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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/10/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 398/2022 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 29/05/2025 e promossa in questo grado
Da
nata a [...] il [...] e residente in [...], (c.f. Parte 1
,
rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F. 1
dell'Avv. A. Spataro, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro CP 1 (nuova denominazione sociale assunta dall' Controparte_2 a seguito di verbale di assemblea straordinaria), con sede in Roma (p.i. n. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
R. Malizia del Foro di Roma, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
'con sede legale in Torino (p. i. n° P.IVA 2 in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Benintende che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
****** All'udienza del 29.05.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Zagarella) “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, contrariis rejectis, così giudicare:
- rideterminato il saldo del conto corrente per cui è causa (chiuso il 24/08/2010) nella misura di € 24.716,48 in favore della correntista Signora Parte 1 come determinato del Tribunale di Enna con la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di appello, condannare l'odierna convenuta appellata al pagamento in favore
-
dell'appellante della somma pari ad € 24.716,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo;
-in accoglimento del secondo motivo di appello, condannare l'odierna convenuta appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, ponendo integralmente a carico della detta società convenuta appellata anche le spese di CTU;
- condannare l'odierna convenuta - appellata anche al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio.
Con distrazione dei compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver percepito alcunché.
Chiede, quindi che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi”.
CP_1 "In via del tutto preliminare ed assorbente, accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP 1 già denominata Controparte_2 in proprio, rispetto alle pretese di parte appellante, per quanto esposto ed eccepito in parte narrativa sub paragrafo n. 1) della comparsa di costituzione in giudizio, in quanto assolutamente priva di ogni legittimazione sostanziale rispetto al titolo dedotto in lite ed alla pretesa di controparte;
per l'effetto, disporre il conseguente rigetto del gravame proposto dalla Sig.ra nei confronti di CP 1 già denominata Parte 1
Controparte 2 in proprio, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
In ogni caso, in via gradata, rigettare le domande di cui all'appello passivo in quanto infondate in relazione a quanto dedotto ed eccepito sub paragrafo n. 2) della narrativa della comparsa di costituzione in giudizio;
per la denegata, residuale e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello in accoglimento della domanda di manleva trasversale, accertato e dichiarato che Controparte_3 è il soggetto titolare sostanziale del rapporto per cui è causa e l'unico legittimo contraddittore rispetto all'avverso appello, dichiarare la tenuta a mantenere indenne CP 1 già costituita Controparte_3 in proprio, da qualsivoglia, denegata e meramente denominata Controparte_2
ipotetica, condanna, o da ogni eventuale accertamento, pretesa o comunque riconoscimento di somme dovute in via restitutoria e/o risarcitoria in favore di controparte appellante, con pronuncia a suo esclusivo carico;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge".
Pertanto, si chiede che il giudizio venga trattenuto in decisione con la concessione dei termini di rito di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e di replica".
( Controparte 4 “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello incidentale e dei motivi contenuti nella stessa comparsa di costituzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 363/2022 del Tribunale Civile di Enna, datata 15.05.2022 e depositata il 24.05.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile R.G. n. 107/2015, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla CP 2
[...], oggi Parte 2 e per l'effetto dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto '
da parte della sig.ra Parte 1 ; gradatamente, in subordine, dichiarare la palese violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 414 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile l'atto di appello.
Nel merito: "riformare e modificare la ricostruzione del fatto rilevante alfine di decidere;
-di conseguenza dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla sig.ra Parte_1
[...] ed accogliere i motivi tutti da parte dell'appellato Controparte_5 proposti anche nell'appello incidentale.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".
I FATTI DI CAUSA
Parte 1 evocava in giudizio laCon atto di citazione del 16.01.2015, [...]
Controparte 5 dinanzi al Tribunale di Enna e, premettendo di avere intrattenuto con quest'ultima il rapporto di conto corrente n° 0553/60560175, denunciava l'illegittimità del comportamento della convenuta per avere applicato interessi usurari, eluso le disposizioni che vietano l'anatocismo, preteso il pagamento della “commissione di massimo scoperto", etc.
Chiedeva pertanto che previa rideterminazione del saldo del contestato rapporto, da eseguirsi a mezzo di una consulenza contabile, l'adito Tribunale dichiarasse la nullità delle clausole contrattuali e condannasse la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate, quantificate nell'importo di € 50.675,23, ovvero in quella misura maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
Controparte 2 nella qualità di mandataria Nel giudizio così promosso si costituiva la della CP_5 Controparte 3 la quale contestava tutte le pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto.
