che, oramai da alcuni anni, i coniugi conducono vite separate rende evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza. Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151, comma 1 codice civile, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Per quanto concerne le condizioni accessorie alla pronunzia di separazione, il Collegio ritiene di poter confermare integralmente i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice delegato all'udienza del 25/03/2025, in quanto pienamente rispondenti agli interessi attuali delle figlie e, comunque, conformi alle risultanze degli accertamenti compiuti dal Servizio Sociale a suo tempo incaricato dal Tribunale per i Minorenni di monitorare il nucleo e la condizione di benessere delle bambine.
Più in particolare, dalla relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio Sociale Tutela
Minori Azienda Isola, acquisita agli atti in data 15/02/2025, emerge come la madre, pur mostrando alcuni aspetti di fragilità che necessitano spesso di confronto e sostegno, anche emotivo, non presenta particolari carenze genitoriali;
anzi, si legge nella relazione che le insegnanti delle minori hanno evidenziato che le bambine frequentano la scuola con regolarità, sono ben curate dal punto di vista dell'igiene e dell'abbigliamento e dotate del materiale necessario. La sig.ra si interessa della vita scolastica delle figlie, Pt_1 ricercando spesso un confronto con le insegnanti e mostrandosi discretamente collaborativa. Quanto alla minore che frequenta la classe quinta elementare, si Per_1 dà atto che la bambina beneficia di un piano didattico personalizzato per l'esecuzione di verifiche semplificate e che mantiene un'alta motivazione nello studio;
la minore tiene un comportamento corretto ed ha instaurato un buon legame con i compagni, soprattutto con un gruppetto di pari di indole tranquilla;
la minore, inoltre, frequenta la locale squadra di pallavolo con soddisfazione. Quanto alla minore , che frequenta la seconda Per_2 elementare, si legge come la bambina, all'inizio dello scorso anno scolastico, facesse fatica a distaccarsi dalla figura materna, ma progressivamente questa difficoltà è rientrata tanto da riuscire oggi a salutare tranquillamente la madre nel momento dell'ingresso a pagina 6 di 15 scuola;
la bambina non si impegna sempre nell'attività scolastica ma esegue i compiti con sufficiente regolarità; anche lei ha un buon rapporto con i compagni e riconosce il ruolo delle insegnanti cui si rivolge quando ha bisogno di aiuto. Quanto al rapporto tra le minori e il padre - che non è stato possibile incontrare poiché lo stesso vive da sempre in Kosovo con la propria famiglia di origine - il Servizio riporta come, per quanto riferito dalla madre, le minori hanno frequenti videochiamate con l'altro genitore che in queste occasioni si mostra sufficientemente adeguato, anche se tende a diventare svalutante nei confronti della figura materna durante le videochiamate con le figlie quando si affrontano questioni di carattere economico;
infatti, il padre non contribuirebbe in modo regolare il mantenimento delle figlie inviando solo saltuariamente somme di denaro alla suocera o allo zio, affinché siano loro ad effettuare gli acquisti necessari per le minori;
anche nella relazione del Servizio sociale viene riportato quanto sarebbe accaduto nell'estate 2024 e,
a in particolare, l'angoscia sperimentata dalla madre di fronte alla condotta ostruzionistica paterna nel riconsegnare le minori per far rientro in Italia;
durante le vacanze di Natale, invece, entrambe le bambine hanno trascorso nuovamente un periodo di vacanza presso il padre e il rientro è avvenuto senza particolari problemi;
le stesse minori hanno riferito di aver trascorso con piacere le vacanze in compagnia del padre anche se talvolta, per motivi lavorativi dello stesso, venivano accudite dalla rete parentale paterna e hanno riportato come non sempre il padre sarebbe stato attento ad alcuni aspetti della loro igiene personale o della alimentazione;
entrambe, comunque, hanno sottolineato il desiderio di rimanere a vivere in Italia con la propria madre e di trascorrere solo alcuni periodi di vacanza con l'altro genitore. Dalla relazione emerge come particolarmente inadeguato è il contesto abitativo in cui le minori sono inserite, caratterizzato da importanti dinamiche conflittuali che vedono la signora contrapposta alla madre e al AT, dinamiche Pt_1 che si sono acutizzate circa quattro anni fa quando l'odierna ricorrente decideva di porre fine alla relazione con il padre delle minori per iniziare un'altra relazione sentimentale con un uomo di origine albanese, decisione che ha portato la nonna materna e lo zio delle minori ad assumere ancor più frequentemente atteggiamenti svalutanti e controllanti nei confronti della donna, il tutto alla presenza delle bambine che hanno assistito a frasi minacciose, aggressive e malauguranti rivolte alla loro madre. Nella relazione del
Servizio sociale si legge anche che tali dinamiche conflittuali incidono in maniera importante sul tono dell'umore della donna, arrivando talvolta a minare la sua capacità di attivarsi e di rendersi autonoma;
al contempo la madre delle minori è consapevole delle pagina 7 di 15 ricadute negative che il clima di violenze e conflittualità intrafamiliare ha sulle minori e le bambine stesse riportano più volte in colloquio la fatica del dover assistere quotidianamente ai diverbi tra i membri della famiglia, dai quali tentano di difendersi isolandosi. Il Servizio sociale, infine, ritenendo che il regime di affidamento esclusivo e di collocamento delle minori presso la madre risponda agli attuali bisogni evolutivi delle figlie, riferisce anche che la donna è in attesa di un inserimento lavorativo destinato alle categorie protette e che ha presentato autonoma domanda di assegnazione per un alloggio
Aler per il quale è attualmente in attesa dello scorrimento della graduatoria (v. relazione
Servizio Sociale a firma dell'Ass. soc. dr.ssa datata 14/02/2025). Persona_3
Così riassunti i fatti di causa, in punto di diritto, preme ricordare che il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono- genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla pagina 8 di 15 idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass.
