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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15634/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SI RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 15634/2016 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tommaso De Mauro del Foro di Parte_1
Lecce, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Emanuele Petronella, sito in
Bari alla via Principe Amedeo n. 165, giusta mandato in atti;
- attore/convenuto in riconvenzionale -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Marina Diana Rosa, presso il cui studio sito in Mola CP_1
di Bari (Ba) al viale Piero Delfino Pesce n. 31/D ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuto/attore in riconvenzionale -
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 11.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
SI RA Con atto di citazione notificato in data 14.10.2016 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari l'avv. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- CP_1
accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Avv. per tutte le ragioni già CP_1 rassegnate in narrativa, e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €. 74.928,61, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo effettivo;
- condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze di lite.”.
Esponeva in fatto l'attore che in data 05.03.2003 acquistava dall'impresa edile Centrale
Immobiliare di NN EL un appartamento all'ottavo piano di un immobile sito in CP_2
Bari alla via Caldarola, nonché il lastrico solare sovrastante, individuati al N.C.E.U. al foglio n. 119, particella 146 sub 27 e sub 30.
Riferiva l'attore che, a partire da luglio del 2004, notava nelle unità immobiliari acquistate, la presenza diffusa di fenomeni di umidità e, in data 20.07.2004, mediante l'ausilio del tecnico ing.
, apprendeva che la causa dei danni risiedeva nell'ammaloramento della guaina Persona_1
bituminosa, nella non corretta realizzazione della pendenza del massetto per lo scarico delle acque e nella scorretta impermeabilizzazione.
Immediatamente, quindi, il conferiva incarico per la tutela dei propri diritti all'avv. Pt_1
il quale, tuttavia, si limitava ad inoltrare solo in data 04.02.2005 una missiva diretta alla CP_1
individuazione congiunta dei danni attraverso un sopralluogo – rimasta priva di riscontro – e, successivamente, instaurava giudizio innanzi al Tribunale di Bari mediante atto di citazione del
10.05.2005, con il quale evocava in giudizio l'impresa edile e l'amministrazione condominiale, al fine di accertare la natura e le cause del danno accorso alle unità immobiliari e gli interventi necessari al fine di rimuovere le medesime, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
La causa, iscritta al R.G. n. 5887/2005, veniva istruita mediante prove orali e c.t.u., ma riferiva il che nessun aggiornamento sul giudizio gli veniva comunicato dal proprio legale, al punto Pt_1 che si vedeva costretto a rivolgersi all'avv. Vincenzo Guerra il quale, in data 12.02.2014, inviava una comunicazione al collega per conoscere l'esito del giudizio.
L'avv. , tuttavia, negava la propria irreperibilità e inviava al l'esito della CP_1 Pt_1
sentenza.
Dunque, con sentenza n. 229 del 16.01.2014, depositata in data 20.01.2014, resa nel procedimento di R.G. n. 5887/2005, il Tribunale di Bari rigettava integralmente la domanda attorea e condannava al pagamento di tutte le spese di causa accogliendo, altresì, la Parte_1
domanda riconvenzionale di controparte volta ad ottenere la rimozione della struttura realizzata dal sul lastrico di sua proprietà e dichiarando l'inammissibilità della domanda per essere stata la Pt_1
SI RA stessa proposta oltre i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c..
In particolare, la suddetta pronuncia evidenziava che la documentazione esibita era stata parziale e che nulla di quanto prodotto rilevasse al fine del condono relativo alla costruzione, mentre l'attore affermava di aver conseguito il beneficio, versando l'importo di €. 28.483,42 a titolo di oblazione e relativi oneri.
Ciò che emergeva, in tesi di parte attrice, era che l'avv. aveva promosso un'azione CP_1
giudiziaria colpevolmente ignorando le norme dettate in tema di contratti e incorrendo in decadenze che potevano essere evitate con la adeguata diligenza;
il legale, infatti, avrebbe dovuto verificare in primo luogo la tempestività delle contestazioni da muovere ai contraddittori, denunciando i vizi e avvisando, comunque, il cliente della proponibilità della giusta azione processuale e degli eventuali esiti.
Rammentava, infatti, l'attore che il legale aveva lo specifico dovere di porre il cliente nella condizione di poter decidere consapevolmente circa l'affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo;
nell'ambito di tale attività, quindi, dovevano essere ricompresi i doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione al cui adempimento il professionista era tenuto.
Ebbene, deduceva l'attore che la tardiva proposizione dell'atto di citazione da parte dell'avv.
costituiva una grave negligenza e fonte di responsabilità contrattuale per inadempimento CP_1
degli obblighi inerenti al mandato professionale, ex artt. 1176 co.2 e 2236 c.c.; tardiva, nonché inesatta, era la qualificazione di azione ex art. 1669 c.c. paventata dal legale nelle memorie conclusive del giudizio conclusosi nel 2014, poiché il era sempre stato un acquirente e mai un Pt_1 committente dell'immobile.
