CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 796/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) AR CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Felaco appellante
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Lanciano appellata
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 892/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 8 luglio 2024. L'udienza del 28 gennaio 2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva decisa trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 29 gennaio
2025.
Conclusioni dell'appellante:
“– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e sospendere il pagamento di quanto ivi statuito;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 892/2024 emessa dal
Tribunale di Pescara, Sezione Civile, Giudice Dott. Di Fulvio, nell'ambito del giudizio
2974/2019 R.G., depositata in cancelleria in data 8.07.2024, notificata il 22.09.2024 a mezzo pec, accogliere tutte le seguenti conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado:
-Accertare e dichiarare, in seguito alla seprazione, che la sig.ra è CP_1 economicamente autosufficiente per i motivi sopra esposti e per l'effetto nessuna somma le è dovuta quale mantenimento mensile da parte del sig. AR
;
[...]
- Assegnare alla figlia ormai maggiorenne l'importo a titolo di mantenimento che si riterrà di giustizia che comunque vista la situazione economica del ricorrente non potrà essere superiore all'importo mensile di euro 500,00 da corrispondersi direttamente alla stessa su conto corrente a lei intestato.
-In via subordinata, accertare e dichiarare che la sig.ra sin dal 2017 non ha CP_1
dato prova di aver cercato un lavoro, di aver fatto colloqui o essere iscritta nelle liste di collocamento ricevendo semplicemente gli utili della società Controparte_2
di cui possiede il 50% delle quote e per l'effetto nessuna
[...]
pag. 2/16 somma le è dovuta quale mantenimento mensile da parte del sig. AR
.
[...]
- di conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente ricorso.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:
“In via in via preliminare che venga respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata.
Nel merito, che l'atto di appello proposto dal sig. di venga AR
integralmente
respinto e per l'effetto trovi conferma la gravata sentenza n. 892/2024 del Tribunale di
Pescara, pubblicata l'8 luglio 2024.
In ogni caso che venga confermata la condanna dell'appellante sig. AR
alla rifusione in favore delle spese del giudizio di primo grado nella misura
[...]
indicata dal Tribunale oltre alla condanna al pagamento delle spese e competenze legali relative al presente grado di giudizio”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“ Si chiede il rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata pubblicata in data 08/7/20204 che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.”.
FATTO E DIRITTO
1. La sentenza impugnata. Con sentenza n. 892/2024 pubblicata in data 8 luglio
2024, il Tribunale di Pescara, su ricorso proposto da AR
nei confronti di dichiarava la separazione personale dei Controparte_1
coniugi con addebito al ricorrente, autorizzandoli a vivere separati con obbligo pag. 3/16 di mutuo rispetto, con assegnazione della casa coniugale alla resistente, presso la quale viveva la figlia , divenuta maggiorenne nelle more del Persona_1
processo, con obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia, attraverso la corresponsione di un assegno mensile di euro 1000,00, e della moglie, con un assegno mensile di euro 1.200,00.
Il Tribunale, in particolare, riteneva fondata la richiesta di addebito della separazione al in ragione dell'accertato abbandono ingiustificato AR
della casa coniugale, preceduto da comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti della CP_1
Evidenziava, quanto alle richieste economiche, come la capacità reddituale dei coniugi, entrambi titolari di quote pressoché equivalenti presso la società con la quale gestivano lo stabilimento balneare e l'annesso ristorante in Francavilla al
Mare, fosse nettamente peggiorata per la a seguito della separazione, CP_1
potendo ella continuare a godere solo dei redditi prodotti dall'impresa così come ufficialmente dichiarati, di gran lunga inferiori agli introiti effettivi di cui il
[...]
pur non dichiarandoli, aveva continuato a beneficiare. Pt_1
In ragione dell'evidenziato squilibrio reddituale tra i coniugi poneva a carico del l'obbligo al contributo mensile in favore della coniuge e della AR
figlia nei termini sopra indicati.
La parziale reciproca soccombenza induceva il Tribunale a compensare per un terzo le spese di lite che per i restanti due terzi venivano poste, unitamente alle spese di CTU, a carico del ricorrente.
2. Appello. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione AR
sulla base dei seguenti motivi di appello:
[...]
2.1 “Impugnando il capo 3) del
P.Q.M.
della sentenza n. 892/2024 (che qui si
intende integralmente ritrascritto) per illegittima e/o inesistenza dell'addebito per la separazione in capo al sig. ”. AR
Sostiene l'appellante che avrebbe errato il Tribunale di Pescara nel ritenere provato l'addebito della separazione alla condotta del in AR
particolare per aver egli nel 2018 abbandonato senza giustificazione la casa coniugale, posto che l'istruttoria compiuta aveva chiaramente collocato la pag. 4/16 condotta di allontanamento, avvenuta nell'aprile del 2018, previa comunicazione alla coniuge, in un contesto di consolidata crisi coniugale, risalente quantomeno al 2012, anno in cui, per stessa ammissione della l'odierno appellante si CP_1
era rivolto ad un legale per avviare una procedura di separazione consensuale alla quale avrebbe soprasseduto solo nell'interesse della figlia allora minore, salvo avviare di nuovo trattative per la separazione all'inizio del 2018.
2.2 “ Impugnando il capo 5) del
P.Q.M.
della sentenza n. 892/2024 (che qui si intende integralmente ritrascritto) per insussistenza dei presupposti/ illegittima quantificazione dell'importo per l'assegno di mantenimento alla sig.ra CP_1 non dovuto o in subordine eccessivo e sproporzionato al reddito dell'appellante
e della appellata”.
Ha dedotto, in particolare, l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ravvisare uno squilibrio tra le posizioni reddituali dei due coniugi, in ipotesi penalizzante la senza tener conto dei cospicui introiti percepiti da CP_1
quest'ultima nel corso degli ultimi anni, della circostanza che la stessa, pur proprietaria di altro immobile di pregio, avesse continuato ad abitare la casa coniugale nella comproprietà per pari quota di entrambi i coniugi, e del fatto che l'appellata non si sarebbe mai attivata per reperire una occupazione lavorativa.
