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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9151 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 28606/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
elett.te dom.to in Napoli, via Orazio, 20/22 presso lo studio Parte_1 dell'avv. HURI VAISSHNA PALUMBO, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente E
in persona del legale rapp.te , rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle CP_1 liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 gennaio 2023 (rep. 37590/7131) Persona_1 dall'avv. AGOSTINO DI FEO, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi
n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
nonché
in persona del legale rapp.te CP_2
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 23.12.2024 ha convenuto in giudizio l e Parte_1 CP_1 la proponendo opposizione avverso l'AVA n. 37120240013990935,notificato il CP_2
20.11.2024 , con il quale , per il periodo 1/2022 al 12/202023, si intimava il pagamento della complessiva somma di € 4.776,71 .
A sostegno della domanda di annullamento ha lamentato di non aver mai avuto conoscenza del provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti ed ha sostenuto l'infondatezza, nel merito ,della pretesa contributiva, connessa alla carica rivestita di socio-amministratore
– senza compenso - della soc. . Controparte_3
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto l'infondatezza del ricorso . CP_1 2
Non si è costituita la nonostante la rituale notifica del 14.7.2025 . CP_2
All'odierna udienza, regolarmente instaurato il contraddittorio , la causa è stata decisa con sentenza contestuale pronunciata al termine della camera di consiglio .
2)In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva della . CP_2
La cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della CP_1 legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del
31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto
- legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, come quelli oggetto del presente giudizio, non sono stati oggetto della cessione alla , con CP_2 conseguente difetto di legittimazione passiva.
2.1) Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall' , ai CP_1 sensi dell'art. 24 del d.lgsl. n. 46/1999 : il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, per la proposizione dell'opposizione , non risulta infatti superato se si considera che la notifica dell' AVA risale al 20.11.24 ed il ricorso giudiziale è stato depositato il successivo 23.12.2024 .
3)Nel merito , l'opposizione è infondata e da rigettarsi .
In via generale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 45, perché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci di una società in accomandita non è sufficiente il requisito della responsabilità illimitata per gli oneri e i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (lettera c) dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960,
n. 1397).
La giurisprudenza di legittimità , con Sent. n. 23360 del 16/11/2016 ha affermato che perché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. 3
La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della s.n.c. e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., “I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo”. Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Il requisito di cui alla lettera c) non può dunque necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.
E ciò perché, come rimarcato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n.
3240, l'assicurazione obbligatoria “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Alla luce di queste considerazioni, va ribadito il principio di diritto già espresso da questa corte (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835), secondo cui “ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n.
662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Conformi a questo orientamento sono state anche le successive pronunce ( Cass. Ord. del
24 aprile 2018, n. 10087 e sent. n. 2665/2021 ) con cui si è ribadito che :
“Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. 4
4) Trasponendo i principi innanzi riportati al caso in esame, si osserva che l' ha CP_1 ritenuto, con ragionamento induttivo da condividersi , sussistenti i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti ed i dati indiziari forniti dall' a CP_4 sostegno del provvedimento non sono stati efficacemente contraddetti , con adeguata prova contraria, dal ricorrente.
Ed invero, il , dall'estratto contributivo prodotto, non risulta possedere alcun Parte_1 reddito personale pur svolgendo attività di amministratore unico della società LI TI RV SR , il cui oggetto sociale è la raccolta di scommesse e installazione di dispositivi per il gioco . Conseguentemente, l'organico della società conta personale inquadrato come operatori di terminale ed un solo impiegato amministrativo , , dipendente Persona_2 della società solo dal 5.5.2023 al 5.7.2023 .
Date le dimensioni della società , evincibili dalla certificazione CCIAA allegata , con diverse sedi dislocate sul territorio ed un numero discreto di dipendenti , il ragionamento condotto dall' è persuasivo e convincente. Necessariamente , infatti, deve ritenersi che il CP_4 ricorrente abbia prestato attività lavorativa , con carattere di abitualità e prevalenza , nella società amministrata . Non risultano , d'altra parte , ulteriori profili professionali adibiti alla gestione amministrativa ed operativa del personale dipendente. Allo stesso tempo ,
l'apprezzabile numero di dipendenti , assegnati alle quattro unità locali distribuite sul territorio, lasciano ritenere indispensabile un'attività di direzione e gestione amministrativa di tale personale. Attività, evidentemente, svolta dall'amministratore unico che non risulta svolgere nessuna attività lavorativa ulteriore . Nel periodo in giudizio, l'azienda occupava mediamente 10/11 dipendenti, tutti con qualifica di operai, senza alcuna figura dirigenziale e di coordinamento , con l'effetto di dover necessariamente concludersi che l'intera attività potesse svolgersi solo con il contributo personale del ricorrente .