n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ora, nel caso di specie, quanto emerso dalla relazione del Servizio sociale e dalle precise allegazioni contenute in ricorso, confermate in sede di libero interrogatorio dall'odierna ricorrente, induce a formulare un giudizio di sostanziale inaffidabilità del padre a svolgere il proprio ruolo genitoriale nell'ambito del regime di bi-genitorialità, che, come anzidetto, implica che entrambi i genitori si possano scambiare quotidianamente informazioni e possano condividere le scelte che interessano la vita delle figlie.
Al di là della lontananza geografica dell'odierno convenuto - stabilmente residente nella
Repubblica del Kosovo – non va trascurato come tra le parti sia venuto meno ogni canale di comunicazione a seguito della decisione della moglie di porre fine alla relazione coniugale. Peraltro, l'incapacità dell'odierno convenuto di condividere la responsabilità genitoriale con la madre delle minori si desume dal fatto che il medesimo, la scorsa estate, non solo ha minacciato di morte l'odierna ricorrente, ma ha pure rifiutato di consegnare le minori alla madre per far rientro in Italia, assumendo nei confronti della donna un atteggiamento ritorsivo che denota il concreto pericolo di abuso da parte del convenuto del suo ruolo genitoriale, a danno delle minori, che, infatti, durante i colloqui con l'Assistente sociale hanno ribadito di voler continuare a vivere in Italia insieme alla madre e di voler incontrare il padre solo durante alcuni periodi di vacanza. Di contro, dal monitoraggio del Servizio è emerso come rappresenti un genitore Parte_1 sufficientemente capace e idoneo ad occuparsi della crescita e dell'accudimento delle figlie minori, in grado di seguirle anche dal punto di vista scolastico.
Tutto quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente all'assenza del convenuto nella presente procedura, non può che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale del padre tale da rendere necessaria la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, avendo ella mostrato di essere pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze di vita delle figlie nella completa assenza della figura paterna. Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle minori, alla madre va attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche
(es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, pagina 9 di 15 uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessera sanitaria dei figli etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per la prole di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico delle minori, alla loro educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, anche senza il consenso o l'autorizzazione dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dalle figlie.
Fermo il collocamento delle minori presso la madre, il Tribunale osserva come le bambine continuino ad essere esposte ad un ambiente domestico inadeguato e pregiudizievole per la loro sana ed equilibrata crescita psico-fisica, a causa del perdurante clima conflittuale esistente in seno alla famiglia di origine materna, già rilevato dal Servizio Sociale che pure si era attivato per suggerire dei percorsi di mediazione ai componenti del nucleo familiare o, comunque, sostenere la madre verso un percorso di autonomia che potesse renderla indipendente anche dal punto di vista abitativo. In questo immutato contesto, il
Tribunale reputa necessario confermare tutti gli incarichi a suo tempo conferiti al Servizio
Sociale dal Tribunale per i minorenni, con particolare riferimento al monitoraggio della situazione familiare fintanto che perdurerà la convivenza dell'odierna ricorrente con i familiari. Al medesimo Servizio sociale è conferito il compito di sostenere e supportare l'odierna ricorrente verso un percorso di autonomia economica e abitativa dalla famiglia di origine, nell'ottica di preservare il benessere psicofisico delle bambine e il loro interesse ad una crescita armonica e serena, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni laddove dovessero emergere delle situazioni di grave pregiudizio che rendano opportuno un allontanamento delle minori - insieme alla madre se consenziente - dal contesto familiare e abitativo nel quale sono attualmente inserite. Il Servizio è anche delegato ad attivare tutti i percorsi di supporto/sostegno psicologico e/o educativo ritenuti necessari e/o opportuni in favore della madre e delle figlie minori.
Quanto alle frequentazioni padre-figlie, alla luce di quanto emerso dai racconti delle minori all'Assistente sociale, il Tribunale reputa opportuno rimettere eventuali contatti telefonici al loro previo accordo, pur sempre nel rispetto della volontà delle minori, fermo pagina 10 di 15 restando che eventuali periodi di permanenza presso il domicilio paterno nella Repubblica del Kosovo dovranno essere preventivamente concordati con la madre affidataria, tenuto conto dei bisogni, degli impegni scolastici ed extrascolastici e della volontà manifestata dalle figlie.
Alla luce di quanto emerso dalle relazioni sociali, il Tribunale reputa superfluo e contrario all'interesse delle bambine procedere al loro ascolto diretto.
Infine, in assenza di dati oggettivi sulle effettive capacità economiche e patrimoniali dell'odierno convenuto, il Tribunale reputa equo e congruo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento di un assegno di euro 150,00 al mese per ciascuna figlia (così per complessivi euro 300,00) – determinato considerando il costo della vita nella Repubblica del Kosovo dove vive il convenuto – somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, ferma la ripartizione tra i genitori al 50% delle spese di natura straordinaria come da Protocollo in uso presso questo
Tribunale che si riporta in dispositivo.
Pare utile ricordare, inoltre, che in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, a quest'ultima compete il diritto di richiedere e percepire per intero CP_ l'assegno unico erogato dall' per le figlie minorenni.
Le spese di lite seguono la soccombenza. va pertanto condannato a CP_1
rifondere in favore di le spese di lite di questa procedura, che, tenuto conto Parte_1
dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in RA (Repubblica del Kosovo) in data 22/09/2014 (atto non trascritto in Italia);
2. affida in via (super)esclusiva le figlie (n. a Seriate il 24/10/2014) e (n. Per_1 Per_2
a Ponte San Pietro il 02/01/2017) alla madre, la quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per le minori in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre pagina 11 di 15 ex art. 337-quater, comma 3 c.c. In particolare, tale regime consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per le minori, a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor , anche rispetto ad ogni questione di CP_1 natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.);
3. dispone il collocamento delle figlie presso il domicilio materno, rimettendo eventuali incontri e contatti telefonici tra il padre e le minori al loro previo accordo, pur sempre nel rispetto della volontà delle figlie. Eventuali periodi di permanenza delle figlie presso il domicilio paterno nella Repubblica del Kosovo dovranno essere preventivamente concordati con la madre affidataria, tenuto conto dei bisogni e della volontà manifestata dalle figlie;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore CP_1 della madre un assegno di mantenimento di euro 150,00 al mese per ciascuna figlia (per complessivi euro 300,00), entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (mensilità di ottobre 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da ottobre 2025), oltre all'obbligo di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari pagina 12 di 15 ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive pagina 13 di 15 dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5. dà atto che, in ragione dell'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, compete a CP_ quest'ultima il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall'
6. incarica il Servizio sociale di avviare tutti i percorsi di supporto/sostegno psicologico e/o educativo ritenuti necessari e/o opportuni in favore della madre e delle figlie minori, oltre che in favore degli altri componenti del nucleo se consenzienti, nonché di sostenere pagina 14 di 15 e supportare verso un percorso di autonomia economica e abitativa dalla Parte_1 famiglia di origine, nell'ottica di preservare il benessere psicofisico delle minori e il loro interesse ad una crescita armonica e serena, data l'esposizione quotidiana alle dinamiche conflittuali rilevate in seno alla famiglia di origine materna;
7. incarica il Servizio Sociale competente di mantenere una adeguata vigilanza sul contesto di vita delle minori, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove dovessero emergere delle situazioni di grave pregiudizio che rendano opportuno un allontanamento delle minori (e della madre ove consenziente) dal contesto familiare e abitativo nel quale sono attualmente inserite;
8. condanna a rifondere in favore di le spese di lite di questa CP_1 Parte_1
procedura, liquidate in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione della presente decisione al Servizio Sociale competente per il Comune di Ponte San Pietro.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25/03/2025, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dal proc. dom. avv. DRAICCHIO GIOVANNA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il CP_1
04/12/1987, residente in [...]del Kosovo – CONVENUTO CONTUMACE;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente come da verbale di udienza del 25/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 15 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, – premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con in RA (Repubblica del Kosovo) in data CP_1
22/09/2014, atto registrato in Kosovo ma non trascritto in Italia, dalla cui unione sono nate le figlie (n. a Seriate il 24/10/2014) e (n. a Ponte San Pietro il Per_1 Per_2
02/01/2017) – chiedeva all'intestato Tribunale di: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporre l'affidamento delle minori in via super-esclusiva a sé, stabilendo la facoltà per il padre di incontrare le figlie secondo il calendario, le modalità e i tempi di visita che il Tribunale riterrà più adeguati in ragione del fatto che il padre non vive in
Italia; c) porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento di euro 250,00 al mese per ciascuna figlia, oltre rivalutazione annuale ex indici Istat, ferma la parti ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande, a ricorrente deduceva: che, dopo un iniziale periodo in cui i coniugi avevano convissuto in Svizzera, dove il marito lavorava come pizzaiolo, la coppia decideva di dividersi, per cui la moglie rientrava in Italia presso l'abitazione della propria madre, mentre il marito faceva ritorno nel suo Paese di origine, ovvero nella
Repubblica del Kosovo;
