TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 08/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 233 / 2023 promossa da:
C.F ), nato in [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Biella (BI), via Felice Coppa n. 41, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mutti, con elezione di domicilio in Biella (BI), via Palazzo di Giustizia n. 22; contro
(C.F. ), ditta individuale, corrente in Occhieppo Superiore CP_1 CodiceFiscale_2
(BI), via Solata n. 19/A; non costituito
Oggetto: ANF
Conclusioni: per il ricorrente
- previa ogni opportuna declaratoria, dichiararsi tenuto e condannarsi a corrispondere in CP_1 favore di parte ricorrente a titolo di ANF la somma di € 15.615,21, o di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA, IVA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. per il resistente
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 18 aprile 2023 rappresentava di aver lavorato per l'impresa Parte_1 individuale di Valter Mosca dal 14 ottobre 2009 al 31 luglio 2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e con qualifica e inquadramento di operaio qualificato, livello E, CCNL
Legno Artigianato;
di essere coniugato con nata in [...] il [...] e di avere Per_1 CP_2 tre figli, nata a [...] il [...], nato a [...] il 21 novembre Persona_2 Persona_3
pagina 1 di 3 2012, e nato a [...] il [...]; di aver presentato domanda di corresponsione Persona_4 degli ANF (assegni per il nucleo familiare) ma di non aver ricevuto detti emolumenti dal datore di lavoro nel periodo luglio 2012 – luglio 2017. Dopo numerosi infruttuosi solleciti tramite la propria associazione sindacale, chiedeva al Tribunale che l'ex datore di lavoro fosse condannato al versamento in suo favore degli ANF non ancora corrisposti. non si costituiva nel procedimento e la giudice, CP_1 constatata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. La causa veniva istruita documentalmente e mediante esperimento di interrogatorio formale della parte contumace. All'udienza dell'8 aprile 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si riservava per la deliberazione della decisione.
Diritto
Il D. L. 69/1988, art. 2, convertito in l. 153/1988, ha introdotto gli ANF (assegni per il nucleo familiare), emolumenti spettanti ai lavoratori dipendenti su base mensile in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo dello stesso. La prestazione è erogata dall' , ma viene CP_3 anticipata dal datore di lavoro in busta paga. Nel periodo oggetto di causa la relativa domanda doveva essere compilata dal lavoratore su un modulo cartaceo denominato “SR16” e consegnata al datore di lavoro per il successivo inoltro all' . CP_3
Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato l'intercorso rapporto di lavoro con il resistente (doc. 1, modulo recesso) e la composizione del proprio nucleo familiare al momento dei fatti di causa (doc. 2, dichiarazione sostitutiva di certificazione); ha inoltre dimostrato di non aver percepito gli ANF in busta paga nel periodo luglio 2012 – luglio 2017 (doc. 4, buste paga); deve infine ritenersi provato che il ricorrente ha consegnato al resistente le domande di ANF relative a detto periodo: tali domande risultano versate in atti e riportano una firma per ricevuta del datore di lavoro (doc. 3, moduli SR 16), inoltre, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato: “probabilmente il sig. mi aveva CP_1 Pt_1 consegnato nel luglio 2016/17 le domande per ANF relativamente ai periodi 2012/13, 2013/14, 2014/15,
2015/16 e 2016/17” (verbale udienza 4 aprile 2024). Risulta accertato il diritto di a ricevere dall'ex datore di lavoro gli Parte_1 CP_1
ANF relativi al periodo luglio 2012 – luglio 2017.
Tenuto conto del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso (doc.
