Sentenza 10 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/06/2004, n. 11005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11005 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA VA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ATTILIO GALLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSIC SPA F.G.V.S.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1584/02 del Giudice di pace di CASERTA, emessa e depositata il 30/04/02 (R.G. 1939/02);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 27/04/04 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha chiesto si accolga il ricorso per manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO
che è proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Caserta reiettiva della domanda risarcitoria di SA OR nei confronti della s.p.a. Le Generali;
che con i tre motivi di ricorso è dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla prova del sinistro, nullità della sentenza e del procedimento ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
RITENUTO
che il ricorso è manifestamente infondato in quanto, al di là della formale denuncia dei vizi di cui sopra, il ricorrente si duole in realtà dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice del merito, che ha motivatamente ritenuto che non fossero stati provati i presupposti della pretesa risarcitoria, fondata sull'investimento dell'attore da parte di un'autovettura non identificata;
che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimata società, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese;
VISTO l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004