che la relazione tra loro comunque proseguiva, tanto che la moglie spesso si recava in Kosovo per fargli visita, rimanendovi per lunghi periodi, soprattutto durante l'estate; che, tale regime veniva mantenuto anche dopo la nascita della primogenita al fine di favorire una frequentazione tra il padre e la figlioletta, ma dopo la nascita della secondogenita i rapporti tra i coniugi iniziavano ad essere più sporadici, anche per la difficoltà della ricorrente si recarsi in Kosovo con due bambine piccole;
che nell'anno 2019 si interrompeva definitivamente la relazione coniugale e l'odierno convenuto, che mai si è recato in Italia per far visita alle figlie, solo sporadicamente versata delle somme di denaro per il mantenimento delle minori, peraltro bonificandole sul conto della madre della odierna ricorrente, che però tratteneva per sé tali somme;
che solo successivamente all'interruzione della relazione matrimoniale, la ricorrente instaurava una relazione sentimentale con l'attuale compagno, che vive stabilmente in
Albania; che comunque ella viveva insieme alle figlie presso l'abitazione della propria madre in Ponte San Pietro, ma i rapporti con la propria madre e il AT (nonna e zio delle minori) erano divenuti sempre più difficili e conflittuali, tanto che pure la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni aveva aperto un fascicolo a tutela pagina 2 di 15 delle minori dopo che i familiari avevano denunciato dal scomparsa della odierna ricorrente e lo stato di abbandono delle bambine, quando, in realtà, ella si era recata solo per un periodo in Albania (n. 110/2023 r.g.c.c.); che, comunque, il procedimento minorile veniva definito con il decreto del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 1654/23 del
7/03/2023, che respingeva la richiesta del Pubblico Ministero di adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale della madre, disponendo il monitoraggio sul nucleo familiare per almeno un anno;
che, peraltro, nel mese di agosto 2024 ella si recata in Kosovo con le minori affinché queste ultime potessero trascorre un periodo di vacanza insieme al padre, che da anni sentivano solo telefonicamente, e in quello stesso periodo ella decideva di recarsi dal nuovo compagno in Albania con l'accordo che a fine agosto avrebbe recuperato le figlie per rientrare in Italia;
che, tuttavia, in data 30/08/2024,
rifiutava di riconsegnare le figlie alla ricorrente, sostenendo di volerle trattenere CP_1 presso la propria abitazione in Kosovo, con la minaccia rivolta alla moglie di non farle rivedere mai più le bambine;
che solamente grazie all'intervento della sorella del marito,
l'odierna ricorrente riusciva a riavere con sé le minori, con le quali rientrava immediatamente in Italia;
che tale episodio aveva molto spaventato e preoccupato l'odierna ricorrente, facendole temere che in altre occasioni di incontro con le figlie il padre potesse sottrarle;
che, nonostante la complessa situazione familiare, entrambe le figlie erano serene, frequentavano la scuola e conducevano una vita di relazione adeguata alla loro età; che, recentemente, la Procura minorile di Brescia aveva aperto un fascicolo a seguito di segnalazione del Servizio Sociale a causa delle dinamiche esistenti in seno al domicilio materno;
che, negli ultimi mesi, ella aveva svolto un breve tirocinio lavorativo presso un supermercato, ma attualmente era priva di redditi, mentre il convenuto, anche se svolgeva attività lavorativa come muratore e godeva di ulteriori introiti lavorando come
Youtuber e Tiktoker, nulla versava per il mantenimento delle figlie, partecipando molto raramente a qualche spesa straordinaria.
Nelle more dell'instaurazione del contraddittorio, con il decreto di fissazione della prima udienza, il Giudice delegato chiedeva al Servizio Sociale territorialmente competente - già incaricato del monitoraggio del nucleo dal Tribunale per i Minorenni di Brescia - di trasmettere una breve relazione di aggiornamento in ordine all'attività compiuta e a quanto emerso dall'osservazione del nucleo familiare, informando al contempo la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia della pendenza avanti a questo Tribunale del giudizio di separazione personale dei coniugi. pagina 3 di 15 Verificata la regolare notificazione del ricorso-decreto al convenuto non comparso né costituito, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 25/03/2025, il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e interrogava liberamente la CP_1 ricorrente che dichiarava quanto si reputa utile riportare di seguito: “Confermo di volermi separare da mio marito. Se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che ho visto
o sentito mio marito rispondo che l'ho sentito tramite messaggio ieri per chiedergli se mi mandava i soldi per il mantenimento delle figlie e lui mi ha risposto che me li avrebbe mandati appena avrebbe potuto. Sempre ieri poi mi ha mandato un messaggio con il codice riferito a un accredito che mi ha mandato e che io poi ho ritirato personalmente presso la banca. Al di fuori delle questioni economiche io non ho rapporti con mio marito quindi alcune informazioni le riceve dalle mie figlie. Il padre sente tutti i giorni le mie figlie al telefono. Le ragazze hanno un telefono apposito per ricevere le telefonate del padre. Devo dire che le nostre figlie hanno piacere di ricevere le telefonate del papà anche se talvolta capita che non lo richiamano perché impegnate in altro. Quando le bambine si trovavano in Kosovo insieme a lui e io le chiamavo al telefono capitava che lui sottraeva il telefono alle nostre figlie e davanti a loro mi dava della prostituta, mi insultava e mi minacciava;
l'estate scorsa dopo una telefonata che ho fatto a mia figlia in cui lui interrompeva la telefonata dopo che io chiedevo a nostra figlia cosa c'era che non andasse visto che la vedevo triste, lui mi richiamava dicendomi: “appena ti vedo ti ammazzo”. Mia figlia ha timore a parlare davanti a lui. Per quanto riguarda il mantenimento non c'è mai stata continuità nel versare delle somme da parte del papà.