L'errore, pertanto, era inescusabile, ingiustificabile e foriero di un danno quantificabile come segue: €. 8.115,65 per spese processuali per il giudizio n. 558/2005 R.G nei confronti dell'amministrazione del condominio di via Caldarola 27/Q, giusta ricevuta di pagamento del
22.10.2014; €. 7.612,80 per spese processuali per il giudizio n. 558/2005 R.G., nei confronti dell'avv.
quale legale della Centrale Immobiliare di NN EL & C. s.a.s., come da fattura CP_3
n. 221/2014; €. 240,00 per rimborso delle spese peritali CTU sostenute in sede di giudizio da
[...]
€. 2.557,80 a titolo di onorario e spese del CTU, come da decreto di liquidazione Controparte_4 dell'11.07.2012 del Tribunale di Bari, con assegno intestato al CTU;
€. 5.234,94 per il Per_2 pagamento della consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. ; €. 28.483,42 per Persona_1
pagamento degli oneri relativi al condono edilizio, così come da documentazione del Comune di Bari;
€. 2.684,00 per costi di rimozione delle lamiere e della relativa struttura portante posta sul lastrico solare di proprietà del sig. , come da fattura di n. 06/2014 del 10.03.2014. Pt_1 Persona_3
Il totale ammontava a €. 54.928,61 a cui andavano aggiunti €. 20.000,00 a titolo di
SI RA risarcimento del danno anche non patrimoniale quale diretta conseguenza dell'infedele patrocinio del convenuto, per una domanda complessiva di €. 74.928,61.
Dunque, l'attore rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in cancelleria il 05.01.2017 si costituiva in giudizio l'avv. , il quale contestava la ricostruzione di controparte in quanto infondata CP_1
in fatto e in diritto, istando per il rigetto della domanda attorea perché destituita di fondamento giuridico, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni professionali pari a €. 11.000,00.
In particolare, il convenuto riferiva che l'attore lo contattava nell'anno 2005 per sottoporgli una problematica in corso dal 2001, relativa all'appartamento di sua proprietà: nel 2001, infatti, il aveva acquistato l'immobile de quo ottenendone il possesso e da subito aveva riscontrato la Pt_1
presenza di estese manifestazioni di umidità al suo interno, sulle volte.
L'attore, poi, aveva ricevuto rassicurazioni dall'impresa costruttrice che nell'estate del 2004 era stato effettuato l'ennesimo intervento sul lastrico solare, con riparazione di alcune aree, con presunta risoluzione delle problematiche;
tuttavia, dopo una perizia tecnica effettuata in data
10.09.2004 a cura dell'ingegnere di fiducia dell'attore ing. , il convenuto riferiva Persona_1 che costituiva in mora, per conto del , l'amministrazione condominiale e l'impresa Pt_1
costruttrice con raccomandata del 04.02.2005, cui seguiva l'atto di citazione del 10.05.2005.
Riferiva il legale convenuto che, nel giudizio in cui difendeva , aveva Parte_1 domandato l'accertamento della natura e delle cause generanti l'ammaloramento dell'intonaco e i danni alle proprietà immobiliari dell'attore; non corrispondeva al vero, quindi, che l'odierno convenuto aveva invocato la tutela ai sensi dell'art. 1495 c.c. ovvero dell'art. 1667 c.c..
Pertanto, era evidente che l'azione giudiziaria proposta era di accertamento, a tutela del diritto ritenuto leso, e il cliente era stato adeguatamente informato della natura di suddetta azione;
precisava, inoltre, il convenuto che il suo cliente aveva problematiche da diversi anni con l'impresa edile ma solo nel 2005 riceveva l'incarico dal . Pt_1
Peraltro, l'odierno attore aveva sottaciuto al legale il reale stato dei luoghi e le opere realizzate sul lastrico solare, di cui l'avvocato prendeva atto solo in occasione delle operazioni peritali durante il giudizio;
infatti, la condanna del alla rimozione dell'opera era giustificata dal fatto che egli Pt_1
aveva realizzato delle opere sul lastrico solare che avevano alterato lo scorrimento delle acque meteoriche.
Infine, in via riconvenzionale, l'avv. intendeva far valere il proprio credito verso CP_1
l'attore in quanto la somma complessiva di €. 11.000,00 + IVA, come da parcella allegata, maturata
SI RA attraverso la propria attività difensiva non gli era mai stata corrisposta dal cliente, odierno attore.
L'istruttoria si articolava mediante le prove orali, ossia l'interrogatorio formale delle parti e le prove testimoniali di e per l'attore e, dopo numerosi rinvii Testimone_1 Persona_1
dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 11.11.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicate.