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio affidata alle cure della dr.ssa Per 1 .
All'esito la causa trovava il proprio epilogo nella sentenza n° 363/2022, il cui dispositivo così recita: “Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione disattesa così provvede:
-dichiara parzialmente fondata la domanda e ridetermina il saldo in favore dell'attrice nell'importo complessivo di € 24.716,48;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di giudizio;
-le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto si pongono definitivamente a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno".
Avverso la succitata statuizione Parte 1 ha interposto gravame con atto notificato
'il 20.12.2022 alla Controparte_2 CP 1 a mezzo del quale ne ha (oggi denunciato l'erroneità per non avere il giudice a quo disposto la contestuale condanna della banca -sebbene fosse stata regolarmente richiesta- alla restituzione dell'importo di €
24.716,48, oltre interessi, in favore della parte attrice. Si è costituita la CP 1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva,
Controparte_3 la quale, innonché, con comparsa depositata nel febbraio 2023, la via preliminare, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine e nel merito, ha proposto appello incidentale volto ad ottenere l'integrale riforma della sentenza impugnata. All'udienza del 29.05.2025, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, rispetto all'esame del merito dell'impugnazione, deve essere esaminata ed accolta l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva della CP 1
[...] e di inammissibilità dell'appello principale, congiuntamente sollevate da quest'ultima e dalla banca Controparte_3
L'impugnante, infatti, con l'atto di citazione in appello ha erroneamente evocato in proprio, e non nella qualità, la Controparte 2 la quale non è mai stata titolare del rapporto in questione avendo agito nel primo grado del giudizio quale rappresentante processuale di Controparte_3
Ma anche a voler ritenere che la qualità di mandataria, sebbene non esplicitata nella
“vocatio in ius”, dovesse intendersi come sottintesa, in base ai principi processuali enunciati dal codice di rito il mandato alle liti conferito al mandatario non implica la legittimazione processuale autonoma di quest'ultimo, il quale rappresenta in giudizio la parte ma non può essere destinatario dell'impugnazione se questa non viene notificata alla parte personalmente.
La giurisprudenza costante della Cassazione afferma infatti che "L'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente o, se costituita, al suo difensore nel domicilio eletto nel giudizio precedente, non potendo mai essere validamente notificata al solo mandatario" (Cass. Sez. III n. 10538/2011)
A ciò si aggiunga poi che, con nota antecedente alla costituzione nella fase di appello, la premettendo di avere cessato nelle more del giudizio ogni rapporto con CP 1
Controparte_3 e di non essere più all'attualità titolare del rapporto di mandato, ha informato il difensore della parte appellante del proprio difetto assoluto di legittimazione passiva ed ha precisato, al contempo, di avere semplicemente svolto in favore dell'istituto di credito "un'attività di servicing" finalizzata alla gestione e al recupero di crediti in sofferenza, senza essere titolare di rapporti giuridici e/o posizioni creditorie in proprio.
E a sanare la maturata decadenza dipendente dalla inesistenza della notifica, non può certo valere, come pretenderebbe la parte appellante, la tardiva costituzione di [...]
Controparte 5 avvenuta nel febbraio 2023, allorquando si era ormai irrimediabilmente perento il termine semestrale per proporre l'impugnazione. Bisogna considerare infatti che la gravata sentenza è stata pubblicata il 24.05.2022 e che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. si è pertanto maturato il 27.12.2022.
L'appello deve perciò essere dichiarato inammissibile e tale declaratoria preclude, ex art. 334 c.p.c., l'esame dell'appello incidentale proposto da Controparte_5
Quanto al governo delle spese, si ritiene opporno disporne la compensazione tra la parte appellante e Controparte 3 attesa l'inutilità della costituzione di quest'ultima che non ha mai ricevuto, nei termini di legge, la notifica dell'atto di impugnazione.
'Parte 1 invece, deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore di
CP 1 (già Controparte_2 che, in ragione del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, liquida in € 2.500,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da
Parte 1 avverso la sentenza n° 363/2022, che conferma, emessa dal Tribunale di
Enna e pubblicata il 24.05.2022.
