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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9178 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.
RT BR, a seguito dell'udienza del 05/11/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17047 /2023 R.G. vertente
TRA
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. MARIANO PASQUALE, presso il cui studio, in Napoli alla Via Bracco n.45, è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona dei Controparte_1
Procuratori Speciali Dott.ssa (C.F. Controparte_2
) e ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. D'ANGELO MAURILIO, presso il cui studio, sito in Roma alla Via Pietro da Cortona, 8, è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27/09/2023 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della Controparte_3
[...] , nella qualità di agente finanziario, dal 23.11.2018 al
[...]
7.10.2022 (data in cui è intervenuto il licenziamento per giusta causa), ha convenuto in giudizio la citata parte resistente, esponendo:
− di aver sottoscritto il contratto di mandato, come consulente finanziario, sottoscritto il 23 novembre 2018, nonché un contratto collaterale, predisposto unilateralmente dalla CP_4
− di aver sempre svolto il proprio lavoro con passione, solerzia, attenzione effettuando tutte le operazioni previste dal contratto in completa autonomia;
− di non aver ricevuto le ultime provvigioni e commissioni maturate come da documentazione allegata;
− di aver sollecitato, a mezzo pec, la liquidazione di quanto dovuto anteriormente alla comunicazione di recesso (le provvigioni relative alle operazioni concluse ed al c.d. “management fee” relative al mese di settembre 2022) ma senza riscontro;
− di aver osservato, per tutta la durata del rapporto di agenzia, le direttive impartitegli dalla dirigenza della società e dai fiduciari dell nonché dai responsabili della società Controparte_1
resistente tra cui la sig.ra per ciò che concerne Parte_3
l'antiriciclaggio, per il corretto svolgimento del rapporto di agenzia e per la comunicazione di qualsivoglia problematica.
Il ricorrente ha esposto, inoltre, che il rapporto si è risolto in data 7 ottobre 2022, a seguito di recesso per giusta causa, comunicato senza preavviso dalla a mezzo pec, contestando la fondatezza dei rilievi CP_4
esposti in tale comunicazione di recesso, con PEC inviata in data
18.10.2022.
Tanto premesso, il ricorrente, ha concluso nei seguenti termini:
a) accerti e dichiari la nullità del recesso per giusta causa ordinando il reintegro del ricorrente nel suo incarico di Parte_4
2 consulente finanziario presso la Resistente con la restituzione del portafoglio clienti in essere alla data del 07 ottobre 2022 al ricorrente nonché ad avere diritto ad un risarcimento danni a seguito dell'ingiusto licenziamento da riconoscere in favore del ricorrente da stabilire con consulenza o in via equitativa dal Giudice in base alle provvigioni maturate durante l'arco del rapporto di agenzia;
b) condanni, per l'effetto, la convenuta, al pagamento netto di
€97.019,55 (novantasettemilazerodiciannove/55) così derivante:
-la somma netta di €155,35 (centocinquanracinque/35) relativa alle competenze di settembre 2022;
-la somma netta di €1.864,2 (milleottocentosessantaquattro/20) relativa alle competenze da ottobre 2022 a settembre 2023 relative alle sole
“provvigioni di mantenimento”;
-la somma netta di € 95.000,00 (novantacinqeamila/00) relativa a danno professionale, danno d'immagine, danno personale, danno familiare e danno psicologico e biologico, nonché ad un risarcimento in via equitativa da stabilire dall'onorevole Giudicante. dichiarare illegittimo ed immotivato il provvedimento di recesso per giusta causa adottato da;
CP_1
-dichiarare abusiva la clausola disposta al punto 4.1, secondo punto, nella lettera d'intenti (cfr .all.) sottoscritta in data 28 novembre 2019 e disporre l'annullamento della richiesta di € 7.128,39
(settemilacentoventotto/39) della Resistente, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
C) in ogni caso, accerti e dichiari la sussistenza di rapporto di agenzia inter partes senza soluzione di continuità per l'intero periodo dal
18.11.2018 al 07.10.2022 data di recesso unilaterale della CP_1
[...]
3 c) per l'effetto, condanni la società al pagamento Controparte_5
in favore dell'istante della somma netta di € 97.019,55
(novantasettemilazerodiciannove/55) così derivante:
-la somma netta di €155,35 (centocinquanracinque/35) relativa alle competenze di settembre 2022;
-la somma netta di €1.864,2 (milleottocentosessantaquattro/20) relativa alle competenze da ottobre 2022 a settembre 2023 relative alle sole
“provvigioni di mantenimento”;
-la somma netta di € 95.000,00 (novantacinqeamila/00) €51.087,45
(cinquantunomilaottantasette/45) così come calcolata di seguito:
-nonché dichiarare abusiva la clausola disposta al punto 4.1, secondo punto, nella lettera d'intenti (cfr .all.) sottoscritta in data 28 novembre
2019 e disporre l'annullamento della richiesta di € 7.128,39
(settemilacentoventotto/39) della Resistente,con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, oltre interessi sulle somme via via rivalutate come per legge, per i titoli e le causali di cui innanzi;
d) in via di estremo subordine, e nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi non dovuti gli importi richiesti disporre perizia contabile per il calcolo delle spettanze dovute oltre al calcolo dei danni subiti e subendi, oltre interessi sulle somme via via rivalutate come per legge, per i titoli e le causali di cui innanzi;
e) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
La parte resistente si è costituita ritualmente, contestando le avverse argomentazioni, proponendo, altresì domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 7.128,39, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/07, tenuto conto delle clausole contrattuali.
4 A seguito del differimento della prima udienza, per affetto della proposizione della domanda riconvenzionale, la causa è stata istruita con il libero interrogatorio della parte ricorrente, assunto all'udienza del
17.09.2024. Indi il Tribunale, dato atto dell'impossibilità di formulare la proposta conciliativa per l'assenza del legale rappresentante della parte resistente, ha rinviato la causa per la discussione al 18 marzo 2025, udienza rinviata al 27 maggio 2025, a seguito della discussione orale dei difensori, in ragione di un guasto improvviso al pc nuovo fornito al Giudicante, che ha determinato la perdita di tutti i dati, nonchè l'impossibilità di accedere al programma consolle, unico strumento per poter consultare gli atti processuali.
All'udienza del 27.05.2025, il Giudicante, ritenuta irrilevante e inammissibile la prova testimoniale, ha rinviato per la discussione all'udienza del 5.11.2025.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore della parte ricorrente, che non ha richiesto la trattazione orale;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
5 Va premesso che dalla documentazione versata in atti, risulta che il ricorrente ha svolto funzioni di agente e consulente finanziario abilitato all'offerta di prodotti e servizi fuori sede della Banca, senza rappresentanza e senza vincolo di esclusiva rispetto alla zona di assegnazione (Napoli e provincia), in virtù del contratto di agenzia stipulato il 23 novembre 2018 (Doc. n. 4, parte resistente).
La domanda principale proposta dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di nullità del recesso, con conseguente reintegra, non trova fondamento nella disciplina del contratto di agenzia, pacificamente sottoscritto dal ricorrente, il quale, del resto, ha chiesto proprio l'accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia dal 18 novembre 2018 al 7 ottobre 2022 ( capo C delle conclusioni).
L'art. 1750 c.c., prevede, difatti, che “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”.
Le conseguenze derivanti dal recesso dal rapporto di agenzia sono disciplinate dall'art. 1751 c.c che prevede, in particolare che:
“L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia. ….La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno
6 dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente”.
La giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento al recesso senza preavviso ha affermato i seguenti principi di diritto: “Il contratto di agenzia può essere risolto senza preavviso e senza il pagamento dell'indennità sostitutiva ove sussista una giusta causa di recesso, applicandosi ad esso le disposizioni dell'art. 2119 c.c., attesa
l'evidente analogia, quanto alla rilevanza ed agli effetti della fattispecie risolutoria, fra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fondata sull'elemento fiduciario.
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/11/2025, n. 29279); “Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. ( Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23/06/2025, n. 16802);
“L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 , comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia;
tuttavia, nella valutazione
7 della gravità della condotta si deve tener conto che nel rapporto di agenzia il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato”. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
17/06/2024, n. 16773, rel. Fabrizio Amendola).
La Corte Suprema ha chiarito che “Per condivisa giurisprudenza di questa Corte, l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito (Cass. n. 11728 del 2014; Cass. n. 29290 del 2019; v. pure Cass. n. 22246 del 2021 e Cass. n. 18030 del 2023);
( cfr.: Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 10/04/2024) 17/06/2024,
n. 16773).