5, CUD) detti assegni ai sensi delle tabelle applicabili ratione temporis si quantificano in CP_3 complessivi € 15.615,21, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. dovrà pertanto corrispondere detto importo ad a titolo di ANF CP_1 Parte_1 maturati ma non versati in costanza di rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su dette somme dovranno calcolarsi gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, le spese di lite si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. dovrà rifondere dette spese ad Infine, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si CP_1 Parte_1 dispone la distrazione di dette spese in favore del procuratore.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, condanna la ditta individuale in persona del titolare, a corrispondere ad gli assegni per il nucleo CP_1 Parte_1 familiare relativi al periodo luglio 2012 – luglio 2017, per il complessivo importo di € 15.615,21, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a corrispondergli le spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore. pagina 2 di 3 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 8 aprile 2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 233 / 2023 promossa da:
C.F ), nato in [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Biella (BI), via Felice Coppa n. 41, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mutti, con elezione di domicilio in Biella (BI), via Palazzo di Giustizia n. 22; contro
(C.F. ), ditta individuale, corrente in Occhieppo Superiore CP_1 CodiceFiscale_2
(BI), via Solata n. 19/A; non costituito
Oggetto: ANF
Conclusioni: per il ricorrente
- previa ogni opportuna declaratoria, dichiararsi tenuto e condannarsi a corrispondere in CP_1 favore di parte ricorrente a titolo di ANF la somma di € 15.615,21, o di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA, IVA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. per il resistente
--- sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso del 18 aprile 2023 rappresentava di aver lavorato per l'impresa Parte_1 individuale di Valter Mosca dal 14 ottobre 2009 al 31 luglio 2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e con qualifica e inquadramento di operaio qualificato, livello E, CCNL
Legno Artigianato;
di essere coniugato con nata in [...] il [...] e di avere Per_1 CP_2 tre figli, nata a [...] il [...], nato a [...] il 21 novembre Persona_2 Persona_3
pagina 1 di 3 2012, e nato a [...] il [...]; di aver presentato domanda di corresponsione Persona_4 degli ANF (assegni per il nucleo familiare) ma di non aver ricevuto detti emolumenti dal datore di lavoro nel periodo luglio 2012 – luglio 2017. Dopo numerosi infruttuosi solleciti tramite la propria associazione sindacale, chiedeva al Tribunale che l'ex datore di lavoro fosse condannato al versamento in suo favore degli ANF non ancora corrisposti. non si costituiva nel procedimento e la giudice, CP_1 constatata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia. La causa veniva istruita documentalmente e mediante esperimento di interrogatorio formale della parte contumace. All'udienza dell'8 aprile 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si riservava per la deliberazione della decisione.
Diritto
Il D. L. 69/1988, art. 2, convertito in l. 153/1988, ha introdotto gli ANF (assegni per il nucleo familiare), emolumenti spettanti ai lavoratori dipendenti su base mensile in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo dello stesso. La prestazione è erogata dall' , ma viene CP_3 anticipata dal datore di lavoro in busta paga. Nel periodo oggetto di causa la relativa domanda doveva essere compilata dal lavoratore su un modulo cartaceo denominato “SR16” e consegnata al datore di lavoro per il successivo inoltro all' . CP_3
Nel caso in esame, il ricorrente ha dimostrato l'intercorso rapporto di lavoro con il resistente (doc. 1, modulo recesso) e la composizione del proprio nucleo familiare al momento dei fatti di causa (doc. 2, dichiarazione sostitutiva di certificazione); ha inoltre dimostrato di non aver percepito gli ANF in busta paga nel periodo luglio 2012 – luglio 2017 (doc. 4, buste paga); deve infine ritenersi provato che il ricorrente ha consegnato al resistente le domande di ANF relative a detto periodo: tali domande risultano versate in atti e riportano una firma per ricevuta del datore di lavoro (doc. 3, moduli SR 16), inoltre, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato: “probabilmente il sig. mi aveva CP_1 Pt_1 consegnato nel luglio 2016/17 le domande per ANF relativamente ai periodi 2012/13, 2013/14, 2014/15,
2015/16 e 2016/17” (verbale udienza 4 aprile 2024). Risulta accertato il diritto di a ricevere dall'ex datore di lavoro gli Parte_1 CP_1
ANF relativi al periodo luglio 2012 – luglio 2017.
Tenuto conto del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso (doc.
5, CUD) detti assegni ai sensi delle tabelle applicabili ratione temporis si quantificano in CP_3 complessivi € 15.615,21, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. dovrà pertanto corrispondere detto importo ad a titolo di ANF CP_1 Parte_1 maturati ma non versati in costanza di rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. su dette somme dovranno calcolarsi gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della natura, del valore e della complessità della causa, le spese di lite si liquidano in € 3.500,00 oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. dovrà rifondere dette spese ad Infine, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. si CP_1 Parte_1 dispone la distrazione di dette spese in favore del procuratore.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, condanna la ditta individuale in persona del titolare, a corrispondere ad gli assegni per il nucleo CP_1 Parte_1 familiare relativi al periodo luglio 2012 – luglio 2017, per il complessivo importo di € 15.615,21, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a corrispondergli le spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore. pagina 2 di 3 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 8 aprile 2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3