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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3389/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO Parte_1 C.F._1
BRUNI del Foro di Pavia;
ATTORE contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
VALERIA NI del Foro di Pavia;
CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertata la responsabilità del convenuto in ordine ai fatti contestati e descritti in premessa, condannare per la causale d'atti il Sig. al pagamento a Controparte_1 favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento danno per le emissioni di gas, di vapori o di fumo atte a molestare il Sig. con il furgone, oltre ad € 1.000,00 a titolo di risarcimento morale per il Parte_2 danneggiamento all'autovettura, oltre ad € 3.869,73 a titolo di rimborso per le spese dei riparazione dell'autovettura, oltre ad € 2.000,00 a titolo di risarcimento danno per la calunnia ed 3.976,79 a titolo di rimborso delle spese legali per il procedimento penale n.
2429/2023 R.G.R.N. e 2813/2023 R.G.GIP, per complessivi € 11.846,52, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o di quella veriore che l'Ill,mo
Giudice adito riterrà opportuna e\o vorrà accertare per la causale d'atti, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”; - parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, nel merito, rigettare le richieste formulate nell'atto di citazione per tutti i motivi qui rappresentati, non essendo i fatti provati compiutamente da parte attrice e, con riferimento ai danni morali ed al contestato danno per calunnia non sussistendone un accertamento preliminare definitivo in tal senso. Nel merito, condannare il sig. per lite temeraria ex art 96 cpc con rimborso al Parte_1 sig. della somma che il Giudice adito riterrà più congrua. Nel merito, dichiarare, CP_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art 191 cpc, inutilizzabili le prove prodotte dall'attore sub doc. 3, e sub doc. da n. 5 a n. 14. Nel merito rigettare le istanze istruttorie di parte attrice in quanto inammissibili ed irrilevanti, anche perché contengono valutazioni non demandabili ai testimoni. Con vittoria di spese legali. In via istruttoria (…)”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 20.09.2024, Pt_1 conveniva davanti in giudizio condòmino nel medesimo stabile sito in
[...] Controparte_1
Via Bainsizza n. 17 a Mortara (PV), al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla commissione, da parte del vicino, dei reati di getto pericoloso di cose, danneggiamento e calunnia.
Premesso l'antefatto della pendenza di una causa civile iniziata nel maggio 2022 davanti al Giudice di Pace di Vigevano contro il ” per problemi di infiltrazioni e umidità Controparte_2 nel proprio appartamento, l'attore riferiva che, in quel periodo, cominciò ad Controparte_1 assumere atteggiamenti e condotte lesive ai suoi danni.
In particolare, il vicino iniziò a lasciare il furgone che aveva in uso, a gasolio, con il motore acceso davanti alle finestre della propria abitazione “molto spesso e per un consistente lasso di tempo”, cagionando all'attore un notevole disagio (ad esempio, impedendogli di aprire le finestre per arieggiare la propria abitazione).
Inoltre, pochi giorni dopo la lettera di diffida inoltratagli a mezzo del legale incaricato nel marzo
2023, l'attore trovò rigata la carrozzeria della propria autovettura, sempre parcheggiata all'esterno del condominio, danneggiamento che addebitava al vicino, il quale veniva ripreso dai filmati della telecamera (“dashcam”) installata all'interno dell'abitacolo, nelle date del 16.03.2023 ore 21:30 circa e del 21.03.2023 ore 18:03 circa, mentre si avvicinava al veicolo, quindi consentendo di percepire “nitidamente”, al suo passaggio, “rumore di metallo sulla carrozzeria”; per la riparazione dell'autovettura, il carrozziere esponeva un preventivo di € 3.869,73 (Iva inclusa).
Affermava, infine, di essere stato ingiustamente incolpato dal vicino di “stalking”, esponendo nella denuncia-querela da lui sporta il 07.04.2023 episodi non veri, dichiarando il falso davanti all'Autorità Giudiziaria e simulando tracce di reato a suo carico;
il procedimento penale originatosi veniva poi archiviato dal GIP del Tribunale di Pavia in data 23.11.2023.
Sulla scorta di quanto esposto in fatto, l'attore domandava la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, che quantificava in € 1.000,00 a titolo di risarcimento danno per le molestie causate con il furgone, € 1.000,00 a titolo di risarcimento morale per il danneggiamento all'autovettura, € 3.869,73 a titolo di rimborso per le spese di riparazione dell'autovettura, € 2.000,00 a titolo di risarcimento danno per la calunnia ed €
3.976,79 a titolo di rimborso delle spese legali per il procedimento penale n. 2429/2023 R.G.R.N. e
2813/2023 R.G.GIP, così per complessivi € 11.846,52, o di quella superiore ritenuta e liquidata di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Svolte le verifiche preliminari, il convenuto inizialmente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 12.02.2025, verificata la procedibilità ed acquisite le produzioni documentali (anche in formato “.mp4” su supporto usb), veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto su un capitolo di prova, onerando l'attore della notificazione del provvedimento alla parte personalmente. si costituiva, quindi, in giudizio con comparsa di risposta del 28.03.2025, Controparte_1 affermando preliminarmente di avere avuto conoscenza della pendenza della lite solo con la notifica del verbale di udienza di ammissione dell'interpello, dubitando dell'effettivo recapito dell'avviso di notifica dell'atto di citazione, in quanto non rinvenuto presso la sua cassetta postale;
nel merito, il convenuto contestava tutti i fatti esposti dall'attore e le pretese risarcitorie, in quanto infondate e non provate.
In sintesi, eccepiva l'inutilizzabilità dei filmati delle telecamere prodotti, l'incongruenza del preventivo di riparazione esposto dall'attore rispetto agli stessi asseriti danneggiamenti alla carrozzeria dell'autovettura, la mancata produzione di fotografie del veicolo e dei graffi ipotizzati,
l'insussistenza e l'infondatezza dei danni morali da reato, oltre che l'improcedibilità della domanda di rimborso delle spese legali del procedimento penale, non oggetto dell'iniziale invito in negoziazione assistita. Producendo documenti e articolando mezzi di prova, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto delle domande e la condanna dell'attore al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 02.04.2025 veniva revocata la contumacia ed assunto l'interrogatorio formale del convenuto;
sciogliendo la riserva e dichiarate inammissibili le istanze istruttorie di parte convenuta in quanto tardive (in difetto di istanza e prova alcuna per eventuale rimessione in termini ex art. 153
c.p.c.), la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. al 17.07.2025, poi differita d'ufficio al 13.11.2025. A detta udienza, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente;
all'esito, procedendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. L'oggetto del presente giudizio, essendo il diritto risarcitorio uno di quelli eterodeterminati, di natura personale, va inquadrato nell'egida dell'art. 2043 c.c.
1.1 Va premesso che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. U.,
n. 26972/2008), il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto.
1.2 Non vale a modificare l'intrinseca natura privatistica di un fatto illecito, che sia definibile tale alla stregua delle citate norme civili, l'ulteriore condizione che il medesimo fatto possa essere punito anche dalla legge penale, espletando le due normative una diversa funzione precettiva e sanzionatoria, talché la giurisprudenza di legittimità ha potuto giustamente affermare che tra le due fattispecie esiste esclusivamente una mera connessione genetica, mentre il diritto al risarcimento nasce non già dal reato, ma dal fatto storico che l'ordinamento configura come reato.
1.3 Dovendo la domanda di risarcimento dei danni invocati dall'attore essere esaminata secondo le regole proprie della responsabilità civile, grava in capo al presunto danneggiato l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi sui quali si fonda la sua pretesa e, tra questi, oltre alla condotta colposa o dolosa del preteso danneggiante, l'esistenza del danno-conseguenza e del nesso di causalità tra il pregiudizio patito e la condotta dannosa.
§2. Tenuto conto dei principi esposti, nella specie le domande attoree non possono ritenersi fondate per le ragioni qui di seguito esposte.
2.1 È infondata la pretesa di risarcimento del danno morale derivante dall'emissione di gas di scarico del furgone in uso al convenuto, in quanto non vi è alcuna prova idonea dell'esistenza di un tale tipo di pregiudizio.
A sostegno della pretesa, infatti, l'attore si è limitato a produrre due fotografie (prive di data) che ritraggono il furgone marca Fiat targato FT104KW, di colore bianco, parcheggiato accanto ad altra autovettura e con il motore spento (cfr. doc. 1 e 2), nonché un filmato di appena 03:24 minuti (cfr. doc. 3 fasc.att.) che riprende lateralmente il furgone (ma non chi lo conduce) con il motore e luci posteriori accese, in sosta per i primi tre minuti del video, prima di intraprendere la marcia in uscita dal cortile interno condominiale.
Non si vede come da questi pochi elementi possa davvero sostenersi, e questo giudice desumere,
l'esistenza delle condotte moleste addebitate al convenuto, siccome integranti l'ipotesi di reato di cui all'art. 674 c.p.
2.2 L'art. 674 c.p. punisce la condotta di chi provochi emissioni di gas, vapori o fumi nei casi non consentiti dalla legge.
La giurisprudenza penale di legittimità ha avuto modo di precisare che, per una affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., non è sufficiente il rilievo che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare offesa o molestia, ma è indispensabile anche la puntuale e specifica dimostrazione oggettiva che esse superino i parametri fissati dalle norme speciali. Qualora invece le emissioni, pur quando abbiano arrecato concretamente offesa o molestia alle persone, siano state tuttavia contenute nei limiti di legge, saranno eventualmente applicabili le sole norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 c.c. In altri termini, all'inciso “nei casi non consentiti dalla legge” deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale da un lato e quello dell'illecito civile dall'altro (cfr. Cass. pen. n.
36845/2008).
2.3 Nel caso di specie, come detto, il filmato di breve durata non consente minimamente di accertare una condotta illecita, imputabile al convenuto, di emissione di gas di scarico da utilizzo illecito del furgone nel cortile aperto dello stabile intesa quale condotta abituale o CP_3 reiterata che abbia un'attitudine concreta ad offendere o molestare persone, segnatamente ai danni del vicino.
Nulla di specifico è stato dedotto, né l'attore si è offerto di provare (ad esempio, tramite testimoni), in ordine alle abitudini osservate dal convenuto, al periodo, agli orari, alla durata e alla frequenza in cui le emissioni lamentate sarebbero avvenute, nonché alle caratteristiche eventualmente inquinanti e agli effetti pregiudizievoli delle immissioni denunziate, in quanto intollerabili.
Pur rientrando il reato di cui all'art. 674 c.p. nella categoria delle incriminazioni di pericolo presunto, ai fini risarcitori non basta l'accertamento della potenzialità lesiva dell'evento, ma occorre che siano allegate e comprovate le conseguenze dannose concretamente sofferte per effetto dell'illecito ascritto all'odierno convenuto.
2.4 In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla “serenità personale e familiare” conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. n. 2203/2024).
In tale prospettiva, la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario).
Nel caso in esame, non vi è alcun elemento probatorio che consente di desumere l'illiceità del fatto e l'esistenza del danno morale lamentato, risultando, al contrario, che la ritenuta lesione di quella che appare astrattamente colpire la quiete e tranquillità domestica (cioè il lasciare il furgone con il motore acceso davanti alle finestre dell'abitazione del vicino, “molto spesso e per un consistente lasso di tempo, causandogli un notevole disagio, impedendogli di aprire le finestre per arieggiare la propria abitazione”) è insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quei “meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita” (oggetto delle c.d. liti bagatellari) che, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, precludono, in forza del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Cost., la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., nella misura in cui esprimono i termini di un'incidenza non adeguatamente apprezzabile della sfera personale individuale, inevitabilmente scaturente dal fatto della convivenza sociale (cfr. per tutte Cass., Sez.
Un., n. 26972/2008).
2.5 Non miglior sorte assiste la domanda di risarcimento (o rimborso) delle spese di riparazione dell'autovettura di proprietà, asseritamente danneggiata sulla carrozzeria per atto vandalico del convenuto.
In proposito, l'attore ha prodotto quattro filmati, estratti dalle telecamere (“dashcam”) installate nell'abitacolo della vettura, datati 16 marzo e 21 marzo 2023, i quali registrerebbero un “rumore metallico” al momento del passaggio del convenuto ai lati del veicolo (precisamente: al minuto
02:27 dei doc. 7 e 8; al minuto 02:25 dei doc. 13 e 14); le riprese, riferite a due distinti episodi, hanno inoltre diverse angolazioni delle immagini (interno - abitacolo;
esterno - strada).
Ora, al di là della contestata utilizzabilità dei filmati acquisiti con telecamera “dashcam” e delle complesse implicazioni in materia di privacy, gli elementi da essi desumibili non sono comunque sufficienti per accogliere la domanda risarcitoria.
2.6 L'attore, onde ottenere l'accoglimento della propria domanda, avrebbe infatti dovuto dimostrare, innanzitutto, lo stato e le condizioni del veicolo prima e dopo ciascun episodio contestato e l'esistenza dei graffi o rigature rilevate sulla carrozzeria, compatibili con l'uso di una chiave o altro oggetto contundente atto a danneggiare le lamiere.
In questo senso, i filmati delle telecamere installate all'interno del veicolo (di cui non si precisa, né percepisce dalle immagini, la marca e modello) non consentono alcun riscontro sullo stato precedente e quello ritrovato dell'autovettura.
2.7 Anche a voler soprassedere su tali elementi, l'attore sostiene (producendo un mero preventivo di riparazione dell'officina “Carrera S.a.s.” del 27.03.2023, doc. 15 fasc.att.) che, in considerazione degli episodi vandalici occorsi il 16.03.2023 ed il 21.03.2023, l'autovettura avrebbe subito il danneggiamento di entrambe le portiere, del portello posteriore, del parafango anteriore e posteriore e del paraurti, per i quali avrebbe sostenuto la spesa di € 3.896,73, Iva compresa (di cui € 150,00 per
“ricambi” e ben € 2.263,16 di “mano d'opera”).
Alla luce delle complessive risultanze processuali, tale onere non può ritenersi assolto.
Parte attrice si è limitata a tale generica deduzione, senza dare compiuta evidenza né dei danneggiamenti occorsi alle portiere e portellone, al parafango e al paraurti, né quanti graffi e dove posizionati;
né tantomeno ha specificato e provato di aver fatto eseguire le riparazioni, sostenendo l'esborso oggi richiesto.
L'unico elemento a sostegno delle affermazioni di parte attrice consiste nel preventivo della carrozzeria di fiducia, che attesterebbe i tipi di interventi necessari al ripristino di un'automobile modello Volkswagen Polo del 2012.
I documenti allegati in atti non sono idonei provare l'effettivo sostenimento delle relative spese perché non accompagnati dalla prova del pagamento e, prima ancora e in ogni caso, inidonei a costituire piena prova dei danneggiamenti, non costituendo i filmati prodotti elemento di riscontro oggettivo delle conseguenze (in tesi) occorse al momento e dopo il passaggio registrato della persona del convenuto nelle vicinanze dell'automobile.
Le affermazioni di parte attrice sono quindi rimaste tali, senza alcuna ulteriore specificazione o riscontro probatorio.
Non solo manca la prova dell'avvenuto esborso, ma non è stato possibile nemmeno verificare la pertinenza degli interventi “preventivati” e delle singole voci di costo rispetto allo stato del veicolo al momento del sinistro. Invero, non disponendosi delle immagini del veicolo danneggiato e con data certa, non è possibile fare considerazioni sulla entità dei danni asseritamente subiti dal veicolo.
2.8 Tale carenza probatoria non può essere sopperita con l'applicazione dell'art. 1226 c.c. onde ottenere un risarcimento in via equitativa, in quanto - per insegnamento costante della Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 21607/2025) - la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, presupponendo l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (cfr. Cass. n.
19447/2017; Cass. n. 8941/2022).
Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna impossibilità o difficoltà dell'attore a ricorrere a prove testimoniali (purché puntuali e riferite a fatti concreti e percepibili e non a mere valutazioni), nonché a documentazione fotografica dei danni e delle compiute riparazioni o, se del caso, anche ad idonea perizia di parte che documentasse lo stato della carrozzeria, la compatibilità con la condotta denunciata, il danno-conseguenza quale esborso materiale necessario per il suo ripristino ed il nesso di causa tra il primo e il secondo.
2.9 Deve pertanto concludersi per il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al danno materiale subito dall'attore con conseguente rigetto della domanda esperita, anche per l'aspetto
“morale” (solo accennato) dipendente dal medesimo fatto.
2.10 Pure infondata è la pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale per asserita calunnia e delle spese legali relative al procedimento penale, avviato a seguito della denuncia-querela sporta dal convenuto nei confronti dell'attore.
Va ribadito, conformemente a quanto più volte affermato dalla Corte di legittimità, che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, sicché, in mancanza di detta prova, la domanda risarcitoria deve essere rigettata (cfr.
Cass. n. 12875/2025).
Nello specifico, l'attore si è limitato a produrre l'atto di denuncia-querela presentata dal convenuto in data 07.04.2023 per il reato di atti persecutori previsto e punito dall'art. 612 c.p. (cfr. doc. 17 fasc.att.), dando evidenza di alcuni fatti ivi riportati e ritenuti non veri (tra cui, l'aver incontrato il convenuto “nel parcheggio condominiale esterno…borbottando e sorridendo, come si mi deridesse
e facendo con le mani il gesto dei soldi” e “…che sta registrando con dashcam me, la mia compagna convivente e il vicinato, registrandomi mentre salgo in auto nel mio posto auto di mia proprietà…”), nonché degli atti del procedimento penale a suo carico (cfr. doc. 18-23), rapidamente archiviato dal GIP con ordinanza del 23.11.2023 (cfr. doc. 24 fasc.att.). È evidente che, negare che un fatto denunciato alle autorità sia effettivamente accaduto, non assolve l'onere della prova quanto al carattere calunnioso (sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo) della condotta del querelante.
Non è, infatti, a carico del convenuto/denunciante l'onere di dimostrare la verità di quanto oggetto di denuncia, ma dell'attore/denunciato provarne, invece, la falsità (cfr. Cass. n. 11271/2020).
Peraltro, come riporta il GIP nei motivi di archiviazione della notitia criminis, le condotte ascritte all'indagato si collocavano in un contesto di elevata conflittualità tra condòmini.
2.11 I rilievi che precedono inducono a reputare infondate le ulteriori pretese risarcitorie avanzate sul presupposto (indimostrato) della commissione del delitto di calunnia ai danni dell'attore, atteso che - come insegna la Suprema Corte - la denuncia di un reato, quand'anche si riveli infondata all'esito del processo penale al cui inizio ha dato impulso, non costituisce ex se, attività antigiuridica idonea a determinare la nascita di una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. a carico del denunciante, mentre per contro essa costituisce l'occasione (necessaria o meno, secondo che il reato denunciato sia perseguibile a querela o d'ufficio) per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (cfr. Cass. n. 12875/2025 cit.).
§3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, essendo pertanto poste a carico dell'attore e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda (scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e in proporzione all'attività difensiva e processuale effettivamente svolta in favore della parte convenuta, risultata vittoriosa (tutte le fasi, compresa la trattazione/istruttoria avendo partecipato dall'udienza del 02.04.2025, con i valori minimi, tenuto conto del contenuto delle esigue difese, della bassa complessità, della proposizione di istanze e produzioni tardive, nonché della breve discussione orale con mero richiamo agli atti e conclusioni).
3.1 Non ricorrono le condizioni per applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c. e ciò anche in ragione dei motivi di rigetto di talune domande, dovendo evidenziarsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito (o resistito) pretestuosamente (cfr. ex multis, Cass., Sez. Un., n. 25041/2021), non essendo, invece, sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass.
Sez. Un.,. n. 9912/2018; v. anche Cass. n. 19948/2023; da ultimo, Cass. n. 31601/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondate;
• condanna la parte attrice soccombente rimborso delle spese di lite in favore della parte convenuta vittoriosa, che liquida in € 2.540,00 per compensi (di cui: € 460,00 fase studio;
€
389,00 fase intr.; € 840,00 fase tratt./istr.; € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 12 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3389/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO Parte_1 C.F._1
BRUNI del Foro di Pavia;
ATTORE contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
VALERIA NI del Foro di Pavia;
CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertata la responsabilità del convenuto in ordine ai fatti contestati e descritti in premessa, condannare per la causale d'atti il Sig. al pagamento a Controparte_1 favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento danno per le emissioni di gas, di vapori o di fumo atte a molestare il Sig. con il furgone, oltre ad € 1.000,00 a titolo di risarcimento morale per il Parte_2 danneggiamento all'autovettura, oltre ad € 3.869,73 a titolo di rimborso per le spese dei riparazione dell'autovettura, oltre ad € 2.000,00 a titolo di risarcimento danno per la calunnia ed 3.976,79 a titolo di rimborso delle spese legali per il procedimento penale n.
2429/2023 R.G.R.N. e 2813/2023 R.G.GIP, per complessivi € 11.846,52, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o di quella veriore che l'Ill,mo
Giudice adito riterrà opportuna e\o vorrà accertare per la causale d'atti, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”; - parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, nel merito, rigettare le richieste formulate nell'atto di citazione per tutti i motivi qui rappresentati, non essendo i fatti provati compiutamente da parte attrice e, con riferimento ai danni morali ed al contestato danno per calunnia non sussistendone un accertamento preliminare definitivo in tal senso. Nel merito, condannare il sig. per lite temeraria ex art 96 cpc con rimborso al Parte_1 sig. della somma che il Giudice adito riterrà più congrua. Nel merito, dichiarare, CP_1 ai sensi e per gli effetti di cui all'art 191 cpc, inutilizzabili le prove prodotte dall'attore sub doc. 3, e sub doc. da n. 5 a n. 14. Nel merito rigettare le istanze istruttorie di parte attrice in quanto inammissibili ed irrilevanti, anche perché contengono valutazioni non demandabili ai testimoni. Con vittoria di spese legali. In via istruttoria (…)”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 20.09.2024, Pt_1 conveniva davanti in giudizio condòmino nel medesimo stabile sito in
[...] Controparte_1
Via Bainsizza n. 17 a Mortara (PV), al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla commissione, da parte del vicino, dei reati di getto pericoloso di cose, danneggiamento e calunnia.
Premesso l'antefatto della pendenza di una causa civile iniziata nel maggio 2022 davanti al Giudice di Pace di Vigevano contro il ” per problemi di infiltrazioni e umidità Controparte_2 nel proprio appartamento, l'attore riferiva che, in quel periodo, cominciò ad Controparte_1 assumere atteggiamenti e condotte lesive ai suoi danni.
In particolare, il vicino iniziò a lasciare il furgone che aveva in uso, a gasolio, con il motore acceso davanti alle finestre della propria abitazione “molto spesso e per un consistente lasso di tempo”, cagionando all'attore un notevole disagio (ad esempio, impedendogli di aprire le finestre per arieggiare la propria abitazione).
Inoltre, pochi giorni dopo la lettera di diffida inoltratagli a mezzo del legale incaricato nel marzo
2023, l'attore trovò rigata la carrozzeria della propria autovettura, sempre parcheggiata all'esterno del condominio, danneggiamento che addebitava al vicino, il quale veniva ripreso dai filmati della telecamera (“dashcam”) installata all'interno dell'abitacolo, nelle date del 16.03.2023 ore 21:30 circa e del 21.03.2023 ore 18:03 circa, mentre si avvicinava al veicolo, quindi consentendo di percepire “nitidamente”, al suo passaggio, “rumore di metallo sulla carrozzeria”; per la riparazione dell'autovettura, il carrozziere esponeva un preventivo di € 3.869,73 (Iva inclusa).
Affermava, infine, di essere stato ingiustamente incolpato dal vicino di “stalking”, esponendo nella denuncia-querela da lui sporta il 07.04.2023 episodi non veri, dichiarando il falso davanti all'Autorità Giudiziaria e simulando tracce di reato a suo carico;
il procedimento penale originatosi veniva poi archiviato dal GIP del Tribunale di Pavia in data 23.11.2023.
Sulla scorta di quanto esposto in fatto, l'attore domandava la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, che quantificava in € 1.000,00 a titolo di risarcimento danno per le molestie causate con il furgone, € 1.000,00 a titolo di risarcimento morale per il danneggiamento all'autovettura, € 3.869,73 a titolo di rimborso per le spese di riparazione dell'autovettura, € 2.000,00 a titolo di risarcimento danno per la calunnia ed €
3.976,79 a titolo di rimborso delle spese legali per il procedimento penale n. 2429/2023 R.G.R.N. e
2813/2023 R.G.GIP, così per complessivi € 11.846,52, o di quella superiore ritenuta e liquidata di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Svolte le verifiche preliminari, il convenuto inizialmente non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 12.02.2025, verificata la procedibilità ed acquisite le produzioni documentali (anche in formato “.mp4” su supporto usb), veniva ammesso l'interrogatorio formale del convenuto su un capitolo di prova, onerando l'attore della notificazione del provvedimento alla parte personalmente. si costituiva, quindi, in giudizio con comparsa di risposta del 28.03.2025, Controparte_1 affermando preliminarmente di avere avuto conoscenza della pendenza della lite solo con la notifica del verbale di udienza di ammissione dell'interpello, dubitando dell'effettivo recapito dell'avviso di notifica dell'atto di citazione, in quanto non rinvenuto presso la sua cassetta postale;
nel merito, il convenuto contestava tutti i fatti esposti dall'attore e le pretese risarcitorie, in quanto infondate e non provate.
In sintesi, eccepiva l'inutilizzabilità dei filmati delle telecamere prodotti, l'incongruenza del preventivo di riparazione esposto dall'attore rispetto agli stessi asseriti danneggiamenti alla carrozzeria dell'autovettura, la mancata produzione di fotografie del veicolo e dei graffi ipotizzati,
l'insussistenza e l'infondatezza dei danni morali da reato, oltre che l'improcedibilità della domanda di rimborso delle spese legali del procedimento penale, non oggetto dell'iniziale invito in negoziazione assistita. Producendo documenti e articolando mezzi di prova, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto delle domande e la condanna dell'attore al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 02.04.2025 veniva revocata la contumacia ed assunto l'interrogatorio formale del convenuto;
sciogliendo la riserva e dichiarate inammissibili le istanze istruttorie di parte convenuta in quanto tardive (in difetto di istanza e prova alcuna per eventuale rimessione in termini ex art. 153
c.p.c.), la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. al 17.07.2025, poi differita d'ufficio al 13.11.2025. A detta udienza, le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente;
all'esito, procedendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., comma 3, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. L'oggetto del presente giudizio, essendo il diritto risarcitorio uno di quelli eterodeterminati, di natura personale, va inquadrato nell'egida dell'art. 2043 c.c.
1.1 Va premesso che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., Sez. U.,
n. 26972/2008), il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto.
1.2 Non vale a modificare l'intrinseca natura privatistica di un fatto illecito, che sia definibile tale alla stregua delle citate norme civili, l'ulteriore condizione che il medesimo fatto possa essere punito anche dalla legge penale, espletando le due normative una diversa funzione precettiva e sanzionatoria, talché la giurisprudenza di legittimità ha potuto giustamente affermare che tra le due fattispecie esiste esclusivamente una mera connessione genetica, mentre il diritto al risarcimento nasce non già dal reato, ma dal fatto storico che l'ordinamento configura come reato.
1.3 Dovendo la domanda di risarcimento dei danni invocati dall'attore essere esaminata secondo le regole proprie della responsabilità civile, grava in capo al presunto danneggiato l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi sui quali si fonda la sua pretesa e, tra questi, oltre alla condotta colposa o dolosa del preteso danneggiante, l'esistenza del danno-conseguenza e del nesso di causalità tra il pregiudizio patito e la condotta dannosa.
§2. Tenuto conto dei principi esposti, nella specie le domande attoree non possono ritenersi fondate per le ragioni qui di seguito esposte.
2.1 È infondata la pretesa di risarcimento del danno morale derivante dall'emissione di gas di scarico del furgone in uso al convenuto, in quanto non vi è alcuna prova idonea dell'esistenza di un tale tipo di pregiudizio.
A sostegno della pretesa, infatti, l'attore si è limitato a produrre due fotografie (prive di data) che ritraggono il furgone marca Fiat targato FT104KW, di colore bianco, parcheggiato accanto ad altra autovettura e con il motore spento (cfr. doc. 1 e 2), nonché un filmato di appena 03:24 minuti (cfr. doc. 3 fasc.att.) che riprende lateralmente il furgone (ma non chi lo conduce) con il motore e luci posteriori accese, in sosta per i primi tre minuti del video, prima di intraprendere la marcia in uscita dal cortile interno condominiale.
Non si vede come da questi pochi elementi possa davvero sostenersi, e questo giudice desumere,
l'esistenza delle condotte moleste addebitate al convenuto, siccome integranti l'ipotesi di reato di cui all'art. 674 c.p.
2.2 L'art. 674 c.p. punisce la condotta di chi provochi emissioni di gas, vapori o fumi nei casi non consentiti dalla legge.
La giurisprudenza penale di legittimità ha avuto modo di precisare che, per una affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., non è sufficiente il rilievo che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare offesa o molestia, ma è indispensabile anche la puntuale e specifica dimostrazione oggettiva che esse superino i parametri fissati dalle norme speciali. Qualora invece le emissioni, pur quando abbiano arrecato concretamente offesa o molestia alle persone, siano state tuttavia contenute nei limiti di legge, saranno eventualmente applicabili le sole norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 c.c. In altri termini, all'inciso “nei casi non consentiti dalla legge” deve riconoscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di spartiacque tra il versante dell'illecito penale da un lato e quello dell'illecito civile dall'altro (cfr. Cass. pen. n.
36845/2008).
2.3 Nel caso di specie, come detto, il filmato di breve durata non consente minimamente di accertare una condotta illecita, imputabile al convenuto, di emissione di gas di scarico da utilizzo illecito del furgone nel cortile aperto dello stabile intesa quale condotta abituale o CP_3 reiterata che abbia un'attitudine concreta ad offendere o molestare persone, segnatamente ai danni del vicino.
Nulla di specifico è stato dedotto, né l'attore si è offerto di provare (ad esempio, tramite testimoni), in ordine alle abitudini osservate dal convenuto, al periodo, agli orari, alla durata e alla frequenza in cui le emissioni lamentate sarebbero avvenute, nonché alle caratteristiche eventualmente inquinanti e agli effetti pregiudizievoli delle immissioni denunziate, in quanto intollerabili.
Pur rientrando il reato di cui all'art. 674 c.p. nella categoria delle incriminazioni di pericolo presunto, ai fini risarcitori non basta l'accertamento della potenzialità lesiva dell'evento, ma occorre che siano allegate e comprovate le conseguenze dannose concretamente sofferte per effetto dell'illecito ascritto all'odierno convenuto.
2.4 In tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla “serenità personale e familiare” conseguente a immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni (cfr. Cass. n. 2203/2024).
In tale prospettiva, la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario).
Nel caso in esame, non vi è alcun elemento probatorio che consente di desumere l'illiceità del fatto e l'esistenza del danno morale lamentato, risultando, al contrario, che la ritenuta lesione di quella che appare astrattamente colpire la quiete e tranquillità domestica (cioè il lasciare il furgone con il motore acceso davanti alle finestre dell'abitazione del vicino, “molto spesso e per un consistente lasso di tempo, causandogli un notevole disagio, impedendogli di aprire le finestre per arieggiare la propria abitazione”) è insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quei “meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita” (oggetto delle c.d. liti bagatellari) che, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, precludono, in forza del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2
Cost., la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., nella misura in cui esprimono i termini di un'incidenza non adeguatamente apprezzabile della sfera personale individuale, inevitabilmente scaturente dal fatto della convivenza sociale (cfr. per tutte Cass., Sez.
Un., n. 26972/2008).
2.5 Non miglior sorte assiste la domanda di risarcimento (o rimborso) delle spese di riparazione dell'autovettura di proprietà, asseritamente danneggiata sulla carrozzeria per atto vandalico del convenuto.
In proposito, l'attore ha prodotto quattro filmati, estratti dalle telecamere (“dashcam”) installate nell'abitacolo della vettura, datati 16 marzo e 21 marzo 2023, i quali registrerebbero un “rumore metallico” al momento del passaggio del convenuto ai lati del veicolo (precisamente: al minuto
02:27 dei doc. 7 e 8; al minuto 02:25 dei doc. 13 e 14); le riprese, riferite a due distinti episodi, hanno inoltre diverse angolazioni delle immagini (interno - abitacolo;
esterno - strada).
Ora, al di là della contestata utilizzabilità dei filmati acquisiti con telecamera “dashcam” e delle complesse implicazioni in materia di privacy, gli elementi da essi desumibili non sono comunque sufficienti per accogliere la domanda risarcitoria.
2.6 L'attore, onde ottenere l'accoglimento della propria domanda, avrebbe infatti dovuto dimostrare, innanzitutto, lo stato e le condizioni del veicolo prima e dopo ciascun episodio contestato e l'esistenza dei graffi o rigature rilevate sulla carrozzeria, compatibili con l'uso di una chiave o altro oggetto contundente atto a danneggiare le lamiere.
In questo senso, i filmati delle telecamere installate all'interno del veicolo (di cui non si precisa, né percepisce dalle immagini, la marca e modello) non consentono alcun riscontro sullo stato precedente e quello ritrovato dell'autovettura.
2.7 Anche a voler soprassedere su tali elementi, l'attore sostiene (producendo un mero preventivo di riparazione dell'officina “Carrera S.a.s.” del 27.03.2023, doc. 15 fasc.att.) che, in considerazione degli episodi vandalici occorsi il 16.03.2023 ed il 21.03.2023, l'autovettura avrebbe subito il danneggiamento di entrambe le portiere, del portello posteriore, del parafango anteriore e posteriore e del paraurti, per i quali avrebbe sostenuto la spesa di € 3.896,73, Iva compresa (di cui € 150,00 per
“ricambi” e ben € 2.263,16 di “mano d'opera”).
Alla luce delle complessive risultanze processuali, tale onere non può ritenersi assolto.
Parte attrice si è limitata a tale generica deduzione, senza dare compiuta evidenza né dei danneggiamenti occorsi alle portiere e portellone, al parafango e al paraurti, né quanti graffi e dove posizionati;
né tantomeno ha specificato e provato di aver fatto eseguire le riparazioni, sostenendo l'esborso oggi richiesto.
L'unico elemento a sostegno delle affermazioni di parte attrice consiste nel preventivo della carrozzeria di fiducia, che attesterebbe i tipi di interventi necessari al ripristino di un'automobile modello Volkswagen Polo del 2012.
I documenti allegati in atti non sono idonei provare l'effettivo sostenimento delle relative spese perché non accompagnati dalla prova del pagamento e, prima ancora e in ogni caso, inidonei a costituire piena prova dei danneggiamenti, non costituendo i filmati prodotti elemento di riscontro oggettivo delle conseguenze (in tesi) occorse al momento e dopo il passaggio registrato della persona del convenuto nelle vicinanze dell'automobile.
Le affermazioni di parte attrice sono quindi rimaste tali, senza alcuna ulteriore specificazione o riscontro probatorio.
Non solo manca la prova dell'avvenuto esborso, ma non è stato possibile nemmeno verificare la pertinenza degli interventi “preventivati” e delle singole voci di costo rispetto allo stato del veicolo al momento del sinistro. Invero, non disponendosi delle immagini del veicolo danneggiato e con data certa, non è possibile fare considerazioni sulla entità dei danni asseritamente subiti dal veicolo.
2.8 Tale carenza probatoria non può essere sopperita con l'applicazione dell'art. 1226 c.c. onde ottenere un risarcimento in via equitativa, in quanto - per insegnamento costante della Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 21607/2025) - la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, presupponendo l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non sostitutiva, poiché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse, di modo che indefettibili presupposti per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. sono, da un lato, la dimostrata esistenza d'un danno certo (e non soltanto eventuale od ipotetico) e, dall'altro, che l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta dello stesso sia oggettiva - cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta - e incolpevole, ovvero non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (cfr. Cass. n.
19447/2017; Cass. n. 8941/2022).
Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna impossibilità o difficoltà dell'attore a ricorrere a prove testimoniali (purché puntuali e riferite a fatti concreti e percepibili e non a mere valutazioni), nonché a documentazione fotografica dei danni e delle compiute riparazioni o, se del caso, anche ad idonea perizia di parte che documentasse lo stato della carrozzeria, la compatibilità con la condotta denunciata, il danno-conseguenza quale esborso materiale necessario per il suo ripristino ed il nesso di causa tra il primo e il secondo.
2.9 Deve pertanto concludersi per il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al danno materiale subito dall'attore con conseguente rigetto della domanda esperita, anche per l'aspetto
“morale” (solo accennato) dipendente dal medesimo fatto.
2.10 Pure infondata è la pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale per asserita calunnia e delle spese legali relative al procedimento penale, avviato a seguito della denuncia-querela sporta dal convenuto nei confronti dell'attore.
Va ribadito, conformemente a quanto più volte affermato dalla Corte di legittimità, che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, sicché, in mancanza di detta prova, la domanda risarcitoria deve essere rigettata (cfr.
Cass. n. 12875/2025).
Nello specifico, l'attore si è limitato a produrre l'atto di denuncia-querela presentata dal convenuto in data 07.04.2023 per il reato di atti persecutori previsto e punito dall'art. 612 c.p. (cfr. doc. 17 fasc.att.), dando evidenza di alcuni fatti ivi riportati e ritenuti non veri (tra cui, l'aver incontrato il convenuto “nel parcheggio condominiale esterno…borbottando e sorridendo, come si mi deridesse
e facendo con le mani il gesto dei soldi” e “…che sta registrando con dashcam me, la mia compagna convivente e il vicinato, registrandomi mentre salgo in auto nel mio posto auto di mia proprietà…”), nonché degli atti del procedimento penale a suo carico (cfr. doc. 18-23), rapidamente archiviato dal GIP con ordinanza del 23.11.2023 (cfr. doc. 24 fasc.att.). È evidente che, negare che un fatto denunciato alle autorità sia effettivamente accaduto, non assolve l'onere della prova quanto al carattere calunnioso (sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo) della condotta del querelante.
Non è, infatti, a carico del convenuto/denunciante l'onere di dimostrare la verità di quanto oggetto di denuncia, ma dell'attore/denunciato provarne, invece, la falsità (cfr. Cass. n. 11271/2020).
Peraltro, come riporta il GIP nei motivi di archiviazione della notitia criminis, le condotte ascritte all'indagato si collocavano in un contesto di elevata conflittualità tra condòmini.
2.11 I rilievi che precedono inducono a reputare infondate le ulteriori pretese risarcitorie avanzate sul presupposto (indimostrato) della commissione del delitto di calunnia ai danni dell'attore, atteso che - come insegna la Suprema Corte - la denuncia di un reato, quand'anche si riveli infondata all'esito del processo penale al cui inizio ha dato impulso, non costituisce ex se, attività antigiuridica idonea a determinare la nascita di una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. a carico del denunciante, mentre per contro essa costituisce l'occasione (necessaria o meno, secondo che il reato denunciato sia perseguibile a querela o d'ufficio) per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (cfr. Cass. n. 12875/2025 cit.).
§3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, essendo pertanto poste a carico dell'attore e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della domanda (scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) e in proporzione all'attività difensiva e processuale effettivamente svolta in favore della parte convenuta, risultata vittoriosa (tutte le fasi, compresa la trattazione/istruttoria avendo partecipato dall'udienza del 02.04.2025, con i valori minimi, tenuto conto del contenuto delle esigue difese, della bassa complessità, della proposizione di istanze e produzioni tardive, nonché della breve discussione orale con mero richiamo agli atti e conclusioni).
3.1 Non ricorrono le condizioni per applicare l'art. 96, comma 3, c.p.c. e ciò anche in ragione dei motivi di rigetto di talune domande, dovendo evidenziarsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito (o resistito) pretestuosamente (cfr. ex multis, Cass., Sez. Un., n. 25041/2021), non essendo, invece, sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (cfr. Cass.
Sez. Un.,. n. 9912/2018; v. anche Cass. n. 19948/2023; da ultimo, Cass. n. 31601/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 quanto infondate;
• condanna la parte attrice soccombente rimborso delle spese di lite in favore della parte convenuta vittoriosa, che liquida in € 2.540,00 per compensi (di cui: € 460,00 fase studio;
€
389,00 fase intr.; € 840,00 fase tratt./istr.; € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così è deciso in Pavia, lì 12 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti