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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10088/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 agosto 2025 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano, Via Freguglia, 10, presso lo studio dell'Avv. Aldo Calza, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Federico Tosone, per procura allegata al ricorso introduttivo;
opponente contro elettivamente domiciliato in Padova, via degli Scrovegni, 7, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Daniel Casarotto, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso per d.i.; convenuto opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
A) accertare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità delle avversarie domande azionate in sede monitoria e/o l'intervenuta prescrizione e/o l'inesistenza e/o infondatezza dei crediti azionati nel decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto: B) revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1741/2025 del 3 luglio 2025 emesso dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 8234/2025 e notificato il giorno 4 luglio 2025 e nuovamente notificato il giorno 15 luglio 2025 e ogni altro provvedimento a esso inerente, conseguente o successivo, Parte_ dichiarando che nulla è dovuto da all'opposto essendo le pretese dell'opposto inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto e per l'effetto:
1 In via riconvenzionale: C) condannare il sig. ( , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in Padova, via E. degli Scrovegni, n. 7, presso lo studio dell'avv. Daniel Casarotto del Foro di Padova a restituire a in tutto o in parte Parte_1 le somme corrispostegli in esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto e sopra richiamato e pari a Euro 42.312,29 oltre interessi e rivalutazione dal pagamento da parte di alla data di effettiva restituzione, e Parte_1
D) condannare il sig. ( , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in Padova, via E. degli Scrovegni, n. 7, presso lo studio dell'avv. Daniel Casarotto del Foro di Padova al risarcimento del danno per lite temeraria in favore di per l'importo pari a Euro 42.312,29 ovvero per la diversa Parte_1 maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia E) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
PER IL CONVENUTO CP_1
1) rigettare l'opposizione promossa da Parte_1
2) per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via subordinata, condannare al pagamento della somma Parte_1 risultante all'esito del procedimento, maggiorata degli interessi di legge ex art. 1284, 4° co., c.c.;
4) ex artt. 88–89 c.p.c., non tenere conto e, ove ritenuto, disporre l'espunzione delle espressioni gratuitamente denigratorie contenute nel ricorso opponente, con le conseguenze di legge;
5) condannare l'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla corresponsione di una somma equitativamente determinata;
6) rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opponente;
7) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 agosto 2025, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
Rilevava la società che intendeva opporsi al d.i. che le ordinava il pagamento a della somma di € 30.275,92 lordi per TFR (€ 12.302,12 lordi) e CP_1 retribuzioni relative al 2018 (€ 17.973,80 lordi), importi asseritamente mai maturati. Parte_
riferiva di un contenzioso sorto avanti il Tribunale di Firenze a Parte_1 proposito della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, concluso con Parte_ l'ordinanza di rigetto della Cassazione del 2 maggio 2025 (doc. 11 fasc. ) in favore di (riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, CP_1 fra il 1° dicembre 2015 ed il 21 maggio 2018: v. ricorso per d.i., p. 1).
2 riferiva di avere corrisposto tutto quanto dovuto a seguito del Parte_1 precetto del 22 luglio 2021 (docc. 12 e 13 fasc. EXA;
per netti € 30.968,80). aveva poi depositato un nuovo ricorso presso il Tribunale di CP_1
Arezzo per la condanna di al pagamento dell'indennità sostitutiva Parte_1 della reintegrazione (15 mensilità). La Corte d'appello di Firenze (dopo il rigetto del Tribunale) aveva accolto la domanda e pendeva ricorso per Cassazione, con udienza fissata il 10 settembre 2025. A ciò aveva fatto seguito il ricorso per d.i. e quindi il titolo oggi opposto. riteneva che il titolo sia stato emesso: Parte_1
- in assenza di prova scritta sull'an e sul quantum;
- in assenza di buste paga relative alle somme azionate;
- in assenza di accertamento sul valore dell'imponibile retributivo sul quale calcolare il TFR e/o la retribuzione pretesa;
- in assenza di conteggi in merito alle somme azionate;
- in assenza di accertamento sulla natura retributiva delle fatture emesse dall'opposto e trasformate da quest'ultimo in buste paga;
- avendo il credito maturato la prescrizione quinquennale ex art. 2948, primo comma, nn. 4 e 5, c.c.;
- in violazione del giudicato, in quanto la domanda avrebbe dovuto formare oggetto dei due giudizi già azionati da CP_1
- in violazione del divieto di frazionamento del credito. si costituiva nella fase d'urgenza chiedendo il rigetto CP_1 dell'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà. L'opposto riteneva che le avversarie considerazioni sul suo operato fossero del tutto destituite di fondamento, già oggetto dei precedenti giudizi, oltre che irrilevanti.
Con ordinanza del 4 settembre 2025, il Tribunale sospendeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto. Si costituiva poi il convenuto per il giudizio di merito, CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del titolo esecutivo.
All'udienza del 24 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione di va accolta. Parte_1
Il decreto ingiuntivo n. 1741/2025 del 3 luglio 2025 emesso dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 8234/2025 e notificato il giorno 4 luglio 2025 ordina a il pagamento di € 30.275,92, oltre accessori e spese, titolati come Parte_1
TFR (€ 12.302,12) e come retribuzioni non corrisposte per l'anno 2018 (€ 17.973,80).
3 Ciò a seguito della riqualificazione del rapporto, originariamente inteso dalle parti come autonomo, ma poi ritenuto, a seguito di giudizio concluso con pronunzia di Cassazione, come lavoratore subordinato.
2. lamenta: Parte_1
- l'assenza di prova scritta sull'an e sul quantum;
- l'assenza di buste paga relative alle somme azionate;
- l'assenza di accertamento sul valore dell'imponibile retributivo sul quale calcolare il TFR e/o la retribuzione pretesa;
- l'assenza di conteggi in merito alle somme azionate (anche in presenza di una relazione di un consulente del lavoro);
- l'assenza di accertamento sulla natura retributiva delle fatture emesse dall'opposto e intese quali “buste paga”;
- la presenza del giudicato, in quanto le somme richieste con l'ingiunzione avrebbero dovuto formare oggetto dei due giudizi azionati da in CP_1 merito al rapporto di lavoro con Parte_1
- la prescrizione del credito;
- l'abusivo frazionamento del credito.
3. dopo il primo procedimento sull'accertamento della CP_1 sua condizione di lavoratore subordinato (in riferimento al vincolo negoziale esistito fra le parti tra il 1° dicembre 2015 ed il 21 maggio 2018), conclusa a favore dell'opposto con ordinanza di legittimità Cass. n. 11585 del 2 maggio 2025 (doc. Parte 11 fasc. EXA , ha avviato un secondo processo per la condanna della sua datrice al pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione Parte_1 Parte (il ricorso ex art. 414 c.p.c è datato 13 ottobre 2021: doc. 14 fasc. EXA , dopo Parte aver vanamente chiesto due volte il decreto ingiuntivo (doc. 14 fasc. EXA Sul ricorso ordinario si è quindi pronunziato dapprima il Tribunale di Arezzo (sent. n. 328 del 24 novembre 2021) e poi la Corte di Appello di Firenze che ha accolto le domande di Anche su questa seconda lite si è oggi pronunziata CP_1 la Cassazione con ordinanza n. 29742 dell'11 novembre 2025 (doc. 9 fasc.
), rigettando il ricorso di e confermando la sentenza CP_1 Parte_1 della Corte d'appello di Firenze che aveva condannato la società al pagamento di € 97.500,00 a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione. Il d.i. opposto avvia quindi una terza lite, con la richiesta da parte di CP_1
del TFR e delle retribuzioni dell'anno 2018.
[...]
4. rileva che il TFR trova fondamento nell'art. 2120 c.c. CP_1 ed ha natura di retribuzione differita, esigibile alla cessazione del rapporto. Le retribuzioni 2018, invece, derivano da fatture insolute relative a mensilità specifiche.
4 Rileva che, al tempo dei precedenti giudizi, la debenza di tali somme non era ancora azionabile, poiché mancava un accertamento definitivo della subordinazione, avuto solo con il provvedimento citato (Cass. n. 11585 del 2 maggio 2025) pubblicato in data 2 maggio 2025. Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in errore a sospendere la provvisoria esecutorietà del d.i., poiché il giudicato sulla subordinazione (fatto prodromo dell'azionabilità del credito) si sarebbe formato solo in data 2 maggio 2025, con la pronunzia di legittimità sopra citata. Dunque, non avrebbe mai potuto pretendere prima il CP_1 pagamento delle somme oggetto del presente procedimento.
5. Il “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, consente di derogare all'ordine logico di esame delle questioni - e quindi di tralasciare ogni altra valutazione - e di risolvere la lite nel merito. La “ragione più liquida”, nella specie di causa è quella già esaminata nell'ordinanza sospensiva del Tribunale, ossia la frammentazione abusiva del credito.
6. Come è noto, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., ss.uu. 16 febbraio 2017, n. 4090). Ricorre quindi un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente (così anche Cass., sez. un. – 19 marzo 2025, n. 7299). Le questioni relative a crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò assistito da un oggettivo interesse al frazionamento. precisa, come unico suo argomento a confutazione CP_1 dell'ordinanza sospensiva della esecutività del d.i. (che aveva fatto propri i principi sopra riportati), che il divieto di frazionamento opera solo quando i crediti, oltre a derivare dal medesimo rapporto, siano anche inscrivibili nel medesimo ambito
5 oggettivo di giudicato o fondati su identici fatti costitutivi, circostanza che non ricorrerebbe nel caso in esame, ove si fa questione di crediti (TFR e retribuzioni del 2018) autonomi, distinti e divenuti esigibili solo dopo la cessazione del rapporto e, più specificamente, dopo il giudicato formatosi sulla riqualificazione del rapporto, quindi dal 2 maggio 2025.
7. L'osservazione di è infondata. CP_1
Il TFR può essere richiesto (azionato) anche quando, dopo una sentenza di primo grado che dispone la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore esercita il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità (art. 18, L. 300/1970; art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015). Il lavoratore, come è noto, ha 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o dall'invito a riprendere servizio per chiedere l'indennità sostitutiva. E, come è parimenti noto, la richiesta determina la cessazione del rapporto di lavoro. Si noti che la stessa pronunzia di legittimità fra le parti (ordinanza n. 29742 dell'11 novembre 2025: doc. 9 fasc. ) riferisce in motivazione che “Così CP_1 come non era ovviamente necessario - per esercitare il diritto di opzione - attendere il passaggio in giudicato della sentenza che, con efficacia provvisoriamente esecutiva, ordinava la reintegrazione, evidentemente non era neanche necessario quel giudicato per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione non corrisposta da datore di lavoro, benché richiesta.” (§ n. 2.3). Cioè: il giudicato non è necessario, vista l'efficacia provvisoriamente esecutiva delle sentenze di merito, per l'esercizio del diritto di opzione come per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione e quindi neppure per il TFR e le retribuzioni arretrate, visto che la richiesta di indennità sostitutiva della reintegra determina, come detto, la cessazione del rapporto di lavoro. Ciò vuol dire che, non avendo chiesto il pagamento (e, CP_1 questione precedente dal punto di vista logico, neppure l'accertamento) delle eventuali differenze retributive e del TFR, pur essendo cessato il rapporto di lavoro Parte_ con , non avendo egli chiesto il pagamento di fatture/retribuzione né avendo formulato alcuna riserva in merito al pagamento di presunti crediti diversi da quello azionato nel precedente giudizio, ciò che rimane è una nuova (terza) causa per crediti che risultano inscrivibili nel medesimo ambito del processo precedentemente instaurato, tali da potersi certamente ritenere già in esso deducibili o rilevabili, visto che le pretese creditorie sono fondate sul medesimo fatto costitutivo.
8. va pertanto condannato, in accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale, a restituire a le somme corrisposte in Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto e pari a € 42.312,29 (doc. 42 fasc.
oltre interessi e rivalutazione dal pagamento fino alla restituzione. Parte_1
6 9. Non ricorre la responsabilità processuale aggravata di CP_1 poiché l'asserzione di formalizzate nel ricorso, secondo cui Parte_1
l'opposto avrebbe “fatto carte false”, e poi narrato circostanze inveritiere e inventato crediti tacendo della loro inesistenza e del doppio giudicato calato sulla loro inesistenza, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo che gli permettesse di incassare (e occultare all'estero) somme non dovute, sono soltanto asserite e non dimostrate, né dimostrabili in questo giudizio. Le vigorose modalità espressive di (ribadite nel corso della Parte_1 discussione orale) non paiono integrare una violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c. (che impongono il rispetto dei doveri di lealtà e probità e vietano l'uso di espressioni sconvenienti e offensive) mantenendosi all'interno di una pur vibrata difesa dell'opposta (“ricorso fondato sul nulla”; “ricorso … sorprendente e sconcertante”; “somme temerariamente azionate”; “ennesimo errore commesso… si degnava di notificare”; “Con il solito incedere farraginoso e confuso, l'opposto notificava il precetto…”), né ciò è sufficiente a determinare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di Parte_1
10. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 7.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta l'improponibilità delle domande azionate da in sede CP_1 monitoria;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1741/2025 del 3 luglio 2025 emesso dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 8234/2025 e notificato il giorno 4 luglio 2025 e nuovamente notificato il giorno 15 luglio 2025 dichiarando che nulla è dovuto da all'opposto; Parte_1
3) condanna il sig. a restituire a le somme CP_1 Parte_1 corrispostegli in esecuzione del decreto ingiuntivo pari a € 42.312,29 oltre interessi e rivalutazione dal pagamento da parte di alla data di effettiva Parte_1 restituzione;
4) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 7.500,00, oltre Parte_1 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 24 novembre 2025.
7 Il giudice Dott. Giorgio Mariani
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 8 agosto 2025 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Milano, Via Freguglia, 10, presso lo studio dell'Avv. Aldo Calza, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Federico Tosone, per procura allegata al ricorso introduttivo;
opponente contro elettivamente domiciliato in Padova, via degli Scrovegni, 7, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Daniel Casarotto, che lo rappresenta e difende, per procura allegata al ricorso per d.i.; convenuto opposto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
A) accertare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità delle avversarie domande azionate in sede monitoria e/o l'intervenuta prescrizione e/o l'inesistenza e/o infondatezza dei crediti azionati nel decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto: B) revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1741/2025 del 3 luglio 2025 emesso dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 8234/2025 e notificato il giorno 4 luglio 2025 e nuovamente notificato il giorno 15 luglio 2025 e ogni altro provvedimento a esso inerente, conseguente o successivo, Parte_ dichiarando che nulla è dovuto da all'opposto essendo le pretese dell'opposto inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto e per l'effetto:
1 In via riconvenzionale: C) condannare il sig. ( , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in Padova, via E. degli Scrovegni, n. 7, presso lo studio dell'avv. Daniel Casarotto del Foro di Padova a restituire a in tutto o in parte Parte_1 le somme corrispostegli in esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto e sopra richiamato e pari a Euro 42.312,29 oltre interessi e rivalutazione dal pagamento da parte di alla data di effettiva restituzione, e Parte_1
D) condannare il sig. ( , elettivamente CP_1 C.F._1 domiciliato in Padova, via E. degli Scrovegni, n. 7, presso lo studio dell'avv. Daniel Casarotto del Foro di Padova al risarcimento del danno per lite temeraria in favore di per l'importo pari a Euro 42.312,29 ovvero per la diversa Parte_1 maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia E) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
PER IL CONVENUTO CP_1
1) rigettare l'opposizione promossa da Parte_1
2) per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) in via subordinata, condannare al pagamento della somma Parte_1 risultante all'esito del procedimento, maggiorata degli interessi di legge ex art. 1284, 4° co., c.c.;
4) ex artt. 88–89 c.p.c., non tenere conto e, ove ritenuto, disporre l'espunzione delle espressioni gratuitamente denigratorie contenute nel ricorso opponente, con le conseguenze di legge;
5) condannare l'opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla corresponsione di una somma equitativamente determinata;
6) rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. dell'opponente;
7) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 8 agosto 2025, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
Rilevava la società che intendeva opporsi al d.i. che le ordinava il pagamento a della somma di € 30.275,92 lordi per TFR (€ 12.302,12 lordi) e CP_1 retribuzioni relative al 2018 (€ 17.973,80 lordi), importi asseritamente mai maturati. Parte_
riferiva di un contenzioso sorto avanti il Tribunale di Firenze a Parte_1 proposito della qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, concluso con Parte_ l'ordinanza di rigetto della Cassazione del 2 maggio 2025 (doc. 11 fasc. ) in favore di (riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, CP_1 fra il 1° dicembre 2015 ed il 21 maggio 2018: v. ricorso per d.i., p. 1).
2 riferiva di avere corrisposto tutto quanto dovuto a seguito del Parte_1 precetto del 22 luglio 2021 (docc. 12 e 13 fasc. EXA;
per netti € 30.968,80). aveva poi depositato un nuovo ricorso presso il Tribunale di CP_1
Arezzo per la condanna di al pagamento dell'indennità sostitutiva Parte_1 della reintegrazione (15 mensilità). La Corte d'appello di Firenze (dopo il rigetto del Tribunale) aveva accolto la domanda e pendeva ricorso per Cassazione, con udienza fissata il 10 settembre 2025. A ciò aveva fatto seguito il ricorso per d.i. e quindi il titolo oggi opposto. riteneva che il titolo sia stato emesso: Parte_1
- in assenza di prova scritta sull'an e sul quantum;
- in assenza di buste paga relative alle somme azionate;
- in assenza di accertamento sul valore dell'imponibile retributivo sul quale calcolare il TFR e/o la retribuzione pretesa;
- in assenza di conteggi in merito alle somme azionate;
- in assenza di accertamento sulla natura retributiva delle fatture emesse dall'opposto e trasformate da quest'ultimo in buste paga;
- avendo il credito maturato la prescrizione quinquennale ex art. 2948, primo comma, nn. 4 e 5, c.c.;
- in violazione del giudicato, in quanto la domanda avrebbe dovuto formare oggetto dei due giudizi già azionati da CP_1
- in violazione del divieto di frazionamento del credito. si costituiva nella fase d'urgenza chiedendo il rigetto CP_1 dell'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà. L'opposto riteneva che le avversarie considerazioni sul suo operato fossero del tutto destituite di fondamento, già oggetto dei precedenti giudizi, oltre che irrilevanti.
Con ordinanza del 4 settembre 2025, il Tribunale sospendeva la provvisoria esecutività del d.i. opposto. Si costituiva poi il convenuto per il giudizio di merito, CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del titolo esecutivo.
All'udienza del 24 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione di va accolta. Parte_1
Il decreto ingiuntivo n. 1741/2025 del 3 luglio 2025 emesso dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 8234/2025 e notificato il giorno 4 luglio 2025 ordina a il pagamento di € 30.275,92, oltre accessori e spese, titolati come Parte_1
TFR (€ 12.302,12) e come retribuzioni non corrisposte per l'anno 2018 (€ 17.973,80).
3 Ciò a seguito della riqualificazione del rapporto, originariamente inteso dalle parti come autonomo, ma poi ritenuto, a seguito di giudizio concluso con pronunzia di Cassazione, come lavoratore subordinato.
2. lamenta: Parte_1
- l'assenza di prova scritta sull'an e sul quantum;
- l'assenza di buste paga relative alle somme azionate;
- l'assenza di accertamento sul valore dell'imponibile retributivo sul quale calcolare il TFR e/o la retribuzione pretesa;
- l'assenza di conteggi in merito alle somme azionate (anche in presenza di una relazione di un consulente del lavoro);
- l'assenza di accertamento sulla natura retributiva delle fatture emesse dall'opposto e intese quali “buste paga”;
- la presenza del giudicato, in quanto le somme richieste con l'ingiunzione avrebbero dovuto formare oggetto dei due giudizi azionati da in CP_1 merito al rapporto di lavoro con Parte_1
- la prescrizione del credito;
- l'abusivo frazionamento del credito.
3. dopo il primo procedimento sull'accertamento della CP_1 sua condizione di lavoratore subordinato (in riferimento al vincolo negoziale esistito fra le parti tra il 1° dicembre 2015 ed il 21 maggio 2018), conclusa a favore dell'opposto con ordinanza di legittimità Cass. n. 11585 del 2 maggio 2025 (doc. Parte 11 fasc. EXA , ha avviato un secondo processo per la condanna della sua datrice al pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione Parte_1 Parte (il ricorso ex art. 414 c.p.c è datato 13 ottobre 2021: doc. 14 fasc. EXA , dopo Parte aver vanamente chiesto due volte il decreto ingiuntivo (doc. 14 fasc. EXA Sul ricorso ordinario si è quindi pronunziato dapprima il Tribunale di Arezzo (sent. n. 328 del 24 novembre 2021) e poi la Corte di Appello di Firenze che ha accolto le domande di Anche su questa seconda lite si è oggi pronunziata CP_1 la Cassazione con ordinanza n. 29742 dell'11 novembre 2025 (doc. 9 fasc.
), rigettando il ricorso di e confermando la sentenza CP_1 Parte_1 della Corte d'appello di Firenze che aveva condannato la società al pagamento di € 97.500,00 a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione. Il d.i. opposto avvia quindi una terza lite, con la richiesta da parte di CP_1
del TFR e delle retribuzioni dell'anno 2018.
[...]
4. rileva che il TFR trova fondamento nell'art. 2120 c.c. CP_1 ed ha natura di retribuzione differita, esigibile alla cessazione del rapporto. Le retribuzioni 2018, invece, derivano da fatture insolute relative a mensilità specifiche.
4 Rileva che, al tempo dei precedenti giudizi, la debenza di tali somme non era ancora azionabile, poiché mancava un accertamento definitivo della subordinazione, avuto solo con il provvedimento citato (Cass. n. 11585 del 2 maggio 2025) pubblicato in data 2 maggio 2025. Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in errore a sospendere la provvisoria esecutorietà del d.i., poiché il giudicato sulla subordinazione (fatto prodromo dell'azionabilità del credito) si sarebbe formato solo in data 2 maggio 2025, con la pronunzia di legittimità sopra citata. Dunque, non avrebbe mai potuto pretendere prima il CP_1 pagamento delle somme oggetto del presente procedimento.
5. Il “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, consente di derogare all'ordine logico di esame delle questioni - e quindi di tralasciare ogni altra valutazione - e di risolvere la lite nel merito. La “ragione più liquida”, nella specie di causa è quella già esaminata nell'ordinanza sospensiva del Tribunale, ossia la frammentazione abusiva del credito.
6. Come è noto, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., ss.uu. 16 febbraio 2017, n. 4090). Ricorre quindi un principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente (così anche Cass., sez. un. – 19 marzo 2025, n. 7299). Le questioni relative a crediti che risultino inscrivibili nel medesimo ambito di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili - nonché, in ogni caso, le pretese creditorie fondate sul medesimo fatto costitutivo - possono ritenersi proponibili separatamente, ma solo se l'attore risulti in ciò assistito da un oggettivo interesse al frazionamento. precisa, come unico suo argomento a confutazione CP_1 dell'ordinanza sospensiva della esecutività del d.i. (che aveva fatto propri i principi sopra riportati), che il divieto di frazionamento opera solo quando i crediti, oltre a derivare dal medesimo rapporto, siano anche inscrivibili nel medesimo ambito
5 oggettivo di giudicato o fondati su identici fatti costitutivi, circostanza che non ricorrerebbe nel caso in esame, ove si fa questione di crediti (TFR e retribuzioni del 2018) autonomi, distinti e divenuti esigibili solo dopo la cessazione del rapporto e, più specificamente, dopo il giudicato formatosi sulla riqualificazione del rapporto, quindi dal 2 maggio 2025.
7. L'osservazione di è infondata. CP_1
Il TFR può essere richiesto (azionato) anche quando, dopo una sentenza di primo grado che dispone la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore esercita il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità (art. 18, L. 300/1970; art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015). Il lavoratore, come è noto, ha 30 giorni dalla comunicazione della sentenza o dall'invito a riprendere servizio per chiedere l'indennità sostitutiva. E, come è parimenti noto, la richiesta determina la cessazione del rapporto di lavoro. Si noti che la stessa pronunzia di legittimità fra le parti (ordinanza n. 29742 dell'11 novembre 2025: doc. 9 fasc. ) riferisce in motivazione che “Così CP_1 come non era ovviamente necessario - per esercitare il diritto di opzione - attendere il passaggio in giudicato della sentenza che, con efficacia provvisoriamente esecutiva, ordinava la reintegrazione, evidentemente non era neanche necessario quel giudicato per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione non corrisposta da datore di lavoro, benché richiesta.” (§ n. 2.3). Cioè: il giudicato non è necessario, vista l'efficacia provvisoriamente esecutiva delle sentenze di merito, per l'esercizio del diritto di opzione come per il pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione e quindi neppure per il TFR e le retribuzioni arretrate, visto che la richiesta di indennità sostitutiva della reintegra determina, come detto, la cessazione del rapporto di lavoro. Ciò vuol dire che, non avendo chiesto il pagamento (e, CP_1 questione precedente dal punto di vista logico, neppure l'accertamento) delle eventuali differenze retributive e del TFR, pur essendo cessato il rapporto di lavoro Parte_ con , non avendo egli chiesto il pagamento di fatture/retribuzione né avendo formulato alcuna riserva in merito al pagamento di presunti crediti diversi da quello azionato nel precedente giudizio, ciò che rimane è una nuova (terza) causa per crediti che risultano inscrivibili nel medesimo ambito del processo precedentemente instaurato, tali da potersi certamente ritenere già in esso deducibili o rilevabili, visto che le pretese creditorie sono fondate sul medesimo fatto costitutivo.
8. va pertanto condannato, in accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale, a restituire a le somme corrisposte in Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto e pari a € 42.312,29 (doc. 42 fasc.
oltre interessi e rivalutazione dal pagamento fino alla restituzione. Parte_1
6 9. Non ricorre la responsabilità processuale aggravata di CP_1 poiché l'asserzione di formalizzate nel ricorso, secondo cui Parte_1
l'opposto avrebbe “fatto carte false”, e poi narrato circostanze inveritiere e inventato crediti tacendo della loro inesistenza e del doppio giudicato calato sulla loro inesistenza, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo che gli permettesse di incassare (e occultare all'estero) somme non dovute, sono soltanto asserite e non dimostrate, né dimostrabili in questo giudizio. Le vigorose modalità espressive di (ribadite nel corso della Parte_1 discussione orale) non paiono integrare una violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c. (che impongono il rispetto dei doveri di lealtà e probità e vietano l'uso di espressioni sconvenienti e offensive) mantenendosi all'interno di una pur vibrata difesa dell'opposta (“ricorso fondato sul nulla”; “ricorso … sorprendente e sconcertante”; “somme temerariamente azionate”; “ennesimo errore commesso… si degnava di notificare”; “Con il solito incedere farraginoso e confuso, l'opposto notificava il precetto…”), né ciò è sufficiente a determinare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di Parte_1
10. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 7.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta l'improponibilità delle domande azionate da in sede CP_1 monitoria;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1741/2025 del 3 luglio 2025 emesso dal Tribunale di Milano nel giudizio R.G. 8234/2025 e notificato il giorno 4 luglio 2025 e nuovamente notificato il giorno 15 luglio 2025 dichiarando che nulla è dovuto da all'opposto; Parte_1
3) condanna il sig. a restituire a le somme CP_1 Parte_1 corrispostegli in esecuzione del decreto ingiuntivo pari a € 42.312,29 oltre interessi e rivalutazione dal pagamento da parte di alla data di effettiva Parte_1 restituzione;
4) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 7.500,00, oltre Parte_1 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 24 novembre 2025.
7 Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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