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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 23990/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23990 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] l'[...] – C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Luciani Luigi e Garzia Antonietta presso i quali elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla Via IV Novembre n.14
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] l'[...] - C.F.: rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ANTONELLO POLITO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Salita Stella n.21
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2022 premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Napoli il 10.10.2011, che dalla loro unione Controparte_1
erano nati due figli: (02.12.2011) e ( 19.08.2019) che la prosecuzione Persona_1 Pt_2
della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta della resistente che aveva deciso di lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso la casa della anziana madre portando con sé la piccola . Il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale Pt_2
dei coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra per grave violazione dei doveri Controparte_1
nascenti dal matrimonio;
disporsi l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, stabilire l'abitazione prevalente dei minori presso il padre nella casa coniugale sita in
Ercolano al Vico Favorita n.8, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso la madre tenuto conto degli impegni dei minori e di quelli lavorativi della mamma;
stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli presso i nonni;
porre a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un assegno mensile per il mantenimento dei figli , comunque non inferiore ad Euro 700,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% iva e cpa nella misura di legge.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda di separazione formulata dal ricorrente e nel merito chiedeva:
1.riconoscere l'Affido Condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
2. Riconoscere alla Madre l'assegno di Mantenimento per i Minori nella misura di € 800,00
(Ottocento/00) per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, oltre il pagamento delle spese al 50% sia scolastiche, che mediche, che straordinarie in generale. 3. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
4. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Sig.ra a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, CP_1
della somma complessiva di Euro 30.000 (TRENTAMILA/00) o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
5. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
6. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
All'udienza presidenziale del 27.01.2023 le parti comparivano personalmente e il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disciplinava gli incontri padre figli, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente un importo pari ad Euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT e nominava il G.I..
All'udienza istruttoria del 30.05.2023 le parti comparivano personalmente e dopo ampia discussione si accordavano sulla collocazione prevalente del figlio presso il padre e Persona_1
sulla disciplina dei tempi di permanenza con la madre chiedendo un breve rinvio teso a cristallizzare un accordo anche sui profili economici della separazione.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 16.01.2025 le parti comparivano personalmente e rappresentavano di essere addivenuti ad una disciplina concordata dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori che stavano già mettendo in atto, rappresentavano altresì che l'Assegno Unico per entrambi i figli era percepito per intero dalla madre.
Il Giudice riportava a verbale l'accordo raggiunto dalle parti.
I difensori chiedevano recepirsi l'accordo, rimettendosi la causa in decisione con rinuncia ai termini per gli scritti conclusionali.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito reciprocamente formulate.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“affidamento condiviso di entrambi i figli, con collocazione prevalente di presso il Persona_1
padre e di presso la madre;
Parte_3
le parti convengono che entrambi i minori trascorreranno a settimane alterne presso ciascun genitore una settimana due giorni e la successiva quattro giorni, escluso il lunedì;
entrambi i minori trascorreranno ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedì in Albis con l'altro, per le vacanze estive quindici giorni consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno
a carico di concordano un assegno di € 400,00 da versare entro il giorno 5 di Controparte_1
ciascun mese a per il mantenimento di , oltre rivalutazione ISTAT Parte_1 Persona_1
annuale;
a carico di concordano un assegno di € 400,00 da versare entro il giorno 5 di Parte_1
ciascun mese a per il mantenimento di oltre rivalutazione ISTAT Controparte_1 Pt_3
annuale;
a carico di ciascun genitore, il 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio come da Protocollo
d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018; entrambe le parti rinunciano alla domanda di addebito e parte resistente anche a quella di risar- cimento danni;
spese di lite compensate” Poiché i suddetti patti non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterla recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti come dalle stesse concordato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.187, parte I,
Serie sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il Giudice estensore Ill Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
prima sezione civile
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Raffaele Sdino presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti giudice
Dott.ssa Gabriella Ferrara giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23990 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] l'[...] – C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Luciani Luigi e Garzia Antonietta presso i quali elettivamente domicilia in Ercolano (NA) alla Via IV Novembre n.14
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] l'[...] - C.F.: rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. ANTONELLO POLITO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Salita Stella n.21
RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
NONCHÉ il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto pronunziarsi la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.10.2022 premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Napoli il 10.10.2011, che dalla loro unione Controparte_1
erano nati due figli: (02.12.2011) e ( 19.08.2019) che la prosecuzione Persona_1 Pt_2
della vita matrimoniale era divenuta impossibile a causa della condotta della resistente che aveva deciso di lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso la casa della anziana madre portando con sé la piccola . Il ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale Pt_2
dei coniugi per fatto addebitabile alla sig.ra per grave violazione dei doveri Controparte_1
nascenti dal matrimonio;
disporsi l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, stabilire l'abitazione prevalente dei minori presso il padre nella casa coniugale sita in
Ercolano al Vico Favorita n.8, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso la madre tenuto conto degli impegni dei minori e di quelli lavorativi della mamma;
stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli presso i nonni;
porre a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un assegno mensile per il mantenimento dei figli , comunque non inferiore ad Euro 700,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% iva e cpa nella misura di legge.
Si costituiva la resistente la quale non si opponeva alla domanda di separazione formulata dal ricorrente e nel merito chiedeva:
1.riconoscere l'Affido Condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
2. Riconoscere alla Madre l'assegno di Mantenimento per i Minori nella misura di € 800,00
(Ottocento/00) per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto, oltre il pagamento delle spese al 50% sia scolastiche, che mediche, che straordinarie in generale. 3. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
4. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla Sig.ra a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, CP_1
della somma complessiva di Euro 30.000 (TRENTAMILA/00) o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
5. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
6. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
All'udienza presidenziale del 27.01.2023 le parti comparivano personalmente e il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disciplinava gli incontri padre figli, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente un importo pari ad Euro 800,00 (400,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli oltre il 50% delle spese straordinarie ed oltre rivalutazione ISTAT e nominava il G.I..
All'udienza istruttoria del 30.05.2023 le parti comparivano personalmente e dopo ampia discussione si accordavano sulla collocazione prevalente del figlio presso il padre e Persona_1
sulla disciplina dei tempi di permanenza con la madre chiedendo un breve rinvio teso a cristallizzare un accordo anche sui profili economici della separazione.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 16.01.2025 le parti comparivano personalmente e rappresentavano di essere addivenuti ad una disciplina concordata dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori che stavano già mettendo in atto, rappresentavano altresì che l'Assegno Unico per entrambi i figli era percepito per intero dalla madre.
Il Giudice riportava a verbale l'accordo raggiunto dalle parti.
I difensori chiedevano recepirsi l'accordo, rimettendosi la causa in decisione con rinuncia ai termini per gli scritti conclusionali.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito reciprocamente formulate.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“affidamento condiviso di entrambi i figli, con collocazione prevalente di presso il Persona_1
padre e di presso la madre;
Parte_3
le parti convengono che entrambi i minori trascorreranno a settimane alterne presso ciascun genitore una settimana due giorni e la successiva quattro giorni, escluso il lunedì;
entrambi i minori trascorreranno ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro, il giorno di Pasqua con l'uno e il Lunedì in Albis con l'altro, per le vacanze estive quindici giorni consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno
a carico di concordano un assegno di € 400,00 da versare entro il giorno 5 di Controparte_1
ciascun mese a per il mantenimento di , oltre rivalutazione ISTAT Parte_1 Persona_1
annuale;
a carico di concordano un assegno di € 400,00 da versare entro il giorno 5 di Parte_1
ciascun mese a per il mantenimento di oltre rivalutazione ISTAT Controparte_1 Pt_3
annuale;
a carico di ciascun genitore, il 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio come da Protocollo
d'Intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018; entrambe le parti rinunciano alla domanda di addebito e parte resistente anche a quella di risar- cimento danni;
spese di lite compensate” Poiché i suddetti patti non sono contrari a norme imperative e sono conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterla recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti come dalle stesse concordato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.187, parte I,
Serie sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.01.2025
Il Giudice estensore Ill Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino