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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 388/2025 R.G. tra
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Roberto Nannelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Antognoli n. 44, Firenze
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) e Controparte_1 C.F._1 [...]
) CP_2 C.F._2
PARTI RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI:
“Piaccia al Tribunale di Siena: Parte_1
1) dichiarare aperta la successione di , nato il Persona_1
28.8.1944 a MO, C.F. con ultima C.F._3
1 residenza in vita in Via delle Betulle n.
1 - Fraz. S. Albino, 53045
MO, ed ivi deceduto in data 1.1.2013;
2) Accertare e dichiarare che , nato il [...] a [...]
MO, residente in [...] - Fraz. S. Albino,
MO, C.F. , è erede legittimo di C.F._2 Persona_1
, nato il [...] a [...], C.F.
[...] C.F._3 con ultima residenza in vita in Via delle Betulle n.
1 - Fraz. S. Albino,
MO, ed ivi deceduto il 1.1.2013, per la quota di 1/2 ex art. 485 cc, o per altro titolo, essendo il convenuto nel possesso dei beni e comunque avendo accettato tacitamente l'eredità relitta da Per_1
[...]
3) Accertare e dichiarare che , nato il [...] a [...]
MO, residente in [...] Fraz. S. Albino,
MO, CF , è erede legittimo di C.F._1 Persona_1
, nato il [...] a [...], C.F.
[...] C.F._3 con ultima residenza in vita in Via delle Betulle n. 1 Fraz. S. Albino,
MO, ed ivi deceduto il 1.1.2013, per la quota di 1/2 ex art. 485 cc, o per altro titolo, essendo il convenuto nel possesso dei beni e comunque avendo accettato tacitamente l'eredità relitta da Per_1
[...]
4) Accertare e dichiarare che per quanto riguarda i soli beni immobili
l'asse ereditario comprendeva: proprietà per la quota di 1/2 su beni immobili così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di
MO:
- appartamento composto da catastali vani 6, distribuiti tra i piani primo sottostrada, terra e terzo, riportato al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 163, particella 211, subalterni 5 e 30, cat. A/3, classe 4;
- locale garage della consistenza di metri quadrati 21, al piano primo sottostrada, riportato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 163, particella 211, subalterno 20, cat. C/6, classe 9, 21 mq.
2 5) Ordinare all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Siena, Servizio di Pubblicità Immobiliare di MO di provvedere, ai sensi dell'art.
2648 cc, alla trascrizione dell'emananda sentenza;
6) Vittoria di spese e di compensi professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius
, nato il [...] a [...] ed ivi Persona_1 deceduto in data 1.1.2013 da parte dei figli , nato il Controparte_2
1.9.1968 a MO e , nato il [...] a Controparte_1
MO.
A fondamento delle domande ha allegato che, in seguito ad operazione di cessione dei crediti in blocco, è divenuta titolare di un credito a fronte di due mutui fondiari contratti da Pro ai Controparte_3 quali erano intervenuti quale terzi datori di ipoteca anche , CP_2
e sui seguenti beni: rispetto al primo CP_1 Persona_1 contratto di mutuo: - locale laboratorio artigianale sito nel Comune di
MO alla via Totona, della consistenza catastale di metri quadrati 322, al piano terra riportato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 135, particella 504, subalterni 16 e 17, cat. C/2, classe 2, mq 132; ed al foglio 135, particella 504, subalterno 19, cat.
C/2, classe 2, mq 190; di proprietà esclusiva della società Pro Ver Carp di NI & C snc;
- porzione di fabbricato urbano sita nel Comune di MO, fraz. S. Albino, di proprietà per 4/6 di Per_1
e per 1/6 ciascuno di e
[...] CP_1 Controparte_2 composta dalle seguenti unità immobiliari: - appartamento composto da catastali vani 6, distribuiti tra i piani primo sottostrada, terra e terzo, riportato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 163, particella 211, subalterni 5 e 30, cat. A/3, classe 4; - locale garage della consistenza di metri quadrati 21, al piano primo sottostrada, riportato al
3 Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio163, particella 211, subalterno 20, cat. C/6, classe 9, 21 mq.
Parte ricorrente ha allegato che le quote di proprietà dei beni descritti al
Catasto Fabbricati di MO al foglio 163, part. 211, sub. 5 e
30, cat. A/3; e al foglio163, part. 211, sub. 20, cat. C/6, derivavano dall'accettazione tacita di eredità da parte di , e Per_1 CP_2 della de cuius nata a [...] il Controparte_1 Persona_2
15.4.1947 ) e deceduta in MO il C.F._4
2.1.1995, moglie del primo e madre dei secondi, come da note di accettazione tacita di eredità e di denuncia di successione allegate al ricorso (docc. 7, 8).
Rispetto al secondo contratto di mutuo fondiario: - locale laboratorio artigianale sito nel Comune di MO alla via Totona, della consistenza catastale di metri quadrati 322, al piano terra riportato al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 135, particella 504, subalterni 16 e 17, cat. C/2, classe 2, mq 132; ed al foglio 135, particella 504, subalterno 19, cat. C/2, classe 2, mq 190; di proprietà esclusiva della società Pro Ver Carp di NI & C snc;
- porzione di fabbricato urbano sita nel Comune di MO, fraz. S. Albino, di proprietà per 4/6 di e per 1/6 ciascuno di Persona_1
e composta dalle seguenti unità CP_1 Controparte_2 immobiliari: - appartamento composto da catastali vani 6, distribuiti tra i piani primo sottostrada, terra e terzo, riportato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 163, particella 211, subalterni 5 e 30, cat. A/3, classe 4; - locale garage della consistenza di metri quadrati
21, al piano primo sottostrada, riportato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio163, particella 211, subalterno 20, cat. C/6, classe 9,
21 mq.
Stante l'intervenuto decesso di in assenza di Persona_1 testamento e la mancata accettazione dell'eredità da parte dei figli, la ricorrente ha chiesto accertarsi l'intervenuta accettazione tacita.
I resistenti, ritualmente convenuti in giudizio, sono rimasti contumaci.
4 2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'accettazione tacita di eredità, come noto, si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Essa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato che “in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art. 581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11018 del 05/05/2008).
Nella fattispecie in esame dalla documentazione, in particolare dai documenti anagrafici relativi agli odierni convenuti, risulta che gli stessi sono gli unici chiamati all'eredità del padre. La circostanza è, inoltre, confermata anche dalla documentazione relativa al decesso della madre moglie di (docc. 7, 8). Persona_2 Persona_1
Ciò detto, gli odierni convenuti, trovatisi nel possesso dei beni ereditari del padre (doc. 17, 18) non hanno redatto l'inventario, con ciò avendo accettato puramente e semplicemente l'eredità paterna. Peraltro, come da documentazione allegata (docc. 28, 30) continuano ad abitare nell'abitazione sita in Via delle Betulle n.
1 - Fraz. S. Albino,
MO, già di proprietà del defunto padre per 4/6.
5 3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi in considerazione della natura documentale del giudizio, della concreta attività svolta e della contumacia delle parti resistenti, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale di queste ultime.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1
- accerta che , nato il [...] a [...], Controparte_2 residente in [...] - Fraz. S. Albino, MO
), è erede legittimo di , nato il C.F._2 Persona_1
28.8.1944 a MO ) con ultima residenza C.F._3 in vita in Via delle Betulle n.
1 - Fraz. S. Albino, MO, ed ivi deceduto il 1.1.2013, per la quota di 1/2 ex art. 485 c.c.;
- accerta che , nato il [...] a [...], Controparte_1 residente in [...] Fraz. S. Albino, MO
), è erede legittimo di , nato il C.F._1 Persona_1
28.8.1944 a MO ) con ultima residenza C.F._3 in vita in Via delle Betulle n. 1 Fraz. S. Albino, MO, ed ivi deceduto il 1.1.2013, per la quota di 1/2 ex art. 485 c.c.;
- ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Siena, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di MO di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- condanna le parti resistenti in solido alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, €
568,12 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 25/06/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
6 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 388/2025 R.G. tra
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Roberto Nannelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Antognoli n. 44, Firenze
PARTE RICORRENTE
nei confronti di
) e Controparte_1 C.F._1 [...]
) CP_2 C.F._2
PARTI RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI:
“Piaccia al Tribunale di Siena: Parte_1
1) dichiarare aperta la successione di , nato il Persona_1
28.8.1944 a MO, C.F. con ultima C.F._3
1 residenza in vita in Via delle Betulle n.
1 - Fraz. S. Albino, 53045
MO, ed ivi deceduto in data 1.1.2013;
2) Accertare e dichiarare che , nato il [...] a [...]
MO, residente in [...] - Fraz. S. Albino,
MO, C.F. , è erede legittimo di C.F._2 Persona_1
, nato il [...] a [...], C.F.
[...] C.F._3 con ultima residenza in vita in Via delle Betulle n.
1 - Fraz. S. Albino,
MO, ed ivi deceduto il 1.1.2013, per la quota di 1/2 ex art. 485 cc, o per altro titolo, essendo il convenuto nel possesso dei beni e comunque avendo accettato tacitamente l'eredità relitta da Per_1
[...]
3) Accertare e dichiarare che , nato il [...] a [...]
MO, residente in [...] Fraz. S. Albino,
MO, CF , è erede legittimo di C.F._1 Persona_1
, nato il [...] a [...], C.F.
[...] C.F._3 con ultima residenza in vita in Via delle Betulle n. 1 Fraz. S. Albino,
MO, ed ivi deceduto il 1.1.2013, per la quota di 1/2 ex art. 485 cc, o per altro titolo, essendo il convenuto nel possesso dei beni e comunque avendo accettato tacitamente l'eredità relitta da Per_1
[...]
4) Accertare e dichiarare che per quanto riguarda i soli beni immobili
l'asse ereditario comprendeva: proprietà per la quota di 1/2 su beni immobili così identificati al Catasto Fabbricati del Comune di
MO:
- appartamento composto da catastali vani 6, distribuiti tra i piani primo sottostrada, terra e terzo, riportato al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 163, particella 211, subalterni 5 e 30, cat. A/3, classe 4;
- locale garage della consistenza di metri quadrati 21, al piano primo sottostrada, riportato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 163, particella 211, subalterno 20, cat. C/6, classe 9, 21 mq.
2 5) Ordinare all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Siena, Servizio di Pubblicità Immobiliare di MO di provvedere, ai sensi dell'art.
2648 cc, alla trascrizione dell'emananda sentenza;
6) Vittoria di spese e di compensi professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del de cuius
, nato il [...] a [...] ed ivi Persona_1 deceduto in data 1.1.2013 da parte dei figli , nato il Controparte_2
1.9.1968 a MO e , nato il [...] a Controparte_1
MO.
A fondamento delle domande ha allegato che, in seguito ad operazione di cessione dei crediti in blocco, è divenuta titolare di un credito a fronte di due mutui fondiari contratti da Pro ai Controparte_3 quali erano intervenuti quale terzi datori di ipoteca anche , CP_2
e sui seguenti beni: rispetto al primo CP_1 Persona_1 contratto di mutuo: - locale laboratorio artigianale sito nel Comune di
MO alla via Totona, della consistenza catastale di metri quadrati 322, al piano terra riportato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio 135, particella 504, subalterni 16 e 17, cat. C/2, classe 2, mq 132; ed al foglio 135, particella 504, subalterno 19, cat.
C/2, classe 2, mq 190; di proprietà esclusiva della società Pro Ver Carp di NI & C snc;
- porzione di fabbricato urbano sita nel Comune di MO, fraz. S. Albino, di proprietà per 4/6 di Per_1
e per 1/6 ciascuno di e
[...] CP_1 Controparte_2 composta dalle seguenti unità immobiliari: - appartamento composto da catastali vani 6, distribuiti tra i piani primo sottostrada, terra e terzo, riportato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 163, particella 211, subalterni 5 e 30, cat. A/3, classe 4; - locale garage della consistenza di metri quadrati 21, al piano primo sottostrada, riportato al
3 Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio163, particella 211, subalterno 20, cat. C/6, classe 9, 21 mq.
Parte ricorrente ha allegato che le quote di proprietà dei beni descritti al
Catasto Fabbricati di MO al foglio 163, part. 211, sub. 5 e
30, cat. A/3; e al foglio163, part. 211, sub. 20, cat. C/6, derivavano dall'accettazione tacita di eredità da parte di , e Per_1 CP_2 della de cuius nata a [...] il Controparte_1 Persona_2
15.4.1947 ) e deceduta in MO il C.F._4
2.1.1995, moglie del primo e madre dei secondi, come da note di accettazione tacita di eredità e di denuncia di successione allegate al ricorso (docc. 7, 8).
Rispetto al secondo contratto di mutuo fondiario: - locale laboratorio artigianale sito nel Comune di MO alla via Totona, della consistenza catastale di metri quadrati 322, al piano terra riportato al
Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 135, particella 504, subalterni 16 e 17, cat. C/2, classe 2, mq 132; ed al foglio 135, particella 504, subalterno 19, cat. C/2, classe 2, mq 190; di proprietà esclusiva della società Pro Ver Carp di NI & C snc;
- porzione di fabbricato urbano sita nel Comune di MO, fraz. S. Albino, di proprietà per 4/6 di e per 1/6 ciascuno di Persona_1
e composta dalle seguenti unità CP_1 Controparte_2 immobiliari: - appartamento composto da catastali vani 6, distribuiti tra i piani primo sottostrada, terra e terzo, riportato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 163, particella 211, subalterni 5 e 30, cat. A/3, classe 4; - locale garage della consistenza di metri quadrati
21, al piano primo sottostrada, riportato al Catasto Fabbricati di detto
Comune al foglio163, particella 211, subalterno 20, cat. C/6, classe 9,
21 mq.
Stante l'intervenuto decesso di in assenza di Persona_1 testamento e la mancata accettazione dell'eredità da parte dei figli, la ricorrente ha chiesto accertarsi l'intervenuta accettazione tacita.
I resistenti, ritualmente convenuti in giudizio, sono rimasti contumaci.
4 2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'accettazione tacita di eredità, come noto, si verifica quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Essa può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.
In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato che “in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art. 581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 11018 del 05/05/2008).
Nella fattispecie in esame dalla documentazione, in particolare dai documenti anagrafici relativi agli odierni convenuti, risulta che gli stessi sono gli unici chiamati all'eredità del padre. La circostanza è, inoltre, confermata anche dalla documentazione relativa al decesso della madre moglie di (docc. 7, 8). Persona_2 Persona_1
Ciò detto, gli odierni convenuti, trovatisi nel possesso dei beni ereditari del padre (doc. 17, 18) non hanno redatto l'inventario, con ciò avendo accettato puramente e semplicemente l'eredità paterna. Peraltro, come da documentazione allegata (docc. 28, 30) continuano ad abitare nell'abitazione sita in Via delle Betulle n.
1 - Fraz. S. Albino,
MO, già di proprietà del defunto padre per 4/6.
5 3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi in considerazione della natura documentale del giudizio, della concreta attività svolta e della contumacia delle parti resistenti, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico solidale di queste ultime.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda avanzata da Parte_1
- accerta che , nato il [...] a [...], Controparte_2 residente in [...] - Fraz. S. Albino, MO
), è erede legittimo di , nato il C.F._2 Persona_1
28.8.1944 a MO ) con ultima residenza C.F._3 in vita in Via delle Betulle n.
1 - Fraz. S. Albino, MO, ed ivi deceduto il 1.1.2013, per la quota di 1/2 ex art. 485 c.c.;
- accerta che , nato il [...] a [...], Controparte_1 residente in [...] Fraz. S. Albino, MO
), è erede legittimo di , nato il C.F._1 Persona_1
28.8.1944 a MO ) con ultima residenza C.F._3 in vita in Via delle Betulle n. 1 Fraz. S. Albino, MO, ed ivi deceduto il 1.1.2013, per la quota di 1/2 ex art. 485 c.c.;
- ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Siena, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di MO di provvedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- condanna le parti resistenti in solido alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, €
568,12 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 25/06/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
6 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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