Nella disamina dei profili di inadempimento ascritti all'odierno convenuto emerge che l'attore lamenta una scorretta scelta dell'azione giudiziaria intrapresa nel giudizio R.G. n. 5887/2005 Pt_1 da parte del proprio legale avv. , nonché che quest'ultimo non abbia adempiuto agli obblighi CP_1
di ampia e completa informazione per evitare azioni giudiziarie inutili: infatti, in tesi di parte attrice, la scelta di richiedere un risarcimento ai sensi dell'art. 1495 c.c. per i vizi della cosa venduta – ossia l'immobile di proprietà del – era inconferente con le esigenze del cliente, atteso che il Pt_1
termine di decadenza per la denuncia degli stessi era spirato anni prima;
in tal modo, la condotta professionale dell'odierno convenuto avrebbe danneggiato il , il quale non sarebbe stato Pt_1
correttamente avvisato dell'intervenuta prescrizione dell'azione e, quindi, della effettiva utilità dell'azione giudiziaria intrapresa.
Con riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, la domanda odierna è infondata quanto alla sussistenza del c.d. danno evento e dell'inadempimento professionale.
Osserva il Giudice che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1176 co. 2 e 2230 c.c., la diligenza del legale è quella del professionista e, pertanto, essa va valutata con riguardo alla natura dell'attività del difensore.
Secondo la Suprema Corte, “la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione – che è di regola di mezzi e non di risultato – va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa” (ex multis, cfr. Cass. Civ. n. 17758/2015).
All'esito dell'istruttoria è emerso che, nel patrocinare l'odierno attore, il legale convenuto ha tenuto la richiesta diligenza professionale nell'esecuzione della prestazione.
SI RA Infatti, con riferimento alle tempistiche della nascita del rapporto tra le parti, dall'analisi dei documenti in atti e delle dichiarazioni rese dalle stesse parti, è emerso pacificamente che Parte_1
aveva contattato il legale odierno convenuto agli inizi del 2005; altra circostanza pacifica è
[...] quella secondo cui l'attore era entrato nel possesso dell'immobile nell'anno 2001 e aveva stipulato l'atto di compravendita in data 05.03.2003, con la consegna del bene, dunque, avvenuta anni prima del conferimento dell'incarico all'avv. . CP_1
È evidente, pertanto, che al momento del conferimento dell'incarico all'avv. i termini CP_1 per la denuncia dei vizi dell'immobile erano già spirati, ex artt. 1490 e 1495 c.c.; non appare, altresì, conferente, la contestazione di tardiva messa in mora dell'amministrazione di condominio e dell'impresa edile Centrale Immobiliare s.a.s., atteso che la lettera raccomandata inviata dal legale
(cfr. all. n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta) era datata 04.02.2005: se – come è stato provato
– il rapporto professionale tra le parti cominciava a inizio 2005, risulta chiaro che la lettera era stata più che tempestiva.
Deve osservarsi, inoltre, che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al
Tribunale di Bari R.G. n. 5887/2005 emergeva la natura di domanda di accertamento (e, eventualmente, di condanna al risarcimento del danno) dell'azione introdotta: l'attore, per mezzo dell'avv. , infatti, chiedeva di “accertare la natura e cause che generano l'ammaloramento CP_1 dell'intonaco e i danni alle proprietà immobiliari dell'attore, ubicate in Bari, alla via Caldarola n.
27/Q, piano ottavo e nono;
accertare, dichiarare gli interventi indispensabili al fine di rimuovere le cause che generano i fenomeni di cui al punto che precede, quantificandone i costi sia per eliminare gli stessi sia per risarcire i danni arrecati alla proprietà dell'attore; accertare, dichiarare e condannare l'impresa costruttrice Centrale Immobiliare S.a.s., di NN EL & c. […] in solido tra di loro ovvero ciascuno per il corrispondente titolo rinvenendo i danni ut supra anche da parti comuni dell'edificio, tenuti alla rimozione delle cause e al risarcimento dei danni, in favore dell'attore” (cfr. all. n. 4 all'atto di citazione).
Ebbene, ritiene questo Tribunale che l'introduzione dell'azione nei termini suindicati non possa integrare una negligenza e, quindi, un inadempimento dell'avv. , essendo stato CP_1 coinvolto – quale professionista – nella controversia tra il e l'impresa edile e Pt_1
l'amministrazione di condominio, in un momento in cui i termini per l'azione ex art. 1495 c.c. erano già spirati e quindi chiedendo, a prescindere dalla disciplina della vendita, l'accertamento su cosa e chi avesse creato i danni oggettivamente presenti nell'immobile. Del resto, non può ignorarsi che il legale convenuto non faceva mai menzione di azione per vizi, poiché le azioni di accertamento e di condanna sono rette dal principio di atipicità, e quindi correttamente l'avv. l'aveva esperita CP_1
nei termini suindicati.
SI RA Ma è proprio con riferimento all'individuazione della causazione dei suddetti danni nell'appartamento che la sentenza del Tribunale di Bari n. 229/2014 ha evidenziato la responsabilità dell'odierno attore.
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio del geometra (cfr. documenti allegati Per_2
alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) di parte attrice), nonché della stessa sentenza n. 229/2014 del
Tribunale di Bari, era emerso che “non sembra che la muffa dipenda da infiltrazioni” e che “si può supporre e rimarcare un innaturale deflusso delle acque meteoriche, a causa della presenza della struttura […] che impedisce fisicamente lo scorrimento continuativo e determina accumuli di acqua”
(cfr. pp. 19-20 della c.t.u.); in altri termini, il consulente aveva ritenuto che la principale causa delle problematiche di ammaloramento dei muri dell'immobile era da ricercare nella condotta dell'attore
, responsabile della costruzione sul lastrico solare che aveva costituito un impedimento al Pt_1
normale scorrimento delle acque.
Quest'ultima, peraltro, è stata oggetto dell'ordine di rimozione contenuto nella sentenza de qua.
Sicché sembra evidente che non vi è stato un inadempimento dell'obbligazione professionale,
e tanto vale anche con riferimento agli obblighi informativi successivi alla sentenza di primo grado.
Infatti, con la lettera del 12.02.2014 (cfr. all. 10 alla comparsa di costituzione e risposta) l'avv.
replicava all'avv. Guerra – a cui il si era nel frattempo rivolto - negando di non aver CP_1 Pt_1 comunicato l'esito del giudizio al proprio cliente e precisando di aver discusso con il circa Pt_1
la necessità di decidere se proporre o meno gravame.
La lettera del 10.06.2014 (all. 13 alla comparsa di costituzione e risposta), invero, conferma questa versione, atteso che da essa emerge che il aveva scelto di non proporre appello, dopo Pt_1
essersi consultato con il legale;
ma è proprio attraverso quel mezzo di impugnazione che l'odierno attore avrebbe potuto contestare la sentenza che lo vedeva soccombente, in ogni suo punto, dalla presunta inammissibilità dell'azione alla validità del titolo di condono asseritamente ottenuto e non valutato, invece, idoneo, sino alla responsabilità dell'impresa edile per i danni nell'immobile.
Il , inoltre, avrebbe potuto impugnare la sentenza anche a mezzo di diverso difensore, Pt_1
se non fosse stato in sintonia con le strategie difensive proposte dall'odierno convenuto, essendo sempre del cliente la scelta finale per la cura del proprio interesse.
Ritiene il Giudice, quindi, che il c.d. danno evento non sia stato provato, non configurandosi un inadempimento professionale da parte del convenuto avv. . CP_1
Sotto ulteriore profilo mette conto rilevare che, anche laddove fosse stato provato il danno evento, non basta la prova dell'inadempimento professionale dell'avvocato per maturare, in capo al cliente, un diritto al risarcimento del danno, poiché il danno risarcibile è il danno conseguenza e,
SI RA nell'ambito della responsabilità professionale, esso è rappresentato dalle conseguenze dannose che il cliente dimostra di aver subito a causa della negligenza del proprio legale (ad esempio, la conseguente impossibilità di vincere la causa).
Secondo la Suprema Corte, pertanto, “il professionista non può garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, per cui il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Ciò comporta che il cliente non può limitarsi
a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite. La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 33442/2022).
Quindi, nel particolare caso di attività dell'avvocato, “l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere
l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 7064/2021).
In altri termini “la responsabilità dell'avvocato non può, quindi, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (cfr. Cass. Civ. n. 22882/2016;
Cass. Civ. n. 12038/2017; Cass. Civ. n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 26516/2020).
Deve affermarsi, pertanto, anche in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nonché delle conclusioni del CTU nel giudizio R.G. n. 5887/2005, un giudizio Per_2 prognostico negativo sull'esito dell'eventuale giudizio d'appello.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, essa è fondata
SI RA nell'an avendo il adempiuto alla propria obbligazione, ma deve essere rideterminata nel CP_1
quantum.
Infatti, alla luce del valore della controversia di €. 30.000,00, in applicazione del D.M. n.
55/2014 e delle tabelle 2014-2018, l'attività giudiziale dell'avv. va liquidata in €. 7.254,00, CP_1
oltre esborsi, rimborso forfettario, Cassa e IVA, nonché oltre interessi dalla domanda al soddisfo e non in €. 11.000,00 come richiesto dal convenuto il quale ha, comunque, meramente allegato un preventivo di parcella (cfr. all. 13 alla comparsa di costituzione e risposta).