La citata sentenza richiama, tra l'altro, il punto di motivazione della Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 16/12/2020) 04/08/2021,
n. 22246, che ha argomentato nei seguenti termini: “E' stato sostenuto, in via di premessa, che la previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione
8 giuridica o materiale all'attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento”…….” Si è quindi ritenuto che l'art. 1750 c.c., debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perchè la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore.
Va per altro verso considerato, che secondo l'insegnamento di questa Corte, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata in via analogica anche al contratto di agenzia, sia pur tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto (vedi ex plurimis
Cass. 19/1/2018 n. 1376); con la precisazione che, ai fini del giudizio circa la ricorrenza di una giusta causa, è in particolare della gravità della condotta, deve tenersi conto della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, rilevandosi così che nel rapporto di agenzia, il rapporto di fiducia, in
9 corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività, assume maggiore intensità (cfr. Cass.4/6/2008 n. 14771,
Cass.26/5/2014 n. 11728, Cass. 12/11/2019 n. 29290”.
La tutela della reintegra, conseguente all'accertamento della nullità del recesso, dunque, non risulta prevista dalla disciplina codicistica, né la parte ricorrente ha supportato le sue conclusioni con riferimento ad un preciso dato normativo, o con riferimento alla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, nonostante l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte resistente e l'ordinanza resa in fase cautelare dal Tribunale di Napoli, a seguito del deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. del ricorrente, rigettato sia per difetto del periculum, sia per l'assenza della necessaria strumentalità tra “la tutela cautelare richiesta e la tutela che il ricorrente potrebbe ottenere, in ipotesi di accoglimento della domanda di merito, tenuto conto della natura del rapporto per cui è causa, nonché dell'assoluto difetto di indicazione di elementi di diritto, sulla cui base poter vantare il diritto alla reintegra”. ( cfr.: ordinanza cautelare del 27 luglio 2023, Tribunale di Napoli.).
Il ricorrente, d'altronde, non ha prospettato, a sostegno della domanda di nullità del recesso, un abuso del diritto nel recesso del preponente, né ricorrono i presupposti dell'asserita vessatorietà delle clausola contrattuali, in quanto il ricorrente, sottoscrivendo il contratto di agenzia, si è impegnato, a “a) ..rispettare le disposizioni legislative
e regolamentari che disciplinano la propria attività di agente, di consulente finanziario abilitato all'offerta di servizi fuori sede e di intermediario assicurativo, l'attività bancaria, i servizi di investimento e l'attività assicurativa, con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla vigente normativa di vigilanza della Banca
d'Italia, della Co.n.so.b. e, per quanto applicabile, dell'IVASS,
10 nonché il D.lgs. n. 58/98 con i relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione, tra i quali il Reg. Co.n.so.b. n. 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni, ed anche le principali disposizioni vigenti, connesse all'esercizio della sua attività, pubblicate e periodicamente aggiornate dalla Banca anche mediante tecniche di comunicazione a distanza” “(b) rispettare le disposizioni e le normative interne della
Banca ed, in particolare, i precetti del Codice di comportamento della
Banca, nonché le disposizioni dei codici, dei regolamenti interni, delle procedure, delle circolari e dei manuali operativi, comunque riguardanti lo svolgimento dell'attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito «Procedure»)….; c) ….; “(d) adempiere gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre
2007, n. 231 e successive modifiche (di seguito “normativa antiriciclaggio”) utilizzando gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, messe a disposizione della Banca;
…”.
Dalla documentazione prodotta risulta previsto, altresì, che: “La violazione da parte dell'Agente degli obblighi di cui ai punti 4.1 e 4.2 che precedono, darà diritto alla Banca di risolvere con effetto immediato il rapporto senza obbligo di indennizzo o risarcimento alcuno e previa semplice comunicazione scritta.” (art. 4.3), con facoltà della Banca di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456, c.c., tra gli altri, in caso di “realizzazione da parte dell'Agente di comportamenti dolosi o gravemente colposi, anche qualora non siano causa di danni, obblighi risarcitori o restitutori nei confronti della
Banca o di terzi, nonché violazioni degli obblighi di cui alle clausole
4 , 5.3., 5.4., 5.6., 5.14., 5.15., 5.18., 7.1. e 10.2.” (cfr. art. 14), oltre a stabilirsi, fatte salve le ipotesi del precedente art. 14, il diritto di ciascuna parte di recedere dall'accordo con effetto immediato
11 “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”(cfr. art. 15).
Il ricorrente ha, altresì, accettato senza riserve gli interi contenuti contrattuali, con specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e
1342, c.c., delle clausole: 2 “Oggetto”; 3 “Zona”; 4 “Obblighi dell'Agente” ; 5 “Modalità di svolgimento dell'incarico” ; 6 “Obbligo di non concorrenza”; 7 “Obbligo di riservatezza”; 8 “Corrispettivo”;
12 “Spese”; 13 “Durata e recesso”; 14 “Clausola risolutiva espressa” ;
15 “Recesso per giusta causa”; 17 “Comunicazioni” 18 “Disposizioni generali”; 19 “Tutela dei dati personali”; 20 “Anticorruzione” (cfr. doc. n. 3, cit., contratto di agenzia del 23.11.2018).
Con la sottoscrizione del contratto di agenzia, dunque, risultano vincolanti tra le parti sia i contenuti (accettati specificatamente ex art. 1341, c.c. dall'Agente ) della lettera di incentivo al reclutamento del
23 novembre 2018 (Doc. n. 5), sia i contenuti obbligatori della
“lettera di intenti” e i relativi allegati alla stessa, accettata ai sensi dell'art. 1341, c.c. dal Sig. il 19 novembre 2018 anche in punto Pt_1
di “Condizioni Economiche”(art. 2) (Doc. n. 6 resistente).
La domanda relativa all'asserita nullità della clausola 4.1. della lettera di intenti, sottoscritta dal ricorrente, inoltre, risulta, quindi, destituita di fondamento, in quanto tale lettera disciplina la parte economica del rapporto e le condizioni per erogare le provvigioni ricevute nel corso del rapporto di agenzia.
Per tali motivi, esclusa la configurabilità di una nullità del recesso, occorre verificare se il recesso senza preavviso sia stato intimato legittimamente, per giusta causa, che va valutata alla luce dei citati principi giurisprudenziali.
Appare utile, dunque, ricostruire i fatti esposti negli atti introduttivi e comprovati dalla documentazione in atti, posti a fondamento delle
12 contestazioni di cui alla lettera di recesso, la quale scaturisce da una serie di controlli e anomalie riscontrate dalla parte resistente, con particolare riferimento ai “clienti , Parte_5 CP_6
nonché le società
[...] Controparte_7
e tutti titolari di conti Controparte_8
correnti attivati presso la nel periodo 21 ottobre 2021 – 09 CP_4
novembre 2021 su intermediazione del Sig. . Pt_1
Sotto tale profilo, va richiamata la segnalazione del 28 dicembre 2021, alla U.O. Compliance e Antiriciclaggio, mediante la procedura SOS
IX ( doc. n.7 e 8), nonché la comunicazione del 26 gennaio 2022, con cui la U.O. Controllo Rete – Analisti Rete ha chiesto all'Agente una serie di informazioni sulla sua clientela, con particolare riferimento ai “sigg. e ”. CP_6 Parte_5
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha fornito i richiesti chiarimenti in data 28 gennaio 2022, (doc. n. 9 della parte resistente con le mail del ricorrente).
Il 28 gennaio 2022 la Funzione Controllo Rete – Analisti Rete chiedeva al Sig. ulteriori precisazioni in merito alla natura e Pt_1
allo scopo del rapporto e obiettivi di investimento dichiarati in fase di apertura del conto corrente dai citati clienti.
A fronte di tali richieste il ricorrente ha risposto nei seguenti termini:
“Per quanto concerne il sig. lo stesso ha dichiarato CP_6
che lo scopo e natura dell'apertura del conto era (come specificato da
) Risparmio. Cosa che, visti gli sviluppi desunti dal colloquio CP_9
antecedente la relazione già trasmessa, al momento vedo alquanto improbabile visto il suo modus operandi e le motivazioni sottostanti già illustratele. Per quanto riguarda il sig. , ha Parte_5
dichiarato che lo scopo e natura dell'apertura del conto era (come specificato da Risparmio;
inoltre mi ha manifestato la sua CP_9
13 volontà di procedere a costituire progressivamente degli accantonamenti sia da un punto personale che aziendale.” (Doc. n. 9, scambi di email del 26 gennaio – 01 febbraio 2022). Si richiamano tutte le motivazioni espresse dal ricorrente, nella fase precedente al recesso.