Sono sempre stata io a richiederle e comunque si trattava di importi di 50/100 euro a volta, a distanza di alcuni mesi l'una dall'altra. Fino all'anno scorso mio marito accreditava queste somme sul conto corrente personale di mia madre, mentre da quest'anno ha iniziato ad accreditarmi le somme come ho descritto prima, questo perché ho chiesto a mia mamma di restare fuori dalle questioni economiche che riguardano le mie figlie. Io e le mie figlie continuiamo a vivere con mio AT e mia madre in un immobile assegnato a mia madre dall'Aler. Anche io ho fatto domanda per ricevere un appartamento popolare, ma al momento sono in lista d'attesa e soprattutto stando già in una casa Aler è difficile ottenere un'assegnazione. Mi era stato proposto dai Servizi
Sociali di avere un alloggio housing ma il Comune non ha accettato questo progetto per me e le mie figlie e quindi siamo rimaste a vivere insieme a mia madre. Mia madre percepisce la pensione di reversibilità di mio padre per euro 1.000, credo, circa, al mese. pagina 4 di 15 Mio AT non lavora e non ha disabilità. In famiglia continuano ad esserci litigi;
mia madre mi “maledice”, mi augura di rimanere in carrozzina o che mi venga un brutto male e mi dice che la mia vita non ha senso. A lei dà fastidio il fatto che io sono felice insieme a questo mio nuovo compagno. Spesso mi rimprovera il fatto di aver lasciato mio marito e comunque questi litigi sono molti frequenti. Con mio AT non ho nessun tipo di dialogo. In passato c'erano litigi anche con mio AT ma adesso non ci parliamo.
Per quanto riguarda il rapporto tra le mie figlie, mia madre e lo zio devo dire che c'è un rapporto normale. Le ragazze vogliono bene allo zio e alla nonna. Nei confronti delle mie figlie, mia madre non usa il linguaggio che usa nei miei confronti anche se continua a dire loro che non devono parlare con il compagno della mamma perché non è il loro papà. Le mie figlie conoscono il mio nuovo compagno, ci parlano per telefono, io ho conosciuto il mio nuovo compagno tramite delle amicizie;
lui vive in Albania e vorrebbe venire in Italia. Io sto aspettando una chiamata per riprende a lavorare nel supermercato dove ho svolto tirocinio come categoria protetta” (v. verbale udienza).
All'esito dell'udienza, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473- bis.22 c.p.c., la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni chiedendo al Tribunale
l'accoglimento, in via definitiva, dei provvedimenti emessi in via provvisoria nel corso dell'udienza, con condanna della controparte della rifusione delle spese legali.
La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, quanto alla domanda di separazione, il Collegio osserva che, benché la ricorrente sia cittadina macedone e il convenuto cittadino kosovaro, sussiste la giurisdizione italiana in base al criterio della residenza abituale dell'attore di cui all'art.3 lettera a.v) del Regolamento (UE) 2019/1111 (Regolamento Europeo del 25/06/2019 n.
1111, in vigore dal 1° agosto 2022).
Sussiste, altresì, in base al combinato disposto dell'art.7 e del primo comma lettera a.i) dell'art.10 del predetto Regolamento (UE) 2019/1111, la giurisdizione dell'intestato
Tribunale di Bergamo a decidere in ordine alla responsabilità genitoriale, atteso che, come risulta dalle certificazioni anagrafiche, le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
Sussiste, inoltre, la giurisdizione dell'intestato Tribunale a provvedere in ordine agli obblighi di mantenimento, in base al fatto che questa Autorità giurisdizionale è competente in materia di responsabilità genitoriale, come previsto dall'art.3 lettera a) e lettera d) del Regolamento (CE) 4/2009 (Regolamento Europeo del 18/12/2008 n. 4).
Sussiste, infine, in base al combinato disposto degli art.473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c., la pagina 5 di 15 competenza territoriale dell'adito Tribunale, attesa la residenza abituale delle minori a
Ponte San Pietro, Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Bergamo.
