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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12704/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 04/06/2025
TRA
( ) con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
BACCELLIERI ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
– PARTE RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver Parte_1
contratto matrimonio a Tirana (Albania) in data 20/08/2003 con
, parte resistente, unione dalla quale non Controparte_1
sono nati figli. Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis per incompatibilità caratteriale. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi. Con vittoria di spese e competenze.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” –
Quest'ultima non si è costituita in giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – All'udienza del 04/06/2025, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n.
7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass.
Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n.
8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la parte ricorrente e la parte resistente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che la parte resistente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 04/06/2025, alle quali la parte ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusionali) da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R.
n. 115/2002, essendo stata ammessa la parte ricorrente vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 02/12/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_1
, nato in [...] in data [...]
[...]
(matrimonio celebrato a Tirana (Albania) in data 20/08/2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bitritto
(BA) al n. 26, parte II, serie C, anno 2003);
3. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale del 04/06/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
4. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge, da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 12704/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 04/06/2025
TRA
( ) con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
BACCELLIERI ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
– PARTE RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver Parte_1
contratto matrimonio a Tirana (Albania) in data 20/08/2003 con
, parte resistente, unione dalla quale non Controparte_1
sono nati figli. Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis per incompatibilità caratteriale. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la separazione personale dei coniugi. Con vittoria di spese e competenze.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” –
Quest'ultima non si è costituita in giudizio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – All'udienza del 04/06/2025, sentito il coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n.
7148; Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass.
Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n.
8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la parte ricorrente e la parte resistente sia divenuta impossibile risulta dalla circostanza che la parte resistente, rimanendo contumace, non si è opposta in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 04/06/2025, alle quali la parte ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusionali) da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R.
n. 115/2002, essendo stata ammessa la parte ricorrente vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 02/12/2024 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della parte resistente;
2. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_1
, nato in [...] in data [...]
[...]
(matrimonio celebrato a Tirana (Albania) in data 20/08/2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bitritto
(BA) al n. 26, parte II, serie C, anno 2003);
3. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati all'udienza presidenziale del 04/06/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
4. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge, da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025. Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato