Art. 1. Articolo unico.
E' data facolta' al comune di S. Gimignano di applicare nel quinquennio 1891-95, la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (lire 50).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 27 febbraio 1891.
Reg. 178. Atti del Governo a f. 22. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. L. Ferraris.
G. Colombo.
E' data facolta' al comune di S. Gimignano di applicare nel quinquennio 1891-95, la tassa di famiglia col massimo di lire cinquanta (lire 50).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 27 febbraio 1891.
Reg. 178. Atti del Governo a f. 22. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli. L. Ferraris.
G. Colombo.