Alla fattispecie, ai sensi dell'art.8 lett. d) del Regolamento (UE) 1259/2010, risulta applicabile la legge italiana in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
Orbene, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
Il fatto che, oramai da alcuni anni, i coniugi conducono vite separate rende evidente una tale disaffezione al matrimonio da reputarsi incompatibile con la prosecuzione della convivenza. Va, quindi, pronunciata la separazione personale dei coniugi ex art. 151, comma 1 codice civile, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
Per quanto concerne le condizioni accessorie alla pronunzia di separazione, il Collegio ritiene di poter confermare integralmente i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal Giudice delegato all'udienza del 25/03/2025, in quanto pienamente rispondenti agli interessi attuali delle figlie e, comunque, conformi alle risultanze degli accertamenti compiuti dal Servizio Sociale a suo tempo incaricato dal Tribunale per i Minorenni di monitorare il nucleo e la condizione di benessere delle bambine.
Più in particolare, dalla relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio Sociale Tutela
Minori Azienda Isola, acquisita agli atti in data 15/02/2025, emerge come la madre, pur mostrando alcuni aspetti di fragilità che necessitano spesso di confronto e sostegno, anche emotivo, non presenta particolari carenze genitoriali;
anzi, si legge nella relazione che le insegnanti delle minori hanno evidenziato che le bambine frequentano la scuola con regolarità, sono ben curate dal punto di vista dell'igiene e dell'abbigliamento e dotate del materiale necessario. La sig.ra si interessa della vita scolastica delle figlie, Pt_1 ricercando spesso un confronto con le insegnanti e mostrandosi discretamente collaborativa. Quanto alla minore che frequenta la classe quinta elementare, si Per_1 dà atto che la bambina beneficia di un piano didattico personalizzato per l'esecuzione di verifiche semplificate e che mantiene un'alta motivazione nello studio;
la minore tiene un comportamento corretto ed ha instaurato un buon legame con i compagni, soprattutto con un gruppetto di pari di indole tranquilla;
la minore, inoltre, frequenta la locale squadra di pallavolo con soddisfazione. Quanto alla minore , che frequenta la seconda Per_2 elementare, si legge come la bambina, all'inizio dello scorso anno scolastico, facesse fatica a distaccarsi dalla figura materna, ma progressivamente questa difficoltà è rientrata tanto da riuscire oggi a salutare tranquillamente la madre nel momento dell'ingresso a pagina 6 di 15 scuola;
la bambina non si impegna sempre nell'attività scolastica ma esegue i compiti con sufficiente regolarità; anche lei ha un buon rapporto con i compagni e riconosce il ruolo delle insegnanti cui si rivolge quando ha bisogno di aiuto. Quanto al rapporto tra le minori e il padre - che non è stato possibile incontrare poiché lo stesso vive da sempre in Kosovo con la propria famiglia di origine - il Servizio riporta come, per quanto riferito dalla madre, le minori hanno frequenti videochiamate con l'altro genitore che in queste occasioni si mostra sufficientemente adeguato, anche se tende a diventare svalutante nei confronti della figura materna durante le videochiamate con le figlie quando si affrontano questioni di carattere economico;
infatti, il padre non contribuirebbe in modo regolare il mantenimento delle figlie inviando solo saltuariamente somme di denaro alla suocera o allo zio, affinché siano loro ad effettuare gli acquisti necessari per le minori;
anche nella relazione del Servizio sociale viene riportato quanto sarebbe accaduto nell'estate 2024 e,
a in particolare, l'angoscia sperimentata dalla madre di fronte alla condotta ostruzionistica paterna nel riconsegnare le minori per far rientro in Italia;
durante le vacanze di Natale, invece, entrambe le bambine hanno trascorso nuovamente un periodo di vacanza presso il padre e il rientro è avvenuto senza particolari problemi;
le stesse minori hanno riferito di aver trascorso con piacere le vacanze in compagnia del padre anche se talvolta, per motivi lavorativi dello stesso, venivano accudite dalla rete parentale paterna e hanno riportato come non sempre il padre sarebbe stato attento ad alcuni aspetti della loro igiene personale o della alimentazione;
entrambe, comunque, hanno sottolineato il desiderio di rimanere a vivere in Italia con la propria madre e di trascorrere solo alcuni periodi di vacanza con l'altro genitore. Dalla relazione emerge come particolarmente inadeguato è il contesto abitativo in cui le minori sono inserite, caratterizzato da importanti dinamiche conflittuali che vedono la signora contrapposta alla madre e al AT, dinamiche Pt_1 che si sono acutizzate circa quattro anni fa quando l'odierna ricorrente decideva di porre fine alla relazione con il padre delle minori per iniziare un'altra relazione sentimentale con un uomo di origine albanese, decisione che ha portato la nonna materna e lo zio delle minori ad assumere ancor più frequentemente atteggiamenti svalutanti e controllanti nei confronti della donna, il tutto alla presenza delle bambine che hanno assistito a frasi minacciose, aggressive e malauguranti rivolte alla loro madre. Nella relazione del
Servizio sociale si legge anche che tali dinamiche conflittuali incidono in maniera importante sul tono dell'umore della donna, arrivando talvolta a minare la sua capacità di attivarsi e di rendersi autonoma;
al contempo la madre delle minori è consapevole delle pagina 7 di 15 ricadute negative che il clima di violenze e conflittualità intrafamiliare ha sulle minori e le bambine stesse riportano più volte in colloquio la fatica del dover assistere quotidianamente ai diverbi tra i membri della famiglia, dai quali tentano di difendersi isolandosi. Il Servizio sociale, infine, ritenendo che il regime di affidamento esclusivo e di collocamento delle minori presso la madre risponda agli attuali bisogni evolutivi delle figlie, riferisce anche che la donna è in attesa di un inserimento lavorativo destinato alle categorie protette e che ha presentato autonoma domanda di assegnazione per un alloggio
Aler per il quale è attualmente in attesa dello scorrimento della graduatoria (v. relazione
Servizio Sociale a firma dell'Ass. soc. dr.ssa datata 14/02/2025). Persona_3
Così riassunti i fatti di causa, in punto di diritto, preme ricordare che il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi attivamente ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio, tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo. La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi anche sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che all'affidamento condiviso possa derogarsi quando risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento mono- genitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla pagina 8 di 15 idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, ravvisabile, ad esempio, nel sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, nella anomala condizione di vita, nella obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore (v. Cass.
n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008).
Ora, nel caso di specie, quanto emerso dalla relazione del Servizio sociale e dalle precise allegazioni contenute in ricorso, confermate in sede di libero interrogatorio dall'odierna ricorrente, induce a formulare un giudizio di sostanziale inaffidabilità del padre a svolgere il proprio ruolo genitoriale nell'ambito del regime di bi-genitorialità, che, come anzidetto, implica che entrambi i genitori si possano scambiare quotidianamente informazioni e possano condividere le scelte che interessano la vita delle figlie.
Al di là della lontananza geografica dell'odierno convenuto - stabilmente residente nella
Repubblica del Kosovo – non va trascurato come tra le parti sia venuto meno ogni canale di comunicazione a seguito della decisione della moglie di porre fine alla relazione coniugale. Peraltro, l'incapacità dell'odierno convenuto di condividere la responsabilità genitoriale con la madre delle minori si desume dal fatto che il medesimo, la scorsa estate, non solo ha minacciato di morte l'odierna ricorrente, ma ha pure rifiutato di consegnare le minori alla madre per far rientro in Italia, assumendo nei confronti della donna un atteggiamento ritorsivo che denota il concreto pericolo di abuso da parte del convenuto del suo ruolo genitoriale, a danno delle minori, che, infatti, durante i colloqui con l'Assistente sociale hanno ribadito di voler continuare a vivere in Italia insieme alla madre e di voler incontrare il padre solo durante alcuni periodi di vacanza. Di contro, dal monitoraggio del Servizio è emerso come rappresenti un genitore Parte_1 sufficientemente capace e idoneo ad occuparsi della crescita e dell'accudimento delle figlie minori, in grado di seguirle anche dal punto di vista scolastico.
Tutto quanto emerso dalla trattazione della causa, unitamente all'assenza del convenuto nella presente procedura, non può che condurre ad un giudizio di incapacità genitoriale del padre tale da rendere necessaria la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, avendo ella mostrato di essere pienamente idonea ad occuparsi delle esigenze di vita delle figlie nella completa assenza della figura paterna. Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle minori, alla madre va attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche
(es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, pagina 9 di 15 uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessera sanitaria dei figli etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per la prole di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico delle minori, alla loro educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, anche senza il consenso o l'autorizzazione dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dalle figlie.
Fermo il collocamento delle minori presso la madre, il Tribunale osserva come le bambine continuino ad essere esposte ad un ambiente domestico inadeguato e pregiudizievole per la loro sana ed equilibrata crescita psico-fisica, a causa del perdurante clima conflittuale esistente in seno alla famiglia di origine materna, già rilevato dal Servizio Sociale che pure si era attivato per suggerire dei percorsi di mediazione ai componenti del nucleo familiare o, comunque, sostenere la madre verso un percorso di autonomia che potesse renderla indipendente anche dal punto di vista abitativo. In questo immutato contesto, il
Tribunale reputa necessario confermare tutti gli incarichi a suo tempo conferiti al Servizio
Sociale dal Tribunale per i minorenni, con particolare riferimento al monitoraggio della situazione familiare fintanto che perdurerà la convivenza dell'odierna ricorrente con i familiari. Al medesimo Servizio sociale è conferito il compito di sostenere e supportare l'odierna ricorrente verso un percorso di autonomia economica e abitativa dalla famiglia di origine, nell'ottica di preservare il benessere psicofisico delle bambine e il loro interesse ad una crescita armonica e serena, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni laddove dovessero emergere delle situazioni di grave pregiudizio che rendano opportuno un allontanamento delle minori - insieme alla madre se consenziente - dal contesto familiare e abitativo nel quale sono attualmente inserite. Il Servizio è anche delegato ad attivare tutti i percorsi di supporto/sostegno psicologico e/o educativo ritenuti necessari e/o opportuni in favore della madre e delle figlie minori.
Quanto alle frequentazioni padre-figlie, alla luce di quanto emerso dai racconti delle minori all'Assistente sociale, il Tribunale reputa opportuno rimettere eventuali contatti telefonici al loro previo accordo, pur sempre nel rispetto della volontà delle minori, fermo pagina 10 di 15 restando che eventuali periodi di permanenza presso il domicilio paterno nella Repubblica del Kosovo dovranno essere preventivamente concordati con la madre affidataria, tenuto conto dei bisogni, degli impegni scolastici ed extrascolastici e della volontà manifestata dalle figlie.
Alla luce di quanto emerso dalle relazioni sociali, il Tribunale reputa superfluo e contrario all'interesse delle bambine procedere al loro ascolto diretto.
Infine, in assenza di dati oggettivi sulle effettive capacità economiche e patrimoniali dell'odierno convenuto, il Tribunale reputa equo e congruo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento di un assegno di euro 150,00 al mese per ciascuna figlia (così per complessivi euro 300,00) – determinato considerando il costo della vita nella Repubblica del Kosovo dove vive il convenuto – somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, ferma la ripartizione tra i genitori al 50% delle spese di natura straordinaria come da Protocollo in uso presso questo
Tribunale che si riporta in dispositivo.
Pare utile ricordare, inoltre, che in ragione del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre, a quest'ultima compete il diritto di richiedere e percepire per intero CP_ l'assegno unico erogato dall' per le figlie minorenni.
Le spese di lite seguono la soccombenza. va pertanto condannato a CP_1
rifondere in favore di le spese di lite di questa procedura, che, tenuto conto Parte_1
dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore indeterminabile di “bassa complessità”, si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in RA (Repubblica del Kosovo) in data 22/09/2014 (atto non trascritto in Italia);
2. affida in via (super)esclusiva le figlie (n. a Seriate il 24/10/2014) e (n. Per_1 Per_2
a Ponte San Pietro il 02/01/2017) alla madre, la quale potrà adottare autonomamente anche le decisioni più importanti per le minori in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre pagina 11 di 15 ex art. 337-quater, comma 3 c.c. In particolare, tale regime consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per le minori, a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor , anche rispetto ad ogni questione di CP_1 natura amministrativa (per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.);
3. dispone il collocamento delle figlie presso il domicilio materno, rimettendo eventuali incontri e contatti telefonici tra il padre e le minori al loro previo accordo, pur sempre nel rispetto della volontà delle figlie. Eventuali periodi di permanenza delle figlie presso il domicilio paterno nella Repubblica del Kosovo dovranno essere preventivamente concordati con la madre affidataria, tenuto conto dei bisogni e della volontà manifestata dalle figlie;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore CP_1 della madre un assegno di mantenimento di euro 150,00 al mese per ciascuna figlia (per complessivi euro 300,00), entro il giorno 28 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (mensilità di ottobre 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima rivalutazione da ottobre 2025), oltre all'obbligo di contribuire al 50% nelle spese di natura straordinaria di seguito individuate in base al Protocollo in uso presso questo Tribunale: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari pagina 12 di 15 ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive pagina 13 di 15 dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private
(comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione
e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione
e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
5. dà atto che, in ragione dell'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, compete a CP_ quest'ultima il diritto di richiedere e percepire per intero l'assegno unico erogato dall'
6. incarica il Servizio sociale di avviare tutti i percorsi di supporto/sostegno psicologico e/o educativo ritenuti necessari e/o opportuni in favore della madre e delle figlie minori, oltre che in favore degli altri componenti del nucleo se consenzienti, nonché di sostenere pagina 14 di 15 e supportare verso un percorso di autonomia economica e abitativa dalla Parte_1 famiglia di origine, nell'ottica di preservare il benessere psicofisico delle minori e il loro interesse ad una crescita armonica e serena, data l'esposizione quotidiana alle dinamiche conflittuali rilevate in seno alla famiglia di origine materna;
7. incarica il Servizio Sociale competente di mantenere una adeguata vigilanza sul contesto di vita delle minori, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni laddove dovessero emergere delle situazioni di grave pregiudizio che rendano opportuno un allontanamento delle minori (e della madre ove consenziente) dal contesto familiare e abitativo nel quale sono attualmente inserite;
8. condanna a rifondere in favore di le spese di lite di questa CP_1 Parte_1
procedura, liquidate in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la trasmissione della presente decisione al Servizio Sociale competente per il Comune di Ponte San Pietro.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 15 di 15