2.3 “ Errata ricostruzione e quantificazione del reddito del sig. AR
fatta dal Giudice di primo grado”.
[...]
Sostiene l'appellante che il Tribunale di primo grado avrebbe sovrastimato il suo reddito, in realtà inferiore a quello della non avendo debitamente CP_1
sottratto dagli utili distribuiti e dal compenso percepito come amministratore, per un importo complessivo dal 2018 ad oggi pari ad euro 284.920,06, l'importo di euro 52.900,00 corrisposto dal per il mantenimento AR
dell'appellata, e l'importo di euro 56.000,00, corrisposto per il mantenimento della figlia alla data di marzo 2024, con la conseguenza che la somma Per_1
della quale l'appellante può effettivamente disporre mensilmente ammonta ad euro 2.300,00 circa, dalla quale va sottratta la rata del mutuo e quella del finanziamento dell'autovettura. Contesta, di conseguenza, la decisione impugnata laddove ha posto a suo carico l'obbligo di contribuire mensilmente al pag. 5/16 mantenimento della coniuge e della figlia per un importo complessivo insostenibile, pari a euro 2.200,00.
3. Si è costituita l'appellata, contestando la fondatezza della proposta impugnazione, di cui ha invocato il rigetto, domandando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
****
4. Motivi della decisione.
4.1. Preliminarmente deve essere rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali è pur previsto un rito proprio dagli artt. 473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
pag. 6/16 4.2 Così individuato il rito applicabile, in via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità della nuova documentazione, consistente nella dichiarazione dei redditi del 2024, relativa all'anno 2023, oltre che in un atto notarile di compravendita immobiliare dell'8 ottobre 2024, depositati dall'appellante solo in data 28.1.2025, in sede di deposito delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c..
Ed invero, con il decreto del Presidente di fissazione d'udienza del 26 settembre
2024, comunicato dalla Cancelleria il giorno successivo al procuratore dell'appellante, era stato concesso ex art. 473-bis.31 termine di trenta giorni al ricorrente per il deposito della documentazione aggiornata ex art. 473-bis.12 terzo comma (dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili ebeni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni).
Né la documentazione in esame risulta sopravvenuta rispetto alla scadenza del termine indicato, con la conseguenza che inammissibile, in quanto tardiva ed in violazione del contraddittorio, deve ritenersi la documentazione prodotta dal
[...]
solo all'udienza di discussione ex art. 473-bis.34 c.p.c. del 28.1.2025, Pt_1
sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
4.3. Nel merito, con il primo motivo di gravame si censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto provato l'addebito della separazione alla condotta del in particolare per aver egli nel 2018 abbandonato senza giustificazione la AR
casa coniugale, posto che invece, secondo la prospettazione dell'appellante, l'istruttoria compiuta avrebbe chiaramente collocato la condotta di allontanamento, avvenuta nell'aprile del 2018, previa comunicazione alla coniuge, in un contesto di consolidata crisi coniugale, risalente quantomeno al 2012, anno in cui, per stessa ammissione della l'odierno appellante si era rivolto ad un legale per avviare una procedura di CP_1
separazione consensuale alla quale avrebbe soprasseduto solo nell'interesse della figlia allora minore, salvo avviare di nuovo trattative per la separazione all'inizio del 2018.
4.4. Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. «La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
pag. 7/16 recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione (Cass. civ., sez. I, 20 ago sto 2014, n.
18074).
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691). È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio (v. Cass. civ., sez. VI-1,19 febbraio 2018, n. 3923, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà). L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso causale tra quest'ultima condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecu zione della convivenza, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866).
Con specifico riferimento alle violenze fisiche o verbali inflitte da un coniuge all'altro, la Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che “esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro
pag. 8/16 accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31351; Cass. civ., sez. VI-1, 19 febbraio 2018, n. 3925; v. già Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n. 7321 e Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2006, n.
11844).
4.5. Nel caso di specie la sentenza di primo grado, attraverso il vaglio rigoroso delle risultanze istruttorie e in particolare delle deposizioni testimoniali, ha concretamente accertato che l'allontanamento del dalla casa coniugale, avvenuto AR
nell'aprile del 2018, non solo non era in alcun modo giustificato da un'eventuale condotta della resistente, ma era anzi stato preceduto da condotte verbalmente aggressive ed offensive reiteratamente poste in essere dall'interessato negli anni antecedenti, anche di fronte a terzi, così come puntualmente testimoniato non solo da
, figlia della coppia, nel corso dell'udienza del 22 settembre 2022, Persona_1
ma anche da altri testi, ed in particolare dal teste dipendente nel 2016 Testimone_1
e nel 2017 del ristorante gestito dai coniugi.
E' emerso, dunque, che l'allontanamento senza preavviso dalla casa coniugale si inseriva non già in un ordinario contesto di crisi coniugale, ma nell'ambito di un rapporto connotato, quanto meno negli ultimi due anni, da condotte aggressive ed offensive del sistematicamente volte anche a denigrare la coniuge sia in AR
presenza della figlia minore che pubblicamente.
In tale contesto irrilevante è la circostanza, pur ammessa dalla in sede di CP_1
interrogatorio formale, secondo la quale nel 2012 i coniugi avevano attraversato una crisi di coppia, nel corso della quale il avrebbe contattato un legale per AR
l'eventuale avvio di una separazione consensuale. Deve ritenersi, infatti, come dichiarato dalla che, non avendo l'appellante dato seguito all'iniziativa, tutto CP_1
sarebbe rientrato momentaneamente nella normalità.
Gli elementi evidenziati in primo grado inducono, dunque, questa Corte a rigettare il motivo di appello, risultando pienamente dimostrato il fatto che il abbia AR
posto in essere, quanto meno negli anni del matrimonio antecedenti la separazione,
pag. 9/16 comportamenti aggressivi, denigratori e umilianti nei confronti della moglie e che tale condotta, culminata con l'ingiustificato e repentino allontanamento dalla casa coniugale, sia stata la causa della disgregazione del rapporto.
4.6. Il secondo ed il terzo motivo di appello impongono una trattazione congiunta in ragione della stretta connessione che li caratterizza.