Da tale documentazione emerge, in primo luogo, che il ricorrente è stato immediatamente avvisato della necessità di fornire dei chiarimenti e dunque ha avuto ampia possibilità di difendersi e comprendere la contestazione.
Nel ricorso, del resto, il ricorrente ha asserito quanto segue: “In data
31 dicembre 2021 la procedura “Mantra” della piattaforma “ONE” di segnalava al dott. la presenza di un numero CP_1 Parte_1
elevato di bonifici effettuata dalla GE in Controparte_10
particolare alcuni verso i sig.ri , CP_6 Parte_5
e .” ( cfr:: nel ricorso non si indica il numero di Persona_1
allegato).
In secondo luogo, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente non ha comprovato di aver seguito le procedure previste per le dovute segnalazioni, sulla base degli obblighi contrattuali assunti, che non sono stati contestati specificatamente.
Il ricorrente, in particolare, non ha contestato la sussistenza dei suoi doveri inerenti al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, ( normativa antiriciclaggio), né la sussistenza dei suoi doveri di segnalazione delle operazioni ritenute sospette per tale normativa.
Tuttavia, Egli non ha fornito alcuna prova documentale finalizzata a comprovare l'osservanza delle procedure previste dalla Banca
Committente, né risulta la prova delle asserite segnalazioni trasmesse alla Sig.ra Parte_3
14 Il ricorrente nel ricorso ha dedotto, inoltre, quanto segue: “Quanto all'accusa di mancato controllo da parte del ricorrente sulla movimentazione bancaria della clientela, si evidenzia che nel periodo oggetto della movimentazione (da novembre 2021 ad aprile 2022) a causa della migrazione sulla piattaforma ONE di la CP_1
procedura “Arco” (dove era possibile verificare la movimentazione dei conti correnti in modo da poter riscontare bonifici anomali o verso paradisi fiscali) non era di facile accesso, in quanto oggetto di una procedura c.d. “di migrazione ed accorpamento” alla piattaforma ONE”.
Il ricorrente non ha dedotto il tipo di asserito ostacolo che gli avrebbe impedito di accedere alla piattaforma dalla quale era possibile controllare la movimentazione dei conti, né risulta che abbia ufficialmente segnalato tale impedimento o mera difficoltà in forma scritta.
La banca resistente, ritenute insufficienti le informazioni fornite dal ricorrente, verificata l'assenza di segnalazioni formali, circa le operazioni sospette indicate nelle citate comunicazioni, dopo aver chiuso i conti in data 7 febbraio 2022, ha inviato la lettera di recesso, del seguente tenore:
“….. Nel corso delle rituali verifiche svolte dalla competente funzione della scrivente, deputata al controllo dell'operato dei Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sono state accertate Sue condotte meritevoli di censura, poste in essere in contrasto con quanto statuito dalla normativa primaria e regolamentare di riferimento, con quanto disposto dal vigente contratto di agenzia, nonché con il Codice Etico e di Comportamento adottato dal CP_11
Le significhiamo, infatti, che, nell'ambito dei consueti controlli interni che
[...]
la effettua al fine di rilevare eventuali anomalie inerenti le movimentazioni CP_4
dei conti correnti, dei titoli di credito e degli strumenti di pagamento della clientela, sono emerse molteplici operazioni anomale che hanno interessato diversi clienti della scrivente, titolari unicamente di conti correnti, che erano da
15 Lei seguiti. Ci corre l'obbligo di evidenziare, preliminarmente, che la CP_4 all'esito dei controlli espletati, ha estinto i predetti conti correnti, autodeterminandosi in tal senso a conclusione degli approfondimenti svolti in ordine alle risultanze acquisite. Segnatamente, dall'analisi delle movimentazioni, abbiamo constatato, anzitutto, che detti rapporti sono stati interessati da un rilevante numero di accrediti e di successivi prelievi, complessivamente di importo pressoché corrispondente alle rimesse di liquidità che li avevano precedentemente alimentati e, in un caso, da trasferimenti di rilevante importo verso paradisi fiscali. Inoltre, i summenzionati conti correnti sono risultati, nel continuo, accreditati ed addebitati con movimentazioni anomale, sia sotto il profilo antiriciclaggio che fiscale. Tale operatività anomala ha interessato un gruppo di soggetti – persone fisiche e giuridiche – tra di loro in rapporti familiari e di affari, tutti da Lei seguiti e tutti divenuti da poco tempo clienti della scrivente
In relazione a quanto precede, osserviamo, in special modo, che, CP_4
nonostante la molteplicità delle operazioni, replicate in un breve arco temporale tra i soggetti in questione, Lei non ha mai intercettato e correttamente rilevato nessuna di esse, come, invece, avrebbe dovuto. Circostanza, quest'ultima, che palesa inequivocabilmente il mancato controllo, da parte Sua, delle movimentazioni che hanno riguardato i suddetti conti correnti. Alla totale mancanza di diligenza nell'assolvimentodel Suo incarico, sono conseguentemente ascrivibili, costituendone diretto portato, le omesse segnalazioni alla scrivente circa la scarsa trasparenza e la dubbia legittimità delle operazioni in argomento.
Nella dinamica dei fatti in narrativa, la Sua condotta inerte si è posta in contrasto con gli obblighi di collaborazione attiva previsti a suo carico dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa interna della Banca, che alla stessa ha dato attuazione.”
A fronte di tali motivazioni, precedute dalle citate lettere con cui sono stati richiesti chiarimenti, le giustificazioni comunicate dall'Agente non sono da ritenere precise e pertinenti, rispetto alla gravità delle omissioni riscontrate, in fase di istruttoria.
Va ricordato che la parte ricorrente non ha contestato la sussistenza del dovere, derivante dalla sottoscrizione del contatto versato in atti
(cfr. art. 4), di rispetto delle prescrizioni dettate dalla “Policy
16 antiriciclaggio: Governo e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” di (Doc. n. 12, in atti). In tale CP_1
documento si precisano i seguenti obblighi per i consulenti finanziari:
“ - indica, nell'ambito dei contratti di collaborazione stipulati con gli addetti alla rete distributiva, le regole di condotta a fini antiriciclaggio che essi devono seguire nello svolgimento della loro attività;
- fornisce agli addetti alla rete distributiva gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell'esecuzione delle operazioni e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;
- appronta programmi di formazione specifici e periodici a favore della rete distributiva, affinché gli addetti abbiano una conoscenza adeguata della normativa e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti;
” - monitora costantemente il rispetto da parte della rete distributiva delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale;
effettua verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete distributiva.”
Il ricorrente non ha neppure allegato e provato di aver osservato le prescrizioni relative alla normativa antiriciclaggio, limitandosi a produrre le sue comunicazioni, alquanto generiche circa i suoi clienti nel gennaio 2022, ma nel ricorso si richiamano degli allegati non numerati, che comproverebbero la segnalazione della procedura “
Mantra”, ma non risulta alcuna prova documentale della sussistenza delle prescritte segnalazioni, in ottemperanza alla disciplina di antiriciclaggio.
Dalle schermate prodotte dalla parte ricorrente, che sarebbero riferibili al periodo dicembre 2021- marzo 2022, risultano delle giustificazioni
17 delle movimentazioni attenzionate del seguente tenore: “Il cliente mi ha illustrato lasua attività di intermediazione di apparecchiature di telefonia in genere sostenendo che siano tutte operazioni eseguite a fronte di fatture e/o pagamenti per provvigioni dovute a collaboratori occasionali “
La parte resistente, tuttavia, legittimamente non ha ritenuto tali motivazioni sufficienti, in quanto risulta dedotto che i riscontri sui conti attenzionati dei clienti citati dell'Agente, riguardano “128 operazioni alla data del 31 dicembre 2021 per l'importo di Euro
2.878.899,73.
Tale dato di fatto non risulta smentito dal ricorrente, che, peraltro, non ha dimostrato di aver fornito informazioni circa i collegamenti tra i citati clienti e circa la i movimenti bancari della Controparte_8
di , rispetto alla quale il ricorrente ha rappresentato Controparte_8
in fase istruttoria quanto segue: “Il sig. è stato presentatore Pt_5
della GE di , cosa segnalata nel Controparte_10 Controparte_8
modulo di adeguata verifica allegata alla modulistica di apertura conto della (cfr. doc. n. 9, cit.). CP_8
Nel corso del libero interrogatorio, il ricorrente ha riferito, inoltre, quanto segue:
“Confermo il ricorso. In virtù del mio ruolo, sono tenuto solo a proporre il cliente
e verificare che la firma del cliente sia apposta alla mia presenza, utilizzando dei moduli della preponente. Ho sottoscritto il contratto di agenzia. La clausola che prevede la restituzione di tutti i premi, in presenza di recesso, è abusiva e vessatoria. Io non volevo recedere nei cinque anni. Il modulo del mio contratto per adesione era già tutto scritto ed io non ho potuto apportare nessuna modifica.
Non ho poteri di controllo e di polizia sui clienti. Conosco la normativa antiricilaggio. A seguito DELLA PRIMA SEGNALAZIONE CHE HO RICEVUTO
DA parte della banca, mi sono recato dall'amministratore della il quale CP_8
mi ha riferito tutti i motivi per i quali effettuava i vari bonifici a favore del signore
, ovvero che il sig vantava un credito per prestazioni nei CP_6 Pt_5
18 confronti del precedente amministratore della Il è uno dei clienti a CP_8 Pt_5
cui ha deciso di chiudere il conto. Sono andato oltre i miei compiti perché CP_1
sono andato anche da , inatteso ospite, il quale mi ha confermato CP_6 la versione dell'amministratore In presenza di movimenti anomali, che si CP_8
pongono in astratto in contrasto con la normativa antiriciclaggio, io posso solo fare la segnalazione se la banca mi segnala. Dopo la prima segnalazione della banca, ho fatto la segnalazione al sistema Argo. Io non ho poteri ispettivi. Ho riferito alla banca ciò che mi era stato detto dall'amministratore e dal CP_8
, rimettendo a loro le ulteriori indagini, a seguito della mia Testimone_1 segnalazione. Preciso che quando l'agente propone alla banca l'apertura di un qualsiasi cliente che propone, la banca è tenuta a fare tutta una serie di controlli, sia sulla società, sia sugli amministratori che sui soci, anche sotto il profilo del raiting. La banca non ha trovato all'apertura niente di ostativo. Dal febbraio
2022 fino ad oggi, per quanto a mia conoscenza, l'agente non può conoscere tutte le operazioni, in quanto potevo vedere tutte le operazioni ed i bonifici, in ingresso ed in uscita, nonché gli importi di tali bonifici. Non potevo vedere il destinatario del bonifico e non sapevo se si trattasse di bonifico nazionale od estero. Preciso che potevo verificare il destinatario solo cinque giorni dopo. Preciso che il cliente, per effettuare un bonifico di importo superiore a 10.000 euro, deve chiamare il numero verde della banca. Aggiungo che in caso di bonifico superiore a 5.000 euro, destinato ad istituti svizzeri o in altri paesi inseriti nella black list, la banca deve seguire una serie di procedure e non so se sono state fatte o meno, ma non sono di mia competenza. Dopo tre segnalazioni, io stesso mi sono reso conto che le operazioni di cui alla lettera di recesso sono operazioni che si pongono in contrasto con la normativa antiricilaggio. Il mio recesso è stato comunicato dopo una verifica ispettiva ordinaria effettuata dalla banca d'Italia.
”.
Tali dichiarazioni comprovano ulteriormente che il ricorrente non ha osservato il suo dovere di segnalazione per la normativa antiriciclaggio e, del resto, lo stesso ricorrente ha riconosciuto nel ricorso implicitamente di dover controllare e verificare la movimentazione dei conti correnti, al fine di poter riscontrare bonifici anomali o verso paradisi fiscali, in quanto ha dedotto che la
19 piattaforma non era di facile consultazione, da novembre ad aprile
2022: dunque si conferma che l'Agente è tenuto alle verifiche, che secondo la versione dei fatti esposta in ricorso sarebbero state ostacolate dalla migrazione della piattaforma per circa cinque mesi. Il ricorrente, tuttavia, non ha dedotto di aver segnalato che in ragione della procedura di migrazione vi erano delle difficoltà a fare i dovuti riscontri ( cfr.: allegazioni di cui al ricorso).
A fronte dei rilievi precisi dell'istruttoria interna e dei riscontri indicati nella memoria difensiva, la parte ricorrente nulla ha dedotto al fine di comprovare l'osservanza effettiva della normativa, fermo restando che ogni ulteriore allegazione contenuta nelle note difensive, risulta tardivamente introdotta nel processo.
A fronti di motivazioni e giustificazioni generiche, pertanto, il
Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale, tenuto conto della genericità delle deduzioni di cui al ricorso, nonché della necessità di fornite prova scritta delle dovute segnalazioni, come previsto dalla normativa anti riciclaggio e dalle ulteriori fonti indicate nel contratto di agenzia.
Ne consegue, che l'inosservanza degli obblighi di controllo, nonostante le prime richieste di informazioni del gennaio 2022, si è perpetrata per un lungo periodo, tanto da ledere il vincolo fiduciario, tenuto conto dei principi consolidati della giurisprudenza richiamata.
Il recesso risulta fondato, dunque, su un grave inadempimento dell'Agente, da valutare secondo le indicazioni della Suprema Corte, per la quale “ è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito” (Cass. n. 11728 del 2014;
Cass. n. 29290 del 2019; v. pure Cass. n. 22246 del 2021 e Cass. n.
18030 del 2023); ( cfr.: Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud.
10/04/2024) 17/06/2024, n. 16773).
20 Ne consegue il rigetto della domanda principale, con conseguente rigetto della domanda relativa all'indennità di preavviso, in quanto le omissioni e le violazioni riscontrate risultano talmente gravi da giustificare il recesso senza preavviso, considerando anche il tempo concesso al ricorrente, per effettuare le dovute segnalazioni circa le operazioni poste in essere dai suoi clienti.
Ne consegue il rigetto delle domande risarcitorie, anche in considerazione dell'assenza di allegazioni circa la sussistenza sia dei danni, sia dell'entità degli asseriti danni subiti.
Nelle conclusioni si richiamano, inoltre, delle somme asseritamente dovute, ma la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale dei crediti vantati. Ne consegue il rigetto di tali domande.
La parte resistente, di contro, ha comprovato la sussistenza della pretesa, posta a fondamento della domanda riconvenzionale.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le competenze pretese sulla base delle fatture versate in atti, risultano compensate con le somme dovute dal ricorrente sulla base del contratto sottoscritto. I compensi pari ad € 155,35 sono stati compensati con il recupero del premio UL (ovvero Unit Linked) di cui offerta bancaria 2022 (Doc. n.
16 -19 parte resistente).
Come già motivato, il ricorrente ha sottoscritto anche le condizioni economiche del contratto versato in atti, sottoscrivendo anche espressamente ai sensi e per gli effetti dei predetti artt. 1341 e 1342,
c.c., anche i contenuti della lettera del 23 novembre 2018 in materia di incentivo al reclutamento, in cui venivano compiutamente disciplinate le regole sia in materia di anticipi provvigionali percepiti (doc. nn. 19 e 20, relativi alle competenze di giugno e dicembre 2020, in cui compaiono gli anticipi premi di
21 inserimento e Unit Linked), sia in tema di restituzione e conguagli
(cfr. doc. n. 5 cit.). si richiama, in particolare, quanto previsto tra le parti all'art. 4.1, punto 2 della predetta lettera che “qualora la cessazione del Contratto di Agenzia avvenisse per Suo recesso ovvero per recesso della Banca per giusta causa a Lei imputabile anteriormente al termine del 60° mese successivo al mese di decorrenza del Contratto di Agenzia , Lei dovrà Euro restituire alla Banca tutti i compensi a Lei precedentemente ed eventualmente corrisposti in virtù dei provvedimenti di cui sopra senza necessità di formare richiesta da parte della Banca”.
Il ricorrente non ha contestato i conteggi formulati dalla sulla base CP_4
di tale contratto, neppure con le note di trattazione.
Per tali motivi, il ricorrente Sig. va condannato alla Parte_1
restituzione degli anticipi provvigionali nella misura di Euro 7.128,39, in ragione delle predette clausole contrattuali, oltre agli interessi decorrenti dalla lettera di messa in mora del 23 gennaio 2023.
In ragione della particolare complessità della materia, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, integralmente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. RT BR- così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto, condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente dell'importo di Euro 7.128,39, oltre interessi legali decorrenti dalla lettera di messa in mora del 23 gennaio 2023
Si comunichi. Napoli, il 05/11/2025 – 9 dicembre 2025
Il Giudice
22
TI ZZ
23
RT BR, a seguito dell'udienza del 05/11/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17047 /2023 R.G. vertente
TRA
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. MARIANO PASQUALE, presso il cui studio, in Napoli alla Via Bracco n.45, è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona dei Controparte_1
Procuratori Speciali Dott.ssa (C.F. Controparte_2
) e ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. D'ANGELO MAURILIO, presso il cui studio, sito in Roma alla Via Pietro da Cortona, 8, è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27/09/2023 presso la Sezione Lavoro del
Tribunale di Napoli, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore della Controparte_3
[...] , nella qualità di agente finanziario, dal 23.11.2018 al
[...]
7.10.2022 (data in cui è intervenuto il licenziamento per giusta causa), ha convenuto in giudizio la citata parte resistente, esponendo:
− di aver sottoscritto il contratto di mandato, come consulente finanziario, sottoscritto il 23 novembre 2018, nonché un contratto collaterale, predisposto unilateralmente dalla CP_4
− di aver sempre svolto il proprio lavoro con passione, solerzia, attenzione effettuando tutte le operazioni previste dal contratto in completa autonomia;
− di non aver ricevuto le ultime provvigioni e commissioni maturate come da documentazione allegata;
− di aver sollecitato, a mezzo pec, la liquidazione di quanto dovuto anteriormente alla comunicazione di recesso (le provvigioni relative alle operazioni concluse ed al c.d. “management fee” relative al mese di settembre 2022) ma senza riscontro;
− di aver osservato, per tutta la durata del rapporto di agenzia, le direttive impartitegli dalla dirigenza della società e dai fiduciari dell nonché dai responsabili della società Controparte_1
resistente tra cui la sig.ra per ciò che concerne Parte_3
l'antiriciclaggio, per il corretto svolgimento del rapporto di agenzia e per la comunicazione di qualsivoglia problematica.
Il ricorrente ha esposto, inoltre, che il rapporto si è risolto in data 7 ottobre 2022, a seguito di recesso per giusta causa, comunicato senza preavviso dalla a mezzo pec, contestando la fondatezza dei rilievi CP_4
esposti in tale comunicazione di recesso, con PEC inviata in data
18.10.2022.
Tanto premesso, il ricorrente, ha concluso nei seguenti termini:
a) accerti e dichiari la nullità del recesso per giusta causa ordinando il reintegro del ricorrente nel suo incarico di Parte_4
2 consulente finanziario presso la Resistente con la restituzione del portafoglio clienti in essere alla data del 07 ottobre 2022 al ricorrente nonché ad avere diritto ad un risarcimento danni a seguito dell'ingiusto licenziamento da riconoscere in favore del ricorrente da stabilire con consulenza o in via equitativa dal Giudice in base alle provvigioni maturate durante l'arco del rapporto di agenzia;
b) condanni, per l'effetto, la convenuta, al pagamento netto di
€97.019,55 (novantasettemilazerodiciannove/55) così derivante:
-la somma netta di €155,35 (centocinquanracinque/35) relativa alle competenze di settembre 2022;
-la somma netta di €1.864,2 (milleottocentosessantaquattro/20) relativa alle competenze da ottobre 2022 a settembre 2023 relative alle sole
“provvigioni di mantenimento”;
-la somma netta di € 95.000,00 (novantacinqeamila/00) relativa a danno professionale, danno d'immagine, danno personale, danno familiare e danno psicologico e biologico, nonché ad un risarcimento in via equitativa da stabilire dall'onorevole Giudicante. dichiarare illegittimo ed immotivato il provvedimento di recesso per giusta causa adottato da;
CP_1
-dichiarare abusiva la clausola disposta al punto 4.1, secondo punto, nella lettera d'intenti (cfr .all.) sottoscritta in data 28 novembre 2019 e disporre l'annullamento della richiesta di € 7.128,39
(settemilacentoventotto/39) della Resistente, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
C) in ogni caso, accerti e dichiari la sussistenza di rapporto di agenzia inter partes senza soluzione di continuità per l'intero periodo dal
18.11.2018 al 07.10.2022 data di recesso unilaterale della CP_1
[...]
3 c) per l'effetto, condanni la società al pagamento Controparte_5
in favore dell'istante della somma netta di € 97.019,55
(novantasettemilazerodiciannove/55) così derivante:
-la somma netta di €155,35 (centocinquanracinque/35) relativa alle competenze di settembre 2022;
-la somma netta di €1.864,2 (milleottocentosessantaquattro/20) relativa alle competenze da ottobre 2022 a settembre 2023 relative alle sole
“provvigioni di mantenimento”;
-la somma netta di € 95.000,00 (novantacinqeamila/00) €51.087,45
(cinquantunomilaottantasette/45) così come calcolata di seguito:
-nonché dichiarare abusiva la clausola disposta al punto 4.1, secondo punto, nella lettera d'intenti (cfr .all.) sottoscritta in data 28 novembre
2019 e disporre l'annullamento della richiesta di € 7.128,39
(settemilacentoventotto/39) della Resistente,con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, oltre interessi sulle somme via via rivalutate come per legge, per i titoli e le causali di cui innanzi;
d) in via di estremo subordine, e nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi non dovuti gli importi richiesti disporre perizia contabile per il calcolo delle spettanze dovute oltre al calcolo dei danni subiti e subendi, oltre interessi sulle somme via via rivalutate come per legge, per i titoli e le causali di cui innanzi;
e) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
La parte resistente si è costituita ritualmente, contestando le avverse argomentazioni, proponendo, altresì domanda riconvenzionale, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 7.128,39, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/07, tenuto conto delle clausole contrattuali.
4 A seguito del differimento della prima udienza, per affetto della proposizione della domanda riconvenzionale, la causa è stata istruita con il libero interrogatorio della parte ricorrente, assunto all'udienza del
17.09.2024. Indi il Tribunale, dato atto dell'impossibilità di formulare la proposta conciliativa per l'assenza del legale rappresentante della parte resistente, ha rinviato la causa per la discussione al 18 marzo 2025, udienza rinviata al 27 maggio 2025, a seguito della discussione orale dei difensori, in ragione di un guasto improvviso al pc nuovo fornito al Giudicante, che ha determinato la perdita di tutti i dati, nonchè l'impossibilità di accedere al programma consolle, unico strumento per poter consultare gli atti processuali.
All'udienza del 27.05.2025, il Giudicante, ritenuta irrilevante e inammissibile la prova testimoniale, ha rinviato per la discussione all'udienza del 5.11.2025.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore della parte ricorrente, che non ha richiesto la trattazione orale;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati.
5 Va premesso che dalla documentazione versata in atti, risulta che il ricorrente ha svolto funzioni di agente e consulente finanziario abilitato all'offerta di prodotti e servizi fuori sede della Banca, senza rappresentanza e senza vincolo di esclusiva rispetto alla zona di assegnazione (Napoli e provincia), in virtù del contratto di agenzia stipulato il 23 novembre 2018 (Doc. n. 4, parte resistente).
La domanda principale proposta dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di nullità del recesso, con conseguente reintegra, non trova fondamento nella disciplina del contratto di agenzia, pacificamente sottoscritto dal ricorrente, il quale, del resto, ha chiesto proprio l'accertamento della sussistenza di un rapporto di agenzia dal 18 novembre 2018 al 7 ottobre 2022 ( capo C delle conclusioni).
L'art. 1750 c.c., prevede, difatti, che “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito”.
Le conseguenze derivanti dal recesso dal rapporto di agenzia sono disciplinate dall'art. 1751 c.c che prevede, in particolare che:
“L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia. ….La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno
6 dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente”.
La giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento al recesso senza preavviso ha affermato i seguenti principi di diritto: “Il contratto di agenzia può essere risolto senza preavviso e senza il pagamento dell'indennità sostitutiva ove sussista una giusta causa di recesso, applicandosi ad esso le disposizioni dell'art. 2119 c.c., attesa
l'evidente analogia, quanto alla rilevanza ed agli effetti della fattispecie risolutoria, fra il rapporto di agenzia e quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fondata sull'elemento fiduciario.
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/11/2025, n. 29279); “Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”. ( Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 23/06/2025, n. 16802);
“L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 , comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia;
tuttavia, nella valutazione
7 della gravità della condotta si deve tener conto che nel rapporto di agenzia il rapporto di fiducia assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato”. (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
17/06/2024, n. 16773, rel. Fabrizio Amendola).
La Corte Suprema ha chiarito che “Per condivisa giurisprudenza di questa Corte, l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito (Cass. n. 11728 del 2014; Cass. n. 29290 del 2019; v. pure Cass. n. 22246 del 2021 e Cass. n. 18030 del 2023);
( cfr.: Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 10/04/2024) 17/06/2024,
n. 16773).
La citata sentenza richiama, tra l'altro, il punto di motivazione della Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 16/12/2020) 04/08/2021,
n. 22246, che ha argomentato nei seguenti termini: “E' stato sostenuto, in via di premessa, che la previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione
8 giuridica o materiale all'attività di un altro soggetto) sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento”…….” Si è quindi ritenuto che l'art. 1750 c.c., debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perchè la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore.
Va per altro verso considerato, che secondo l'insegnamento di questa Corte, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata in via analogica anche al contratto di agenzia, sia pur tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto (vedi ex plurimis
Cass. 19/1/2018 n. 1376); con la precisazione che, ai fini del giudizio circa la ricorrenza di una giusta causa, è in particolare della gravità della condotta, deve tenersi conto della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, rilevandosi così che nel rapporto di agenzia, il rapporto di fiducia, in
9 corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività, assume maggiore intensità (cfr. Cass.4/6/2008 n. 14771,
Cass.26/5/2014 n. 11728, Cass. 12/11/2019 n. 29290”.
La tutela della reintegra, conseguente all'accertamento della nullità del recesso, dunque, non risulta prevista dalla disciplina codicistica, né la parte ricorrente ha supportato le sue conclusioni con riferimento ad un preciso dato normativo, o con riferimento alla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, nonostante l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte resistente e l'ordinanza resa in fase cautelare dal Tribunale di Napoli, a seguito del deposito del ricorso ex art. 700 c.p.c. del ricorrente, rigettato sia per difetto del periculum, sia per l'assenza della necessaria strumentalità tra “la tutela cautelare richiesta e la tutela che il ricorrente potrebbe ottenere, in ipotesi di accoglimento della domanda di merito, tenuto conto della natura del rapporto per cui è causa, nonché dell'assoluto difetto di indicazione di elementi di diritto, sulla cui base poter vantare il diritto alla reintegra”. ( cfr.: ordinanza cautelare del 27 luglio 2023, Tribunale di Napoli.).
Il ricorrente, d'altronde, non ha prospettato, a sostegno della domanda di nullità del recesso, un abuso del diritto nel recesso del preponente, né ricorrono i presupposti dell'asserita vessatorietà delle clausola contrattuali, in quanto il ricorrente, sottoscrivendo il contratto di agenzia, si è impegnato, a “a) ..rispettare le disposizioni legislative
e regolamentari che disciplinano la propria attività di agente, di consulente finanziario abilitato all'offerta di servizi fuori sede e di intermediario assicurativo, l'attività bancaria, i servizi di investimento e l'attività assicurativa, con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla vigente normativa di vigilanza della Banca
d'Italia, della Co.n.so.b. e, per quanto applicabile, dell'IVASS,
10 nonché il D.lgs. n. 58/98 con i relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione, tra i quali il Reg. Co.n.so.b. n. 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni, ed anche le principali disposizioni vigenti, connesse all'esercizio della sua attività, pubblicate e periodicamente aggiornate dalla Banca anche mediante tecniche di comunicazione a distanza” “(b) rispettare le disposizioni e le normative interne della
Banca ed, in particolare, i precetti del Codice di comportamento della
Banca, nonché le disposizioni dei codici, dei regolamenti interni, delle procedure, delle circolari e dei manuali operativi, comunque riguardanti lo svolgimento dell'attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito «Procedure»)….; c) ….; “(d) adempiere gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre
2007, n. 231 e successive modifiche (di seguito “normativa antiriciclaggio”) utilizzando gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, messe a disposizione della Banca;
…”.
Dalla documentazione prodotta risulta previsto, altresì, che: “La violazione da parte dell'Agente degli obblighi di cui ai punti 4.1 e 4.2 che precedono, darà diritto alla Banca di risolvere con effetto immediato il rapporto senza obbligo di indennizzo o risarcimento alcuno e previa semplice comunicazione scritta.” (art. 4.3), con facoltà della Banca di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456, c.c., tra gli altri, in caso di “realizzazione da parte dell'Agente di comportamenti dolosi o gravemente colposi, anche qualora non siano causa di danni, obblighi risarcitori o restitutori nei confronti della
Banca o di terzi, nonché violazioni degli obblighi di cui alle clausole
4 , 5.3., 5.4., 5.6., 5.14., 5.15., 5.18., 7.1. e 10.2.” (cfr. art. 14), oltre a stabilirsi, fatte salve le ipotesi del precedente art. 14, il diritto di ciascuna parte di recedere dall'accordo con effetto immediato
11 “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”(cfr. art. 15).
Il ricorrente ha, altresì, accettato senza riserve gli interi contenuti contrattuali, con specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e
1342, c.c., delle clausole: 2 “Oggetto”; 3 “Zona”; 4 “Obblighi dell'Agente” ; 5 “Modalità di svolgimento dell'incarico” ; 6 “Obbligo di non concorrenza”; 7 “Obbligo di riservatezza”; 8 “Corrispettivo”;
12 “Spese”; 13 “Durata e recesso”; 14 “Clausola risolutiva espressa” ;
15 “Recesso per giusta causa”; 17 “Comunicazioni” 18 “Disposizioni generali”; 19 “Tutela dei dati personali”; 20 “Anticorruzione” (cfr. doc. n. 3, cit., contratto di agenzia del 23.11.2018).
Con la sottoscrizione del contratto di agenzia, dunque, risultano vincolanti tra le parti sia i contenuti (accettati specificatamente ex art. 1341, c.c. dall'Agente ) della lettera di incentivo al reclutamento del
23 novembre 2018 (Doc. n. 5), sia i contenuti obbligatori della
“lettera di intenti” e i relativi allegati alla stessa, accettata ai sensi dell'art. 1341, c.c. dal Sig. il 19 novembre 2018 anche in punto Pt_1
di “Condizioni Economiche”(art. 2) (Doc. n. 6 resistente).
La domanda relativa all'asserita nullità della clausola 4.1. della lettera di intenti, sottoscritta dal ricorrente, inoltre, risulta, quindi, destituita di fondamento, in quanto tale lettera disciplina la parte economica del rapporto e le condizioni per erogare le provvigioni ricevute nel corso del rapporto di agenzia.
Per tali motivi, esclusa la configurabilità di una nullità del recesso, occorre verificare se il recesso senza preavviso sia stato intimato legittimamente, per giusta causa, che va valutata alla luce dei citati principi giurisprudenziali.
Appare utile, dunque, ricostruire i fatti esposti negli atti introduttivi e comprovati dalla documentazione in atti, posti a fondamento delle
12 contestazioni di cui alla lettera di recesso, la quale scaturisce da una serie di controlli e anomalie riscontrate dalla parte resistente, con particolare riferimento ai “clienti , Parte_5 CP_6
nonché le società
[...] Controparte_7
e tutti titolari di conti Controparte_8
correnti attivati presso la nel periodo 21 ottobre 2021 – 09 CP_4
novembre 2021 su intermediazione del Sig. . Pt_1
Sotto tale profilo, va richiamata la segnalazione del 28 dicembre 2021, alla U.O. Compliance e Antiriciclaggio, mediante la procedura SOS
IX ( doc. n.7 e 8), nonché la comunicazione del 26 gennaio 2022, con cui la U.O. Controllo Rete – Analisti Rete ha chiesto all'Agente una serie di informazioni sulla sua clientela, con particolare riferimento ai “sigg. e ”. CP_6 Parte_5
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha fornito i richiesti chiarimenti in data 28 gennaio 2022, (doc. n. 9 della parte resistente con le mail del ricorrente).
Il 28 gennaio 2022 la Funzione Controllo Rete – Analisti Rete chiedeva al Sig. ulteriori precisazioni in merito alla natura e Pt_1
allo scopo del rapporto e obiettivi di investimento dichiarati in fase di apertura del conto corrente dai citati clienti.
A fronte di tali richieste il ricorrente ha risposto nei seguenti termini:
“Per quanto concerne il sig. lo stesso ha dichiarato CP_6
che lo scopo e natura dell'apertura del conto era (come specificato da
) Risparmio. Cosa che, visti gli sviluppi desunti dal colloquio CP_9
antecedente la relazione già trasmessa, al momento vedo alquanto improbabile visto il suo modus operandi e le motivazioni sottostanti già illustratele. Per quanto riguarda il sig. , ha Parte_5
dichiarato che lo scopo e natura dell'apertura del conto era (come specificato da Risparmio;
inoltre mi ha manifestato la sua CP_9
13 volontà di procedere a costituire progressivamente degli accantonamenti sia da un punto personale che aziendale.” (Doc. n. 9, scambi di email del 26 gennaio – 01 febbraio 2022). Si richiamano tutte le motivazioni espresse dal ricorrente, nella fase precedente al recesso.
Da tale documentazione emerge, in primo luogo, che il ricorrente è stato immediatamente avvisato della necessità di fornire dei chiarimenti e dunque ha avuto ampia possibilità di difendersi e comprendere la contestazione.
Nel ricorso, del resto, il ricorrente ha asserito quanto segue: “In data
31 dicembre 2021 la procedura “Mantra” della piattaforma “ONE” di segnalava al dott. la presenza di un numero CP_1 Parte_1
elevato di bonifici effettuata dalla GE in Controparte_10
particolare alcuni verso i sig.ri , CP_6 Parte_5
e .” ( cfr:: nel ricorso non si indica il numero di Persona_1
allegato).
In secondo luogo, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente non ha comprovato di aver seguito le procedure previste per le dovute segnalazioni, sulla base degli obblighi contrattuali assunti, che non sono stati contestati specificatamente.
Il ricorrente, in particolare, non ha contestato la sussistenza dei suoi doveri inerenti al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, ( normativa antiriciclaggio), né la sussistenza dei suoi doveri di segnalazione delle operazioni ritenute sospette per tale normativa.
Tuttavia, Egli non ha fornito alcuna prova documentale finalizzata a comprovare l'osservanza delle procedure previste dalla Banca
Committente, né risulta la prova delle asserite segnalazioni trasmesse alla Sig.ra Parte_3
14 Il ricorrente nel ricorso ha dedotto, inoltre, quanto segue: “Quanto all'accusa di mancato controllo da parte del ricorrente sulla movimentazione bancaria della clientela, si evidenzia che nel periodo oggetto della movimentazione (da novembre 2021 ad aprile 2022) a causa della migrazione sulla piattaforma ONE di la CP_1
procedura “Arco” (dove era possibile verificare la movimentazione dei conti correnti in modo da poter riscontare bonifici anomali o verso paradisi fiscali) non era di facile accesso, in quanto oggetto di una procedura c.d. “di migrazione ed accorpamento” alla piattaforma ONE”.
Il ricorrente non ha dedotto il tipo di asserito ostacolo che gli avrebbe impedito di accedere alla piattaforma dalla quale era possibile controllare la movimentazione dei conti, né risulta che abbia ufficialmente segnalato tale impedimento o mera difficoltà in forma scritta.
La banca resistente, ritenute insufficienti le informazioni fornite dal ricorrente, verificata l'assenza di segnalazioni formali, circa le operazioni sospette indicate nelle citate comunicazioni, dopo aver chiuso i conti in data 7 febbraio 2022, ha inviato la lettera di recesso, del seguente tenore:
“….. Nel corso delle rituali verifiche svolte dalla competente funzione della scrivente, deputata al controllo dell'operato dei Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, sono state accertate Sue condotte meritevoli di censura, poste in essere in contrasto con quanto statuito dalla normativa primaria e regolamentare di riferimento, con quanto disposto dal vigente contratto di agenzia, nonché con il Codice Etico e di Comportamento adottato dal CP_11
Le significhiamo, infatti, che, nell'ambito dei consueti controlli interni che
[...]
la effettua al fine di rilevare eventuali anomalie inerenti le movimentazioni CP_4
dei conti correnti, dei titoli di credito e degli strumenti di pagamento della clientela, sono emerse molteplici operazioni anomale che hanno interessato diversi clienti della scrivente, titolari unicamente di conti correnti, che erano da
15 Lei seguiti. Ci corre l'obbligo di evidenziare, preliminarmente, che la CP_4 all'esito dei controlli espletati, ha estinto i predetti conti correnti, autodeterminandosi in tal senso a conclusione degli approfondimenti svolti in ordine alle risultanze acquisite. Segnatamente, dall'analisi delle movimentazioni, abbiamo constatato, anzitutto, che detti rapporti sono stati interessati da un rilevante numero di accrediti e di successivi prelievi, complessivamente di importo pressoché corrispondente alle rimesse di liquidità che li avevano precedentemente alimentati e, in un caso, da trasferimenti di rilevante importo verso paradisi fiscali. Inoltre, i summenzionati conti correnti sono risultati, nel continuo, accreditati ed addebitati con movimentazioni anomale, sia sotto il profilo antiriciclaggio che fiscale. Tale operatività anomala ha interessato un gruppo di soggetti – persone fisiche e giuridiche – tra di loro in rapporti familiari e di affari, tutti da Lei seguiti e tutti divenuti da poco tempo clienti della scrivente
In relazione a quanto precede, osserviamo, in special modo, che, CP_4
nonostante la molteplicità delle operazioni, replicate in un breve arco temporale tra i soggetti in questione, Lei non ha mai intercettato e correttamente rilevato nessuna di esse, come, invece, avrebbe dovuto. Circostanza, quest'ultima, che palesa inequivocabilmente il mancato controllo, da parte Sua, delle movimentazioni che hanno riguardato i suddetti conti correnti. Alla totale mancanza di diligenza nell'assolvimentodel Suo incarico, sono conseguentemente ascrivibili, costituendone diretto portato, le omesse segnalazioni alla scrivente circa la scarsa trasparenza e la dubbia legittimità delle operazioni in argomento.
Nella dinamica dei fatti in narrativa, la Sua condotta inerte si è posta in contrasto con gli obblighi di collaborazione attiva previsti a suo carico dalla normativa antiriciclaggio e dalla normativa interna della Banca, che alla stessa ha dato attuazione.”
A fronte di tali motivazioni, precedute dalle citate lettere con cui sono stati richiesti chiarimenti, le giustificazioni comunicate dall'Agente non sono da ritenere precise e pertinenti, rispetto alla gravità delle omissioni riscontrate, in fase di istruttoria.
Va ricordato che la parte ricorrente non ha contestato la sussistenza del dovere, derivante dalla sottoscrizione del contatto versato in atti
(cfr. art. 4), di rispetto delle prescrizioni dettate dalla “Policy
16 antiriciclaggio: Governo e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” di (Doc. n. 12, in atti). In tale CP_1
documento si precisano i seguenti obblighi per i consulenti finanziari:
“ - indica, nell'ambito dei contratti di collaborazione stipulati con gli addetti alla rete distributiva, le regole di condotta a fini antiriciclaggio che essi devono seguire nello svolgimento della loro attività;
- fornisce agli addetti alla rete distributiva gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell'esecuzione delle operazioni e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;
- appronta programmi di formazione specifici e periodici a favore della rete distributiva, affinché gli addetti abbiano una conoscenza adeguata della normativa e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti;
” - monitora costantemente il rispetto da parte della rete distributiva delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale;
effettua verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete distributiva.”
Il ricorrente non ha neppure allegato e provato di aver osservato le prescrizioni relative alla normativa antiriciclaggio, limitandosi a produrre le sue comunicazioni, alquanto generiche circa i suoi clienti nel gennaio 2022, ma nel ricorso si richiamano degli allegati non numerati, che comproverebbero la segnalazione della procedura “
Mantra”, ma non risulta alcuna prova documentale della sussistenza delle prescritte segnalazioni, in ottemperanza alla disciplina di antiriciclaggio.
Dalle schermate prodotte dalla parte ricorrente, che sarebbero riferibili al periodo dicembre 2021- marzo 2022, risultano delle giustificazioni
17 delle movimentazioni attenzionate del seguente tenore: “Il cliente mi ha illustrato lasua attività di intermediazione di apparecchiature di telefonia in genere sostenendo che siano tutte operazioni eseguite a fronte di fatture e/o pagamenti per provvigioni dovute a collaboratori occasionali “
La parte resistente, tuttavia, legittimamente non ha ritenuto tali motivazioni sufficienti, in quanto risulta dedotto che i riscontri sui conti attenzionati dei clienti citati dell'Agente, riguardano “128 operazioni alla data del 31 dicembre 2021 per l'importo di Euro
2.878.899,73.
Tale dato di fatto non risulta smentito dal ricorrente, che, peraltro, non ha dimostrato di aver fornito informazioni circa i collegamenti tra i citati clienti e circa la i movimenti bancari della Controparte_8
di , rispetto alla quale il ricorrente ha rappresentato Controparte_8
in fase istruttoria quanto segue: “Il sig. è stato presentatore Pt_5
della GE di , cosa segnalata nel Controparte_10 Controparte_8
modulo di adeguata verifica allegata alla modulistica di apertura conto della (cfr. doc. n. 9, cit.). CP_8
Nel corso del libero interrogatorio, il ricorrente ha riferito, inoltre, quanto segue:
“Confermo il ricorso. In virtù del mio ruolo, sono tenuto solo a proporre il cliente
e verificare che la firma del cliente sia apposta alla mia presenza, utilizzando dei moduli della preponente. Ho sottoscritto il contratto di agenzia. La clausola che prevede la restituzione di tutti i premi, in presenza di recesso, è abusiva e vessatoria. Io non volevo recedere nei cinque anni. Il modulo del mio contratto per adesione era già tutto scritto ed io non ho potuto apportare nessuna modifica.
Non ho poteri di controllo e di polizia sui clienti. Conosco la normativa antiricilaggio. A seguito DELLA PRIMA SEGNALAZIONE CHE HO RICEVUTO
DA parte della banca, mi sono recato dall'amministratore della il quale CP_8
mi ha riferito tutti i motivi per i quali effettuava i vari bonifici a favore del signore
, ovvero che il sig vantava un credito per prestazioni nei CP_6 Pt_5
18 confronti del precedente amministratore della Il è uno dei clienti a CP_8 Pt_5
cui ha deciso di chiudere il conto. Sono andato oltre i miei compiti perché CP_1
sono andato anche da , inatteso ospite, il quale mi ha confermato CP_6 la versione dell'amministratore In presenza di movimenti anomali, che si CP_8
pongono in astratto in contrasto con la normativa antiriciclaggio, io posso solo fare la segnalazione se la banca mi segnala. Dopo la prima segnalazione della banca, ho fatto la segnalazione al sistema Argo. Io non ho poteri ispettivi. Ho riferito alla banca ciò che mi era stato detto dall'amministratore e dal CP_8
, rimettendo a loro le ulteriori indagini, a seguito della mia Testimone_1 segnalazione. Preciso che quando l'agente propone alla banca l'apertura di un qualsiasi cliente che propone, la banca è tenuta a fare tutta una serie di controlli, sia sulla società, sia sugli amministratori che sui soci, anche sotto il profilo del raiting. La banca non ha trovato all'apertura niente di ostativo. Dal febbraio
2022 fino ad oggi, per quanto a mia conoscenza, l'agente non può conoscere tutte le operazioni, in quanto potevo vedere tutte le operazioni ed i bonifici, in ingresso ed in uscita, nonché gli importi di tali bonifici. Non potevo vedere il destinatario del bonifico e non sapevo se si trattasse di bonifico nazionale od estero. Preciso che potevo verificare il destinatario solo cinque giorni dopo. Preciso che il cliente, per effettuare un bonifico di importo superiore a 10.000 euro, deve chiamare il numero verde della banca. Aggiungo che in caso di bonifico superiore a 5.000 euro, destinato ad istituti svizzeri o in altri paesi inseriti nella black list, la banca deve seguire una serie di procedure e non so se sono state fatte o meno, ma non sono di mia competenza. Dopo tre segnalazioni, io stesso mi sono reso conto che le operazioni di cui alla lettera di recesso sono operazioni che si pongono in contrasto con la normativa antiricilaggio. Il mio recesso è stato comunicato dopo una verifica ispettiva ordinaria effettuata dalla banca d'Italia.
”.
Tali dichiarazioni comprovano ulteriormente che il ricorrente non ha osservato il suo dovere di segnalazione per la normativa antiriciclaggio e, del resto, lo stesso ricorrente ha riconosciuto nel ricorso implicitamente di dover controllare e verificare la movimentazione dei conti correnti, al fine di poter riscontrare bonifici anomali o verso paradisi fiscali, in quanto ha dedotto che la
19 piattaforma non era di facile consultazione, da novembre ad aprile
2022: dunque si conferma che l'Agente è tenuto alle verifiche, che secondo la versione dei fatti esposta in ricorso sarebbero state ostacolate dalla migrazione della piattaforma per circa cinque mesi. Il ricorrente, tuttavia, non ha dedotto di aver segnalato che in ragione della procedura di migrazione vi erano delle difficoltà a fare i dovuti riscontri ( cfr.: allegazioni di cui al ricorso).
A fronte dei rilievi precisi dell'istruttoria interna e dei riscontri indicati nella memoria difensiva, la parte ricorrente nulla ha dedotto al fine di comprovare l'osservanza effettiva della normativa, fermo restando che ogni ulteriore allegazione contenuta nelle note difensive, risulta tardivamente introdotta nel processo.
A fronti di motivazioni e giustificazioni generiche, pertanto, il
Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale, tenuto conto della genericità delle deduzioni di cui al ricorso, nonché della necessità di fornite prova scritta delle dovute segnalazioni, come previsto dalla normativa anti riciclaggio e dalle ulteriori fonti indicate nel contratto di agenzia.
Ne consegue, che l'inosservanza degli obblighi di controllo, nonostante le prime richieste di informazioni del gennaio 2022, si è perpetrata per un lungo periodo, tanto da ledere il vincolo fiduciario, tenuto conto dei principi consolidati della giurisprudenza richiamata.
Il recesso risulta fondato, dunque, su un grave inadempimento dell'Agente, da valutare secondo le indicazioni della Suprema Corte, per la quale “ è sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito” (Cass. n. 11728 del 2014;
Cass. n. 29290 del 2019; v. pure Cass. n. 22246 del 2021 e Cass. n.
18030 del 2023); ( cfr.: Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud.
10/04/2024) 17/06/2024, n. 16773).
20 Ne consegue il rigetto della domanda principale, con conseguente rigetto della domanda relativa all'indennità di preavviso, in quanto le omissioni e le violazioni riscontrate risultano talmente gravi da giustificare il recesso senza preavviso, considerando anche il tempo concesso al ricorrente, per effettuare le dovute segnalazioni circa le operazioni poste in essere dai suoi clienti.
Ne consegue il rigetto delle domande risarcitorie, anche in considerazione dell'assenza di allegazioni circa la sussistenza sia dei danni, sia dell'entità degli asseriti danni subiti.
Nelle conclusioni si richiamano, inoltre, delle somme asseritamente dovute, ma la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale dei crediti vantati. Ne consegue il rigetto di tali domande.
La parte resistente, di contro, ha comprovato la sussistenza della pretesa, posta a fondamento della domanda riconvenzionale.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le competenze pretese sulla base delle fatture versate in atti, risultano compensate con le somme dovute dal ricorrente sulla base del contratto sottoscritto. I compensi pari ad € 155,35 sono stati compensati con il recupero del premio UL (ovvero Unit Linked) di cui offerta bancaria 2022 (Doc. n.
16 -19 parte resistente).
Come già motivato, il ricorrente ha sottoscritto anche le condizioni economiche del contratto versato in atti, sottoscrivendo anche espressamente ai sensi e per gli effetti dei predetti artt. 1341 e 1342,
c.c., anche i contenuti della lettera del 23 novembre 2018 in materia di incentivo al reclutamento, in cui venivano compiutamente disciplinate le regole sia in materia di anticipi provvigionali percepiti (doc. nn. 19 e 20, relativi alle competenze di giugno e dicembre 2020, in cui compaiono gli anticipi premi di
21 inserimento e Unit Linked), sia in tema di restituzione e conguagli
(cfr. doc. n. 5 cit.). si richiama, in particolare, quanto previsto tra le parti all'art. 4.1, punto 2 della predetta lettera che “qualora la cessazione del Contratto di Agenzia avvenisse per Suo recesso ovvero per recesso della Banca per giusta causa a Lei imputabile anteriormente al termine del 60° mese successivo al mese di decorrenza del Contratto di Agenzia , Lei dovrà Euro restituire alla Banca tutti i compensi a Lei precedentemente ed eventualmente corrisposti in virtù dei provvedimenti di cui sopra senza necessità di formare richiesta da parte della Banca”.
Il ricorrente non ha contestato i conteggi formulati dalla sulla base CP_4
di tale contratto, neppure con le note di trattazione.
Per tali motivi, il ricorrente Sig. va condannato alla Parte_1
restituzione degli anticipi provvigionali nella misura di Euro 7.128,39, in ragione delle predette clausole contrattuali, oltre agli interessi decorrenti dalla lettera di messa in mora del 23 gennaio 2023.
In ragione della particolare complessità della materia, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, integralmente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. RT BR- così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto, condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente dell'importo di Euro 7.128,39, oltre interessi legali decorrenti dalla lettera di messa in mora del 23 gennaio 2023
Si comunichi. Napoli, il 05/11/2025 – 9 dicembre 2025
Il Giudice
22
TI ZZ
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