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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 22821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22821 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Francesca Quaranta presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Francesca Quaranta presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, e Parte_1 Controparte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in CO (NA) in data 01.10.2014, optando per il regime della comunione dei beni (atto n. 143, p. II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2014); che dalla loro unione non erano nati figli;
che da considerevole tempo era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale, in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale RG 22821/2024
e spirituale;
pertanto chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in CO (NA) il 01.10.2014.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art 127 ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
I coniugi hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
b) La dimora coniugale – in locazione - ubicata nel Comune di Casaluce (Ce) alla via Ugo La Malfa
n. 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata e rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra , provvedendo il sig. a Controparte_1 Parte_1
liberarla dai suoi effetti personali in tempi ragionevoli (uno a tre mesi) decorrenti dal provvedimento di omologa della separazione.
c) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti non vantando alcuna pretesta reciproca a titolo di mantenimento.
d) I coniugi dichiarano che non vi sono beni immobili e/o mobili registrati in comproprietà e di aver pacificamente provveduto alle divisioni di beni e suppellettili, non vantando altro a ricevere.
e) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto non vi è null'altro a pretendere”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. RG 22821/2024
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14/10/1978, e nata a [...] il [...], (atto n. 143, p. II, s. A, Controparte_1
Reg. Atti di Matrimonio Anno 2014);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. ssa Valeria Rosetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22821 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
[...]
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Francesca Quaranta presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Francesca Quaranta presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, e Parte_1 Controparte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in CO (NA) in data 01.10.2014, optando per il regime della comunione dei beni (atto n. 143, p. II, s. A, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2014); che dalla loro unione non erano nati figli;
che da considerevole tempo era venuta meno l'unione affettiva e sentimentale, in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale RG 22821/2024
e spirituale;
pertanto chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in CO (NA) il 01.10.2014.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda separativa giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art 127 ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
I coniugi hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno proposto anche domanda divorzile e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti hanno definito i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge.
b) La dimora coniugale – in locazione - ubicata nel Comune di Casaluce (Ce) alla via Ugo La Malfa
n. 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata e rimarrà nella disponibilità esclusiva della sig.ra , provvedendo il sig. a Controparte_1 Parte_1
liberarla dai suoi effetti personali in tempi ragionevoli (uno a tre mesi) decorrenti dal provvedimento di omologa della separazione.
c) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti non vantando alcuna pretesta reciproca a titolo di mantenimento.
d) I coniugi dichiarano che non vi sono beni immobili e/o mobili registrati in comproprietà e di aver pacificamente provveduto alle divisioni di beni e suppellettili, non vantando altro a ricevere.
e) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto non vi è null'altro a pretendere”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione. RG 22821/2024
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art 473 bis 49 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
14/10/1978, e nata a [...] il [...], (atto n. 143, p. II, s. A, Controparte_1
Reg. Atti di Matrimonio Anno 2014);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. ssa Valeria Rosetti