Lamenta con essi l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ravvisare uno squilibrio tra le posizioni reddituali dei due coniugi a svantaggio della senza CP_1
tener conto dei cospicui introiti dalla stessa goduti nel corso degli ultimi anni, della circostanza che sia proprietaria di un immobile di pregio, che ha continuato ad abitare la casa coniugale in comproprietà per pari quota di entrambi i coniugi, e del fatto che non si sarebbe mai attivata per reperire una occupazione lavorativa.
Sostiene in particolare il che il proprio reddito sarebbe stato sovrastimato AR
dal Tribunale, non avendo il giudice di primo grado correttamente sottratto dagli utili distribuiti e dal compenso percepito come amministratore, per un importo complessivo dal 2018 ad oggi pari ad euro 284.920,06, l'importo di euro 52.900,00 corrisposto per il mantenimento dell'appellata, e l'importo di euro 56.000,00, corrisposto per il mantenimento della figlia fino al marzo 2024, con la conseguenza che non si Per_1
sarebbe considerato che la somma della quale l'appellante può effettivamente disporre mensilmente ammonta ad euro 2.300,00 circa, dalla quale va sottratto l'importo della rata di mutuo e del finanziamento dell'autovettura.
Contesta, di conseguenza, la decisione impugnata laddove ha posto a suo carico l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento della coniuge e della figlia per un importo complessivo insostenibile, pari a euro 2.200,00, sostenendo che nulla sarebbe dovuto alla coniuge, in quanto economicamente autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, e che l'importo dovuto mensilmente alla figlia avrebbe dovuto esser ridotto ad euro 500,00.
4.7. Prima di esaminare nel merito del caso specifico la questione prospettata, pare opportuno in astratto rammentare che, com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui
pag. 10/16 non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
La giurisprudenza di legittimità “.. è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato …. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso”
(così, tra le tante, Cass. Ord. 22616 del 2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del
24/04/2007).
Per tale ragione l'art. 706 c.p.c., nel disciplinare i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, in deroga alla disciplina ordinaria dell'onere della prova, lasciata di regola alla libera iniziativa delle parti interessate, stabilisce che «Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate», e l'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, con riferimento al giudizio di divorzio, stabilisce che «I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune», prevedendo, inoltre, che «In caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria».
La Corte di legittimità, in passato, ha più volte ritenuto che il menzionato art. 5, comma
9, l. n. 898 del 1970, previsto per il giudizio di divorzio, sia applicabile in via analogica anche ai procedimenti di separazione personale, stante l'identità di ratio tra assegno in favore del coniuge separato e assegno divorzile, ricondotta alla funzione eminentemente pag. 11/16 assistenziale di entrambi (v. in particolare Cass., Sez. 1, n. 19081 del 17/06/2009; Cass.,
Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005).
Ciò che rileva, dunque, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento del coniuge e dei figli in sede di separazione, è l'accertamento del tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme, a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute.
In tale contesto, “Il potere del giudice di disporre indagini della polizia tributaria è la massima espressione della particolarità della disciplina regolatrice dei procedimenti in esame. Qualora ritenga che gli elementi di prova offerti non siano sufficienti o attendibili, infatti, è lo stesso giudice che, per il tramite della polizia tributaria, interviene dando disposizioni ufficiose, per accertare la reale situazione economica e patrimoniale dei coniugi. In quanto deroga ai generali principi dell'onere della prova,
è di fondamentale rilievo la delimitazione dell'ambito di operatività di tale potere ufficioso …”; in tale ottica la Corte di legittimità “… ha più volte precisato che l'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970 non può essere letto nel senso che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche (v. Cass. Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005). La relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del
15/11/2016, con riferimento all'assegno divorzile;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del
28/01/2011, con riguardo al contributo al mantenimento dei figli). Lo stesso principio è stato enunciato espressamente con riguardo ai giudizi di separazione, in virtù della sopra menzionata applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005). Per poter fondatamente richiedere
l'attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta, dunque, contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle condizioni di vita delle parti, come avviene proprio nel caso in cui siano prospettate entrate occultate al fisco. Ovviamente tale onere di allegazione probante non arriva fino alla dimostrazione dell'effettiva maggiore entità delle
pag. 12/16 consistenze reddituali della controparte e dell'incidenza delle stesse sul tenore di vita familiare o sulle condizioni economiche delle parti. Ciò che rileva è la deduzione di fatti concreti, risultanti dagli atti di causa, che inducano a far ritenere che la parte detenga sostanze economiche o patrimoniali ulteriori rispetto a quelle rappresentate in giudizio. Si tratta, in sintesi, della necessità di far emergere elementi circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità della rappresentazione delle condizioni reddituali o patrimoniali delle parti” - Cass. ordinanza n. 22616 del 2022-.
4.8 Nel caso di specie l'appellante non ha offerto, e neppure puntualmente dedotto, elementi concreti e specifici tali da giustificare una riforma della pronuncia di primo grado.
Nell'esaminare i redditi effettivi dei due coniugi, il Tribunale di Pescara, procedendo ad una accurata analisi dei bilanci societari e delle dichiarazioni al fisco, comparandole con la movimentazione dei conti correnti riconducibili alle parti e, successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale, al solo ricorrente, è pervenuta necessariamente ad evidenziare “l'assoluta inattendibilità dei dati contabili e fiscali ufficiali della
- titolare di stabilimento balneare in Controparte_3
Francavilla a Mare ed annesso ristorante - di cui i coniugi sono unici soci in quote pressoché paritarie, con posizione di accomandatario in capo al ricorrente e di accomandante in capo alla resistente, e conseguentemente degli stessi coniugi”.
Con percorso motivazionale immune da vizi logici, basato sulla documentazione acquisita in atti, oltre che sugli esiti delle indagini di polizia tributaria condotte nel corso del giudizio e della CTU grafica, che ha confermato la riferibilità al AR della scrittura dei fogli di un'agenda prodotti da parte resistente contenente i dati dei notevoli incassi reali nel periodo estivo 2020, ben superiori a quelli dichiarati fiscalmente, il Tribunale di Pescara ha appropriatamente ritenuto che la redditività effettiva della società fosse ben “maggiore rispetto a quella ufficiale - che indica un reddito da partecipazioni societarie per i due soci e coniugi tra € 27.000 circa e €
29.000 circa lordi negli anni 2021 e 2022 -, se solo si considera, a titolo meramente esemplificativo, che sul conto corrente n. 1000/4593 intestato a detta società al
30.9.2021 erano depositati ben € 408.894,53, a seguito di consistenti movimenti in entrata (circa € 377.000) e in uscita (circa € 324.000) sul conto nel solo terzo trimestre
pag. 13/16 2021, e che su detto conto continuano ad essere frequenti i versamenti in contanti tra i
3000 e i 4000 euro per volta per complessivi 20/25.000 euro mensili (si veda ad esempio nel mese di settembre 2021), molto probabilmente costituenti incassi non registrati derivanti sia dall'attività di ristorazione che da quella balneare”.
Ha proseguito il Tribunale di Pescara evidenziando come i benefici di tale redditività occulta abbiano giovato al solo che, dall'allontanamento dalla casa AR
coniugale nel 2018, aveva escluso la moglie dalla gestione dell'attività imprenditoriale della con conseguente notevole maggiore disponibilità economica, rispetto a CP_2
quella dichiarata al fisco, per il solo appellante. In proposito inattendibili sono state ritenute le sue due ultime dichiarazioni dei redditi, relative agli anni di imposta 2021 e
2022, dalle quali emerge un reddito medio netto annuale di circa € 37.500,00 ( a fronte di quello di scarsi 10.000,00 del 2019 ma di oltre 56.000,00 nel 2018), rispetto a quello effettivo da ritenere “quantomeno pari al triplo, se si considerano i dati sopra evidenziati sulle disponibilità monetarie sul conto corrente della anche Controparte_2
per effetto di notevoli versamenti in contanti”.
Correttamente, quindi, sulla base degli introiti effettivi rilevati, il reddito mensile del
[...]
è stato quantificato in circa 10.000,00 euro, mentre priva di pregio è risultata Pt_1
l'affermazione dell'appellante di percepire un reddito mensile di circa 2.300,00 euro, al quale peraltro l'appellante perviene già computando il peso economico del contributo mensile dovuto a coniuge e figlia in virtù dei provvedimenti del giudice di primo grado, salvo poi erroneamente lamentarne l'inidoneità a subire una ulteriore decurtazione per il medesimo titolo.
4.9 Quanto al reddito percepito dalla con la decisione appellata è stato CP_1
correttamente considerato che: la resistente continua ad essere a sua volta titolare della quota pressoché paritaria con il ricorrente della citata s.a.s. e a percepire solo gli utili ufficiali di esercizio (tra € 27.000,00 circa e € 29.000,00 circa lordi negli anni 2021 e
2022, pari per la a un reddito netto di circa 21.000,00 euro annui ed euro 1.750 CP_1
mensili). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stato considerato e adeguatamente ponderato dal giudice di primo grado che la resistente è assegnataria della casa familiare, di proprietà del coniuge per il 50%, circostanza della quale il
Tribunale ha tenuto conto ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c. Del pari sono state tenute in pag. 14/16 considerazione sia la titolarità in capo alla di altro appartamento sito in CP_1
Montesilvano, via Campo Imperatore n. 5, idoneo a produrre reddito da locazione, sia il prelievo di € 130.000,00 dal conto corrente cointestato con il marito, effettuato nel 2018 dalla ed inoltre la circostanza che “non risulta che dal 2018 si sia attivata per CP_1 reperire un'occupazione lavorativa e tale condotta è solo in parte giustificabile, perché
è vero che nel 2009 ha cessato l'attività di informatrice scientifica, che precedentemente svolgeva proficuamente, per dedicarsi alla collaborazione della gestione delle attività della ma è anche vero che all'epoca della crisi Controparte_2
familiare nel 2018 aveva 48 anni (49 all'inizio del presente giudizio) e che avrebbe potuto tentare di procurarsi altri redditi da lavoro”.
Pur considerati tutti tali elementi, e nonostante il computo della rata del mutuo e del finanziamento dell'autovettura gravanti sul in presenza di un permanente AR
squilibrio reddituale tra i coniugi, equo deve ritenersi il riconoscimento in favore della da parte del Tribunale, di un assegno di contributo mensile al mantenimento di CP_1
1.200,00 euro, oltre che di un contributo di euro 1000,00 in favore della figlia,
“malgrado le predette ben maggiori disponibilità del ricorrente, derivanti in parte anche dall'apprensione di fatto, mediante l'esclusiva gestione senza controlli della
di utili che spetterebbero alla moglie, potendo e dovendo, come detto, la Controparte_2
recuperare con apposita azione giudiziaria quanto dovutole quale socio della CP_1
. CP_2
5. Spese di lite.
Il rigetto dell'appello comporta che le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, debbano gravare integramente sull'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
avverso la sentenza n. 892/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 8 luglio
2024, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al
15% di rimborso spese forfettarie.
pag. 15/16 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 796/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 28 gennaio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ) AR CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Felaco appellante
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Lanciano appellata
nonché
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte d'appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 892/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 8 luglio 2024. L'udienza del 28 gennaio 2025, fissata per la discussione della causa ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
La causa veniva decisa trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 29 gennaio
2025.
Conclusioni dell'appellante:
“– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e sospendere il pagamento di quanto ivi statuito;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 892/2024 emessa dal
Tribunale di Pescara, Sezione Civile, Giudice Dott. Di Fulvio, nell'ambito del giudizio
2974/2019 R.G., depositata in cancelleria in data 8.07.2024, notificata il 22.09.2024 a mezzo pec, accogliere tutte le seguenti conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado:
-Accertare e dichiarare, in seguito alla seprazione, che la sig.ra è CP_1 economicamente autosufficiente per i motivi sopra esposti e per l'effetto nessuna somma le è dovuta quale mantenimento mensile da parte del sig. AR
;
[...]