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 15634/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda riconvenzionale del convenuto CP_1
e CONDANNA l'attore al pagamento dei compensi professionali pari a €. 7.254,00, Parte_1
oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, nonché interessi dalla domanda al soddisfo;
3) CONDANNA la parte attrice, , al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, CP_1
rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 20.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI RA
SI RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa SI RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 15634/2016 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tommaso De Mauro del Foro di Parte_1
Lecce, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Emanuele Petronella, sito in
Bari alla via Principe Amedeo n. 165, giusta mandato in atti;
- attore/convenuto in riconvenzionale -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Marina Diana Rosa, presso il cui studio sito in Mola CP_1
di Bari (Ba) al viale Piero Delfino Pesce n. 31/D ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuto/attore in riconvenzionale -
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 11.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
SI RA Con atto di citazione notificato in data 14.10.2016 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari l'avv. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- CP_1
accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Avv. per tutte le ragioni già CP_1 rassegnate in narrativa, e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di €. 74.928,61, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo effettivo;
- condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze di lite.”.
Esponeva in fatto l'attore che in data 05.03.2003 acquistava dall'impresa edile Centrale
Immobiliare di NN EL un appartamento all'ottavo piano di un immobile sito in CP_2
Bari alla via Caldarola, nonché il lastrico solare sovrastante, individuati al N.C.E.U. al foglio n. 119, particella 146 sub 27 e sub 30.
Riferiva l'attore che, a partire da luglio del 2004, notava nelle unità immobiliari acquistate, la presenza diffusa di fenomeni di umidità e, in data 20.07.2004, mediante l'ausilio del tecnico ing.
, apprendeva che la causa dei danni risiedeva nell'ammaloramento della guaina Persona_1
bituminosa, nella non corretta realizzazione della pendenza del massetto per lo scarico delle acque e nella scorretta impermeabilizzazione.
Immediatamente, quindi, il conferiva incarico per la tutela dei propri diritti all'avv. Pt_1
il quale, tuttavia, si limitava ad inoltrare solo in data 04.02.2005 una missiva diretta alla CP_1
individuazione congiunta dei danni attraverso un sopralluogo – rimasta priva di riscontro – e, successivamente, instaurava giudizio innanzi al Tribunale di Bari mediante atto di citazione del
10.05.2005, con il quale evocava in giudizio l'impresa edile e l'amministrazione condominiale, al fine di accertare la natura e le cause del danno accorso alle unità immobiliari e gli interventi necessari al fine di rimuovere le medesime, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
La causa, iscritta al R.G. n. 5887/2005, veniva istruita mediante prove orali e c.t.u., ma riferiva il che nessun aggiornamento sul giudizio gli veniva comunicato dal proprio legale, al punto Pt_1 che si vedeva costretto a rivolgersi all'avv. Vincenzo Guerra il quale, in data 12.02.2014, inviava una comunicazione al collega per conoscere l'esito del giudizio.
L'avv. , tuttavia, negava la propria irreperibilità e inviava al l'esito della CP_1 Pt_1
sentenza.
Dunque, con sentenza n. 229 del 16.01.2014, depositata in data 20.01.2014, resa nel procedimento di R.G. n. 5887/2005, il Tribunale di Bari rigettava integralmente la domanda attorea e condannava al pagamento di tutte le spese di causa accogliendo, altresì, la Parte_1
domanda riconvenzionale di controparte volta ad ottenere la rimozione della struttura realizzata dal sul lastrico di sua proprietà e dichiarando l'inammissibilità della domanda per essere stata la Pt_1
SI RA stessa proposta oltre i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495 c.c..
In particolare, la suddetta pronuncia evidenziava che la documentazione esibita era stata parziale e che nulla di quanto prodotto rilevasse al fine del condono relativo alla costruzione, mentre l'attore affermava di aver conseguito il beneficio, versando l'importo di €. 28.483,42 a titolo di oblazione e relativi oneri.
Ciò che emergeva, in tesi di parte attrice, era che l'avv. aveva promosso un'azione CP_1
giudiziaria colpevolmente ignorando le norme dettate in tema di contratti e incorrendo in decadenze che potevano essere evitate con la adeguata diligenza;
il legale, infatti, avrebbe dovuto verificare in primo luogo la tempestività delle contestazioni da muovere ai contraddittori, denunciando i vizi e avvisando, comunque, il cliente della proponibilità della giusta azione processuale e degli eventuali esiti.
Rammentava, infatti, l'attore che il legale aveva lo specifico dovere di porre il cliente nella condizione di poter decidere consapevolmente circa l'affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo;
nell'ambito di tale attività, quindi, dovevano essere ricompresi i doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione al cui adempimento il professionista era tenuto.
Ebbene, deduceva l'attore che la tardiva proposizione dell'atto di citazione da parte dell'avv.
costituiva una grave negligenza e fonte di responsabilità contrattuale per inadempimento CP_1
degli obblighi inerenti al mandato professionale, ex artt. 1176 co.2 e 2236 c.c.; tardiva, nonché inesatta, era la qualificazione di azione ex art. 1669 c.c. paventata dal legale nelle memorie conclusive del giudizio conclusosi nel 2014, poiché il era sempre stato un acquirente e mai un Pt_1 committente dell'immobile.