Condanna l'impugnante a rifondere le spese processuali della presente fase alla sola che liquida in € 2.500,00, oltre compenso forfetario,CP 1 (già Controparte_2
i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Compensa le spese tra la parte appellante e la Controparte_3
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico di Parte 1
pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 25.09.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'RE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 398/2022 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 29/05/2025 e promossa in questo grado
Da
nata a [...] il [...] e residente in [...], (c.f. Parte 1
,
rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata presso lo studio C.F. 1
dell'Avv. A. Spataro, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro CP 1 (nuova denominazione sociale assunta dall' Controparte_2 a seguito di verbale di assemblea straordinaria), con sede in Roma (p.i. n. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
R. Malizia del Foro di Roma, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATA
'con sede legale in Torino (p. i. n° P.IVA 2 in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Benintende che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
****** All'udienza del 29.05.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (Zagarella) “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello Adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, contrariis rejectis, così giudicare:
- rideterminato il saldo del conto corrente per cui è causa (chiuso il 24/08/2010) nella misura di € 24.716,48 in favore della correntista Signora Parte 1 come determinato del Tribunale di Enna con la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di appello, condannare l'odierna convenuta appellata al pagamento in favore
-
dell'appellante della somma pari ad € 24.716,48, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo;
-in accoglimento del secondo motivo di appello, condannare l'odierna convenuta appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, ponendo integralmente a carico della detta società convenuta appellata anche le spese di CTU;
- condannare l'odierna convenuta - appellata anche al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio.
Con distrazione dei compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver percepito alcunché.
Chiede, quindi che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi”.
CP_1 "In via del tutto preliminare ed assorbente, accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di CP 1 già denominata Controparte_2 in proprio, rispetto alle pretese di parte appellante, per quanto esposto ed eccepito in parte narrativa sub paragrafo n. 1) della comparsa di costituzione in giudizio, in quanto assolutamente priva di ogni legittimazione sostanziale rispetto al titolo dedotto in lite ed alla pretesa di controparte;
per l'effetto, disporre il conseguente rigetto del gravame proposto dalla Sig.ra nei confronti di CP 1 già denominata Parte 1
Controparte 2 in proprio, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
In ogni caso, in via gradata, rigettare le domande di cui all'appello passivo in quanto infondate in relazione a quanto dedotto ed eccepito sub paragrafo n. 2) della narrativa della comparsa di costituzione in giudizio;
per la denegata, residuale e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello in accoglimento della domanda di manleva trasversale, accertato e dichiarato che Controparte_3 è il soggetto titolare sostanziale del rapporto per cui è causa e l'unico legittimo contraddittore rispetto all'avverso appello, dichiarare la tenuta a mantenere indenne CP 1 già costituita Controparte_3 in proprio, da qualsivoglia, denegata e meramente denominata Controparte_2
ipotetica, condanna, o da ogni eventuale accertamento, pretesa o comunque riconoscimento di somme dovute in via restitutoria e/o risarcitoria in favore di controparte appellante, con pronuncia a suo esclusivo carico;
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% ed IVA al 22% come per legge".
Pertanto, si chiede che il giudizio venga trattenuto in decisione con la concessione dei termini di rito di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e di replica".
( Controparte 4 “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello incidentale e dei motivi contenuti nella stessa comparsa di costituzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 363/2022 del Tribunale Civile di Enna, datata 15.05.2022 e depositata il 24.05.2022, non notificata, pronunciata nella causa civile R.G. n. 107/2015, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla CP 2
[...], oggi Parte 2 e per l'effetto dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto '
da parte della sig.ra Parte 1 ; gradatamente, in subordine, dichiarare la palese violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 414 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile l'atto di appello.
Nel merito: "riformare e modificare la ricostruzione del fatto rilevante alfine di decidere;
-di conseguenza dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto dalla sig.ra Parte_1
[...] ed accogliere i motivi tutti da parte dell'appellato Controparte_5 proposti anche nell'appello incidentale.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".
I FATTI DI CAUSA
Parte 1 evocava in giudizio laCon atto di citazione del 16.01.2015, [...]
Controparte 5 dinanzi al Tribunale di Enna e, premettendo di avere intrattenuto con quest'ultima il rapporto di conto corrente n° 0553/60560175, denunciava l'illegittimità del comportamento della convenuta per avere applicato interessi usurari, eluso le disposizioni che vietano l'anatocismo, preteso il pagamento della “commissione di massimo scoperto", etc.
Chiedeva pertanto che previa rideterminazione del saldo del contestato rapporto, da eseguirsi a mezzo di una consulenza contabile, l'adito Tribunale dichiarasse la nullità delle clausole contrattuali e condannasse la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate, quantificate nell'importo di € 50.675,23, ovvero in quella misura maggiore e/o minore ritenuta di giustizia.
Controparte 2 nella qualità di mandataria Nel giudizio così promosso si costituiva la della CP_5 Controparte 3 la quale contestava tutte le pretese avversarie e ne chiedeva il rigetto.
