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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 14/11/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona di
Dott. ssa Sabrina Carbini: Presidente relatore
Dott. Egidio De Leone: Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n.r. 325/2025 promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero
FATT
O
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. pagina 1 di 3 L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRIT
TO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative Parte_3
non siano in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge
[...] per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo
473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
TI HI (CF. ) e (CF. C.F._1 Parte_2
) C.F._2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo e ribadite con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238
ORDIN
A che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. pagina 2 di 3 Spese di lite compensate.
Deciso in data 13.11.25
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona di
Dott. ssa Sabrina Carbini: Presidente relatore
Dott. Egidio De Leone: Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n.r. 325/2025 promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero
FATT
O
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle stesse, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate.
Le parti hanno inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. pagina 1 di 3 L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
E' stata data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex articoli 70 e 71 c.p.c..
DIRIT
TO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c..
Il Tribunale, valutate le condizioni di cui al ricorso e ritenuto che le clausole relative Parte_3
non siano in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge
[...] per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo
473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale,
Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
TI HI (CF. ) e (CF. C.F._1 Parte_2
) C.F._2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo e ribadite con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238
ORDIN
A che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. pagina 2 di 3 Spese di lite compensate.
Deciso in data 13.11.25
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 3 di 3