L'errore, pertanto, era inescusabile, ingiustificabile e foriero di un danno quantificabile come segue: €. 8.115,65 per spese processuali per il giudizio n. 558/2005 R.G nei confronti dell'amministrazione del condominio di via Caldarola 27/Q, giusta ricevuta di pagamento del
22.10.2014; €. 7.612,80 per spese processuali per il giudizio n. 558/2005 R.G., nei confronti dell'avv.
quale legale della Centrale Immobiliare di NN EL & C. s.a.s., come da fattura CP_3
n. 221/2014; €. 240,00 per rimborso delle spese peritali CTU sostenute in sede di giudizio da
[...]
€. 2.557,80 a titolo di onorario e spese del CTU, come da decreto di liquidazione Controparte_4 dell'11.07.2012 del Tribunale di Bari, con assegno intestato al CTU;
€. 5.234,94 per il Per_2 pagamento della consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. ; €. 28.483,42 per Persona_1
pagamento degli oneri relativi al condono edilizio, così come da documentazione del Comune di Bari;
€. 2.684,00 per costi di rimozione delle lamiere e della relativa struttura portante posta sul lastrico solare di proprietà del sig. , come da fattura di n. 06/2014 del 10.03.2014. Pt_1 Persona_3
Il totale ammontava a €. 54.928,61 a cui andavano aggiunti €. 20.000,00 a titolo di
SI RA risarcimento del danno anche non patrimoniale quale diretta conseguenza dell'infedele patrocinio del convenuto, per una domanda complessiva di €. 74.928,61.
Dunque, l'attore rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
Con comparsa di costituzione e di risposta depositata in cancelleria il 05.01.2017 si costituiva in giudizio l'avv. , il quale contestava la ricostruzione di controparte in quanto infondata CP_1
in fatto e in diritto, istando per il rigetto della domanda attorea perché destituita di fondamento giuridico, con conseguente condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio;
spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni professionali pari a €. 11.000,00.
In particolare, il convenuto riferiva che l'attore lo contattava nell'anno 2005 per sottoporgli una problematica in corso dal 2001, relativa all'appartamento di sua proprietà: nel 2001, infatti, il aveva acquistato l'immobile de quo ottenendone il possesso e da subito aveva riscontrato la Pt_1
presenza di estese manifestazioni di umidità al suo interno, sulle volte.
L'attore, poi, aveva ricevuto rassicurazioni dall'impresa costruttrice che nell'estate del 2004 era stato effettuato l'ennesimo intervento sul lastrico solare, con riparazione di alcune aree, con presunta risoluzione delle problematiche;
tuttavia, dopo una perizia tecnica effettuata in data
10.09.2004 a cura dell'ingegnere di fiducia dell'attore ing. , il convenuto riferiva Persona_1 che costituiva in mora, per conto del , l'amministrazione condominiale e l'impresa Pt_1
costruttrice con raccomandata del 04.02.2005, cui seguiva l'atto di citazione del 10.05.2005.
Riferiva il legale convenuto che, nel giudizio in cui difendeva , aveva Parte_1 domandato l'accertamento della natura e delle cause generanti l'ammaloramento dell'intonaco e i danni alle proprietà immobiliari dell'attore; non corrispondeva al vero, quindi, che l'odierno convenuto aveva invocato la tutela ai sensi dell'art. 1495 c.c. ovvero dell'art. 1667 c.c..
Pertanto, era evidente che l'azione giudiziaria proposta era di accertamento, a tutela del diritto ritenuto leso, e il cliente era stato adeguatamente informato della natura di suddetta azione;
precisava, inoltre, il convenuto che il suo cliente aveva problematiche da diversi anni con l'impresa edile ma solo nel 2005 riceveva l'incarico dal . Pt_1
Peraltro, l'odierno attore aveva sottaciuto al legale il reale stato dei luoghi e le opere realizzate sul lastrico solare, di cui l'avvocato prendeva atto solo in occasione delle operazioni peritali durante il giudizio;
infatti, la condanna del alla rimozione dell'opera era giustificata dal fatto che egli Pt_1
aveva realizzato delle opere sul lastrico solare che avevano alterato lo scorrimento delle acque meteoriche.
Infine, in via riconvenzionale, l'avv. intendeva far valere il proprio credito verso CP_1
l'attore in quanto la somma complessiva di €. 11.000,00 + IVA, come da parcella allegata, maturata
SI RA attraverso la propria attività difensiva non gli era mai stata corrisposta dal cliente, odierno attore.
L'istruttoria si articolava mediante le prove orali, ossia l'interrogatorio formale delle parti e le prove testimoniali di e per l'attore e, dopo numerosi rinvii Testimone_1 Persona_1
dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 11.11.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è infondata e merita la sorte del rigetto per le ragioni di seguito esplicate.
Nella disamina dei profili di inadempimento ascritti all'odierno convenuto emerge che l'attore lamenta una scorretta scelta dell'azione giudiziaria intrapresa nel giudizio R.G. n. 5887/2005 Pt_1 da parte del proprio legale avv. , nonché che quest'ultimo non abbia adempiuto agli obblighi CP_1
di ampia e completa informazione per evitare azioni giudiziarie inutili: infatti, in tesi di parte attrice, la scelta di richiedere un risarcimento ai sensi dell'art. 1495 c.c. per i vizi della cosa venduta – ossia l'immobile di proprietà del – era inconferente con le esigenze del cliente, atteso che il Pt_1
termine di decadenza per la denuncia degli stessi era spirato anni prima;
in tal modo, la condotta professionale dell'odierno convenuto avrebbe danneggiato il , il quale non sarebbe stato Pt_1
correttamente avvisato dell'intervenuta prescrizione dell'azione e, quindi, della effettiva utilità dell'azione giudiziaria intrapresa.
Con riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato, la domanda odierna è infondata quanto alla sussistenza del c.d. danno evento e dell'inadempimento professionale.
Osserva il Giudice che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1176 co. 2 e 2230 c.c., la diligenza del legale è quella del professionista e, pertanto, essa va valutata con riguardo alla natura dell'attività del difensore.
Secondo la Suprema Corte, “la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione – che è di regola di mezzi e non di risultato – va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa” (ex multis, cfr. Cass. Civ. n. 17758/2015).
All'esito dell'istruttoria è emerso che, nel patrocinare l'odierno attore, il legale convenuto ha tenuto la richiesta diligenza professionale nell'esecuzione della prestazione.
SI RA Infatti, con riferimento alle tempistiche della nascita del rapporto tra le parti, dall'analisi dei documenti in atti e delle dichiarazioni rese dalle stesse parti, è emerso pacificamente che Parte_1
aveva contattato il legale odierno convenuto agli inizi del 2005; altra circostanza pacifica è
[...] quella secondo cui l'attore era entrato nel possesso dell'immobile nell'anno 2001 e aveva stipulato l'atto di compravendita in data 05.03.2003, con la consegna del bene, dunque, avvenuta anni prima del conferimento dell'incarico all'avv. . CP_1
È evidente, pertanto, che al momento del conferimento dell'incarico all'avv. i termini CP_1 per la denuncia dei vizi dell'immobile erano già spirati, ex artt. 1490 e 1495 c.c.; non appare, altresì, conferente, la contestazione di tardiva messa in mora dell'amministrazione di condominio e dell'impresa edile Centrale Immobiliare s.a.s., atteso che la lettera raccomandata inviata dal legale
(cfr. all. n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta) era datata 04.02.2005: se – come è stato provato
– il rapporto professionale tra le parti cominciava a inizio 2005, risulta chiaro che la lettera era stata più che tempestiva.
Deve osservarsi, inoltre, che dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi al
Tribunale di Bari R.G. n. 5887/2005 emergeva la natura di domanda di accertamento (e, eventualmente, di condanna al risarcimento del danno) dell'azione introdotta: l'attore, per mezzo dell'avv. , infatti, chiedeva di “accertare la natura e cause che generano l'ammaloramento CP_1 dell'intonaco e i danni alle proprietà immobiliari dell'attore, ubicate in Bari, alla via Caldarola n.
27/Q, piano ottavo e nono;
accertare, dichiarare gli interventi indispensabili al fine di rimuovere le cause che generano i fenomeni di cui al punto che precede, quantificandone i costi sia per eliminare gli stessi sia per risarcire i danni arrecati alla proprietà dell'attore; accertare, dichiarare e condannare l'impresa costruttrice Centrale Immobiliare S.a.s., di NN EL & c. […] in solido tra di loro ovvero ciascuno per il corrispondente titolo rinvenendo i danni ut supra anche da parti comuni dell'edificio, tenuti alla rimozione delle cause e al risarcimento dei danni, in favore dell'attore” (cfr. all. n. 4 all'atto di citazione).
Ebbene, ritiene questo Tribunale che l'introduzione dell'azione nei termini suindicati non possa integrare una negligenza e, quindi, un inadempimento dell'avv. , essendo stato CP_1 coinvolto – quale professionista – nella controversia tra il e l'impresa edile e Pt_1
l'amministrazione di condominio, in un momento in cui i termini per l'azione ex art. 1495 c.c. erano già spirati e quindi chiedendo, a prescindere dalla disciplina della vendita, l'accertamento su cosa e chi avesse creato i danni oggettivamente presenti nell'immobile. Del resto, non può ignorarsi che il legale convenuto non faceva mai menzione di azione per vizi, poiché le azioni di accertamento e di condanna sono rette dal principio di atipicità, e quindi correttamente l'avv. l'aveva esperita CP_1
nei termini suindicati.
SI RA Ma è proprio con riferimento all'individuazione della causazione dei suddetti danni nell'appartamento che la sentenza del Tribunale di Bari n. 229/2014 ha evidenziato la responsabilità dell'odierno attore.
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio del geometra (cfr. documenti allegati Per_2
alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) di parte attrice), nonché della stessa sentenza n. 229/2014 del
Tribunale di Bari, era emerso che “non sembra che la muffa dipenda da infiltrazioni” e che “si può supporre e rimarcare un innaturale deflusso delle acque meteoriche, a causa della presenza della struttura […] che impedisce fisicamente lo scorrimento continuativo e determina accumuli di acqua”
(cfr. pp. 19-20 della c.t.u.); in altri termini, il consulente aveva ritenuto che la principale causa delle problematiche di ammaloramento dei muri dell'immobile era da ricercare nella condotta dell'attore
, responsabile della costruzione sul lastrico solare che aveva costituito un impedimento al Pt_1
normale scorrimento delle acque.
Quest'ultima, peraltro, è stata oggetto dell'ordine di rimozione contenuto nella sentenza de qua.
Sicché sembra evidente che non vi è stato un inadempimento dell'obbligazione professionale,
e tanto vale anche con riferimento agli obblighi informativi successivi alla sentenza di primo grado.
Infatti, con la lettera del 12.02.2014 (cfr. all. 10 alla comparsa di costituzione e risposta) l'avv.
replicava all'avv. Guerra – a cui il si era nel frattempo rivolto - negando di non aver CP_1 Pt_1 comunicato l'esito del giudizio al proprio cliente e precisando di aver discusso con il circa Pt_1
la necessità di decidere se proporre o meno gravame.
La lettera del 10.06.2014 (all. 13 alla comparsa di costituzione e risposta), invero, conferma questa versione, atteso che da essa emerge che il aveva scelto di non proporre appello, dopo Pt_1
essersi consultato con il legale;
ma è proprio attraverso quel mezzo di impugnazione che l'odierno attore avrebbe potuto contestare la sentenza che lo vedeva soccombente, in ogni suo punto, dalla presunta inammissibilità dell'azione alla validità del titolo di condono asseritamente ottenuto e non valutato, invece, idoneo, sino alla responsabilità dell'impresa edile per i danni nell'immobile.
Il , inoltre, avrebbe potuto impugnare la sentenza anche a mezzo di diverso difensore, Pt_1
se non fosse stato in sintonia con le strategie difensive proposte dall'odierno convenuto, essendo sempre del cliente la scelta finale per la cura del proprio interesse.
Ritiene il Giudice, quindi, che il c.d. danno evento non sia stato provato, non configurandosi un inadempimento professionale da parte del convenuto avv. . CP_1
Sotto ulteriore profilo mette conto rilevare che, anche laddove fosse stato provato il danno evento, non basta la prova dell'inadempimento professionale dell'avvocato per maturare, in capo al cliente, un diritto al risarcimento del danno, poiché il danno risarcibile è il danno conseguenza e,
SI RA nell'ambito della responsabilità professionale, esso è rappresentato dalle conseguenze dannose che il cliente dimostra di aver subito a causa della negligenza del proprio legale (ad esempio, la conseguente impossibilità di vincere la causa).
Secondo la Suprema Corte, pertanto, “il professionista non può garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, per cui il danno derivante da eventuali sue omissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. Ciò comporta che il cliente non può limitarsi
a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite. La responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 33442/2022).
Quindi, nel particolare caso di attività dell'avvocato, “l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere
l'attività professionale omessa” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 7064/2021).
In altri termini “la responsabilità dell'avvocato non può, quindi, affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (cfr. Cass. Civ. n. 22882/2016;
Cass. Civ. n. 12038/2017; Cass. Civ. n. 25112/2017; Cass. Civ., n. 26516/2020).
Deve affermarsi, pertanto, anche in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, nonché delle conclusioni del CTU nel giudizio R.G. n. 5887/2005, un giudizio Per_2 prognostico negativo sull'esito dell'eventuale giudizio d'appello.
Passando all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, essa è fondata
SI RA nell'an avendo il adempiuto alla propria obbligazione, ma deve essere rideterminata nel CP_1
quantum.
Infatti, alla luce del valore della controversia di €. 30.000,00, in applicazione del D.M. n.
55/2014 e delle tabelle 2014-2018, l'attività giudiziale dell'avv. va liquidata in €. 7.254,00, CP_1
oltre esborsi, rimborso forfettario, Cassa e IVA, nonché oltre interessi dalla domanda al soddisfo e non in €. 11.000,00 come richiesto dal convenuto il quale ha, comunque, meramente allegato un preventivo di parcella (cfr. all. 13 alla comparsa di costituzione e risposta).
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi previsti per il giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 15634/2016, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda riconvenzionale del convenuto CP_1
e CONDANNA l'attore al pagamento dei compensi professionali pari a €. 7.254,00, Parte_1
oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, nonché interessi dalla domanda al soddisfo;
3) CONDANNA la parte attrice, , al pagamento in favore del convenuto Parte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre esborsi, CP_1
rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 20.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI RA
SI RA