- Assegnare alla figlia ormai maggiorenne l'importo a titolo di mantenimento che si riterrà di giustizia che comunque vista la situazione economica del ricorrente non potrà essere superiore all'importo mensile di euro 500,00 da corrispondersi direttamente alla stessa su conto corrente a lei intestato.
-In via subordinata, accertare e dichiarare che la sig.ra sin dal 2017 non ha CP_1
dato prova di aver cercato un lavoro, di aver fatto colloqui o essere iscritta nelle liste di collocamento ricevendo semplicemente gli utili della società Controparte_2
di cui possiede il 50% delle quote e per l'effetto nessuna
[...]
pag. 2/16 somma le è dovuta quale mantenimento mensile da parte del sig. AR
.
[...]
- di conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente ricorso.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:
“In via in via preliminare che venga respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata.
Nel merito, che l'atto di appello proposto dal sig. di venga AR
integralmente
respinto e per l'effetto trovi conferma la gravata sentenza n. 892/2024 del Tribunale di
Pescara, pubblicata l'8 luglio 2024.
In ogni caso che venga confermata la condanna dell'appellante sig. AR
alla rifusione in favore delle spese del giudizio di primo grado nella misura
[...]
indicata dal Tribunale oltre alla condanna al pagamento delle spese e competenze legali relative al presente grado di giudizio”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica:
“ Si chiede il rigetto del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata pubblicata in data 08/7/20204 che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.”.
FATTO E DIRITTO
1. La sentenza impugnata. Con sentenza n. 892/2024 pubblicata in data 8 luglio
2024, il Tribunale di Pescara, su ricorso proposto da AR
nei confronti di dichiarava la separazione personale dei Controparte_1
coniugi con addebito al ricorrente, autorizzandoli a vivere separati con obbligo pag. 3/16 di mutuo rispetto, con assegnazione della casa coniugale alla resistente, presso la quale viveva la figlia , divenuta maggiorenne nelle more del Persona_1
processo, con obbligo per il ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia, attraverso la corresponsione di un assegno mensile di euro 1000,00, e della moglie, con un assegno mensile di euro 1.200,00.
Il Tribunale, in particolare, riteneva fondata la richiesta di addebito della separazione al in ragione dell'accertato abbandono ingiustificato AR
della casa coniugale, preceduto da comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti della CP_1
Evidenziava, quanto alle richieste economiche, come la capacità reddituale dei coniugi, entrambi titolari di quote pressoché equivalenti presso la società con la quale gestivano lo stabilimento balneare e l'annesso ristorante in Francavilla al
Mare, fosse nettamente peggiorata per la a seguito della separazione, CP_1
potendo ella continuare a godere solo dei redditi prodotti dall'impresa così come ufficialmente dichiarati, di gran lunga inferiori agli introiti effettivi di cui il
[...]
pur non dichiarandoli, aveva continuato a beneficiare. Pt_1
In ragione dell'evidenziato squilibrio reddituale tra i coniugi poneva a carico del l'obbligo al contributo mensile in favore della coniuge e della AR
figlia nei termini sopra indicati.
La parziale reciproca soccombenza induceva il Tribunale a compensare per un terzo le spese di lite che per i restanti due terzi venivano poste, unitamente alle spese di CTU, a carico del ricorrente.
2. Appello. Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione AR
sulla base dei seguenti motivi di appello:
[...]
2.1 “Impugnando il capo 3) del
P.Q.M.
della sentenza n. 892/2024 (che qui si
intende integralmente ritrascritto) per illegittima e/o inesistenza dell'addebito per la separazione in capo al sig. ”. AR
Sostiene l'appellante che avrebbe errato il Tribunale di Pescara nel ritenere provato l'addebito della separazione alla condotta del in AR
particolare per aver egli nel 2018 abbandonato senza giustificazione la casa coniugale, posto che l'istruttoria compiuta aveva chiaramente collocato la pag. 4/16 condotta di allontanamento, avvenuta nell'aprile del 2018, previa comunicazione alla coniuge, in un contesto di consolidata crisi coniugale, risalente quantomeno al 2012, anno in cui, per stessa ammissione della l'odierno appellante si CP_1
era rivolto ad un legale per avviare una procedura di separazione consensuale alla quale avrebbe soprasseduto solo nell'interesse della figlia allora minore, salvo avviare di nuovo trattative per la separazione all'inizio del 2018.
2.2 “ Impugnando il capo 5) del
P.Q.M.
della sentenza n. 892/2024 (che qui si intende integralmente ritrascritto) per insussistenza dei presupposti/ illegittima quantificazione dell'importo per l'assegno di mantenimento alla sig.ra CP_1 non dovuto o in subordine eccessivo e sproporzionato al reddito dell'appellante
e della appellata”.
Ha dedotto, in particolare, l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ravvisare uno squilibrio tra le posizioni reddituali dei due coniugi, in ipotesi penalizzante la senza tener conto dei cospicui introiti percepiti da CP_1
quest'ultima nel corso degli ultimi anni, della circostanza che la stessa, pur proprietaria di altro immobile di pregio, avesse continuato ad abitare la casa coniugale nella comproprietà per pari quota di entrambi i coniugi, e del fatto che l'appellata non si sarebbe mai attivata per reperire una occupazione lavorativa.
2.3 “ Errata ricostruzione e quantificazione del reddito del sig. AR
fatta dal Giudice di primo grado”.
[...]
Sostiene l'appellante che il Tribunale di primo grado avrebbe sovrastimato il suo reddito, in realtà inferiore a quello della non avendo debitamente CP_1
sottratto dagli utili distribuiti e dal compenso percepito come amministratore, per un importo complessivo dal 2018 ad oggi pari ad euro 284.920,06, l'importo di euro 52.900,00 corrisposto dal per il mantenimento AR
dell'appellata, e l'importo di euro 56.000,00, corrisposto per il mantenimento della figlia alla data di marzo 2024, con la conseguenza che la somma Per_1
della quale l'appellante può effettivamente disporre mensilmente ammonta ad euro 2.300,00 circa, dalla quale va sottratta la rata del mutuo e quella del finanziamento dell'autovettura. Contesta, di conseguenza, la decisione impugnata laddove ha posto a suo carico l'obbligo di contribuire mensilmente al pag. 5/16 mantenimento della coniuge e della figlia per un importo complessivo insostenibile, pari a euro 2.200,00.
3. Si è costituita l'appellata, contestando la fondatezza della proposta impugnazione, di cui ha invocato il rigetto, domandando la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
****
4. Motivi della decisione.
4.1. Preliminarmente deve essere rilevato che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c.
In particolare, l'art. 35 comma 4 prevede espressamente che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023”. Ne consegue che la disciplina dell'appello deve ritenersi applicabile a tutte le impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023, salvo che non sia diversamente disposto, e dunque anche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, per i quali è pur previsto un rito proprio dagli artt. 473-bis e ss, con la previsione di chiusura, contenuta nell'art. 473 bis.1 u.c. cpc, che rimanda, per tutto quanto non disciplinato, alle norme del titolo I e del titolo II del libro secondo del codice di rito.
Deve pertanto ritenersi che, in difetto di diversa ed espressa previsione in ordine al momento da assumere a riferimento per l'applicazione del cosiddetto “rito Cartabia”, la nuova disciplina dell'appello sia applicabile alle impugnazioni nel rito famiglia;
una interpretazione sistematica della riforma non consentirebbe, infatti, di individuare per tale rito, in assenza di puntuale indicazione, un differimento dell'entrata in vigore delle norme, limitato al giudizio di appello ed in deroga all'istituto delle impugnazioni nella sua regolamentazione generale cui l'art, 473 bis 1 u.c. rimanda.
Dunque, in caso di impugnazione successiva al 28 febbraio 2023, il rito applicabile è quello previsto dal d.lvo 149/2022.
pag. 6/16 4.2 Così individuato il rito applicabile, in via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità della nuova documentazione, consistente nella dichiarazione dei redditi del 2024, relativa all'anno 2023, oltre che in un atto notarile di compravendita immobiliare dell'8 ottobre 2024, depositati dall'appellante solo in data 28.1.2025, in sede di deposito delle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c..
Ed invero, con il decreto del Presidente di fissazione d'udienza del 26 settembre
2024, comunicato dalla Cancelleria il giorno successivo al procuratore dell'appellante, era stato concesso ex art. 473-bis.31 termine di trenta giorni al ricorrente per il deposito della documentazione aggiornata ex art. 473-bis.12 terzo comma (dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili ebeni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni).
Né la documentazione in esame risulta sopravvenuta rispetto alla scadenza del termine indicato, con la conseguenza che inammissibile, in quanto tardiva ed in violazione del contraddittorio, deve ritenersi la documentazione prodotta dal
[...]
solo all'udienza di discussione ex art. 473-bis.34 c.p.c. del 28.1.2025, Pt_1
sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
4.3. Nel merito, con il primo motivo di gravame si censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto provato l'addebito della separazione alla condotta del in particolare per aver egli nel 2018 abbandonato senza giustificazione la AR
casa coniugale, posto che invece, secondo la prospettazione dell'appellante, l'istruttoria compiuta avrebbe chiaramente collocato la condotta di allontanamento, avvenuta nell'aprile del 2018, previa comunicazione alla coniuge, in un contesto di consolidata crisi coniugale, risalente quantomeno al 2012, anno in cui, per stessa ammissione della l'odierno appellante si era rivolto ad un legale per avviare una procedura di CP_1
separazione consensuale alla quale avrebbe soprasseduto solo nell'interesse della figlia allora minore, salvo avviare di nuovo trattative per la separazione all'inizio del 2018.
4.4. Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. «La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
pag. 7/16 recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione (Cass. civ., sez. I, 20 ago sto 2014, n.
18074).
Con riguardo all'onere della prova, in base alle regole generali, deve ritenersi gravante sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16691). È, invece, onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dell'obbligo derivante dal matrimonio (v. Cass. civ., sez. VI-1,19 febbraio 2018, n. 3923, con riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà). L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso causale tra quest'ultima condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecu zione della convivenza, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2021, n. 20866).
Con specifico riferimento alle violenze fisiche o verbali inflitte da un coniuge all'altro, la Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che “esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro
pag. 8/16 accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31351; Cass. civ., sez. VI-1, 19 febbraio 2018, n. 3925; v. già Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n. 7321 e Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2006, n.
11844).
4.5. Nel caso di specie la sentenza di primo grado, attraverso il vaglio rigoroso delle risultanze istruttorie e in particolare delle deposizioni testimoniali, ha concretamente accertato che l'allontanamento del dalla casa coniugale, avvenuto AR
nell'aprile del 2018, non solo non era in alcun modo giustificato da un'eventuale condotta della resistente, ma era anzi stato preceduto da condotte verbalmente aggressive ed offensive reiteratamente poste in essere dall'interessato negli anni antecedenti, anche di fronte a terzi, così come puntualmente testimoniato non solo da
, figlia della coppia, nel corso dell'udienza del 22 settembre 2022, Persona_1
ma anche da altri testi, ed in particolare dal teste dipendente nel 2016 Testimone_1
e nel 2017 del ristorante gestito dai coniugi.
E' emerso, dunque, che l'allontanamento senza preavviso dalla casa coniugale si inseriva non già in un ordinario contesto di crisi coniugale, ma nell'ambito di un rapporto connotato, quanto meno negli ultimi due anni, da condotte aggressive ed offensive del sistematicamente volte anche a denigrare la coniuge sia in AR
presenza della figlia minore che pubblicamente.
In tale contesto irrilevante è la circostanza, pur ammessa dalla in sede di CP_1
interrogatorio formale, secondo la quale nel 2012 i coniugi avevano attraversato una crisi di coppia, nel corso della quale il avrebbe contattato un legale per AR
l'eventuale avvio di una separazione consensuale. Deve ritenersi, infatti, come dichiarato dalla che, non avendo l'appellante dato seguito all'iniziativa, tutto CP_1
sarebbe rientrato momentaneamente nella normalità.
Gli elementi evidenziati in primo grado inducono, dunque, questa Corte a rigettare il motivo di appello, risultando pienamente dimostrato il fatto che il abbia AR
posto in essere, quanto meno negli anni del matrimonio antecedenti la separazione,
pag. 9/16 comportamenti aggressivi, denigratori e umilianti nei confronti della moglie e che tale condotta, culminata con l'ingiustificato e repentino allontanamento dalla casa coniugale, sia stata la causa della disgregazione del rapporto.
4.6. Il secondo ed il terzo motivo di appello impongono una trattazione congiunta in ragione della stretta connessione che li caratterizza.
Lamenta con essi l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ravvisare uno squilibrio tra le posizioni reddituali dei due coniugi a svantaggio della senza CP_1
tener conto dei cospicui introiti dalla stessa goduti nel corso degli ultimi anni, della circostanza che sia proprietaria di un immobile di pregio, che ha continuato ad abitare la casa coniugale in comproprietà per pari quota di entrambi i coniugi, e del fatto che non si sarebbe mai attivata per reperire una occupazione lavorativa.
Sostiene in particolare il che il proprio reddito sarebbe stato sovrastimato AR
dal Tribunale, non avendo il giudice di primo grado correttamente sottratto dagli utili distribuiti e dal compenso percepito come amministratore, per un importo complessivo dal 2018 ad oggi pari ad euro 284.920,06, l'importo di euro 52.900,00 corrisposto per il mantenimento dell'appellata, e l'importo di euro 56.000,00, corrisposto per il mantenimento della figlia fino al marzo 2024, con la conseguenza che non si Per_1
sarebbe considerato che la somma della quale l'appellante può effettivamente disporre mensilmente ammonta ad euro 2.300,00 circa, dalla quale va sottratto l'importo della rata di mutuo e del finanziamento dell'autovettura.
Contesta, di conseguenza, la decisione impugnata laddove ha posto a suo carico l'obbligo di contribuire mensilmente al mantenimento della coniuge e della figlia per un importo complessivo insostenibile, pari a euro 2.200,00, sostenendo che nulla sarebbe dovuto alla coniuge, in quanto economicamente autosufficiente, a titolo di contributo al mantenimento, e che l'importo dovuto mensilmente alla figlia avrebbe dovuto esser ridotto ad euro 500,00.
4.7. Prima di esaminare nel merito del caso specifico la questione prospettata, pare opportuno in astratto rammentare che, com'è noto, l'art. 156, comma 1, c.c., dispone che «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui
pag. 10/16 non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
La giurisprudenza di legittimità “.. è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato …. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso”
(così, tra le tante, Cass. Ord. 22616 del 2022; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9915 del
24/04/2007).
Per tale ragione l'art. 706 c.p.c., nel disciplinare i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, in deroga alla disciplina ordinaria dell'onere della prova, lasciata di regola alla libera iniziativa delle parti interessate, stabilisce che «Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate», e l'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, con riferimento al giudizio di divorzio, stabilisce che «I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune», prevedendo, inoltre, che «In caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria».
La Corte di legittimità, in passato, ha più volte ritenuto che il menzionato art. 5, comma
9, l. n. 898 del 1970, previsto per il giudizio di divorzio, sia applicabile in via analogica anche ai procedimenti di separazione personale, stante l'identità di ratio tra assegno in favore del coniuge separato e assegno divorzile, ricondotta alla funzione eminentemente pag. 11/16 assistenziale di entrambi (v. in particolare Cass., Sez. 1, n. 19081 del 17/06/2009; Cass.,
Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005).
Ciò che rileva, dunque, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento del coniuge e dei figli in sede di separazione, è l'accertamento del tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme, a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute.
In tale contesto, “Il potere del giudice di disporre indagini della polizia tributaria è la massima espressione della particolarità della disciplina regolatrice dei procedimenti in esame. Qualora ritenga che gli elementi di prova offerti non siano sufficienti o attendibili, infatti, è lo stesso giudice che, per il tramite della polizia tributaria, interviene dando disposizioni ufficiose, per accertare la reale situazione economica e patrimoniale dei coniugi. In quanto deroga ai generali principi dell'onere della prova,
è di fondamentale rilievo la delimitazione dell'ambito di operatività di tale potere ufficioso …”; in tale ottica la Corte di legittimità “… ha più volte precisato che l'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970 non può essere letto nel senso che il “potere” del giudice di disporre indagini di polizia tributaria debba essere considerato come un “dovere” imposto dalla “mera contestazione” delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche (v. Cass. Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005). La relativa istanza e la contestazione dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge devono, infatti, basarsi su fatti specifici e circostanziati (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23263 del
15/11/2016, con riferimento all'assegno divorzile;
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2098 del
28/01/2011, con riguardo al contributo al mantenimento dei figli). Lo stesso principio è stato enunciato espressamente con riguardo ai giudizi di separazione, in virtù della sopra menzionata applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970
(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005). Per poter fondatamente richiedere
l'attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta, dunque, contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle condizioni di vita delle parti, come avviene proprio nel caso in cui siano prospettate entrate occultate al fisco. Ovviamente tale onere di allegazione probante non arriva fino alla dimostrazione dell'effettiva maggiore entità delle
pag. 12/16 consistenze reddituali della controparte e dell'incidenza delle stesse sul tenore di vita familiare o sulle condizioni economiche delle parti. Ciò che rileva è la deduzione di fatti concreti, risultanti dagli atti di causa, che inducano a far ritenere che la parte detenga sostanze economiche o patrimoniali ulteriori rispetto a quelle rappresentate in giudizio. Si tratta, in sintesi, della necessità di far emergere elementi circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità della rappresentazione delle condizioni reddituali o patrimoniali delle parti” - Cass. ordinanza n. 22616 del 2022-.
4.8 Nel caso di specie l'appellante non ha offerto, e neppure puntualmente dedotto, elementi concreti e specifici tali da giustificare una riforma della pronuncia di primo grado.
Nell'esaminare i redditi effettivi dei due coniugi, il Tribunale di Pescara, procedendo ad una accurata analisi dei bilanci societari e delle dichiarazioni al fisco, comparandole con la movimentazione dei conti correnti riconducibili alle parti e, successivamente all'allontanamento dalla casa coniugale, al solo ricorrente, è pervenuta necessariamente ad evidenziare “l'assoluta inattendibilità dei dati contabili e fiscali ufficiali della
- titolare di stabilimento balneare in Controparte_3
Francavilla a Mare ed annesso ristorante - di cui i coniugi sono unici soci in quote pressoché paritarie, con posizione di accomandatario in capo al ricorrente e di accomandante in capo alla resistente, e conseguentemente degli stessi coniugi”.
Con percorso motivazionale immune da vizi logici, basato sulla documentazione acquisita in atti, oltre che sugli esiti delle indagini di polizia tributaria condotte nel corso del giudizio e della CTU grafica, che ha confermato la riferibilità al AR della scrittura dei fogli di un'agenda prodotti da parte resistente contenente i dati dei notevoli incassi reali nel periodo estivo 2020, ben superiori a quelli dichiarati fiscalmente, il Tribunale di Pescara ha appropriatamente ritenuto che la redditività effettiva della società fosse ben “maggiore rispetto a quella ufficiale - che indica un reddito da partecipazioni societarie per i due soci e coniugi tra € 27.000 circa e €
29.000 circa lordi negli anni 2021 e 2022 -, se solo si considera, a titolo meramente esemplificativo, che sul conto corrente n. 1000/4593 intestato a detta società al
30.9.2021 erano depositati ben € 408.894,53, a seguito di consistenti movimenti in entrata (circa € 377.000) e in uscita (circa € 324.000) sul conto nel solo terzo trimestre
pag. 13/16 2021, e che su detto conto continuano ad essere frequenti i versamenti in contanti tra i
3000 e i 4000 euro per volta per complessivi 20/25.000 euro mensili (si veda ad esempio nel mese di settembre 2021), molto probabilmente costituenti incassi non registrati derivanti sia dall'attività di ristorazione che da quella balneare”.
Ha proseguito il Tribunale di Pescara evidenziando come i benefici di tale redditività occulta abbiano giovato al solo che, dall'allontanamento dalla casa AR
coniugale nel 2018, aveva escluso la moglie dalla gestione dell'attività imprenditoriale della con conseguente notevole maggiore disponibilità economica, rispetto a CP_2
quella dichiarata al fisco, per il solo appellante. In proposito inattendibili sono state ritenute le sue due ultime dichiarazioni dei redditi, relative agli anni di imposta 2021 e
2022, dalle quali emerge un reddito medio netto annuale di circa € 37.500,00 ( a fronte di quello di scarsi 10.000,00 del 2019 ma di oltre 56.000,00 nel 2018), rispetto a quello effettivo da ritenere “quantomeno pari al triplo, se si considerano i dati sopra evidenziati sulle disponibilità monetarie sul conto corrente della anche Controparte_2
per effetto di notevoli versamenti in contanti”.
Correttamente, quindi, sulla base degli introiti effettivi rilevati, il reddito mensile del
[...]
è stato quantificato in circa 10.000,00 euro, mentre priva di pregio è risultata Pt_1
l'affermazione dell'appellante di percepire un reddito mensile di circa 2.300,00 euro, al quale peraltro l'appellante perviene già computando il peso economico del contributo mensile dovuto a coniuge e figlia in virtù dei provvedimenti del giudice di primo grado, salvo poi erroneamente lamentarne l'inidoneità a subire una ulteriore decurtazione per il medesimo titolo.
4.9 Quanto al reddito percepito dalla con la decisione appellata è stato CP_1
correttamente considerato che: la resistente continua ad essere a sua volta titolare della quota pressoché paritaria con il ricorrente della citata s.a.s. e a percepire solo gli utili ufficiali di esercizio (tra € 27.000,00 circa e € 29.000,00 circa lordi negli anni 2021 e
2022, pari per la a un reddito netto di circa 21.000,00 euro annui ed euro 1.750 CP_1
mensili). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è stato considerato e adeguatamente ponderato dal giudice di primo grado che la resistente è assegnataria della casa familiare, di proprietà del coniuge per il 50%, circostanza della quale il
Tribunale ha tenuto conto ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c. Del pari sono state tenute in pag. 14/16 considerazione sia la titolarità in capo alla di altro appartamento sito in CP_1
Montesilvano, via Campo Imperatore n. 5, idoneo a produrre reddito da locazione, sia il prelievo di € 130.000,00 dal conto corrente cointestato con il marito, effettuato nel 2018 dalla ed inoltre la circostanza che “non risulta che dal 2018 si sia attivata per CP_1 reperire un'occupazione lavorativa e tale condotta è solo in parte giustificabile, perché
è vero che nel 2009 ha cessato l'attività di informatrice scientifica, che precedentemente svolgeva proficuamente, per dedicarsi alla collaborazione della gestione delle attività della ma è anche vero che all'epoca della crisi Controparte_2
familiare nel 2018 aveva 48 anni (49 all'inizio del presente giudizio) e che avrebbe potuto tentare di procurarsi altri redditi da lavoro”.
Pur considerati tutti tali elementi, e nonostante il computo della rata del mutuo e del finanziamento dell'autovettura gravanti sul in presenza di un permanente AR
squilibrio reddituale tra i coniugi, equo deve ritenersi il riconoscimento in favore della da parte del Tribunale, di un assegno di contributo mensile al mantenimento di CP_1
1.200,00 euro, oltre che di un contributo di euro 1000,00 in favore della figlia,
“malgrado le predette ben maggiori disponibilità del ricorrente, derivanti in parte anche dall'apprensione di fatto, mediante l'esclusiva gestione senza controlli della
di utili che spetterebbero alla moglie, potendo e dovendo, come detto, la Controparte_2
recuperare con apposita azione giudiziaria quanto dovutole quale socio della CP_1
. CP_2
5. Spese di lite.
Il rigetto dell'appello comporta che le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, debbano gravare integramente sull'appellante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AR
avverso la sentenza n. 892/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 8 luglio
2024, nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al
15% di rimborso spese forfettarie.
pag. 15/16 Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 24 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 16/16