In tale direzione , inoltre , depongono anche ulteriori circostanze risultanti dalla produzione dell' e sottaciute dalla parte ricorrente . CP_1
La contribuzione oggetto dell'avviso di addebito impugnato è relativa alla contribuzione dovuta alla gestione lavoratori autonomi per il 4° trimestre 2022 ed i primi tre trimestri
2023. Nel corso di tale arco temporale il ricorrente risulta iscritto , su sua richiesta , dal settembre 2016 nella gestione lavoratori autonomi dell' quale titolare di impresa CP_1 esercente attività di servizi con codice ATECO 2025 92.00.09.
Difatti, perveniva all' il cd.flusso ComUnica di iscrizione nella relativa gestione CP_1 previdenziale commercianti (all. 6 fascicolo telematico ) che procedeva , con CP_1 provvedimento del 2017 , alla sua iscrizione . Per l'attività svolta , sin dal 2016, il ricorrente risulta aver ricevuto anche altri avvisi di addebito , aventi ad oggetto il versamento della contribuzione dovuta alla gestione lavoratori autonomi, avvisi mai opposti, come si evince dall'estratto delle cartelle notificate. Deve ,pertanto, ritenersi che , da anni , il ricorrente 5
svolga attività lavorativa - con carattere di prevalenza e abitualità- nell'ambito della gestione contributiva dei commercianti .
Le brevi considerazioni fin qui esposte conducono al rigetto del ricorso .
5) Le spese del giudizio , seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore dell'intimazione opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'AVA n. 37120240013990935,notificato il
20.11.2024 , per € 4.776,71 ;
b)Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi €
1865,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA , come per legge.
Così deciso in Napoli il 10.12.2025 Il Giudice
dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al n. 28606/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
elett.te dom.to in Napoli, via Orazio, 20/22 presso lo studio Parte_1 dell'avv. HURI VAISSHNA PALUMBO, dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura allegata al ricorso;
Ricorrente E
in persona del legale rapp.te , rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle CP_1 liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 gennaio 2023 (rep. 37590/7131) Persona_1 dall'avv. AGOSTINO DI FEO, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi
n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
nonché
in persona del legale rapp.te CP_2
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 23.12.2024 ha convenuto in giudizio l e Parte_1 CP_1 la proponendo opposizione avverso l'AVA n. 37120240013990935,notificato il CP_2
20.11.2024 , con il quale , per il periodo 1/2022 al 12/202023, si intimava il pagamento della complessiva somma di € 4.776,71 .
A sostegno della domanda di annullamento ha lamentato di non aver mai avuto conoscenza del provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti ed ha sostenuto l'infondatezza, nel merito ,della pretesa contributiva, connessa alla carica rivestita di socio-amministratore
– senza compenso - della soc. . Controparte_3
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto l'infondatezza del ricorso . CP_1 2
Non si è costituita la nonostante la rituale notifica del 14.7.2025 . CP_2
All'odierna udienza, regolarmente instaurato il contraddittorio , la causa è stata decisa con sentenza contestuale pronunciata al termine della camera di consiglio .
2)In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva della . CP_2
La cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della CP_1 legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del
31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto
- legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, come quelli oggetto del presente giudizio, non sono stati oggetto della cessione alla , con CP_2 conseguente difetto di legittimazione passiva.
2.1) Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di tardività sollevata dall' , ai CP_1 sensi dell'art. 24 del d.lgsl. n. 46/1999 : il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, per la proposizione dell'opposizione , non risulta infatti superato se si considera che la notifica dell' AVA risale al 20.11.24 ed il ricorso giudiziale è stato depositato il successivo 23.12.2024 .
3)Nel merito , l'opposizione è infondata e da rigettarsi .
In via generale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 45, perché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci di una società in accomandita non è sufficiente il requisito della responsabilità illimitata per gli oneri e i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (lettera c) dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1960,
n. 1397).
La giurisprudenza di legittimità , con Sent. n. 23360 del 16/11/2016 ha affermato che perché sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. 3
La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal socio della s.n.c. e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., “I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo”. Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.
Il requisito di cui alla lettera c) non può dunque necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.
E ciò perché, come rimarcato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n.
3240, l'assicurazione obbligatoria “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”.
Alla luce di queste considerazioni, va ribadito il principio di diritto già espresso da questa corte (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3835), secondo cui “ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n.
662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. n. 160/1975, e dell'art. 3 L. n. 45/1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Conformi a questo orientamento sono state anche le successive pronunce ( Cass. Ord. del
24 aprile 2018, n. 10087 e sent. n. 2665/2021 ) con cui si è ribadito che :
“Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore. 4
4) Trasponendo i principi innanzi riportati al caso in esame, si osserva che l' ha CP_1 ritenuto, con ragionamento induttivo da condividersi , sussistenti i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti ed i dati indiziari forniti dall' a CP_4 sostegno del provvedimento non sono stati efficacemente contraddetti , con adeguata prova contraria, dal ricorrente.
Ed invero, il , dall'estratto contributivo prodotto, non risulta possedere alcun Parte_1 reddito personale pur svolgendo attività di amministratore unico della società LI TI RV SR , il cui oggetto sociale è la raccolta di scommesse e installazione di dispositivi per il gioco . Conseguentemente, l'organico della società conta personale inquadrato come operatori di terminale ed un solo impiegato amministrativo , , dipendente Persona_2 della società solo dal 5.5.2023 al 5.7.2023 .
Date le dimensioni della società , evincibili dalla certificazione CCIAA allegata , con diverse sedi dislocate sul territorio ed un numero discreto di dipendenti , il ragionamento condotto dall' è persuasivo e convincente. Necessariamente , infatti, deve ritenersi che il CP_4 ricorrente abbia prestato attività lavorativa , con carattere di abitualità e prevalenza , nella società amministrata . Non risultano , d'altra parte , ulteriori profili professionali adibiti alla gestione amministrativa ed operativa del personale dipendente. Allo stesso tempo ,
l'apprezzabile numero di dipendenti , assegnati alle quattro unità locali distribuite sul territorio, lasciano ritenere indispensabile un'attività di direzione e gestione amministrativa di tale personale. Attività, evidentemente, svolta dall'amministratore unico che non risulta svolgere nessuna attività lavorativa ulteriore . Nel periodo in giudizio, l'azienda occupava mediamente 10/11 dipendenti, tutti con qualifica di operai, senza alcuna figura dirigenziale e di coordinamento , con l'effetto di dover necessariamente concludersi che l'intera attività potesse svolgersi solo con il contributo personale del ricorrente .
In tale direzione , inoltre , depongono anche ulteriori circostanze risultanti dalla produzione dell' e sottaciute dalla parte ricorrente . CP_1
La contribuzione oggetto dell'avviso di addebito impugnato è relativa alla contribuzione dovuta alla gestione lavoratori autonomi per il 4° trimestre 2022 ed i primi tre trimestri
2023. Nel corso di tale arco temporale il ricorrente risulta iscritto , su sua richiesta , dal settembre 2016 nella gestione lavoratori autonomi dell' quale titolare di impresa CP_1 esercente attività di servizi con codice ATECO 2025 92.00.09.
Difatti, perveniva all' il cd.flusso ComUnica di iscrizione nella relativa gestione CP_1 previdenziale commercianti (all. 6 fascicolo telematico ) che procedeva , con CP_1 provvedimento del 2017 , alla sua iscrizione . Per l'attività svolta , sin dal 2016, il ricorrente risulta aver ricevuto anche altri avvisi di addebito , aventi ad oggetto il versamento della contribuzione dovuta alla gestione lavoratori autonomi, avvisi mai opposti, come si evince dall'estratto delle cartelle notificate. Deve ,pertanto, ritenersi che , da anni , il ricorrente 5
svolga attività lavorativa - con carattere di prevalenza e abitualità- nell'ambito della gestione contributiva dei commercianti .
Le brevi considerazioni fin qui esposte conducono al rigetto del ricorso .
5) Le spese del giudizio , seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore dell'intimazione opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'AVA n. 37120240013990935,notificato il
20.11.2024 , per € 4.776,71 ;
b)Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi €
1865,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CPA , come per legge.
Così deciso in Napoli il 10.12.2025 Il Giudice
dr.ssa Maria Gallo