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio affidata alle cure della dr.ssa Per 1 .
All'esito la causa trovava il proprio epilogo nella sentenza n° 363/2022, il cui dispositivo così recita: “Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione disattesa così provvede:
-dichiara parzialmente fondata la domanda e ridetermina il saldo in favore dell'attrice nell'importo complessivo di € 24.716,48;
- rigetta ogni altra domanda;
- dichiara l'integrale compensazione delle spese di giudizio;
-le spese di C.T.U. come liquidate con separato decreto si pongono definitivamente a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno".
Avverso la succitata statuizione Parte 1 ha interposto gravame con atto notificato
'il 20.12.2022 alla Controparte_2 CP 1 a mezzo del quale ne ha (oggi denunciato l'erroneità per non avere il giudice a quo disposto la contestuale condanna della banca -sebbene fosse stata regolarmente richiesta- alla restituzione dell'importo di €
24.716,48, oltre interessi, in favore della parte attrice. Si è costituita la CP 1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva,
Controparte_3 la quale, innonché, con comparsa depositata nel febbraio 2023, la via preliminare, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine e nel merito, ha proposto appello incidentale volto ad ottenere l'integrale riforma della sentenza impugnata. All'udienza del 29.05.2025, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, rispetto all'esame del merito dell'impugnazione, deve essere esaminata ed accolta l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva della CP 1
[...] e di inammissibilità dell'appello principale, congiuntamente sollevate da quest'ultima e dalla banca Controparte_3
L'impugnante, infatti, con l'atto di citazione in appello ha erroneamente evocato in proprio, e non nella qualità, la Controparte 2 la quale non è mai stata titolare del rapporto in questione avendo agito nel primo grado del giudizio quale rappresentante processuale di Controparte_3
Ma anche a voler ritenere che la qualità di mandataria, sebbene non esplicitata nella
“vocatio in ius”, dovesse intendersi come sottintesa, in base ai principi processuali enunciati dal codice di rito il mandato alle liti conferito al mandatario non implica la legittimazione processuale autonoma di quest'ultimo, il quale rappresenta in giudizio la parte ma non può essere destinatario dell'impugnazione se questa non viene notificata alla parte personalmente.
La giurisprudenza costante della Cassazione afferma infatti che "L'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente o, se costituita, al suo difensore nel domicilio eletto nel giudizio precedente, non potendo mai essere validamente notificata al solo mandatario" (Cass. Sez. III n. 10538/2011)
A ciò si aggiunga poi che, con nota antecedente alla costituzione nella fase di appello, la premettendo di avere cessato nelle more del giudizio ogni rapporto con CP 1
Controparte_3 e di non essere più all'attualità titolare del rapporto di mandato, ha informato il difensore della parte appellante del proprio difetto assoluto di legittimazione passiva ed ha precisato, al contempo, di avere semplicemente svolto in favore dell'istituto di credito "un'attività di servicing" finalizzata alla gestione e al recupero di crediti in sofferenza, senza essere titolare di rapporti giuridici e/o posizioni creditorie in proprio.
E a sanare la maturata decadenza dipendente dalla inesistenza della notifica, non può certo valere, come pretenderebbe la parte appellante, la tardiva costituzione di [...]
Controparte 5 avvenuta nel febbraio 2023, allorquando si era ormai irrimediabilmente perento il termine semestrale per proporre l'impugnazione. Bisogna considerare infatti che la gravata sentenza è stata pubblicata il 24.05.2022 e che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. si è pertanto maturato il 27.12.2022.
L'appello deve perciò essere dichiarato inammissibile e tale declaratoria preclude, ex art. 334 c.p.c., l'esame dell'appello incidentale proposto da Controparte_5
Quanto al governo delle spese, si ritiene opporno disporne la compensazione tra la parte appellante e Controparte 3 attesa l'inutilità della costituzione di quest'ultima che non ha mai ricevuto, nei termini di legge, la notifica dell'atto di impugnazione.
'Parte 1 invece, deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore di
CP 1 (già Controparte_2 che, in ragione del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, liquida in € 2.500,00, oltre compenso forfetario, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico della parte appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello proposto da
Parte 1 avverso la sentenza n° 363/2022, che conferma, emessa dal Tribunale di
Enna e pubblicata il 24.05.2022.
Condanna l'impugnante a rifondere le spese processuali della presente fase alla sola che liquida in € 2.500,00, oltre compenso forfetario,CP 1 (già Controparte_2
i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Compensa le spese tra la parte appellante e la Controparte_3
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico di Parte 1
pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 25.09.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'RE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice