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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/07/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia composto dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte di Appello
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 621 del ruolo generale dell'anno 2024- VG
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Picecchi in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria Polito e Giuseppina Caliendo in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
1 APPELLATO
NONCHE'
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Isabela Giubelan in virtù di mandato in calce alla comparsa di intervento
INTERVENUTA
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
2926/2024 pubblicata il 04/06/2024 (Separazione giudiziale)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate in sostituzione dell'udienza di discussione del 22/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2026/2024 pubblicata il 04/06/2024 il Tribunale di Salerno,
definitivamente pronunciando sul ricorso per separazione giudiziale proposto da
[...]
nei confronti di , così provvedeva:”- Dichiara la Pt_1 Controparte_1
separazione personale di [nata il [...] in Honduras a [...]_1
Oro (CF. )] e [nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(CF. )]; - dichiara inammissibile la domanda risarcitoria C.F._2
proposta dal resistente;
- rigetta le domande di addebito proposte da entrambe le parti;
- dispone l'affido congiunto ad entrambi i genitori della minore Controparte_2
(nata in data [...]), attualmente collocata presso una comunità terapeutica in
[...]
forza del provvedimento emesso in data 2.10.2023 dal Tribunale dei minorenni di
Salerno; - dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto della
figlia nei periodi di permanenza presso di sé; - dispone che le spese straordinarie
contratte nell'interesse della figlia siano divise tra i genitori nella misura del 50%
2 ciascuno purché previamente concordate o documentate ed urgenti;
- rigetta entrambe
le domande di assegnazione della casa familiare;
- spese compensate.”
2. Con ricorso depositato il 24/06/2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
dinanzi a questa Corte al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti richieste:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, riformare parzialmente la sentenza e così
provvedere:1) riconoscere e determinare l'assegno di mantenimento della minore da
versare da parte del Sig. alla Sig.ra per i motivi su esposti Controparte_1 Pt_1
nella somma di €. 200,00 o nella diversa somma che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà
opportuno; 2) disporre l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra dove vivrà Pt_1
unitamente alla figlia minore;
3) con vittoria di spese, diritti Controparte_2
ed onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , che ha resistito ai motivi Controparte_1
di gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “l'Ill.ma Corte Adita voglia: rigettare
l'atto di appello così come proposto da controparte;
assegnare la casa sita in Salerno
al Viale Verdi n.12 al stante il suo ineludibile diritto di abitazione;
Controparte_1
confermare nel resto la sentenza n.2926/2024 emessa dal Tribunale di Salerno in data 3
giugno 2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Nelle more è intervenuta in giudizio divenuta Controparte_2
maggiorenne, che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc. ma Corte di
Appello adita così provvedere: 1) disporre un assegno di mantenimento diretto di €.
200,00 mensili alla figlia ed a carico del padre Controparte_2 CP_1
o nella somma che il Giudicante riterrà congrua da aggiornare secondo indici
[...]
Istat oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori;
2) disporre
l'assegnazione della casa familiare sita in Salerno al viale Verdi n. 12 alla madre
dove abiterà unitamente alla figlia;
3) con vittoria di spese, diritti ed Parte_1
onorari di causa”.
3 3. Fissata la discussione per l'udienza del 22/05/2025, la stessa è stata poi sostituita con il deposito di note scritte. Con ordinanza del 12/06/2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. ha impugnato la sentenza articolando due motivi di gravame: Parte_1
con il primo motivo lamenta che il Tribunale non aveva considerato che dalle risultanze di causa e dalle dichiarazioni rese dalla minore al Tribunale per i minorenni,
era emerso che la figlia dal mese di giugno 2023 viveva ormai stabilmente con la madre, che costituiva il suo unico punto di riferimento stante l'assenza del padre con il quale da alcuni anni non aveva alcun rapporto, e che queste circostanze erano state confermate con la sentenza n. 79/2024 con la quale il TM aveva archiviato il procedimento stabilendo che la minore fosse collocata in Comunità solo in caso di criticità con la madre;
con il secondo motivo ha contestato la previsione del mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori, facendo all'uopo rilevare che, in assenza di rapporti con la figlia, il padre, di fatto, non provvedeva al versamento di alcuna somma.
5. EL ZZ , intervenendo in giudizio, ha evidenziato la sua Controparte_2
condizione di nullatenente ed ha fatto propria la richiesta di mantenimento avanzata dalla madre, chiedendo il versamento diretto dell'assegno in suo favore.
5. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la richiesta dell'appellato diretta
ad ottenere la declaratoria del suo diritto di abitazione nella casa familiare sul
presupposto che esso fosse stato previsto nell'atto di donazione dell'immobile alla
figlia ( atto, peraltro, non prodotto in giudizio).
Ed infatti, il aveva l'onere di proporre appello incidentale al fine di ottenere la CP_1
riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la sua domanda.
4 Per la previsione dell'art. 473 bis.32 cpc, l'appello incidentale doveva essere proposto dall'appellato nella comparsa di costituzione da depositare almeno trenta giorni prima dell'udienza, che nella specie era stata fissata per il giorno 23/01/2025.
La costituzione con comparsa depositata in data 24/12/2024 è tardiva perché avvenuta il
31° giorno ( il termine va infatti calcolato a ritroso. Il giorno dell'udienza assume il valore di momento iniziale – dies a quo – e resta fuori dal periodo utile, mentre il 30°
giorno costituisce il momento terminale – dies ad quem – e va computato ).
6. L'appello di e la domanda avanzata dalla interventrice Parte_1 [...]
vanno invece accolti. Controparte_2
6.1. L'impugnazione della , che in conseguenza dell'intervento in giudizio della Pt_1
figlia, divenuta maggiorenne, deve esaminarsi limitatamente alla domanda di assegnazione della casa familiare, è fondata.
Ed infatti, la circostanza che la figlia viva stabilmente con la madre dal 2023 in quella che fu la casa coniugale, oltre che dalla relazione dei servizi sociali del novembre 2023
e dalla successiva relazione del 04/04/2024, in cui, tra l'altro, si dava atto della difficoltà di reperire una comunità che potesse accogliere la minore, risulta pure dalla relazione della curatrice speciale di quest'ultima, avv. Monica Coscioni, in data
26/04/2024, di cui il Giudice di primo grado non ha tenuto conto al fine di valutare la domanda di assegnazione della casa.
Va comunque rilevato che, subito dopo la rimessione della causa in decisione, il TM il
13/06/2024 ha emesso la sentenza n. 79/2024 con la quale ha disposto l'archiviazione del procedimento disponendo che l'inserimento della minore in Comunità fosse subordinato all'emersione di 'criticità' con la figura materna, e che, successivamente,
questa Corte di Appello, sezione minorenni, con sentenza n. 7/2025 del 06/03/2025,
rilevato che dagli atti risultava che la ragazza aveva dato buona prova di recupero personale comprendendo gli errori del passato ed esprimendo una volontà di ripresa
5 della scuola ed un interesse al lavoro, dando atto dell'esito negativo dei risultati tossicologici da dipendenza dalla droga, e ritenendola capace di autodeterminazione benché sottoposta al presidio dei servizi sociali, ha confermato l'archiviazione altresì
revocando le misure imposte con la sentenza di primo grado a Controparte_2
e a ritenendole generiche in relazione al progetto di recupero da
[...] Parte_1
attuare e non sostenute da un riscontro di fatto.
La casa familiare, che l'appellato afferma essere di proprietà della figlia e dove la medesima vive con la madre, va pertanto assegnata a quest'ultima, con la quale la ragazza ha espresso la volontà di continuare a vivere dichiarando di aver ripreso con lei
“un rapporto sereno e armonioso” laddove invece “con il padre non ha più rapporti da
circa 1 anno” ( cfr. comparsa di intervento).
6.2. La domanda di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento proposta da
è fondata e va accolta. Controparte_2
Sul punto va rilevato che la condizione di non autosufficienza economica della figlia ed il suo diritto al mantenimento non sono stati mai contestati dall'appellato, il quale si
è limitato ad una generica contestazione dell'avverso dedotto di non avere da tempo alcun rapporto con la figlia e di conseguenza di non provvedere al suo mantenimento,
ha eccepito la calunniosità delle avverse affermazioni che gli attribuivano una patologia psichiatrica, ha riferito di avere sempre desiderato di occuparsi della figlia, di volerla frequentare, di essere “sempre stato presente nella sua vita, disponibile a sostenerla ed
aiutarla in qualunque momento”( cfr. comparsa di costituzione in appello), ma, per quel che rileva in questa sede, non ha poi né dimostrato di aver cercato di recuperare la relazione e la frequentazione con né, soprattutto, di aver provveduto a Controparte_2
corrisponderle alcunché a titolo di mantenimento.
Ne consegue che la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 può essere accolta.
6
7. La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata e per l'effetto:
la casa familiare sita in Salerno, al viale Verdi n. 12/2 è assegnata a Parte_1
in quanto convivente con la figlia;
va riconosciuto in favore di un assegno di Controparte_2
mantenimento a carico del padre dell'importo di € 200,00 mensili, che CP_1
dovrà corrispondere direttamente alla figlia a mezzo di bonifico entro il
[...]
giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento annuale in base agli indici istat;
resta confermato che dovrà corrispondere a il Controparte_1 Persona_1
50% delle spese straordinarie che la medesima sopporterà per la figlia, previo
accordo tra i genitori e successiva documentazione degli esborsi.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il criterio, dettato da Cass. n. 14365/2024 a proposito dell'assegno di divorzio ma applicabile anche in caso di separazione, per cui “le spese di lite relative alla domanda
per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente
alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie
di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13,
comma 1, c.p.c.”.
Ne consegue che, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022 e tenuto conto che il valore della causa è pari ad €
4.800,00 ( € 200,00 x 24 mesi ), va fatto riferimento allo scaglione da € 1.101,00 a €
5.200,00.
Gli importi a titolo di compenso vanno liquidati nei minimi, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto, e per le fasi effettivamente trattate ( studio,
introduttiva e decisionale).
Essendo e ammesse al Patrocinio statale, le Parte_1 Controparte_2
spese liquidate in loro favore vanno corrisposte in favore dell'Erario.
7
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il
24/06/2024 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento autonomo di avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Salerno n. 2926/2024 pubblicata il 04/06/2024, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e la domanda proposta dall'interventrice e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, a) riconosce in favore di Controparte_2
e a carico di un assegno di mantenimento nella misura di €
[...] Controparte_1
200,00, da versare mediante bonifico entro il giorno 5 di ogni mese e con aggiornamento annuale ed automatico in base agli indici Istat;
b) assegna a
[...]
la casa familiare sita in Salerno, al Viale Verdi n. 12/2; Pt_1
2) CONFERMA il resto;
3) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
favore di e di per questo grado in € 962,00 Parte_1 Controparte_2
ciascuna, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap. PONE il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi
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